CA
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/10/2025, n. 2605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2605 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Laura Sara Tragni Presidente dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3302/2024 promossa in grado d'appello
DA
AVV. (C.F. ), in proprio, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso il proprio Studio in VIA EZIO FRANCESCHINI, 22 38100 TRENTO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. GENNARO MESSUTI, elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in VIA LAMARMORA, 40 20122 CP_1
APPELLATO
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1 n. r.g. 3302/2024
“in totale riforma della appellata sentenza n. 9531/2024 pubbl. il 04/11/2024 RG n. 35336/2023 Repert. n. 8763/2024 del 05/11/2024 dal tribunale di Milano contrariis reiectis, disattesa ogni avversaria istanza, deduzione ed eccezione: in via principale Per i motivi dedotti in atto, si chiede che venga disponga la sospensione del presente procedimento
Nel merito: previo accertamento della nullità delle delibere di cui in atti e delle somme ivi esposte, anche alla luce della sentenza pubblicata da codesta corte di appello n 1161/2025 dd 24.4.2025 che ha riconosciuto come circostanza non contestata che esiste una sentenza definitiva della corte di appello n 3157/2014 che ha negato in capo all'appellante “qualsiasi diritto … sugli spazi in autorimessa”, dichiarare nullo, Pt_1 invalido e privo di effetti, in ogni caso annullare e/o revocare e dichiarare di nessun effetto il decreto Ingiuntivo opposto 13473/2023 allibrato sub rg n. 29096/2023 del Tribunale di Milano pronunciato a favore del condominio 34-36 Controparte_1
in ogni caso: con vittoria di compensi e spese oltre accessori di entrambe i gradi di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA:
si insiste nelle richieste istruttorie già svolte in atti e qui ritrascritte: Con riferimento alle spese straordinarie relative ai lavori di adeguamento in materia di prevenzione incendi dell'autorimessa per la somma di €. 6.862,80+ 46,89
L'attrice avv chiede di essere ammessa a provare per interrogatorio formale e per Pt_1 testi le seguenti circostanze:
1. Vero che le macchine dei proprietari dei posti auto nella autorimessa interrata di cui è causa entrano solo dal cancello automatico di cui è causa e direttamente da via dell'Annunciata (MI) come da foto/doc A da rammostrarsi e planimetria doc 4
2. Vero che all'autorimessa interrata di cui è causa si accede con chiave da inserire nella serratura di cui alla foto posta sul cancello automatico o con telecomando come da foto/doc A_1 da rammostrarsi
3. Vero che all'autorimessa interrata di cui è causa si accede solo dalla rampa di ingresso come da foto/doc A da rammostrarsi
4. Dica il teste se la condomina possiede una chiave e/o il telecomando del cancello Pt_1 automatico per accedere all'autorimessa interrata di cui alla foto/doc A e A_1 da rammostrarsi pagina 2 di 10 n. r.g. 3302/2024
5. Vero che è presente un cancello carrabile a livello strada cd piano campagna e viene utilizzato dai proprietari dei tre posti auto a livello strada come da foto B
6. Vero che le foto C_1 e C_2 e C_3 raffigurano i passaggi esterni attorno al condominio di cui è causa
Si indicano quali testi: , Testimone_1 Testimone_2
***
Quanto alla delibera 10/10/2016 relativo al bilancio consuntivo gestione 01/05/2015- 30/04/2016 -importo di €. 14.233,94-
Controparte ha affermato (nella propria comparsa di costituzione avanti il giudice di pace (doc 13-estratto-) che l'importo di €. 14.233,94 sarebbe dato dalla somma degli importi Spese SA RL (ex amministratore condominiale) consuntivo 2012/13 per €. 10.874,79 e consuntivo 2013/14 per €. 3.359,15
Secondo controparte l'importo di €. 3.359,15 “corrisponde alle fatture che erano stata contestate all'assemblea del 7/11/14 ossia le fatture n. 541 pari ad €. 578,15 e Pt_2 numero 540 pari a €. 935 nonché le fatture DF termotecnica n 35-36/2014 per €. 1846,00”. Si chiede che l'adito giudice ordini ex art 210 cpc alla controparte l'esibizione in giudizio dei pagamenti (con data certa di avvenuto pagamento) relativamente alle fatture n. 541 pari ad €. 578,15 e numero 540 pari a €. Pt_2
935,00 e le fatture DF termotecnica n 35-36/2014 per €. 1.846,00
Quanto all'importo pari ad €. 10.874,79, si chiede che l'adito giudice ordini alla controparte l'esibizione in giudizio delle fatture e relativi pagamenti (con data certa di avvenuto pagamento) relativamente l'importo di €. 14.233,94”
Per l'Appellato : Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e con qualsiasi statuizione, così giudicare:
Rigettare la domanda di sospensiva in quanto infondata/inammissibile
Ritenuto infondato l'appello, rigettare l'appello e confermare la sentenza del Tribunale impugnata.
Ci si oppone alle istanze istruttorie in quanto inammissibili, irrilevanti e inconferenti per le ragioni in atti.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario, iva e cpa”. pagina 3 di 10 n. r.g. 3302/2024
RAGIONI DELLA DECISIONE
Lamentando violazioni di legge ed errori nella motivazione sotto plurimi profili, l'avv.
proprietaria di un'unità immobiliare ricompresa nel Condominio Via Parte_1
Fatebenefratelli 34/36 – Milano, ha proposto appello, affidato a 5 motivi, avverso la sentenza n. 9531/2024 del Tribunale di Milano, di rigetto dell'opposizione da lei proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 13473/2023 ottenuto nei suoi confronti dal
[...]
per complessivi € 12.123,85 (oltre interessi e spese), di cui € Controparte_1
6.909,69 a titolo di spese straordinarie relative a lavori di adeguamento in materia di prevenzione incendi della autorimessa e della centrale termica, come da delibera assembleare del 14.1.2022, ed € 5.214,16 a titolo di spese ordinarie approvate con delibera del 26/09/2022.
Ritualmente costituitosi, il appellato ha evidenziato l'infondatezza del CP_1 gravame ed insistito per il relativo rigetto.
Alla prima udienza dell'11.9.2025, il Consigliere Istruttore ha fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del 9.9.2025 (poi differita d'ufficio al 16.9.2025), con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione.
***
L'appello è infondato e dev'essere respinto.
Con il primo e il secondo mezzo di impugnazione, suscettibili di trattazione unitaria poiché strettamente connessi, l'appellante avv. destinataria del decreto ingiuntivo Parte_1
n. 13473/2023 emesso dal Tribunale di Milano su ricorso del
[...]
per il pagamento di € 12.123,85 a titolo di oneri Controparte_1 CP_1 condominiali, censura la decisione con la quale il Giudice a quo ha respinto l'opposizione al provvedimento monitorio riferita al pagamento della somma di € 5.214,16 per spese ordinarie, contestando il rilievo secondo cui la relativa delibera di approvazione assembleare del 26.9.2022 (riguardante il Consuntivo di gestione 01/05/2021 – 30/04/2022, il preventivo di spese 01/05/2022 – 30/04/2023, nonché la richiesta di rata di acconto gestione 2023/2024) non avrebbe costituito oggetto di alcuna specifica domanda di invalidità nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, essendovi menzione della stessa a pagina 10, ma solo per affermare “che l'assemblea del 26/09/2022 ha riconosciuto, secondo l'assunto di parte opponente, gli addebiti dei consumi del riscaldamento per condomini che non avevano pagati per sei anni e di cui l'impugnativa
pagina 4 di 10 n. r.g. 3302/2024
della delibera del 29 maggio 2018”. Aggiunge inoltre che il Tribunale sarebbe incorso in un “grave errore di fatto” per aver ritenuto che “nessuna domanda di annullabilità è stata esplicitamente svolta da parte attrice nemmeno in via riconvenzionale”, trascurando di considerare l'intervenuta proposizione di “plurime domande di annullabilità “in via principale” nell'ambito di autonomi giudizi” ancora pendenti e omettendo quindi di disporre – come avrebbe dovuto – la sospensione della causa per ragioni di pregiudizialità a norma dell'art. 295 c.p.c.
A tali censure non è possibile prestare adesione.
Assume anzitutto l'appellante di avere in realtà precisato, nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., che “con la delibera del 26.9.2022 l'assemblea condominiale si [era] limitata ad approvare il consuntivo di gestione 01/05/2021-30/04/2022 per globali euro 55.865,65” e che, avverso le voci di spesa inserite in tale consuntivo, ella non aveva “nulla … da osservare o eccepire”, tanto da avere integralmente pagato quanto posto a suo carico, essendosi invece le proprie contestazioni indirizzate all'indicazione del preteso credito
“pari ad euro 3.219,81 indicato come “RESIDUO” nel prospetto finale”, con riferimento al quale nell'atto di opposizione erano state espressamente “sviluppate e argomentate le eccezioni di nullità con riferimento alle delibere del 14.01.2022 - 10.10.2016 - 9.5.2018 - 19.03.2019, ovvero le delibere che sono il TITOLO da cui nasce il preteso credito pari
[appunto] ad euro 3.219,81”, delibere “tutte impugnate, nel corso degli anni…”.
Preso atto di tali deduzioni, rileva la Corte che in realtà, nella memoria menzionata, non vi è alcuna contestazione esplicita riguardante l'importo di € 3.219,81, poiché l'unica doglianza avanzata dall'Avv. con riferimento alla delibera in data 26.9.2022 risulta Pt_1 indirizzata alla previsione di una prima rata di acconto sulla gestione 2023-2024 per €. 1.190,00, siccome a suo dire adottata in assenza di causa e scopo, nonché in violazione delle regole sulla costituzione dei fondi (art 1135 comma 1 c.c. punto 4) e sulla dimensione annuale della gestione condominiale.
Con l'atto introduttivo del gravame, è la stessa appellante, tuttavia, ad affermare che tale delibera, sotto il profilo indicato, non ha allo stato “più alcun valore dal momento che in data 19.10.2024 è stato deliberato il consuntivo 01/05/2023 – 30/04/2024, facendo venir meno l'eccezione seppure svolta in sede di opposizione qui in esame”.
La Corte, preso atto di tale sopravvenuta carenza di interesse in parte qua, e in difetto di ulteriori contestazioni, non può dunque che rilevare l'attuale insussistenza di profili di invalidità della delibera specificamente dedotti.
Parte appellante, a conforto delle proprie ragioni, invoca – come detto – la circostanza che il credito di € 3.219,81 indicato come “residuo” da lei dovuto nel prospetto consuntivo pagina 5 di 10 n. r.g. 3302/2024
01/05/2021 – 30/04/2022, deriverebbe dall'approvazione di precedenti delibere, assunte, rispettivamente, il 10.10.2016, il 29.5.2028 e il 19.3.2019, tutte oggetto di impugnazioni attualmente pendenti, e tale circostanza dovrebbe dunque riguardarsi come implicita impugnazione anche della delibera del 26.9.2022.
L'assunto non è condivisibile.
A prescindere dal fatto che le suddette impugnazioni, generalmente respinte sia in primo che in secondo grado, abbiano dato adito a ricorsi per cassazione allo stato non definiti, va osservato che la contestazione della validità della delibera del 26.9.2022 per addebito di importi oggetto di precedenti impugnazioni non risulta in alcun modo sviluppata nel giudizio di primo grado, in quanto – come rileva correttamente il Tribunale – a tale delibera è fatto un unico breve cenno a pagina 10 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ma solo per evidenziare come l'assemblea avesse finalmente addebitato al “5 anni di spese di riscaldamento e acqua calda sanitaria” e CP_1 CP_2 avesse così implicitamente riconosciuto la fondatezza, al riguardo, delle ragioni sviluppate dall'odierna appellante con l'impugnazione della delibera del 29 maggio 2018, di approvazione del consuntivo gestione 1/5/17 – 30/4/2018 comprendente anche la ripartizione delle spese di riscaldamento acs in capo ai condomini-proprietari CP_3
e , a significare -asseritamente- la mancanza di “veridicità dei dati di
[...] CP_2 bilancio consuntivo 1/5/17 – 30/4/2018”.
Non vi è svolgimento di alcuna ulteriore contestazione, in particolare per quanto concerne il fatto che l'importo di € 3.291,81 (residuo non corrisposto relativamente alla gestione 2021/2022) vada riferito a “spese approvate con delibere succedutesi nel tempo e tutte impugnate per annullabilità/nullità dall'appellante”, siccome quest'ultima assume.
Ne consegue, in definitiva, che non solo non sono ravvisabili i presupposti per un'eventuale sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito dei giudizi pendenti innanzi alla Suprema Corte, ma, come affermato dal primo Giudice con apprezzamento condiviso dalla Corte, neppure è possibile ravvisare alcun profilo di nullità
o annullabilità della delibera assembleare in data 26.9.2026 alla luce di quanto dedotto, con la conseguenza di doversi ritenere senz'altro dovuto dall'avv. in favore del Pt_1
l'importo da quest'ultimo azionato monitoriamente a titolo di spese ordinarie CP_1 come da relativo verbale assembleare.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta violazione dell'art. 112 Cost., nonché dell'art. 2909 c.c., con riferimento alle spese straordinarie relative a “lavori di adeguamento in materia di prevenzione incendi della autorimessa” di cui alla delibera assembleare del 14.1.2022, avendo il Tribunale omesso “di esaminare la questione dell'esistenza di una pronuncia emessa dalla corte di appello di Milano nel 2014 – sentenza passata in pagina 6 di 10 n. r.g. 3302/2024
giudicato … che ha rigettato la domanda dell'odierna appellante a vedersi riconosciuto il diritto di proprietà degli spazi parcheggio in autorimessa”.
Al riguardo nega alcun proprio obbligo di contribuzione alle spese straordinarie per l'adeguamento dell'autorimessa alla normativa antincendio, non essendo ella proprietaria di alcuno degli spazi adibiti a parcheggio, e ciò alla luce della pronuncia della Corte di Appello di Milano (n. 3157/2014, passata in giudicato), con la quale si è definitivamente stabilito il diritto dell' (in origine unico proprietario) di cartolarizzare tali spazi CP_4 autonomamente e separatamente dagli appartamenti.
Riferisce inoltre, nelle note autorizzate ex art. 127ter c.p.c., che “[i]n data 24 aprile 2025
… e, quindi, successivamente all'iscrizione a ruolo della presente vertenza, [questa] corte di appello si è pronunciata sulla invalidità/validità della delibera 14.01.2022 con riferimento al punto 5) ovvero le spese relative ai “lavori di adeguamento in materia di prevenzione incendi della autorimessa””, rigettando “la domanda di annullabilità/annullabilità” al riguardo formulata.
Richiama anche un passaggio di tale sentenza (n. 1161/2025), ove si afferma: “… l'avv. ha documentato di essere proprietaria esclusivamente di un appartamento Pt_1 compreso nel , essendole stato negato, con sentenza Controparte_1 definitiva di questa Corte di Appello n. 3157/2014, “qualsiasi diritto … sugli spazi in autorimessa”.
La circostanza, del resto, non è contestata”.
Sull'assunto che la menzionata pronuncia n. 1161/2025 non sarebbe stata impugnata (neppure da controparte), e si sarebbe quindi “formato giudicato interno sull'assenza di titolarità di diritti” in capo a sé “con riferimento agli spazi parcheggio in autorimessa”, l'appellante assume che non vi sarebbe alcun titolo idoneo a giustificare il proprio obbligo di pagare i lavori di adeguamento in materia di prevenzione incendi o qualsiasi spesa legata all'autorimessa.
Si tratta di conclusione non condivisibile.
Come detto, è la stessa appellante a riferire che la domanda rivolta ad ottenere una pronuncia di nullità, ovvero l'annullamento, della delibera in data 21.1.2022 sulla quale si fonda l'azione del all'origine del decreto ingiuntivo n. 13473/2023 del CP_1
Tribunale di Milano per il recupero di spese straordinarie, è stata respinta da questa Corte.
Si è in particolare ritenuto che, essendovi “evidenza di un uso da parte dell'avv. Pt_1 degli spazi dell'autorimessa a cui si riferisce il punto 5 dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 14.1.2021”, ciò impedisse “di ritenere che la stessa … pagina 7 di 10 n. r.g. 3302/2024
esclusa dal riparto delle spese deliberate”, configurandosi il relativo obbligo di contribuzione alla luce del disposto dell'art. 1123 c.c.
Sulla scorta di tali statuizioni, non v'è dubbio che anche l'importo di € 6.909,69, di cui al decreto ingiuntivo opposto, sia dunque dovuto al , non essendo il presente CP_1 giudizio suscettibile di sospensione neppure in attesa della formazione di un giudicato al riguardo, una volta preso atto che è la stessa appellante ad affermare che la sentenza n. 1161/2025 debba considerarsi ormai definitiva per mancata impugnazione.
Con il quarto motivo, l'avv. denuncia un ulteriore vizio di omessa pronuncia, sul Pt_1 rilievo che il Tribunale avrebbe trascurato “di esaminare la questione della nullità del verbale del 10.10.2016 di approvazione del consuntivo gestione 01/05/2015 – 30/04/2016 laddove il richiede il pagamento di somme a copertura di voci non CP_1 determinate né determinabili”.
Osserva al riguardo di avere impugnato (con separato giudizio pendente in cassazione) il verbale di approvazione del consuntivo di cui si tratta in quanto in esso “veniva riportato l'importo di € 14.233,94 senza alcuna indicazione delle singole fatture che compongono l'importo di €. 14.233,94 né prova dei relativi bonifici”, aggiungendo che, nella nota Per_ sintetica esplicativa ex art. 1130bis c.c., l'amministratore del condominio dichiarava che si tratterebbe di “spese non incassate e sostenute dalla precedente amministrazione SAGIMAR”, dunque relative a “fatture già pagate (magari illegittimamente dal precedente amministratore), ma pur sempre pagate”, donde la “palese … non veridicità del bilancio…”.
Aggiunge che, costituendosi innanzi al Giudice di Pace, il aveva sostenuto CP_1 che l'importo indicato di € 14.233,94 sarebbe il risultato della somma relative alle “Spese SA RL” di cui al consuntivo 2012/2013 (per € 10.874,79) e al consuntivo 2013/2014 (per € 3.359,15), quando, nel verbale dell'assemblea in data 27.6.2016, l'amministratore aveva riferito “di aver utilizzato una parte del fondo (destinato alla vertenza giudiziaria
) “per coprire l'ammanco di cassa in passaggio di consegna” con il precedente Pt_2 amministratore SA per €. 10.874,79 (consuntivo 2012-2013)” e dunque, “se l'importo di €. 14.233,94 era già stato pagato dal precedente amministratore SAGIMAR, nulla doveva essere nuovamente pagato …”.
Preso atto di tali doglianze, rileva la Corte che le stesse risultano già sviluppate in altro giudizio nel quale le ragioni dell'odierna appellante sono state disattese e per il quale (secondo quanto concordemente riferito dalle parti) pende attualmente giudizio di cassazione.
pagina 8 di 10 n. r.g. 3302/2024
Non è possibile quindi pronunciare alcuna nullità della delibera in data 10.10.2016, già resa oggetto di impugnazione, né è possibile accedere in ogni caso alla richiesta sospensione della presente causa, come già evidenziato, in difetto di elementi probatori che consentano di ritenere l'importo relativo alle spese straordinarie di cui al decreto ingiuntivo opposto come riferibile, in tutto o in parte, al bilancio consuntivo del 2015/2016 approvato con la delibera di cui si tratta.
Con il quinto e ultimo motivo, l'avv. contesta infine la sentenza oggetto di Parte_1 impugnazione, per violazione dell'art. 2967 c.c., nella parte in cui si afferma che “il avrebbe provato il credito “allegando e depositando i consuntivi ed i CP_1 preventivi approvati dalle assemblee condominiali e i verbali di queste ultime dai quali risulta il preteso credito e che quindi sarebbe stata raggiunta la prova del credito certo liquido ed esigibile”.
Neppure sotto tale profilo è possibile riconoscere fondatezza alle deduzioni di parte appellante.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 15696/2020), la delibera approvativa del bilancio costituisce titolo sufficiente per la concessione del decreto ingiuntivo e per la condanna del a pagare le somme nel processo di CP_1 opposizione, laddove nel giudizio di opposizione, a cognizione piena, sia accertata la perdurante esistenza della delibera assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.
Condizione certamente soddisfatta nel caso in esame.
Consegue alle considerazioni svolte l'inevitabile rigetto del gravame, con correlativa conferma integrale della sentenza n. 9531/2024 del Tribunale di Milano oggetto dello stesso.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore dell'appellato come da dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (€ 12.123,85 - scaglione da € 5201 a € 26.000) e delle relative fasi come da nota spese depositata dall'appellato, salvo il diverso riferimento – rispetto ad essa – ai valori medi tariffari, non essendovi apparente ragione per l'applicazione dei massimi.
L'avv. è quindi condannata a corrispondere in favore di Parte_1 [...]
l'importo di € 3.966,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € Controparte_1
921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
pagina 9 di 10 n. r.g. 3302/2024
A carico dell'appellante, poiché soccombente, grava anche il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1 CP_1 diversa domanda. Istanza ed eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 9531/2024 del Tribunale di Milano emessa il 4.11.2024;
2) condanna l'appellante avv. a rifondere a Parte_1 [...]
le spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate Controparte_1 CP_1 in complessivi € 3.966,00 per compensi defensionali, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori fiscali e previdenziali di legge;
3) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte il 23 Settembre 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Laura Sara Tragni
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Laura Sara Tragni Presidente dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3302/2024 promossa in grado d'appello
DA
AVV. (C.F. ), in proprio, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso il proprio Studio in VIA EZIO FRANCESCHINI, 22 38100 TRENTO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. GENNARO MESSUTI, elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in VIA LAMARMORA, 40 20122 CP_1
APPELLATO
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1 n. r.g. 3302/2024
“in totale riforma della appellata sentenza n. 9531/2024 pubbl. il 04/11/2024 RG n. 35336/2023 Repert. n. 8763/2024 del 05/11/2024 dal tribunale di Milano contrariis reiectis, disattesa ogni avversaria istanza, deduzione ed eccezione: in via principale Per i motivi dedotti in atto, si chiede che venga disponga la sospensione del presente procedimento
Nel merito: previo accertamento della nullità delle delibere di cui in atti e delle somme ivi esposte, anche alla luce della sentenza pubblicata da codesta corte di appello n 1161/2025 dd 24.4.2025 che ha riconosciuto come circostanza non contestata che esiste una sentenza definitiva della corte di appello n 3157/2014 che ha negato in capo all'appellante “qualsiasi diritto … sugli spazi in autorimessa”, dichiarare nullo, Pt_1 invalido e privo di effetti, in ogni caso annullare e/o revocare e dichiarare di nessun effetto il decreto Ingiuntivo opposto 13473/2023 allibrato sub rg n. 29096/2023 del Tribunale di Milano pronunciato a favore del condominio 34-36 Controparte_1
in ogni caso: con vittoria di compensi e spese oltre accessori di entrambe i gradi di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA:
si insiste nelle richieste istruttorie già svolte in atti e qui ritrascritte: Con riferimento alle spese straordinarie relative ai lavori di adeguamento in materia di prevenzione incendi dell'autorimessa per la somma di €. 6.862,80+ 46,89
L'attrice avv chiede di essere ammessa a provare per interrogatorio formale e per Pt_1 testi le seguenti circostanze:
1. Vero che le macchine dei proprietari dei posti auto nella autorimessa interrata di cui è causa entrano solo dal cancello automatico di cui è causa e direttamente da via dell'Annunciata (MI) come da foto/doc A da rammostrarsi e planimetria doc 4
2. Vero che all'autorimessa interrata di cui è causa si accede con chiave da inserire nella serratura di cui alla foto posta sul cancello automatico o con telecomando come da foto/doc A_1 da rammostrarsi
3. Vero che all'autorimessa interrata di cui è causa si accede solo dalla rampa di ingresso come da foto/doc A da rammostrarsi
4. Dica il teste se la condomina possiede una chiave e/o il telecomando del cancello Pt_1 automatico per accedere all'autorimessa interrata di cui alla foto/doc A e A_1 da rammostrarsi pagina 2 di 10 n. r.g. 3302/2024
5. Vero che è presente un cancello carrabile a livello strada cd piano campagna e viene utilizzato dai proprietari dei tre posti auto a livello strada come da foto B
6. Vero che le foto C_1 e C_2 e C_3 raffigurano i passaggi esterni attorno al condominio di cui è causa
Si indicano quali testi: , Testimone_1 Testimone_2
***
Quanto alla delibera 10/10/2016 relativo al bilancio consuntivo gestione 01/05/2015- 30/04/2016 -importo di €. 14.233,94-
Controparte ha affermato (nella propria comparsa di costituzione avanti il giudice di pace (doc 13-estratto-) che l'importo di €. 14.233,94 sarebbe dato dalla somma degli importi Spese SA RL (ex amministratore condominiale) consuntivo 2012/13 per €. 10.874,79 e consuntivo 2013/14 per €. 3.359,15
Secondo controparte l'importo di €. 3.359,15 “corrisponde alle fatture che erano stata contestate all'assemblea del 7/11/14 ossia le fatture n. 541 pari ad €. 578,15 e Pt_2 numero 540 pari a €. 935 nonché le fatture DF termotecnica n 35-36/2014 per €. 1846,00”. Si chiede che l'adito giudice ordini ex art 210 cpc alla controparte l'esibizione in giudizio dei pagamenti (con data certa di avvenuto pagamento) relativamente alle fatture n. 541 pari ad €. 578,15 e numero 540 pari a €. Pt_2
935,00 e le fatture DF termotecnica n 35-36/2014 per €. 1.846,00
Quanto all'importo pari ad €. 10.874,79, si chiede che l'adito giudice ordini alla controparte l'esibizione in giudizio delle fatture e relativi pagamenti (con data certa di avvenuto pagamento) relativamente l'importo di €. 14.233,94”
Per l'Appellato : Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e con qualsiasi statuizione, così giudicare:
Rigettare la domanda di sospensiva in quanto infondata/inammissibile
Ritenuto infondato l'appello, rigettare l'appello e confermare la sentenza del Tribunale impugnata.
Ci si oppone alle istanze istruttorie in quanto inammissibili, irrilevanti e inconferenti per le ragioni in atti.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario, iva e cpa”. pagina 3 di 10 n. r.g. 3302/2024
RAGIONI DELLA DECISIONE
Lamentando violazioni di legge ed errori nella motivazione sotto plurimi profili, l'avv.
proprietaria di un'unità immobiliare ricompresa nel Condominio Via Parte_1
Fatebenefratelli 34/36 – Milano, ha proposto appello, affidato a 5 motivi, avverso la sentenza n. 9531/2024 del Tribunale di Milano, di rigetto dell'opposizione da lei proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 13473/2023 ottenuto nei suoi confronti dal
[...]
per complessivi € 12.123,85 (oltre interessi e spese), di cui € Controparte_1
6.909,69 a titolo di spese straordinarie relative a lavori di adeguamento in materia di prevenzione incendi della autorimessa e della centrale termica, come da delibera assembleare del 14.1.2022, ed € 5.214,16 a titolo di spese ordinarie approvate con delibera del 26/09/2022.
Ritualmente costituitosi, il appellato ha evidenziato l'infondatezza del CP_1 gravame ed insistito per il relativo rigetto.
Alla prima udienza dell'11.9.2025, il Consigliere Istruttore ha fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del 9.9.2025 (poi differita d'ufficio al 16.9.2025), con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione.
***
L'appello è infondato e dev'essere respinto.
Con il primo e il secondo mezzo di impugnazione, suscettibili di trattazione unitaria poiché strettamente connessi, l'appellante avv. destinataria del decreto ingiuntivo Parte_1
n. 13473/2023 emesso dal Tribunale di Milano su ricorso del
[...]
per il pagamento di € 12.123,85 a titolo di oneri Controparte_1 CP_1 condominiali, censura la decisione con la quale il Giudice a quo ha respinto l'opposizione al provvedimento monitorio riferita al pagamento della somma di € 5.214,16 per spese ordinarie, contestando il rilievo secondo cui la relativa delibera di approvazione assembleare del 26.9.2022 (riguardante il Consuntivo di gestione 01/05/2021 – 30/04/2022, il preventivo di spese 01/05/2022 – 30/04/2023, nonché la richiesta di rata di acconto gestione 2023/2024) non avrebbe costituito oggetto di alcuna specifica domanda di invalidità nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, essendovi menzione della stessa a pagina 10, ma solo per affermare “che l'assemblea del 26/09/2022 ha riconosciuto, secondo l'assunto di parte opponente, gli addebiti dei consumi del riscaldamento per condomini che non avevano pagati per sei anni e di cui l'impugnativa
pagina 4 di 10 n. r.g. 3302/2024
della delibera del 29 maggio 2018”. Aggiunge inoltre che il Tribunale sarebbe incorso in un “grave errore di fatto” per aver ritenuto che “nessuna domanda di annullabilità è stata esplicitamente svolta da parte attrice nemmeno in via riconvenzionale”, trascurando di considerare l'intervenuta proposizione di “plurime domande di annullabilità “in via principale” nell'ambito di autonomi giudizi” ancora pendenti e omettendo quindi di disporre – come avrebbe dovuto – la sospensione della causa per ragioni di pregiudizialità a norma dell'art. 295 c.p.c.
A tali censure non è possibile prestare adesione.
Assume anzitutto l'appellante di avere in realtà precisato, nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., che “con la delibera del 26.9.2022 l'assemblea condominiale si [era] limitata ad approvare il consuntivo di gestione 01/05/2021-30/04/2022 per globali euro 55.865,65” e che, avverso le voci di spesa inserite in tale consuntivo, ella non aveva “nulla … da osservare o eccepire”, tanto da avere integralmente pagato quanto posto a suo carico, essendosi invece le proprie contestazioni indirizzate all'indicazione del preteso credito
“pari ad euro 3.219,81 indicato come “RESIDUO” nel prospetto finale”, con riferimento al quale nell'atto di opposizione erano state espressamente “sviluppate e argomentate le eccezioni di nullità con riferimento alle delibere del 14.01.2022 - 10.10.2016 - 9.5.2018 - 19.03.2019, ovvero le delibere che sono il TITOLO da cui nasce il preteso credito pari
[appunto] ad euro 3.219,81”, delibere “tutte impugnate, nel corso degli anni…”.
Preso atto di tali deduzioni, rileva la Corte che in realtà, nella memoria menzionata, non vi è alcuna contestazione esplicita riguardante l'importo di € 3.219,81, poiché l'unica doglianza avanzata dall'Avv. con riferimento alla delibera in data 26.9.2022 risulta Pt_1 indirizzata alla previsione di una prima rata di acconto sulla gestione 2023-2024 per €. 1.190,00, siccome a suo dire adottata in assenza di causa e scopo, nonché in violazione delle regole sulla costituzione dei fondi (art 1135 comma 1 c.c. punto 4) e sulla dimensione annuale della gestione condominiale.
Con l'atto introduttivo del gravame, è la stessa appellante, tuttavia, ad affermare che tale delibera, sotto il profilo indicato, non ha allo stato “più alcun valore dal momento che in data 19.10.2024 è stato deliberato il consuntivo 01/05/2023 – 30/04/2024, facendo venir meno l'eccezione seppure svolta in sede di opposizione qui in esame”.
La Corte, preso atto di tale sopravvenuta carenza di interesse in parte qua, e in difetto di ulteriori contestazioni, non può dunque che rilevare l'attuale insussistenza di profili di invalidità della delibera specificamente dedotti.
Parte appellante, a conforto delle proprie ragioni, invoca – come detto – la circostanza che il credito di € 3.219,81 indicato come “residuo” da lei dovuto nel prospetto consuntivo pagina 5 di 10 n. r.g. 3302/2024
01/05/2021 – 30/04/2022, deriverebbe dall'approvazione di precedenti delibere, assunte, rispettivamente, il 10.10.2016, il 29.5.2028 e il 19.3.2019, tutte oggetto di impugnazioni attualmente pendenti, e tale circostanza dovrebbe dunque riguardarsi come implicita impugnazione anche della delibera del 26.9.2022.
L'assunto non è condivisibile.
A prescindere dal fatto che le suddette impugnazioni, generalmente respinte sia in primo che in secondo grado, abbiano dato adito a ricorsi per cassazione allo stato non definiti, va osservato che la contestazione della validità della delibera del 26.9.2022 per addebito di importi oggetto di precedenti impugnazioni non risulta in alcun modo sviluppata nel giudizio di primo grado, in quanto – come rileva correttamente il Tribunale – a tale delibera è fatto un unico breve cenno a pagina 10 dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ma solo per evidenziare come l'assemblea avesse finalmente addebitato al “5 anni di spese di riscaldamento e acqua calda sanitaria” e CP_1 CP_2 avesse così implicitamente riconosciuto la fondatezza, al riguardo, delle ragioni sviluppate dall'odierna appellante con l'impugnazione della delibera del 29 maggio 2018, di approvazione del consuntivo gestione 1/5/17 – 30/4/2018 comprendente anche la ripartizione delle spese di riscaldamento acs in capo ai condomini-proprietari CP_3
e , a significare -asseritamente- la mancanza di “veridicità dei dati di
[...] CP_2 bilancio consuntivo 1/5/17 – 30/4/2018”.
Non vi è svolgimento di alcuna ulteriore contestazione, in particolare per quanto concerne il fatto che l'importo di € 3.291,81 (residuo non corrisposto relativamente alla gestione 2021/2022) vada riferito a “spese approvate con delibere succedutesi nel tempo e tutte impugnate per annullabilità/nullità dall'appellante”, siccome quest'ultima assume.
Ne consegue, in definitiva, che non solo non sono ravvisabili i presupposti per un'eventuale sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito dei giudizi pendenti innanzi alla Suprema Corte, ma, come affermato dal primo Giudice con apprezzamento condiviso dalla Corte, neppure è possibile ravvisare alcun profilo di nullità
o annullabilità della delibera assembleare in data 26.9.2026 alla luce di quanto dedotto, con la conseguenza di doversi ritenere senz'altro dovuto dall'avv. in favore del Pt_1
l'importo da quest'ultimo azionato monitoriamente a titolo di spese ordinarie CP_1 come da relativo verbale assembleare.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta violazione dell'art. 112 Cost., nonché dell'art. 2909 c.c., con riferimento alle spese straordinarie relative a “lavori di adeguamento in materia di prevenzione incendi della autorimessa” di cui alla delibera assembleare del 14.1.2022, avendo il Tribunale omesso “di esaminare la questione dell'esistenza di una pronuncia emessa dalla corte di appello di Milano nel 2014 – sentenza passata in pagina 6 di 10 n. r.g. 3302/2024
giudicato … che ha rigettato la domanda dell'odierna appellante a vedersi riconosciuto il diritto di proprietà degli spazi parcheggio in autorimessa”.
Al riguardo nega alcun proprio obbligo di contribuzione alle spese straordinarie per l'adeguamento dell'autorimessa alla normativa antincendio, non essendo ella proprietaria di alcuno degli spazi adibiti a parcheggio, e ciò alla luce della pronuncia della Corte di Appello di Milano (n. 3157/2014, passata in giudicato), con la quale si è definitivamente stabilito il diritto dell' (in origine unico proprietario) di cartolarizzare tali spazi CP_4 autonomamente e separatamente dagli appartamenti.
Riferisce inoltre, nelle note autorizzate ex art. 127ter c.p.c., che “[i]n data 24 aprile 2025
… e, quindi, successivamente all'iscrizione a ruolo della presente vertenza, [questa] corte di appello si è pronunciata sulla invalidità/validità della delibera 14.01.2022 con riferimento al punto 5) ovvero le spese relative ai “lavori di adeguamento in materia di prevenzione incendi della autorimessa””, rigettando “la domanda di annullabilità/annullabilità” al riguardo formulata.
Richiama anche un passaggio di tale sentenza (n. 1161/2025), ove si afferma: “… l'avv. ha documentato di essere proprietaria esclusivamente di un appartamento Pt_1 compreso nel , essendole stato negato, con sentenza Controparte_1 definitiva di questa Corte di Appello n. 3157/2014, “qualsiasi diritto … sugli spazi in autorimessa”.
La circostanza, del resto, non è contestata”.
Sull'assunto che la menzionata pronuncia n. 1161/2025 non sarebbe stata impugnata (neppure da controparte), e si sarebbe quindi “formato giudicato interno sull'assenza di titolarità di diritti” in capo a sé “con riferimento agli spazi parcheggio in autorimessa”, l'appellante assume che non vi sarebbe alcun titolo idoneo a giustificare il proprio obbligo di pagare i lavori di adeguamento in materia di prevenzione incendi o qualsiasi spesa legata all'autorimessa.
Si tratta di conclusione non condivisibile.
Come detto, è la stessa appellante a riferire che la domanda rivolta ad ottenere una pronuncia di nullità, ovvero l'annullamento, della delibera in data 21.1.2022 sulla quale si fonda l'azione del all'origine del decreto ingiuntivo n. 13473/2023 del CP_1
Tribunale di Milano per il recupero di spese straordinarie, è stata respinta da questa Corte.
Si è in particolare ritenuto che, essendovi “evidenza di un uso da parte dell'avv. Pt_1 degli spazi dell'autorimessa a cui si riferisce il punto 5 dell'ordine del giorno dell'assemblea condominiale del 14.1.2021”, ciò impedisse “di ritenere che la stessa … pagina 7 di 10 n. r.g. 3302/2024
esclusa dal riparto delle spese deliberate”, configurandosi il relativo obbligo di contribuzione alla luce del disposto dell'art. 1123 c.c.
Sulla scorta di tali statuizioni, non v'è dubbio che anche l'importo di € 6.909,69, di cui al decreto ingiuntivo opposto, sia dunque dovuto al , non essendo il presente CP_1 giudizio suscettibile di sospensione neppure in attesa della formazione di un giudicato al riguardo, una volta preso atto che è la stessa appellante ad affermare che la sentenza n. 1161/2025 debba considerarsi ormai definitiva per mancata impugnazione.
Con il quarto motivo, l'avv. denuncia un ulteriore vizio di omessa pronuncia, sul Pt_1 rilievo che il Tribunale avrebbe trascurato “di esaminare la questione della nullità del verbale del 10.10.2016 di approvazione del consuntivo gestione 01/05/2015 – 30/04/2016 laddove il richiede il pagamento di somme a copertura di voci non CP_1 determinate né determinabili”.
Osserva al riguardo di avere impugnato (con separato giudizio pendente in cassazione) il verbale di approvazione del consuntivo di cui si tratta in quanto in esso “veniva riportato l'importo di € 14.233,94 senza alcuna indicazione delle singole fatture che compongono l'importo di €. 14.233,94 né prova dei relativi bonifici”, aggiungendo che, nella nota Per_ sintetica esplicativa ex art. 1130bis c.c., l'amministratore del condominio dichiarava che si tratterebbe di “spese non incassate e sostenute dalla precedente amministrazione SAGIMAR”, dunque relative a “fatture già pagate (magari illegittimamente dal precedente amministratore), ma pur sempre pagate”, donde la “palese … non veridicità del bilancio…”.
Aggiunge che, costituendosi innanzi al Giudice di Pace, il aveva sostenuto CP_1 che l'importo indicato di € 14.233,94 sarebbe il risultato della somma relative alle “Spese SA RL” di cui al consuntivo 2012/2013 (per € 10.874,79) e al consuntivo 2013/2014 (per € 3.359,15), quando, nel verbale dell'assemblea in data 27.6.2016, l'amministratore aveva riferito “di aver utilizzato una parte del fondo (destinato alla vertenza giudiziaria
) “per coprire l'ammanco di cassa in passaggio di consegna” con il precedente Pt_2 amministratore SA per €. 10.874,79 (consuntivo 2012-2013)” e dunque, “se l'importo di €. 14.233,94 era già stato pagato dal precedente amministratore SAGIMAR, nulla doveva essere nuovamente pagato …”.
Preso atto di tali doglianze, rileva la Corte che le stesse risultano già sviluppate in altro giudizio nel quale le ragioni dell'odierna appellante sono state disattese e per il quale (secondo quanto concordemente riferito dalle parti) pende attualmente giudizio di cassazione.
pagina 8 di 10 n. r.g. 3302/2024
Non è possibile quindi pronunciare alcuna nullità della delibera in data 10.10.2016, già resa oggetto di impugnazione, né è possibile accedere in ogni caso alla richiesta sospensione della presente causa, come già evidenziato, in difetto di elementi probatori che consentano di ritenere l'importo relativo alle spese straordinarie di cui al decreto ingiuntivo opposto come riferibile, in tutto o in parte, al bilancio consuntivo del 2015/2016 approvato con la delibera di cui si tratta.
Con il quinto e ultimo motivo, l'avv. contesta infine la sentenza oggetto di Parte_1 impugnazione, per violazione dell'art. 2967 c.c., nella parte in cui si afferma che “il avrebbe provato il credito “allegando e depositando i consuntivi ed i CP_1 preventivi approvati dalle assemblee condominiali e i verbali di queste ultime dai quali risulta il preteso credito e che quindi sarebbe stata raggiunta la prova del credito certo liquido ed esigibile”.
Neppure sotto tale profilo è possibile riconoscere fondatezza alle deduzioni di parte appellante.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 15696/2020), la delibera approvativa del bilancio costituisce titolo sufficiente per la concessione del decreto ingiuntivo e per la condanna del a pagare le somme nel processo di CP_1 opposizione, laddove nel giudizio di opposizione, a cognizione piena, sia accertata la perdurante esistenza della delibera assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.
Condizione certamente soddisfatta nel caso in esame.
Consegue alle considerazioni svolte l'inevitabile rigetto del gravame, con correlativa conferma integrale della sentenza n. 9531/2024 del Tribunale di Milano oggetto dello stesso.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore dell'appellato come da dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (€ 12.123,85 - scaglione da € 5201 a € 26.000) e delle relative fasi come da nota spese depositata dall'appellato, salvo il diverso riferimento – rispetto ad essa – ai valori medi tariffari, non essendovi apparente ragione per l'applicazione dei massimi.
L'avv. è quindi condannata a corrispondere in favore di Parte_1 [...]
l'importo di € 3.966,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € Controparte_1
921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
pagina 9 di 10 n. r.g. 3302/2024
A carico dell'appellante, poiché soccombente, grava anche il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1 CP_1 diversa domanda. Istanza ed eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 9531/2024 del Tribunale di Milano emessa il 4.11.2024;
2) condanna l'appellante avv. a rifondere a Parte_1 [...]
le spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate Controparte_1 CP_1 in complessivi € 3.966,00 per compensi defensionali, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori fiscali e previdenziali di legge;
3) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte il 23 Settembre 2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Laura Sara Tragni
pagina 10 di 10