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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/12/2025, n. 9611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9611 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33869/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Eva LENSKI e dall'avv. Alberto MALATESTA, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Milano, V.le Bianca Maria 23;
attore;
nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
FR TO e dall'avv. Flavio ROCCHIO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Milano, Via Privata Maria Teresa 11;
convenuta;
pagina 1 di 10 Sulle seguenti conclusioni delle parti
per : Parte_1
Come rassegnate in vista dell'udienza di rimessione della causa in decisione del
11.09.2025
per CP_1
come da comparsa di costituzione e risposta pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l'ex moglie per ottenere in Parte_1 CP_1 sede di merito, a seguito di azione cautelare ante causam, confermata dal successivo reclamo, la condanna della convenuta al risarcimento del danno per l'inadempimento degli accordi intervenuti tra le parti in occasione del divorzio.
L'attore esponeva di avere promosso, in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , in data Persona_1
03.06.2022 un procedimento ex artt. 669 ter e 671 c.p.c. per ottenere nei confronti dell'ex moglie il sequestro dei beni fino alla concorrenza di Euro 900.000, deducendo l'inadempimento di quest'ultima di un accordo transattivo concluso nel
2018 in sede di divorzio. In detta sede cautelare il ricorrente aveva infatti dedotto che con il deposito delle conclusioni congiunte nel giudizio di divorzio si Parte_2 era impegnata formalmente a cedere al figlio minore la nuda proprietà di Per_1 un immobile sito in Milano, P.za San Babila 5, ad essa intestato ma pagato dall'attore, e di concederlo in comodato gratuito al figlio stesso, una volta raggiunta la maggiore età, ma aveva poi disatteso tale obbligazione, vendendo a terzi l'immobile nel 2021. Nel procedimento, su richiesta della resistente, era stato nominato per il minore un Curatore Speciale, che aveva Persona_1 fatto proprie le domande dell'attore; Il Tribunale di Milano all'esito del procedimento aveva accolto con ordinanza del 24.04.2023 la domanda cautelare, disponendo a favore di il sequestro conservativo dei beni Persona_1 immobili, mobili e crediti di fino alla concorrenza dell'importo di Euro CP_2
700.000 (prezzo effettivo di vendita dell'immobile citato), assegnando a Per_1
termine di 120 giorni per la promozione del giudizio di merito. Il
[...] reclamo proposto dalla resistente era stato poi respinto con ordinanza del
03.06.2023.
Sulla scorta della predetta vicenda, l'attore . dichiarava di Pt_1 Per_1 voler tutelare con l'azione di merito “i propri diritti e quelli del figlio Per_1 conseguenti all'illecito comportamento” della convenuta. Richiamava il tenore dell'accordo raggiunto in sede divorzile, e dell'accordo quadro regolante ulteriori pagina 3 di 10 rapporti tra i coniugi, precisando che l'obbligazione inadempiuta dalla convenuta, divenuta impossibile per effetto della vendita a terzi, era l'unica assunta da e che il suo inadempimento aveva comportato uno squilibrio del Parte_2 sinallagma dell'accordo transattivo. Riepilogava altresi i contrasti ed il contenzioso tra le parti seguito del trasferimento non autorizzato dei tre figli minori da parte della madre negli USA e la vicenda giudiziale che ne era seguita, per l'intendimento, poi conseguito, dell'attore di riportare i minori in Italia.
Deducendo il pacifico inadempimento della convenuta già dal 2018, posto che nonostante l'autorizzazione del Giudice Tutelare, non aveva mai trasferito la nuda proprietà dell'immobile de quo al figlio minore, l'attore invocava la risoluzione dell'accordo transattivo ed il risarcimento del danno, individuato nella fattispecie nelle somme cui l'attore stesso aveva rinunciato a richiedere in sede transattiva
(“ca. Euro 1.400.000”), “produttive di interessi legali maturati dal 2018 ad oggi, e nell'importo corrispondente alla rendita media di un investimento su tale capitale se fosse stato a disposizione dell'odierno attore”. Allegava altresi di avere continuato
– come da accordi – a pagare le rate del mutuo ignaro dell'intendimento della convenuta (realizzato nel Settembre 2021) di alienare l'immobile a terzi. Ritenendo di essere altresì legittimato a tutelare gli interessi del figlio , Persona_1 che nelle more aveva raggiunto la maggiore età, deduceva anche il danno patito da quest'ultimo che, oltre a non avere più la disponibilità dell'immobile, aveva perso il maggior valore che il cespite con il tempo avrebbe acquistato. L'attore rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “- In via principale, accertare
l'inadempimento di dell'Accordo quadro del 5.11.2018 e degli accordi CP_3 divorzili citati in narrativa per grave inadempimento e, dichiarata la risoluzione, condannare la convenuta in favore di al risarcimento dei danni Parte_1 derivanti dal mancato incasso nel 2018 delle somme oggetto di rinuncia nell'atto transattivo e quindi del danno economico derivante dal non aver avuto a disposizione tali somme, pari a € 1.400.000,00 circa (elencate nell'Accordo
Quadro), consistenti negli interessi maturati dal 2018 ad oggi e nell'importo corrispondente alla rendita media di un investimento su tale capitale se fosse stato
a disposizione dell'odierno attore nel 2018; condannare alla restituzione CP_3
pagina 4 di 10 di € 565.219.05 per rate di mutuo pagate dall'attore per l'acquisto dell'immobile, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare al risarcimento del CP_3 danno in favore di di € 700.000,00 pari al prezzo incassato dalla Parte_1 vendita dell'immobile, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, oltre alle spese della procedura esecutiva;
in via subordinata, condannare la convenuta al risarcimento dei danni da determinare in via equitativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e della fase cautelare, compresa la fase del reclamo”.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la convenuta eccepiva CP_1 preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell'attore nell'instaurazione del giudizio di merito successivo all'azione cautelare ante causam, osservando che nelle more il figlio era divenuto maggiorenne, e non aveva Persona_1 inteso trascrivere il sequestro conservativo autorizzato a suo esclusivo favore, con conseguente perdita di efficacia del sequestro stesso. Negava altresì qualsivoglia inadempimento dell'accordo divorzile, precisando che lo stesso figlio Per_1
, divenuto maggiorenne, aveva dato formalmente atto che per lui
[...]
l'obbligazione era stata comunque adempiuta, avendo la madre usato il ricavato della vendita dell'immobile per garantire il mantenimento suo e delle sorelle nel periodo in cui il padre non adempiva al proprio obbligo di mantenimento dei figli. In relazione poi all'importo di “circa 1.400.000 Euro” richiesto dall'attore a titolo risarcitorio quale conseguenza dell'inadempimento dell'accordo divorzile, la convenuta rilevava che ampia parte di quella somma era stata già oggetto di azione esecutiva, e che in detta sede avrebbero al piu' dovuto essere riconosciuti eventuali interessi, mentre per il residuo importo – anch'esso non indicato – l'attore comunque non poteva agire solo per gli interessi ed il maggior danno senza azionare il credito in sorte capitale, a pena di un inammissibile frazionamento del credito. Deduceva infine in relazione all'ulteriore posta risarcitoria allegata dall'attore (equivalente del corrispettivo di vendita dell'immobile destinato al figlio sia come costo di acquisto corrisposto mediante mutuo) la convenuta Per_1
pagina 5 di 10 osservava che con la domanda di risoluzione l'attore non poteva richiedere altresi la prestazione inadempiuta e comunque non poteva richiedere sia il costo del bene che il suo prezzo di vendita, trattandosi di inammissibile duplicazione di poste risarcitorie.
La convenuta pertanto concludeva nei seguenti termini: “
0. In via preliminare, dichiarare la mancanza di legittimazione attiva di e per l'effetto Parte_1 rigettare e/o dichiarare inammissibili le domande dell'attore.
1. Rigettare le domande dell'attore per mancanza di inadempimento.
2. In subordine alla conclusione n. 1, rigettare la domanda avente ad oggetto, dal punto di vista della liquidazione del risarcimento del danno, l'equivalente della prestazione asseritamente inadempiuta (vuoi quanto al costo dell'immobile di cui sarebbe stato inadempiuto il trasferimento al terzo , vuoi quanto Persona_1 al ricavo dalla vendita di detto immobile), non essendo dovuta alcuna prestazione in caso di risoluzione.
3. In subordine alla conclusione n. 2, rigettare il contemporaneo accoglimento della domanda avente ad oggetto sia il costo dell'immobile oggetto del trasferimento asseritamente inadempiuto, sia il ricavo dalla rivendita dello stesso, in quanto il contemporaneo riconoscimento del costo di un bene e del relativo ricavo integra una duplicazione risarcitoria.
4. In ogni caso, condannare l'attore al pagamento di spese e compensi di causa da distrarsi a favore degli scriventi avvocati, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in quanto antistatari”.
A seguito della costituzione in giudizio, i procuratori della convenuta rinunciavano al mandato ed all'udienza ex art. 183 c.p.c. nessuno compariva per L.CIRIBI'. Su richiesta dell'attore, che non aveva depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c., veniva pertanto fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Le domande dell'attore non possono trovare accoglimento nel presente giudizio.
Si osserva preliminarmente che il presente giudizio non può essere considerato come giudizio di merito a prosecuzione di una domanda cautelare accolta ante pagina 6 di 10 causam. Il sequestro conservativo dell'importo di Euro 700.000 è stato infatti disposto dall'autorità giudiziaria a favore di , che Persona_1 rappresentato in prima battuta in sede cautelare dal padre odierno attore e poi dal curatore speciale nominato in detto procedimento, è nelle more divenuto maggiorenne e pertanto dotato della piena capacità di agire.
Ne consegue che nella presente sede l'attore non ha Parte_1 alcuna legittimazione attiva ail'instaurazione del giudizio di merito, cui era legittimato esclusivamente , estraneo alla presente azione. Persona_1
Tanto meno l'odierno attore, pur a seguito del raggiungimento della maggiore età del figlio può nella presente sede tutelare i diritti di quest'ultimo o Per_1 richiedere il risarcimento dei danni patiti dal figlio per effetto della vendita dell'immobile a lui destinato – quanto meno per la nuda proprietà, posto che l'usufrutto era rimasto in capo a – e cio' sia sotto il profilo del mancato Parte_2 godimento, relativo ad un comodato mai in sostanza richiesto da , né Per_1 sotto il profilo del valore del bene.
Fatta tale debita premessa, si osserva altresi che il difetto di legittimazione attiva dell'attore investe nella sostanza tutte le ulteriori domande anche risarcitorie proposte nella presente sede, anche dovendo considerare il giudizio come autonomo e svincolato dalla precedente azione cautelare.
Si rileva infatti che l'attore contesta l'inadempimento da parte della convenuta dell'obbligazione dalla stessa assunta in sede di accordi divorzili (e collegato accordo quadro), di “cedere entro cinque giorni dalla autorizzazione del Giudice
Tutelare, che la stessa si obbliga a domandare mediante apposito ricorso entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, a titolo gratuito al figlio la nuda proprietà, riservando a se stessa l'usufrutto, . Per_1 dell'unità immobiliare sita nel Comune di Milano, Piazza san
Babila n. 5… di proprietà di inoltre si impegna a dare detto CP_3 CP_3 immobile in comodato gratuito a tempo indeterminato a qualora il figlio Per_1 ne facesse semplice richiesta dopo il compimento del diciottesimo anno di età”
(doc 7 fasc. attore).
pagina 7 di 10 Come recentemente precisato dalla S.C. in tema di separazione consensuale, del tutto equiparabile ai fini che ci occupano al divorzio congiunto come intervenuto inter partes, “l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 cod civ…” (Cass. II, 26.07.2023 n. 22559 ord.).
Tralasciando il riferimento all'azione ex art. 2932 cod.civ. che, pur ipoteticamente esperibile a nome dell'allora minore già dal 2018, non non conferente alla fattispecie nella sua attualità, si sottolinea la natura dell'accordo di futuro trasferimento quale contratto a contenuto obbligatorio.
Detto contratto peraltro, prevedendo un'obbligazione a favore del figlio delle parti
, che nel caso di specie non è sostitutiva – come spesso Persona_1 accade – dell'obbligo di mantenimento dei figli, posto che l'obbligazione di mantenimento era stato posto a carico all'attore, e non dalla convenuta CP_1 dev'essere inquadrato almeno in parte qua nell'alveo dei contratti a favore di terzo previsti dall'art. 1411 e segg. cod. civ, ricorrendone peraltro i presupposti dell'interesse dello stipulante e dell'accettazione, sia pur implicita, del figlio divenuto maggiorenne, che con la missiva del 05.07.2023 (doc. 4 fasc. convenuta), ha formalmente ritenuto la madre comunque adempiente, avendo la stessa destinato il ricavo della vendita dell'immobile al mantenimento dei figli, atteso il rappresentato mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento da parte dell'attore.
Alla luce del predetto inquadramento deve richiamarsi il principio, insito nell'ordinamento, cosi come precisato dalla S.C., secondo cui: “ Nel contratto a favore di terzo… in assenza di diverse previsioni convenzionali, va riconosciuta la legittimazione esclusiva del terzo ad agire per la risoluzione e il risarcimento del danno al fine di ottenere, in caso di inadempimento del promittente, la prestazione
pagina 8 di 10 attribuitagli, qualora il contratto sia idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di attività esecutiva da parte del promittente medesimo, mentre, nel caso contrario, tale legittimazione attiva va riconosciuta anche allo stipulante” (Cass. III,
11.05.2022, n. 14985; cfr. altresì Cass. III, 09.04.2014 n. 8272).
A tale stregua, posta l'incontestata vendita dell'immobile de quo, e la sola attuale possibilità di esperire azione risolutoria e risarcitoria, deve concludersi che la legittimazione esclusiva alla proposizione di tali domande spetta al terzo Per_1
, estraneo al presente giudizio, con conseguente carenza di
[...] legittimazione attiva in capo all'odierno attore . Parte_1
Dette argomentazioni devono essere estese non solo all'accordo divorzile, ma anche – sempre in parte qua – all'accordo quadro stipulato parallelamente nel
2018, con l'ulteriore notazione che nel presente giudizio non potrebbe mai essere delibata alcuna domanda di risoluzione dello steso, posto che detto accordo era stato stipulato non solo dalle parti, ma anche dalle società Controparte_4
e , che l'attore non ha evocato nel
[...] Controparte_5 presente giudizio.
Le predette argomentazioni portano all'integrale rigetto delle domande attoree.
Detto rigetto deve peraltro estendersi anche alla richiesta di rifusione delle spese del procedimento cautelare ante causam, atteso che – come già precisato – il presente giudizio non puo' essere in alcun modo considerato quale giudizio di merito a prosecuzione della predetta azione cautelare.
Alla soccombenza dell'attore consegue, ai sensi dell'art.91 c.p.c. la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, a favore dei procuratori antistatari della convenuta, avuto riguardo alla circostanza che dopo la costituzione in giudizio e prima ancora della celebrazione dell'udienza ex art. 183
c.p.c., i procuratori della convenuta stessa hanno rinunciato al mandato, senza comparire in udienza, e che non è stato nominato dalla convenuta alcun nuovo procuratore. Vengono pertanto liquidate nei minim le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di nel contraddittorio delle parti, ogni
[...] CP_1 ulteriore domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
i – rigetta integalmente le domande dell'attore;
II – condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro
10.180,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Milano, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Eva LENSKI e dall'avv. Alberto MALATESTA, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Milano, V.le Bianca Maria 23;
attore;
nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
FR TO e dall'avv. Flavio ROCCHIO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Milano, Via Privata Maria Teresa 11;
convenuta;
pagina 1 di 10 Sulle seguenti conclusioni delle parti
per : Parte_1
Come rassegnate in vista dell'udienza di rimessione della causa in decisione del
11.09.2025
per CP_1
come da comparsa di costituzione e risposta pagina 2 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l'ex moglie per ottenere in Parte_1 CP_1 sede di merito, a seguito di azione cautelare ante causam, confermata dal successivo reclamo, la condanna della convenuta al risarcimento del danno per l'inadempimento degli accordi intervenuti tra le parti in occasione del divorzio.
L'attore esponeva di avere promosso, in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , in data Persona_1
03.06.2022 un procedimento ex artt. 669 ter e 671 c.p.c. per ottenere nei confronti dell'ex moglie il sequestro dei beni fino alla concorrenza di Euro 900.000, deducendo l'inadempimento di quest'ultima di un accordo transattivo concluso nel
2018 in sede di divorzio. In detta sede cautelare il ricorrente aveva infatti dedotto che con il deposito delle conclusioni congiunte nel giudizio di divorzio si Parte_2 era impegnata formalmente a cedere al figlio minore la nuda proprietà di Per_1 un immobile sito in Milano, P.za San Babila 5, ad essa intestato ma pagato dall'attore, e di concederlo in comodato gratuito al figlio stesso, una volta raggiunta la maggiore età, ma aveva poi disatteso tale obbligazione, vendendo a terzi l'immobile nel 2021. Nel procedimento, su richiesta della resistente, era stato nominato per il minore un Curatore Speciale, che aveva Persona_1 fatto proprie le domande dell'attore; Il Tribunale di Milano all'esito del procedimento aveva accolto con ordinanza del 24.04.2023 la domanda cautelare, disponendo a favore di il sequestro conservativo dei beni Persona_1 immobili, mobili e crediti di fino alla concorrenza dell'importo di Euro CP_2
700.000 (prezzo effettivo di vendita dell'immobile citato), assegnando a Per_1
termine di 120 giorni per la promozione del giudizio di merito. Il
[...] reclamo proposto dalla resistente era stato poi respinto con ordinanza del
03.06.2023.
Sulla scorta della predetta vicenda, l'attore . dichiarava di Pt_1 Per_1 voler tutelare con l'azione di merito “i propri diritti e quelli del figlio Per_1 conseguenti all'illecito comportamento” della convenuta. Richiamava il tenore dell'accordo raggiunto in sede divorzile, e dell'accordo quadro regolante ulteriori pagina 3 di 10 rapporti tra i coniugi, precisando che l'obbligazione inadempiuta dalla convenuta, divenuta impossibile per effetto della vendita a terzi, era l'unica assunta da e che il suo inadempimento aveva comportato uno squilibrio del Parte_2 sinallagma dell'accordo transattivo. Riepilogava altresi i contrasti ed il contenzioso tra le parti seguito del trasferimento non autorizzato dei tre figli minori da parte della madre negli USA e la vicenda giudiziale che ne era seguita, per l'intendimento, poi conseguito, dell'attore di riportare i minori in Italia.
Deducendo il pacifico inadempimento della convenuta già dal 2018, posto che nonostante l'autorizzazione del Giudice Tutelare, non aveva mai trasferito la nuda proprietà dell'immobile de quo al figlio minore, l'attore invocava la risoluzione dell'accordo transattivo ed il risarcimento del danno, individuato nella fattispecie nelle somme cui l'attore stesso aveva rinunciato a richiedere in sede transattiva
(“ca. Euro 1.400.000”), “produttive di interessi legali maturati dal 2018 ad oggi, e nell'importo corrispondente alla rendita media di un investimento su tale capitale se fosse stato a disposizione dell'odierno attore”. Allegava altresi di avere continuato
– come da accordi – a pagare le rate del mutuo ignaro dell'intendimento della convenuta (realizzato nel Settembre 2021) di alienare l'immobile a terzi. Ritenendo di essere altresì legittimato a tutelare gli interessi del figlio , Persona_1 che nelle more aveva raggiunto la maggiore età, deduceva anche il danno patito da quest'ultimo che, oltre a non avere più la disponibilità dell'immobile, aveva perso il maggior valore che il cespite con il tempo avrebbe acquistato. L'attore rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “- In via principale, accertare
l'inadempimento di dell'Accordo quadro del 5.11.2018 e degli accordi CP_3 divorzili citati in narrativa per grave inadempimento e, dichiarata la risoluzione, condannare la convenuta in favore di al risarcimento dei danni Parte_1 derivanti dal mancato incasso nel 2018 delle somme oggetto di rinuncia nell'atto transattivo e quindi del danno economico derivante dal non aver avuto a disposizione tali somme, pari a € 1.400.000,00 circa (elencate nell'Accordo
Quadro), consistenti negli interessi maturati dal 2018 ad oggi e nell'importo corrispondente alla rendita media di un investimento su tale capitale se fosse stato
a disposizione dell'odierno attore nel 2018; condannare alla restituzione CP_3
pagina 4 di 10 di € 565.219.05 per rate di mutuo pagate dall'attore per l'acquisto dell'immobile, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare al risarcimento del CP_3 danno in favore di di € 700.000,00 pari al prezzo incassato dalla Parte_1 vendita dell'immobile, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, oltre alle spese della procedura esecutiva;
in via subordinata, condannare la convenuta al risarcimento dei danni da determinare in via equitativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e della fase cautelare, compresa la fase del reclamo”.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la convenuta eccepiva CP_1 preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell'attore nell'instaurazione del giudizio di merito successivo all'azione cautelare ante causam, osservando che nelle more il figlio era divenuto maggiorenne, e non aveva Persona_1 inteso trascrivere il sequestro conservativo autorizzato a suo esclusivo favore, con conseguente perdita di efficacia del sequestro stesso. Negava altresì qualsivoglia inadempimento dell'accordo divorzile, precisando che lo stesso figlio Per_1
, divenuto maggiorenne, aveva dato formalmente atto che per lui
[...]
l'obbligazione era stata comunque adempiuta, avendo la madre usato il ricavato della vendita dell'immobile per garantire il mantenimento suo e delle sorelle nel periodo in cui il padre non adempiva al proprio obbligo di mantenimento dei figli. In relazione poi all'importo di “circa 1.400.000 Euro” richiesto dall'attore a titolo risarcitorio quale conseguenza dell'inadempimento dell'accordo divorzile, la convenuta rilevava che ampia parte di quella somma era stata già oggetto di azione esecutiva, e che in detta sede avrebbero al piu' dovuto essere riconosciuti eventuali interessi, mentre per il residuo importo – anch'esso non indicato – l'attore comunque non poteva agire solo per gli interessi ed il maggior danno senza azionare il credito in sorte capitale, a pena di un inammissibile frazionamento del credito. Deduceva infine in relazione all'ulteriore posta risarcitoria allegata dall'attore (equivalente del corrispettivo di vendita dell'immobile destinato al figlio sia come costo di acquisto corrisposto mediante mutuo) la convenuta Per_1
pagina 5 di 10 osservava che con la domanda di risoluzione l'attore non poteva richiedere altresi la prestazione inadempiuta e comunque non poteva richiedere sia il costo del bene che il suo prezzo di vendita, trattandosi di inammissibile duplicazione di poste risarcitorie.
La convenuta pertanto concludeva nei seguenti termini: “
0. In via preliminare, dichiarare la mancanza di legittimazione attiva di e per l'effetto Parte_1 rigettare e/o dichiarare inammissibili le domande dell'attore.
1. Rigettare le domande dell'attore per mancanza di inadempimento.
2. In subordine alla conclusione n. 1, rigettare la domanda avente ad oggetto, dal punto di vista della liquidazione del risarcimento del danno, l'equivalente della prestazione asseritamente inadempiuta (vuoi quanto al costo dell'immobile di cui sarebbe stato inadempiuto il trasferimento al terzo , vuoi quanto Persona_1 al ricavo dalla vendita di detto immobile), non essendo dovuta alcuna prestazione in caso di risoluzione.
3. In subordine alla conclusione n. 2, rigettare il contemporaneo accoglimento della domanda avente ad oggetto sia il costo dell'immobile oggetto del trasferimento asseritamente inadempiuto, sia il ricavo dalla rivendita dello stesso, in quanto il contemporaneo riconoscimento del costo di un bene e del relativo ricavo integra una duplicazione risarcitoria.
4. In ogni caso, condannare l'attore al pagamento di spese e compensi di causa da distrarsi a favore degli scriventi avvocati, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in quanto antistatari”.
A seguito della costituzione in giudizio, i procuratori della convenuta rinunciavano al mandato ed all'udienza ex art. 183 c.p.c. nessuno compariva per L.CIRIBI'. Su richiesta dell'attore, che non aveva depositato memorie ex art. 171 ter c.p.c., veniva pertanto fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Le domande dell'attore non possono trovare accoglimento nel presente giudizio.
Si osserva preliminarmente che il presente giudizio non può essere considerato come giudizio di merito a prosecuzione di una domanda cautelare accolta ante pagina 6 di 10 causam. Il sequestro conservativo dell'importo di Euro 700.000 è stato infatti disposto dall'autorità giudiziaria a favore di , che Persona_1 rappresentato in prima battuta in sede cautelare dal padre odierno attore e poi dal curatore speciale nominato in detto procedimento, è nelle more divenuto maggiorenne e pertanto dotato della piena capacità di agire.
Ne consegue che nella presente sede l'attore non ha Parte_1 alcuna legittimazione attiva ail'instaurazione del giudizio di merito, cui era legittimato esclusivamente , estraneo alla presente azione. Persona_1
Tanto meno l'odierno attore, pur a seguito del raggiungimento della maggiore età del figlio può nella presente sede tutelare i diritti di quest'ultimo o Per_1 richiedere il risarcimento dei danni patiti dal figlio per effetto della vendita dell'immobile a lui destinato – quanto meno per la nuda proprietà, posto che l'usufrutto era rimasto in capo a – e cio' sia sotto il profilo del mancato Parte_2 godimento, relativo ad un comodato mai in sostanza richiesto da , né Per_1 sotto il profilo del valore del bene.
Fatta tale debita premessa, si osserva altresi che il difetto di legittimazione attiva dell'attore investe nella sostanza tutte le ulteriori domande anche risarcitorie proposte nella presente sede, anche dovendo considerare il giudizio come autonomo e svincolato dalla precedente azione cautelare.
Si rileva infatti che l'attore contesta l'inadempimento da parte della convenuta dell'obbligazione dalla stessa assunta in sede di accordi divorzili (e collegato accordo quadro), di “cedere entro cinque giorni dalla autorizzazione del Giudice
Tutelare, che la stessa si obbliga a domandare mediante apposito ricorso entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, a titolo gratuito al figlio la nuda proprietà, riservando a se stessa l'usufrutto, . Per_1 dell'unità immobiliare sita nel Comune di Milano, Piazza san
Babila n. 5… di proprietà di inoltre si impegna a dare detto CP_3 CP_3 immobile in comodato gratuito a tempo indeterminato a qualora il figlio Per_1 ne facesse semplice richiesta dopo il compimento del diciottesimo anno di età”
(doc 7 fasc. attore).
pagina 7 di 10 Come recentemente precisato dalla S.C. in tema di separazione consensuale, del tutto equiparabile ai fini che ci occupano al divorzio congiunto come intervenuto inter partes, “l'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione, se non attribuisce direttamente la proprietà di un bene ad uno dei sottoscrittori o ad un figlio, ma ne prevede soltanto il trasferimento, costituisce un contratto a contenuto obbligatorio, non avente contenuto donativo, in quanto la cessione trova la sua causa in relazione alla sistemazione degli aspetti economici della separazione o divorzio e, più in generale, della vicenda familiare, suscettibile di ricevere tutela anche nelle forme dell'art. 2932 cod civ…” (Cass. II, 26.07.2023 n. 22559 ord.).
Tralasciando il riferimento all'azione ex art. 2932 cod.civ. che, pur ipoteticamente esperibile a nome dell'allora minore già dal 2018, non non conferente alla fattispecie nella sua attualità, si sottolinea la natura dell'accordo di futuro trasferimento quale contratto a contenuto obbligatorio.
Detto contratto peraltro, prevedendo un'obbligazione a favore del figlio delle parti
, che nel caso di specie non è sostitutiva – come spesso Persona_1 accade – dell'obbligo di mantenimento dei figli, posto che l'obbligazione di mantenimento era stato posto a carico all'attore, e non dalla convenuta CP_1 dev'essere inquadrato almeno in parte qua nell'alveo dei contratti a favore di terzo previsti dall'art. 1411 e segg. cod. civ, ricorrendone peraltro i presupposti dell'interesse dello stipulante e dell'accettazione, sia pur implicita, del figlio divenuto maggiorenne, che con la missiva del 05.07.2023 (doc. 4 fasc. convenuta), ha formalmente ritenuto la madre comunque adempiente, avendo la stessa destinato il ricavo della vendita dell'immobile al mantenimento dei figli, atteso il rappresentato mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento da parte dell'attore.
Alla luce del predetto inquadramento deve richiamarsi il principio, insito nell'ordinamento, cosi come precisato dalla S.C., secondo cui: “ Nel contratto a favore di terzo… in assenza di diverse previsioni convenzionali, va riconosciuta la legittimazione esclusiva del terzo ad agire per la risoluzione e il risarcimento del danno al fine di ottenere, in caso di inadempimento del promittente, la prestazione
pagina 8 di 10 attribuitagli, qualora il contratto sia idoneo a fargli acquisire il relativo diritto senza necessità di attività esecutiva da parte del promittente medesimo, mentre, nel caso contrario, tale legittimazione attiva va riconosciuta anche allo stipulante” (Cass. III,
11.05.2022, n. 14985; cfr. altresì Cass. III, 09.04.2014 n. 8272).
A tale stregua, posta l'incontestata vendita dell'immobile de quo, e la sola attuale possibilità di esperire azione risolutoria e risarcitoria, deve concludersi che la legittimazione esclusiva alla proposizione di tali domande spetta al terzo Per_1
, estraneo al presente giudizio, con conseguente carenza di
[...] legittimazione attiva in capo all'odierno attore . Parte_1
Dette argomentazioni devono essere estese non solo all'accordo divorzile, ma anche – sempre in parte qua – all'accordo quadro stipulato parallelamente nel
2018, con l'ulteriore notazione che nel presente giudizio non potrebbe mai essere delibata alcuna domanda di risoluzione dello steso, posto che detto accordo era stato stipulato non solo dalle parti, ma anche dalle società Controparte_4
e , che l'attore non ha evocato nel
[...] Controparte_5 presente giudizio.
Le predette argomentazioni portano all'integrale rigetto delle domande attoree.
Detto rigetto deve peraltro estendersi anche alla richiesta di rifusione delle spese del procedimento cautelare ante causam, atteso che – come già precisato – il presente giudizio non puo' essere in alcun modo considerato quale giudizio di merito a prosecuzione della predetta azione cautelare.
Alla soccombenza dell'attore consegue, ai sensi dell'art.91 c.p.c. la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, a favore dei procuratori antistatari della convenuta, avuto riguardo alla circostanza che dopo la costituzione in giudizio e prima ancora della celebrazione dell'udienza ex art. 183
c.p.c., i procuratori della convenuta stessa hanno rinunciato al mandato, senza comparire in udienza, e che non è stato nominato dalla convenuta alcun nuovo procuratore. Vengono pertanto liquidate nei minim le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di nel contraddittorio delle parti, ogni
[...] CP_1 ulteriore domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
i – rigetta integalmente le domande dell'attore;
II – condanna l'attore al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro
10.180,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Milano, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
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