Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/02/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Ida
Ponticelli, all'esito dell'udienza cartolare del 17.2.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8098/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuliana Nifo Sarrapochiello Parte_1 come da mandato in atti con la quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti Rodolfo De Vivo e Michele Caldeo con i quali elettivamente domicilia come in atti
RESISTENTE
Avente ad OGGETTO: accertamento svolgimento lavoro straordinario e condanna al pagamento delle differenze retributive.
Sulle seguenti CONCLUSIONI: come in atti e note per la trattazione scritta
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 29.6.2023 parte ricorrente in epigrafe esponeva: che aveva lavorato alle dipendenze di parte resistente, con mansioni di cernitore di indumenti usati ed inquadramento nel livello 6 del ccnl terziario dall'1.8.2015 al 31.3.2017
e dall'1.3.2020 al 31.12.2021; che a fronte di un inquadramento part time, aveva osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18 (con un'ora di pausa), il sabato dalle 7 alle 13, essendo stato costretto a lavorare anche nelle giornate festive del 2 giugno, 25 aprile, 1 maggio, 1 novembre e 8 dicembre;
che aveva percepito le sole somme indicate in ricorso, insufficienti rispetto alla quantità e qualità di lavoro prestato, senza ricevere alcunché a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario prestato in favore del datore di lavoro, di non aver ricevuto TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità per ferie e permessi non goduti.
Si costituiva parte resistente che contestava la fondatezza della domanda sulla base delle argomentazioni svolte nella memoria di costituzione.
In particolare, la parte ha negato lo svolgimento da parte dell'istante di lavoro straordinario, deducendo altresì di aver sempre regolarmente corrisposto tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità per ferie e permessi non goduti, nonché il tfr.
Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno cagionato dal recesso ante tempus del lavoratore il quale, a fronte della scadenza contrattuale al 31.1.2021, si era dimesso senza giusta causa in data 4.12.2021.
Veniva svolta istruttoria ed all'odierna udienza, lette le note per la trattazione cartolare del procedimento, la scrivente decideva mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
L'invocata esistenza da parte del ricorrente di un rapporto di lavoro di natura subordinata
– secondo l'articolazione oraria e con le caratteristiche prospettate in ricorso - alle dipendenze di parte convenuta non ha trovato riscontro probatorio nell'istruttoria compiuta.
Le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi, infatti, non hanno consentito di ritenere provati gli elementi caratterizzanti la prestazione lavorativa resa dall'odierno ricorrente in favore della resistente per come dedotta in ricorso.
Alcuno spunto probatorio utile può trarsi, infatti, dalla deposizione dei testi Tes_1
e entrambi amici del ricorrente, i quali hanno reso
[...] Testimone_2
dichiarazioni insufficienti ai fini della prova della prospettazione dei fatti per come dedotta in ricorso.
Ed invero, il teste ha dichiarato: “qualche volta l'ho accompagnato presso uno Tes_1 stabilimento che si trova ad Orta di Atella dove lui lavorava, ma non sono mai entrato in questo stabilimento. Ha lavorato lì dall'estate 2015 fino al 2017, qualche volta l'ho accompagnato a lavoro e poi mi recavo presso il mio posto di lavoro che all'epoca era il corso di Aversa. Lo accompagnavo alle 6.50, il ricorrente mi riferiva che raccoglieva gli indumenti dai cassonetti. Il ricorrente mi diceva che aveva lo spacco dalle 13 alle 14, a volte la sera alle 18 lo andavo a riprendere. Tra il 2020 ed il 2021 so che il ricorrente ha lavorato nuovamente per la resistente, anche in questo periodo quando potevo gli facevo il favore di accompagnarlo a lavoro, a volte capitava per più giorni consecutivi, altre volte non lo accompagnavo per settimane intere, qualche volta l'ho accompagnato anche di sabato. Spesso alla bocciofila non lo vedevo e lui mi diceva di aver lavorato anche nei giorni festivi, tipo 25 aprile, 2 giugno” (cfr. verbale).
Sostanzialmente collimanti le affermazioni del secondo teste, , che Testimone_2 affermava quanto segue: “qualche volta quando il ricorrente era in difficoltà con la macchina lo accompagnavo sul posto di lavoro a via Bugnano a Orta di Atella, non sono mai entrato sul luogo di lavoro, lo accompagnavo la mattina alle 6.40 e lo andavo a prendere alle 18. Ciò accadeva con frequenza di 2 o 3 volte a settimana, alcune settimane anche tutti i giorni, specie se avevo dei lavoretti da svolgere in quella zona. Io faccio il muratore. Io e il ricorrente abitiamo vicino. Ricordo che lo accompagnavo nel 2015 poi per un certo periodo lui è stato fermo ed ha ripreso credo nel 2021, io se potevo continuavo ad accompagnarlo. Lui mi riferiva che faceva raccolta di vestiario, non ho mai conosciuto i suoi datori di lavoro. Non l'ho mai accompagnato a lavoro di sabato o di domenica” (cfr. verbale).
Le menzionate deposizioni appaiono allo scrutinio del presente Giudicante come inattendibili in quanto generiche, poiché relative a circostanze episodiche ed occasionali e, per certi aspetti, inutilizzabili in quanto meramente de relato.
Esse vanno considerate, inoltre, prive di fondamento, poiché provenienti da soggetti esterni all'azienda (entrambi hanno dichiarato di non essersi mai recati, nemmeno una volta, sul posto di lavoro dell'istante) ed, altresì, sensibili agli interessi di parte ricorrente in quanto ad essa legati da vincoli amicali. Pertanto, alcuna utilità probatoria si può evincere dalle testimonianze rese et supra richiamate.
Inoltre, dalle deposizioni testé esaminate non è emerso alcun elemento preciso, dettagliato e circostanziato, capace di provare l'intero orario lavoro lavorativo dedotto nel ricorso introduttivo.
Militano in senso contrario rispetto alla deduzioni relative al lavoro straordinario le dichiarazioni del teste , collega di lavoro dell'odierno ricorrente, il quale Testimone_3 ha affermato: “il ricorrente faceva la raccolta di abiti usati nei cassonetti, io facevo il carrellista e spesso mi mandavano anche a fare la raccolta. Lavoravamo in un capannone
a Casapuzzano. Abbiamo lavorato insieme per circa 1 o 2 anni. Avevamo gli stessi orari di lavoro ovvero dalle 8 alle 12 o dalle 7 alle 11 dal lunedì al venerdi, non abbiamo mai lavorato di sabato e domenica, io non ho mai lavorato di pomeriggio, non so dire se il ricorrente abbia mai lavorato di pomeriggio, io finivo il turno ed andavo a casa” (cfr. verbale).
Da ultimo, ha riferito di un'articolazione oraria della prestazione lavorativa coerente con l'inquadramento riconosciuto il teste altro collega di lavoro, il quale ha Testimone_4 dichiarato: “il ricorrente era raccoglitore di indumenti, io sono classificatore. Il ricorrente
l'ho conosciuto presso la sede di Orta di Atella, poi quando la sede si è trasferita a
Caivano lui non c'era già più. Il ricorrente lavorava dalle 8 alle 12 così come me, che io sappia nessun dipendente ha orari di lavoro diversi. Qualche volta capita che qualcuno decida di anticipare l'inizio dell'orario di lavoro. Si lavora dal lunedì al venerdì, non so dire se il ricorrente abbia mai lavorato di sabato o di domenica, nei giorni festivi non si lavora. Non so dire se il ricorrente lavorava anche di pomeriggio, io finivo il turno e andavo via” (cfr. verbale).
Ebbene, non è stata raggiunta la prova in ordine agli orari di lavoro effettivamente osservati dal ricorrente, né rispetto al dedotto svolgimento di attività lavorativa nelle giornata del sabato e nei giorni festivi.
E' pacifico in giurisprudenza che spetta al lavoratore che pretende il pagamento del lavoro straordinario dare la prova dell'effettiva prestazione di esso. E' onere del lavoratore, infatti, provare rigorosamente la prestazione di lavoro straordinario ed, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (cfr. Cass.21.4.1993
n.4668, 19.4.1983 n.2694, 18.5.1973 n.1433, 1.9.1995 n.9231 e tante altre) e ciò è mancato nel caso di specie.
Tale deficit non può che cagionare il rigetto della domanda, essendo onere di parte ricorrente offrire la prova piena e rigorosa della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata e di tutte le caratteristiche dedotte.
Quanto alla dedotta mancata corresponsione da parte della società datrice di somme a titolo ferie non godute, permessi, tredicesima e quattordicesima e TFR, dalle buste paga in atti emerge, invero, che l'istante ha regolarmente percepito tali voci retributive.
In definitiva, attesa la insufficienza degli esiti della prova testimoniale con riferimento alla richiesta di pagamento dello straordinario e vista la prova del pagamento rispetto alle altre voci retributive pure rivendicate in ricorso, ne consegue il rigetto di ogni domanda.
Del pari, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente CP_2
ed avente ad oggetto la richiesta di condanna del lavoratore al risarcimento del danno per il recesso anticipato dal contratto a termine, quantificato nelle retribuzioni dalla data del recesso fino alla scadenza del contratto.
Trattasi, invero, di domanda carente di allegazioni e totalmente priva di supporto probatorio, non avendo parte resistente dedotto né provato che l'interruzione improvvisa e anticipata del rapporto da parte del lavoratore abbia causato un danno all'organizzazione produttiva Nulla, infatti, viene dedotto in punto di eventuali perdite subite per effetto del recesso, di costi di selezione sopportarti per la scelta del lavoratore e poi per la sua sostituzione, né vengono lamentati pregiudizi causati alla clientela dal recesso.
In definitiva, la richiesta risarcitoria è totalmente priva di fondamento e va rigettata.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ida Ponticelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) rigetta la domanda riconvenzionale;
c) compensa le spese.
Aversa, 18.2.2025 Il Giudice
Dott. ssa Ida Ponticelli