Sentenza 22 maggio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2020, n. 15696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15696 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2020 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINAnel procedimento a carico di: NI SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/11/2018 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza emessa in data 8/11/2018, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha ritenuto NI TO responsabile del reato di cui all'art. 624-bis,e2.°i5gr,ddondannandolo alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Messina deducendo vizio di violazione di legge. Il Tribunale, lamenta il ricorrente, non avrebbe fatto buon governo dell'art. 62-bis cod. pen. concedendo il beneficio in virtù della sola incensuratezza dell'imputato. In tal modo avrebbe palesemente violato il disposto dell'ultimo comma del citato articolo che stabilisce:"In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui ai primo comma". Ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 580 cod. proc. pen., il ricorrente chiede che la Corte di appello neghi la sussistenza del beneficio, eliminando la riduzione di pena stabilita ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen.
3. il ricorso è fondato e deve essere accolto. E' integrato il vizio di violazione di legge lamentato dal Procuratore Generale ricorrente. L'ultimo comma dell'art. 62 -bis cod. pen., aggiunto dall'art.1, comma 1, lett. f bis) del d.l. n. 92 del 23/5/2008, convertito con modificazioni nella I. n. 125 del 24/7/2008, non consente di concedere le circostanze attenuanti generiche in ragione della sola incensuratezza dell'imputato. Il dato testuale è interpretato in modo uniforme dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01: "Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato"). Pertanto, in accoglimento del ricorso deve essere annullata la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con rinvio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., per nuovo esame sul punto, alla Corte d'appello di Messina.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e rinvia, ai sensi dell'art. 569 co. 4 cpp, per nuovo esame del punto, alla Corte di appello di Messina In Roma, così deciso il 12 febbraio 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Ma i'seria Bruno Renato Giuseppe Bricchetti DEPOSITATOINCAN