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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/12/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3426/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 3426/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PARRINI SILVIA C.F._2
Con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Cascina (PI), il 14 luglio 1996, con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Cascina (PI), Anno 1996, Parte I, Serie, n°9 e che, dalla loro unione, era nato il figlio, l'11 febbraio 1990. Per_1
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Nel resto non vi sono motivi per disattendere gli accordi raggiunti tra le parti in quanto esclusivamente inerenti a loro diritti disponibili.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_2 Parte_1 matrimonio in Cascina (PI), il 14 luglio 1996, con atto iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Cascina (PI), Anno 1996, Parte I, Serie, n°9, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) Per quanto occorrer e possa i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto;
3) La moglie rimarrà presso la casa familiare ubicata in Vicopisano (PI) via Parte_1
Provinciale Vicarese n. 14, a cui sarà definitivamente attribuito tutto quanto in essa contenuto ovvero mobili d'arredo ed elettrodomestici. Il marito ha già rilasciato la casa Parte_2 familiare ed ha asportato i propri effetti personali;
si impegna e si obbliga a trasferire altrove la sua residenza anagrafica entro 1 (un) mese dalla firma del ricorso (datato 23 ottobre 2025);
4) Il marito si impegna e si obbliga a corrispondere alla moglie a Parte_2 Parte_1 decorrere dal mese di ottobre 2025, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese l'assegno di mantenimento mensile di euro 200,00 (duecentoeuro) rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 04/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 3426/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PARRINI SILVIA C.F._2
Con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Cascina (PI), il 14 luglio 1996, con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Cascina (PI), Anno 1996, Parte I, Serie, n°9 e che, dalla loro unione, era nato il figlio, l'11 febbraio 1990. Per_1
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Nel resto non vi sono motivi per disattendere gli accordi raggiunti tra le parti in quanto esclusivamente inerenti a loro diritti disponibili.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_2 Parte_1 matrimonio in Cascina (PI), il 14 luglio 1996, con atto iscritto nei registri dello stato civile del
Comune di Cascina (PI), Anno 1996, Parte I, Serie, n°9, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) Per quanto occorrer e possa i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto;
3) La moglie rimarrà presso la casa familiare ubicata in Vicopisano (PI) via Parte_1
Provinciale Vicarese n. 14, a cui sarà definitivamente attribuito tutto quanto in essa contenuto ovvero mobili d'arredo ed elettrodomestici. Il marito ha già rilasciato la casa Parte_2 familiare ed ha asportato i propri effetti personali;
si impegna e si obbliga a trasferire altrove la sua residenza anagrafica entro 1 (un) mese dalla firma del ricorso (datato 23 ottobre 2025);
4) Il marito si impegna e si obbliga a corrispondere alla moglie a Parte_2 Parte_1 decorrere dal mese di ottobre 2025, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese l'assegno di mantenimento mensile di euro 200,00 (duecentoeuro) rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 04/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina