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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1696/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1696/2022 R.G., avente ad oggetto: “crediti di lavoro”;
PROMOSSO DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Parte_1
Irrera;
- RICORRENTE -
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore;
- CONVENUTO CONTUMACE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.3.2022 conveniva in giudizio Parte_1
l' . Controparte_1
Esponeva: di essere dipendente turnista dell' ; che detta Controparte_1
Azienda aveva istituito la mensa per i propri dipendenti;
che, nonostante ciò, non aveva potuto godere di tale servizio;
di aver trasmesso all' resistente, raccomandata in CP_1
cui aveva chiesto la corresponsione, anche a titolo di risarcimento del danno, di una somma corrispondente al buono pasto, per il periodo pregresso non prescritto, nonché la
1 corresponsione, per il prosieguo dell'attività lavorativa, di una somma corrispondente al buono pasto, per ogni turno da loro svolto eccedente le sei ore.
Invocando l'art. 29 CCNL del personale comparto sanità del 7.4.1999 nonché l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, di attuazione della direttiva n. 93/104/CE, chiedeva di ritenere e dichiarare il suo diritto alla mensa o alle garanzie ed esplicazioni delle modalità sostitutive del diritto di mensa ovvero l'erogazione di buoni pasto ovvero il pagamento di un controvalore in denaro nella misura di € 4,13 per ogni turno lavorato che eccedeva le 6 ore, con conseguente condanna dell' convenuta al pagamento in suo favore della CP_1 somma di € 4.456,27, relativamente al periodo dell'ultimo quinquennio alla data di ricezione della missiva di messa in mora, derivante dal mancato riconoscimento dei diritti richiesti, o di altra somma da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, instando per la rifusione delle spese di lite.
L , nonostante regolare notifica del ricorso non si costituiva Controparte_1
in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Sostituita l'udienza del 11.02.2025 dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa.
-----------------------
La disamina delle questioni oggetto del giudizio può utilmente svolgersi ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. tenendo in considerazione i numerosi precedenti resi dall'intestato
Tribunale, confermati in appello, anche alla luce del recente arresto giurisprudenziale della
Suprema Corte (Cass. Sez. lavoro sent.15629/2021).
Si osserva che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. 28.11.2019 n. 31137); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v., da ultimo, Cass. 01.03.2021 n. 5547; id.,
21.10.2020 n. 22985).
Deve quindi ricercarsi la fonte normativa del diritto invocato, tenendo in considerazione che per il periodo successivo al 2016, occorre verificare l'eventuale modifica della disciplina contrattuale, rispetto al CCNL del 7.4.1999.
Sul punto, si rileva che l'art. 29 del CCNL 1998-2001, stipulato il 20 settembre 2001, e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.7.2009, reca la disciplina in merito al diritto alla mensa e afferma che “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in
2 alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio- sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR
384/1990”.
L'applicazione e l'efficacia di tale norma non è stata modificata a seguito dell'entrata in vigore del CCNL 2016-2018 che ha diversamente disciplinato numerosi aspetti del rapporto di lavoro ma che per ogni capo ha espressamente indicato le norme che cessavano di avere efficacia (vedi artt. 21, 26bis, 32, 35, 51, 56, 63, 71, 79, 85, 93, 98), tra cui non figura l'art. 29 sopra citato.
Si osserva, in particolare che l'art. 56, inserito nel capo relativo alla formazione, fa riferimento all'abrogazione dell'art.29 del CCNL, biennio 1998-2001, stipulato il 7/4/1999 che disciplina appunto la formazione e l'aggiornamento professionale, da non confondere con l'art. 29 CCNL del biennio 1998-2001, stipulato il 20.09.2001 che istituisce il diritto alla mensa.
Ed in più, l'art. 99 dispone che: “Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le Aziende e gli Enti del presente comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti alle disapplicazioni o in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti nonché con le previsioni del presente CCNL.”
La disposizione del CCNL stipulato il 21/5/2018 per il personale turnista, è contenuta nell'art. 27 comma 4 che così recita:” Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda
3 le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del
20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. G.”
Deve applicarsi quindi il bilanciamento degli interessi richiamati dalle norme contrattuali sopra riportate.
Occorre contemperare quindi il diritto potestativo dell'interessato a richiedere la fruizione del servizio mensa con le necessità aziendali, non tralasciando la ratio della norma che impone comunque un carattere di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive, norma che, si ribadisce, è ancora in vigore.
Non si può, quindi riconoscere una discrezionalità assoluta del datore di lavoro nell'assegnare il diritto al buono pasto, considerando un idoneo bilanciamento degli interessi, la previsione delle modalità sostitutive alla fruizione della mensa.
Milita in tal senso il secondo comma della norma che individua un diritto alla mensa per tutti i dipendenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma. Per di più, l'inciso aggiunto nel 2008 (In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del
CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori) disconosce la discrezionalità delle aziende nella definizione di regole in merito alla fruibilità e l'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori, individuando una competenza esclusiva del CCNL.
Il secondo comma dell'art. 29 precisa che “hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”.
L'esclusione del personale in turno, operata dal comma quarto dell'art. 27, riguarda solo l'articolazione dell'orario di lavoro e del diritto ad interrompere la prestazione lavorativa, con la fruibilità di una pausa di 30 minuti all'interno dell'orario di lavoro per la consumazione del pasto ma non toglie che vi sia il diritto del lavoratore alle modalità
4 sostitutive della pausa non fruita, qualora l'articolazione dell'orario di lavoro sia con essa incompatibile.
Occorre pertanto prendere in considerazione le modalità di svolgimento dell'orario di lavoro.
E' utile richiamare, più in generale, il diritto alla pausa ex art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 per cui: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955,
e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n.
1956, e successive integrazioni”.
Il diritto alla pausa, è, dunque, riconosciuto in via assoluta al lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le 6 ore per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto.
La previsione contrattuale del CCNL 2016-2018 che, disciplinando l'orario di lavoro, espressamente elimina la possibilità per il dipendente in turno di effettuare una pausa di 30 minuti deve essere coordinata con la norma sopra citata nel senso che, appunto, fermo restando l'obbligo di legge alla pausa e il diritto contrattuale alla mensa per tutti i lavoratori dipendenti, il datore di lavoro deve attivarsi per garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive.
L'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il diritto ai buoni pasto.
Ancor meno problematica è la circostanza in cui la prestazione del personale turnista si inserisca all'interno di quelle fasce in cui comunemente avviene la consumazione del pasto e vi è, nelle medesime fasce orarie, l'apertura di un servizio aziendale di mensa.
5 L'art. 29 CCNL integrativo del 2001 specifica che il diritto alla mensa o il diritto alle eventuali erogazioni dello stesso in modalità sostitutive sono subordinate all'effettiva presenza al lavoro.
Con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente si osserva che la Modello afferma di lavorare secondo una turnazione corrispondente a 36 ore settimanali con turni dalle ore
7,00 alle 13,00; dalle ore 13,00 alle 20,00; dalle ore 20,00 alle ore 07,00.
Tale assunto, è provato documentalmente, sulla base dei fogli di presenza prodotti.
In virtù di quanto sopra approfondito, è impossibile riconoscere un diritto alla mensa nei giorni in cui il ricorrente ha svolto attività lavorativa esclusivamente antimeridiana, dalle ore 07,00 alle ore 13,00: manca, in questa circostanza il presupposto di un'attività lavorativa eccedente le 6 ore, salvo che nelle ipotesi in cui ella abbia prestato delle ore di lavoro supplementari, come si evince dai fogli presenza prodotti. Tale presupposto è, tuttavia, presente negli altri due turni di lavoro della ricorrente. Nel turno pomeridiano la ricorrente lavora dalle 13,00 alle 20,00 con una prestazione lavorativa di 7 ore. Nel turno notturno il ricorrente lavora dalle 20,00 alle 07,00 con una prestazione di 11 ore.
Ulteriormente, entrambe le prestazioni interessano quelle fasce orarie per il consumo dei pasti (il turno lavorativo pomeridiano interessa la fascia oraria del pranzo - addirittura, la mensa dell'azienda è aperta dalle ore 13,30 alle ore 14,30 - mentre il turno notturno interessa la fascia oraria della cena, superate le 20,00).
Sembrano, così, rispettati i presupposti sopra individuati per la fruizione del diritto alla mensa nei due turni (pomeridiano e notturno) del ricorrente.
Tenuto conto però delle esigenze dell' e della peculiarità della prestazione CP_1
lavorativa del ricorrente, lo stesso non potrebbe usufruire del servizio mensa data la durata dei turni di lavoro e la necessità che i pazienti non rimangano senza assistenza o, addirittura, nel turno notturno, data la mancanza dell'erogazione di un servizio mensa serale. In tal caso, sembra possibile riconoscere il diritto ai buoni pasto, proprio in relazione all'impossibilità per il ricorrente di usufruire del servizio mensa poiché, con i buoni pasto, il ricorrente non potrebbe recarsi nei ristoranti della zona per utilizzare gli stessi durante il servizio, ma vi si potrebbe recare al termine dell'orario di lavoro o potrebbe acquistare un cestino - pasto da consumare nei momenti di attesa.
L resistente va quindi condannata al riconoscimento in favore della ricorrente del CP_1 diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore. A tal proposito, infatti, va rammentato che l'art. 29 CCNL 2001 integrativo del CCNL 1999, più volte richiamato, prevede il divieto di monetizzazione del buono pasto.
6 La convenuta va condannata, altresì, a risarcirle il danno subito per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto nei giorni in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le 6 ore. Sulla scorta degli analitici conteggi elaborati in ricorso, tenendo conto del costo del pasto stabilito dal CCNL (€ 5,16, di cui 1,03 a carico del lavoratore e 4,13 a carico del datore di lavoro) e del numero di turni risultante dai prospetti suindicati (550 in luogo dei
1079 indicati dalla ricorrente), tale danno può essere quantificato agevolmente nella complessiva somma di 2.271,50 euro, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, le spese vanno compensate per metà e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia nonché della limitata attività svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della serialità delle questioni affrontate e della durata infra triennale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
- in parziale accoglimento delle domande, condanna l' resistente al pagamento in CP_1 favore del ricorrente della somma complessiva di € 2.271,50, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché al riconoscimento in favore del predetto del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore a far tempo dalla data della domanda;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_1 ricorrente, che liquida in euro € 656,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae in favore del procuratore antistatario;
comepnsa la restante quota.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 12.02.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La
Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito al deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1696/2022 R.G., avente ad oggetto: “crediti di lavoro”;
PROMOSSO DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Parte_1
Irrera;
- RICORRENTE -
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore;
- CONVENUTO CONTUMACE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.3.2022 conveniva in giudizio Parte_1
l' . Controparte_1
Esponeva: di essere dipendente turnista dell' ; che detta Controparte_1
Azienda aveva istituito la mensa per i propri dipendenti;
che, nonostante ciò, non aveva potuto godere di tale servizio;
di aver trasmesso all' resistente, raccomandata in CP_1
cui aveva chiesto la corresponsione, anche a titolo di risarcimento del danno, di una somma corrispondente al buono pasto, per il periodo pregresso non prescritto, nonché la
1 corresponsione, per il prosieguo dell'attività lavorativa, di una somma corrispondente al buono pasto, per ogni turno da loro svolto eccedente le sei ore.
Invocando l'art. 29 CCNL del personale comparto sanità del 7.4.1999 nonché l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, di attuazione della direttiva n. 93/104/CE, chiedeva di ritenere e dichiarare il suo diritto alla mensa o alle garanzie ed esplicazioni delle modalità sostitutive del diritto di mensa ovvero l'erogazione di buoni pasto ovvero il pagamento di un controvalore in denaro nella misura di € 4,13 per ogni turno lavorato che eccedeva le 6 ore, con conseguente condanna dell' convenuta al pagamento in suo favore della CP_1 somma di € 4.456,27, relativamente al periodo dell'ultimo quinquennio alla data di ricezione della missiva di messa in mora, derivante dal mancato riconoscimento dei diritti richiesti, o di altra somma da quantificarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, instando per la rifusione delle spese di lite.
L , nonostante regolare notifica del ricorso non si costituiva Controparte_1
in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Sostituita l'udienza del 11.02.2025 dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa.
-----------------------
La disamina delle questioni oggetto del giudizio può utilmente svolgersi ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. tenendo in considerazione i numerosi precedenti resi dall'intestato
Tribunale, confermati in appello, anche alla luce del recente arresto giurisprudenziale della
Suprema Corte (Cass. Sez. lavoro sent.15629/2021).
Si osserva che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. 28.11.2019 n. 31137); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v., da ultimo, Cass. 01.03.2021 n. 5547; id.,
21.10.2020 n. 22985).
Deve quindi ricercarsi la fonte normativa del diritto invocato, tenendo in considerazione che per il periodo successivo al 2016, occorre verificare l'eventuale modifica della disciplina contrattuale, rispetto al CCNL del 7.4.1999.
Sul punto, si rileva che l'art. 29 del CCNL 1998-2001, stipulato il 20 settembre 2001, e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.7.2009, reca la disciplina in merito al diritto alla mensa e afferma che “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in
2 alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso
l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio- sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR
384/1990”.
L'applicazione e l'efficacia di tale norma non è stata modificata a seguito dell'entrata in vigore del CCNL 2016-2018 che ha diversamente disciplinato numerosi aspetti del rapporto di lavoro ma che per ogni capo ha espressamente indicato le norme che cessavano di avere efficacia (vedi artt. 21, 26bis, 32, 35, 51, 56, 63, 71, 79, 85, 93, 98), tra cui non figura l'art. 29 sopra citato.
Si osserva, in particolare che l'art. 56, inserito nel capo relativo alla formazione, fa riferimento all'abrogazione dell'art.29 del CCNL, biennio 1998-2001, stipulato il 7/4/1999 che disciplina appunto la formazione e l'aggiornamento professionale, da non confondere con l'art. 29 CCNL del biennio 1998-2001, stipulato il 20.09.2001 che istituisce il diritto alla mensa.
Ed in più, l'art. 99 dispone che: “Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le Aziende e gli Enti del presente comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti alle disapplicazioni o in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti nonché con le previsioni del presente CCNL.”
La disposizione del CCNL stipulato il 21/5/2018 per il personale turnista, è contenuta nell'art. 27 comma 4 che così recita:” Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda
3 le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del
20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. G.”
Deve applicarsi quindi il bilanciamento degli interessi richiamati dalle norme contrattuali sopra riportate.
Occorre contemperare quindi il diritto potestativo dell'interessato a richiedere la fruizione del servizio mensa con le necessità aziendali, non tralasciando la ratio della norma che impone comunque un carattere di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive, norma che, si ribadisce, è ancora in vigore.
Non si può, quindi riconoscere una discrezionalità assoluta del datore di lavoro nell'assegnare il diritto al buono pasto, considerando un idoneo bilanciamento degli interessi, la previsione delle modalità sostitutive alla fruizione della mensa.
Milita in tal senso il secondo comma della norma che individua un diritto alla mensa per tutti i dipendenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma. Per di più, l'inciso aggiunto nel 2008 (In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del
CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori) disconosce la discrezionalità delle aziende nella definizione di regole in merito alla fruibilità e l'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori, individuando una competenza esclusiva del CCNL.
Il secondo comma dell'art. 29 precisa che “hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”.
L'esclusione del personale in turno, operata dal comma quarto dell'art. 27, riguarda solo l'articolazione dell'orario di lavoro e del diritto ad interrompere la prestazione lavorativa, con la fruibilità di una pausa di 30 minuti all'interno dell'orario di lavoro per la consumazione del pasto ma non toglie che vi sia il diritto del lavoratore alle modalità
4 sostitutive della pausa non fruita, qualora l'articolazione dell'orario di lavoro sia con essa incompatibile.
Occorre pertanto prendere in considerazione le modalità di svolgimento dell'orario di lavoro.
E' utile richiamare, più in generale, il diritto alla pausa ex art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 per cui: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955,
e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n.
1956, e successive integrazioni”.
Il diritto alla pausa, è, dunque, riconosciuto in via assoluta al lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le 6 ore per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto.
La previsione contrattuale del CCNL 2016-2018 che, disciplinando l'orario di lavoro, espressamente elimina la possibilità per il dipendente in turno di effettuare una pausa di 30 minuti deve essere coordinata con la norma sopra citata nel senso che, appunto, fermo restando l'obbligo di legge alla pausa e il diritto contrattuale alla mensa per tutti i lavoratori dipendenti, il datore di lavoro deve attivarsi per garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive.
L'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il diritto ai buoni pasto.
Ancor meno problematica è la circostanza in cui la prestazione del personale turnista si inserisca all'interno di quelle fasce in cui comunemente avviene la consumazione del pasto e vi è, nelle medesime fasce orarie, l'apertura di un servizio aziendale di mensa.
5 L'art. 29 CCNL integrativo del 2001 specifica che il diritto alla mensa o il diritto alle eventuali erogazioni dello stesso in modalità sostitutive sono subordinate all'effettiva presenza al lavoro.
Con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente si osserva che la Modello afferma di lavorare secondo una turnazione corrispondente a 36 ore settimanali con turni dalle ore
7,00 alle 13,00; dalle ore 13,00 alle 20,00; dalle ore 20,00 alle ore 07,00.
Tale assunto, è provato documentalmente, sulla base dei fogli di presenza prodotti.
In virtù di quanto sopra approfondito, è impossibile riconoscere un diritto alla mensa nei giorni in cui il ricorrente ha svolto attività lavorativa esclusivamente antimeridiana, dalle ore 07,00 alle ore 13,00: manca, in questa circostanza il presupposto di un'attività lavorativa eccedente le 6 ore, salvo che nelle ipotesi in cui ella abbia prestato delle ore di lavoro supplementari, come si evince dai fogli presenza prodotti. Tale presupposto è, tuttavia, presente negli altri due turni di lavoro della ricorrente. Nel turno pomeridiano la ricorrente lavora dalle 13,00 alle 20,00 con una prestazione lavorativa di 7 ore. Nel turno notturno il ricorrente lavora dalle 20,00 alle 07,00 con una prestazione di 11 ore.
Ulteriormente, entrambe le prestazioni interessano quelle fasce orarie per il consumo dei pasti (il turno lavorativo pomeridiano interessa la fascia oraria del pranzo - addirittura, la mensa dell'azienda è aperta dalle ore 13,30 alle ore 14,30 - mentre il turno notturno interessa la fascia oraria della cena, superate le 20,00).
Sembrano, così, rispettati i presupposti sopra individuati per la fruizione del diritto alla mensa nei due turni (pomeridiano e notturno) del ricorrente.
Tenuto conto però delle esigenze dell' e della peculiarità della prestazione CP_1
lavorativa del ricorrente, lo stesso non potrebbe usufruire del servizio mensa data la durata dei turni di lavoro e la necessità che i pazienti non rimangano senza assistenza o, addirittura, nel turno notturno, data la mancanza dell'erogazione di un servizio mensa serale. In tal caso, sembra possibile riconoscere il diritto ai buoni pasto, proprio in relazione all'impossibilità per il ricorrente di usufruire del servizio mensa poiché, con i buoni pasto, il ricorrente non potrebbe recarsi nei ristoranti della zona per utilizzare gli stessi durante il servizio, ma vi si potrebbe recare al termine dell'orario di lavoro o potrebbe acquistare un cestino - pasto da consumare nei momenti di attesa.
L resistente va quindi condannata al riconoscimento in favore della ricorrente del CP_1 diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore. A tal proposito, infatti, va rammentato che l'art. 29 CCNL 2001 integrativo del CCNL 1999, più volte richiamato, prevede il divieto di monetizzazione del buono pasto.
6 La convenuta va condannata, altresì, a risarcirle il danno subito per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto nei giorni in cui ha effettuato una prestazione lavorativa eccedente le 6 ore. Sulla scorta degli analitici conteggi elaborati in ricorso, tenendo conto del costo del pasto stabilito dal CCNL (€ 5,16, di cui 1,03 a carico del lavoratore e 4,13 a carico del datore di lavoro) e del numero di turni risultante dai prospetti suindicati (550 in luogo dei
1079 indicati dalla ricorrente), tale danno può essere quantificato agevolmente nella complessiva somma di 2.271,50 euro, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, le spese vanno compensate per metà e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia nonché della limitata attività svolta, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della serialità delle questioni affrontate e della durata infra triennale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
- in parziale accoglimento delle domande, condanna l' resistente al pagamento in CP_1 favore del ricorrente della somma complessiva di € 2.271,50, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché al riconoscimento in favore del predetto del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore a far tempo dalla data della domanda;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_1 ricorrente, che liquida in euro € 656,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae in favore del procuratore antistatario;
comepnsa la restante quota.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 12.02.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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