Articolo 15 della Legge 29 luglio 1971, n. 578
Articolo 14Articolo 16
Versione
26 agosto 1971
Art. 15.
A garanzia dei crediti derivanti dall'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 14, comma terzo, il consorzio iscrive ipoteca sul monumento restaurato.
Nel caso in cui il valore di questo non sia sufficiente a garantire il credito, o qualora si tratti di monumento di eccezionale interesse artistico-storico, il consorzio puo' deliberare l'acquisto dell'immobile, ovvero puo' stabilire di promuovere l'espropriazione.
Entrata in vigore il 26 agosto 1971