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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/12/2025, n. 4372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4372 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
P.IVA_1
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del G.O.P. dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 10/11/2025 come sostituita da deposito di note scritte ex art. 127 ter c.pc. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3159/2024 R.G. promosso
DA
c. f. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 via del Roveto 51, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Virginia Amenta come da procura in atti di giudizio depositata, domiciliato elettivamente presso lo studio del proprio procuratore in
Siracusa Viale Santa Panagia 136/E ;
RICORRENTE
CONTRO
, c. f. Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Direttore Generale della Sicilia, rappresentato e difeso dall'avv. Concetto Origlio come da procura alle liti in atti depositata, domiciliato nel suo Ufficio Legale in Catania via Cifali
76/A;
RESISTENTE
c.f. , con Sede in Roma via Giuseppe Controparte_2 P.IVA_3
Grezar 14, in persona del Procuratore speciale giusta procura autenticata dal notaio Controparte_3 in Roma, rep. N. 181515 e racc. n. 12772 del 25/7/20204 , in giudizio rappresentato Persona_1
e difeso dall'avv. Silvana Dolei come da procura in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Catania Piazza Trento 2;
RESISTENTE
Oggetto : opposizione ad intimazione di pagamento e cartella
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto introduttivo del giudizio depositato il 25/03/2024 l'odierno ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320249008559789000, notificata in data13.03.2024 limitatamente la cartella di pagamento n. 29320110077166544000 dalla quale risultano iscritti a ruolo tributi CP_1 sede di Catania, a titolo di rate premio del 2010, oltre interessi di mora, oneri di riscossione , sanzioni civili, ed ancora rate premio 2011 oltre oneri di riscossione per complessivi euro 1.884,93.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva l'omessa notifica della cartella e l'avvenuto decorso di prescrizione successivamente la notifica della cartella medesima.
Precisava di non avere ricevuto alcuna notifica afferente la cartella impugnata portante i contributi iscritti a ruolo da . Anche nella ipotesi che risultasse provata la notifica della cartella di CP_4 pagamento del 2011, che sarebbe avvenuta il 05/03/2012, l'intimazione di pagamento impugnata era intervenuta in data 13.03.2024, ben oltre il termine quinquennale di prescrizione dei contributi.
Pertanto le pretese contributive dell' risultavano prescritte. Sotto tale profilo richiamava l'art. 3 CP_1 della legge n. 335/1995 che regolamenta il termine di prescrizione dei contributi e la giurisprudenza che sul punto era intervenuta, con particolare riguardo alla fattispecie del titolo non opposto nel termine previsto dalla legge e divenuto irretrattabile, anche in questo caso la prescrizione dei contributi portati dalla cartella non impugnata era quinquennale , secondo l'insegnamento della Corte di Legittimità.
Sotto altro profilo eccepiva e deduceva il difetto di motivazione della cartella impugnata e dell'intimazione di pagamento, dagli atti impugnati non era possibile risalire alle ragioni del recupero posto in essere dall' , alla luce della omessa notifica degli atti prodromici che non consentiva CP_1 al ricorrente di conoscere le motivazioni dell'azione posta in essere dall'Ente resistente.
Chiedeva la declaratoria di nullità dell'intimazione di pagamento in riferimento alla cartella ove erano iscritti i contributi dovuti ad poiché le somme richiesta in pagamento erano prescritte. Chiedeva CP_1 la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio in favore del Controparte_2 ricorrente , con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Tribunale sospendeva l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissava l'udienza di discussione.
Successivamente si costituiva con propria memoria che contestava tutte le eccezioni e le CP_1 doglianze proposte dalla parte ricorrente e chiedeva di onerare l'opponente a chiamare in causa in
Concessionario, ove fosse non regolarmente citato , chiedeva al Tribunale di dichiarare la carenza di responsabilità in materia di notificazione di atti esattoriali , poiché la notifica di questi ultimi , CP_1 come dell'azione esecutiva , rientravano nella sfera di competenza del Concessionario del servizio di
Riscossione; chiedeva fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso sotto il profilo della tardività della domanda proposta dal ricorrente , che eccedeva il termine di legge previsto per impugnare i contributi;
nel merito chiedeva il rigetto del ricorso con la conferma degli atti impugnati poiché le somme erano dovute . Chiedeva fosse accertata la responsabilità del concessionario per l'ipotesi di decorso della prescrizione dei crediti , successivo alla notifica della cartella di pagamento, con condanna al pagamento delle spese di giudizio in caso di acclarata responsabilità dell' Controparte_2
; chiedeva la condanna di quest'ultima a manlevare dalle perdite economiche ed alla
[...] CP_1 refusione di spese di lite.
Il giudizio veniva istruito documentalmente con deposito di note scritte in sostituzione di udienza , ricorrendo i presupposti di cui all'art. 127 ter c.p.c. Con provvedimento recante data 26/11/2024 il
Giudice dichiarava la contumacia dell' che non aveva curato la propria Controparte_2 tempestiva costituzione pur essendo ritualmente stata citata in giudizio. La causa veniva rinviata per discussione e decisione, valutata di natura documentale e pronta per la definizione . Successivamente in data 19/12/2024, si costituiva , con propria memoria e con Controparte_2 atti allegati alla medesima, in cui documentava innanzi tutto la notifica della cartella di pagamento impugnata , sottesa all'intimazione parimenti opposta, documentava altresì notifica di atti interruttivi del decorso di prescrizione , successivi alla data di notifica della cartella;
richiamava l'applicabilità alla fattispecie della sospensione del decorso di prescrizione , avvenuta durante la vigenza della legislazione emessa a causa dell'emergenza sanitaria da covid-19, concludeva escludendo la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo da e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Successivamente, fissata già l'udienza del 10.11.2025 per discussione e decisione , con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice veniva delegato per discussione e decisione della causa all'esame. Acquisite nel termine perentorio fissato le note scritte , come in atti depositate dalle parti, il giudizio viene definito dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
In via preliminare deve essere revocata la dichiarazione di contumacia di Controparte_2
, costituita con memoria depositata in data19/12/2024.
[...]
Sotto il profilo della qualificazione giuridica della domanda proposta dal ricorrente , con la richiesta di accertamento della prescrizione decorsa successivamente la data di notifica della cartella , sottesa all'intimazione di pagamento , impugnata nei limiti dei contributi , si può qualificare l'azione CP_1 proposta come opposizione all'esecuzione.
Con tale rimedio il ricorrente cerca di paralizzare la pretesa dell' , parte resistente, sulla scorta CP_1 dell'avvenimento di prescrizione , successivo alla formazione del titolo esecutivo , divenuto irretrattabile. Dalla documentazione in atti versata , dalla data di notifica della cartella impugnata , avvenuta il 05/03/2012, nessuna opposizione risulta proposta avverso il credito che sicuramente CP_1
è divenuto incontestabile , decorso il termine di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999. Occorre accertare se sia effettivamente decorsa la prescrizione dei crediti alla data di notifica dell'intimazione di CP_1 pagamento ( 13.03.2024).
Dalla documentazione in atti depositata dalla resistente si evince innanzi Controparte_2 tutto l'infondatezza della eccepita omessa notifica della cartella di pagamento
29320110077166544000, infatti l'atto impugnato risulta notificato a mani proprie del ricorrente in data 05/03/2012 ( cfr. doc. 4).
Successivamente risulta notificata l'intimazione di pagamento 29320169007376720000 ( doc. 5) notificata ai sensi dell'art. 139 c.p.c. Risultano documentate tutte le formalità previste per tale tipologia di notifica che si perfeziona in data 21/12/2016 ( cfr.
5-bis fasc. . CP_2
Dopo la notifica di tale atto interruttivo risulta la sospensione disposta dal legislatore del decorso di prescrizione afferente i contributi e le attività di riscossione e notifica, come previsto dall'art. 68, comma 1 e2, 2bis, D.L. 18/2020 , convertito con modificazioni nella legge 27/2020.
Tale articolo dispone : “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29-30 del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni , dalla legge30 luglio 2010 n.
122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce poi l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 quanto segue : “1 . Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali, e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento ,contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali ed assistenziali e degli agenti della riscossione , in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.Salvo diverse disposizioni , i versamenti sospesi sono effettuati entro il mede successivo al termine del periodo di sospensione. “
Successivamente è stata notificata al ricorrente l'intimazione di pagamento 20920229012038839000 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 24.02.2023 ( cfr. doc. 6 e n. 6bis fas. ADER).
Successivamente è stata notificata intimazione di pagamento n. 29320229020764562000 in data
25.02.2024 a mezzo raccomandata a. r. ricevuta il 18.03.2024 . ( cfr. doc. 7 e n. 7bis fasc. . CP_2 In conseguenza degli atti interruttivi notificati, di cui v'è prova di notifica e della intervenuta sospensione del decorso di prescrizione dall'8.03.2020 al 31.08.2021, nessuna prescrizione risulta decorsa nella fattispecie. I crediti dovuti ad non sono prescritti e pertanto il ricorso non può CP_1 trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3159/2024 R.G. disattesa ogni contraria istanza ed eccezione , così provvede :
Rigetta il ricorso;
Conferma gli atti impugnati con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida per ciascuna parte resistente in euro 884,5 oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA nei limiti di legge.
Catania 07/12/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo