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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/06/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
nella causa civile di appello promossa con atto di citazione da
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Carlo Fedele, del foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Padova, via Berchet n.16, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
appellante
contro
(P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 19 persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto
Artusi Sacerdoti, del foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Padova, in Via C. Rezzonico n.6, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta d'appello;
appellata
Oggetto: Azione revocatoria fallimentare. Appello avverso la sentenza del
Tribunale di Padova n. 989/2023, pubblicata il 10.5.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: 'Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello disattesa ogni
contraria istanza ed eccezione:
In via principale: Riformare la Sentenza n. 989/2023 emessa dal Tribunale di
Padova in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti e
conseguentemente:
A) dichiarando non dovuto nulla in restituzione dalla al Pt_1 CP_1 [...]
in quanto non è risultato dimostrato il presupposto Controparte_1
oggettivo, ossia la natura solutoria delle rimesse che ritenute revocabili, la cui
esistenza è richiesta per l'Azione Revocatoria, e ordinando quindi la restituzione
di quanto pagato dalla in ottemperanza della Sentenza di Primo Grado Pt_1
ossia la somma di E € 97.803,46, oltre interessi al saggio legale dalla data della
domanda al saldo (Doc.C);
B) dichiarando non dovuto nulla in restituzione dalla al Pt_1 [...]
in quanto non è risultato dimostrato il presupposto Controparte_1
pagina 2 di 19 soggettivo, ossia un'effettiva e concreta conoscenza della Banca dello stato di
insolvenza manifesta della , la cui esistenza è richiesta per l'Azione Pt_2
Revocatoria, e ordinando quindi la restituzione di quanto pagato dalla in Pt_1
ottemperanza della Sentenza di Primo Grado ossia la somma di E € 97.803,46,
oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda al saldo (Doc.C);
C) dichiarando non dovuto nulla in restituzione dalla al Pt_1 [...]
in quanto, come indicato dalla CTU, sia applicando il Controparte_1
secondo criterio di calcolo, ossia quello ritenuto corretto dalla banca, sia
applicando l'osservazione fatta dal CTP della banca, il quale correttamente ha
fatto notare come il limite del teorico rientro dovrebbe essere calcolato come
differenza tra la massima esposizione del conto, ed il saldo al 17/12/2015, ossia
al momento dell'apertura del concorso, sulla base del dettato dell'art. 70 co. 3
L.F., momento in cui il saldo del conto corrente era esattamente pari alla
massima esposizione di € 296.925,73, nessuna rimessa risulterebbe revocabile, e
ordinando quindi la restituzione di quanto pagato dalla in ottemperanza Pt_1
della Sentenza di Primo Grado ossia la somma di E € 97.803,46, oltre interessi
al saggio legale dalla data della domanda al saldo (Doc.C);
In via subordinata: dichiarando dovuta in restituzione dalla al Pt_1
solo la minor somma di E 5.423,16 in Controparte_1
quanto, come indicato dalla CTU, applicando il primo criterio di calcolo, ossia
quello a suo tempo ritenuto corretto dalla Procedura Fallimentare sarebbe
quella la massima somma sottoponibile ad Azione Revocatoria, ed ordinando
quindi la restituzione della differenza fra E 5.423,16 e quanto pagato dalla
in ottemperanza della Sentenza di Primo Grado ossia la somma di E € Pt_1
pagina 3 di 19 97.803,46, oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda al saldo
(Doc.C);
Sempre e comunque con rifusione di spese e compensi di causa per entrambi i
gradi di giudizio;
Per parte appellata: 'voglia l'Ecc.ma Corte di Appello rigettare in toto l'atto di
appello, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., perché
manifestamente infondato, in fatto e in diritto. Con vittoria di spese (anche
generali) e competenze di causa, oltre all'IVA e al C.P. come per legge.'
Svolgimento processo e motivi della decisione
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato il Controparte_1
citava a comparire la per ottenere
[...] Parte_1
la revoca ex artt. 67, 2° co. e 69 bis, 2° co., l.f. delle rimesse affluite sul c.c. n.
Contr 1059.83 aperto dalla società in bonis presso la filiale di Rovigo, per totali euro 230.455,35.
Contr
1.2 Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la convenuta resistendo alle domande del . In particolare, la convenuta eccepiva CP_1
l'intervenuta decadenza dall'azione, contestava il necessario rispetto dei limiti di legge delle somme revocabili ex art. 70 l.f. e lamentava la carenza dei presupposti dell'azione.
1.3 La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU contabile, affidando l'incarico al dott. . Per_1
Il C.T.U. perveniva distinte conclusioni in relazione all'ampiezza dei rapporti esaminati.
pagina 4 di 19 Con la prima ipotesi, indicata come “analisi riferita al solo conto corrente n.
1059.83”, le rimesse che soddisfacevano sia la soglia di consistenza, determinata in € 4.194,13, sia quella di durata della riduzione dell'esposizione, ovvero per almeno 8 giorni, ammontavano complessivamente a € 97.803,46. L'importo complessivamente revocabile non poteva, però, superare il limite del rientro di cui all'art. 70 l.f. che veniva dal C.T.U. calcolato in € 5.423,16.
Con la seconda ipotesi, riferita a tutti i rapporti intercorsi tra e Parte_3
il C.T.U. accertava l'inesistenza di rimesse che soddisfacevano sia CP_3
la soglia di consistenza (in tal caso di ammontare superiore a € 28.670,51), sia quella di durata della riduzione dell'esposizione (in tal caso che avessero mantenuto tale riduzione per almeno 25 giorni).
1.4 Il Tribunale di Padova, con sentenza n.989/23 pubblicata il 10.5.23,
dichiarava l'inefficacia delle rimesse confluite sul conto corrente n. 1059.83, con conseguente condanna di alla loro Parte_1
corresponsione in favore della procedura in liquidazione, nella misura di euro
97.803,46, oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda al saldo.
In ragione del principio di soccombenza poneva definitivamente a carico della convenuta sia i costi di CTU che le spese di lite. Pt_1
Il primo giudice:
- riteneva infondata l'eccezione preliminare formulata dalla banca secondo cui il termine di tre anni previsto dall'art.69 bis, comma 1, l.f. per proporre l'azione revocatoria doveva essere computato dal 17.12.15, ossia dal giorno di pubblicazione del ricorso per concordato, per essere la domanda revocatoria ex pagina 5 di 19 art.67 l.f. proponibile unicamente dopo l'apertura del fallimento trattandosi di azione il cui esercizio è riservato al curatore fallimentare;
- quantificava in euro 1.185.699,68 la massima esposizione debitoria di CP_1
facendo riferimento alla posizione complessiva della correntista fallita, vale a dire quella che considerava tutti i rapporti in essere con la banca e non il solo conto corrente sul quale affluivano le rimesse ritenute revocabili. Dalla
Contr differenza tra detto importo e l'ammontare residuo delle pretese di al momento dell'apertura del fallimento, indicato dall'istituto di credito nella domanda di ammissione al passivo fallimentare per euro 445.984,79, stabiliva, in forza dell'art.70 l.f, l'importo massimo revocabile del c.d. rientro pari ad euro
739.714,89. Individuata poi ai fini dell'art.67 l.f., con analisi limitata al conto corrente oggetto di causa e sulla base dell'elaborato peritale, la soglia della consistenza nell'ammontare di euro 4.194,13 e la soglia della durevolezza in 8
giorni, accertava che le rimesse complessivamente revocabili ammontavano ad euro 97.803,46, ritenendo irrilevante la presenza del fido e la natura,
ripristinatoria o solutoria, delle rimesse.
Osservava al riguardo il primo giudice che la combinazione dei due diversi esiti della consulenza tecnica era possibile in quanto “l'indicazione de “l'ammontare
massimo” delle pretese contenuta nell'art. 70 l.f. (che opera come soglia
massima cui sottrarre poi l'ammontare residuo delle pretese stesse) non
coincide con il concetto di “esposizione debitoria” dell'art. 67 co. 3 lett. B). Le
due norme hanno ad oggetto diversi perimetri di definizione e sono state redatte
per soddisfare diverse finalità.”
pagina 6 di 19 Infine, il Tribunale riteneva integrato anche il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria in quanto dall'esame dei bilanci relativi agli anni dal 2012 al 2015
effettuato dal C.T.U. emergeva una costante crisi di liquidità della società fallita.
La conoscenza dello stato di insolvenza poteva, inoltre, desumersi dalle seguenti circostanze:
- nel maggio del 2015 due soci e fideiussori della avevano concesso CP_1
un'iscrizione di ipoteca volontaria su loro beni personali (già gravati da ipoteca iscritta a garanzia di un credito proprio della Banca) a garanzia di un debito della di circa euro 970.000,00 (docc. 9 e 10) per forniture di merce CP_1
avvenute negli anni 2014-15 e non pagate dalla società;
- risultava omesso il pagamento delle rate di taluni finanziamenti chirografari;
- i pagamenti della quota capitale dei finanziamenti erano stati sospesi per quasi
Contr un anno (cfr. all. 12 dell'istanza di ammissione, sub doc. 11 fasc. .
Contr Sulla base di detti elementi poteva inferirsi che anche in ragione della qualità di operatore economico qualificato, aveva avuto contezza della crisi dell'impresa fallita almeno dall'inizio del periodo sospetto (pacificamente individuato tra il 16.6.15 e il 16.12.15).
*****
2.1 Avverso la sentenza del Tribunale di Padova ha proposto appello
[...]
domandando, in riforma della statuizione Parte_1
impugnata, il rigetto della revocatoria fallimentare promossa dal fallimento ovvero in subordine l'accoglimento della domanda attorea nel più limitato importo di euro 5.423,16.
pagina 7 di 19 2.2. Ha resistito al gravame la procedura fallimentare di CP_1
sollecitando il rigetto dell'appello promosso e l'integrale conferma
[...]
della statuizione impugnata.
2.3 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte, a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 15.03.2024 del Consigliere
Istruttore
*****
3. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado laddove il Tribunale, nel calcolare l'importo massimo revocabile del c.d.
rientro di cui all'art. 70 l.f., ha ritenuto di individuare la massima esposizione debitoria sulla base della posizione complessiva della correntista fallita, vale a dire quella determinata facendo riferimento a tutti i rapporti in essere tra le parti nel periodo sospetto e non soltanto al conto corrente oggetto dall'azione revocatoria. Secondo l'istituto appellante il quantum restitutorio di cui all'art. 70,
3° co. l.f. avrebbe, invece, dovuto essere individuato facendo riferimento esclusivo al “picco” debitorio massimo raggiunto nel periodo sospetto dal solo c\c in cui affluirono le rimesse revocate.
4. Con il secondo motivo di gravame la ha censurato la pronuncia Pt_1
impugnata per avere erroneamente ritenuto sussistente l'elemento oggettivo dell'azione revocatoria, non avendo il giudicante correttamente impiegato i parametri di individuazione delle rimesse “consistenti” e “durevoli”. La verifica in ordine alla durevolezza e, soprattutto, alla consistenza delle rimesse avrebbe dovuto considerare (anche) l'andamento complessivo dei rapporti tra la e Pt_2
pagina 8 di 19 la e non soltanto l'andamento dello specifico c\c su cui affluirono le Pt_1
rimesse. Invero, se ai fini dell'individuazione del rientro ex art. 70, 3° co., l.f.. si ritiene rilevante l'esposizione debitoria della fallita nel suo complesso (come ritenuto dal Tribunale patavino), allora anche la verifica della soglia di consistenza e durevolezza ex art. 67, 3° co. lett. b), l.f.. non potrebbe prescindere da un esame altrettanto complessivo, non risultando viceversa corretto procedere a questo esame soltanto sulla base dell'andamento del c\c.
5. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, meritano accoglimento nei termini che si vanno ad esporre.
5.1 Occorre, innanzitutto, evidenziare che la domanda svolta dalla curatela risulta sotto alcuni aspetti contraddittoria atteso che l'attore ha agito per la revoca di rimesse effettuate sul conto corrente bancario, chiedendone la revoca ai sensi dell'art.67, comma 2, l. f. sul presupposto (si veda pagina 3 citazione del primo grado) che “la revocabilità delle rimesse affluite sui c/c bancari
presuppone la dimostrazione della loro natura solutoria i.e. della loro
riconducibilità a pagamenti di debiti liquidi ed esigibili ex art. 67, comma 2,
l.f.” . Tale disposizione come si dirà, viene derogata, quanto al conto corrente,
dal comma 3 lett b), pure richiamato nelle difese della Procedura che ha altresì
messo in luce le caratteristiche di durevolezza e consistenza delle rimesse effettuate dalla società fallita.
5.2 Ciò posto, non può essere condivisa la scelta del Tribunale che ha determinato l'importo massimo revocabile di cui all'art.70 l.f. con riguardo alla complessiva posizione debitoria della società fallita, tenendo conto di tutti i rapporti in essere tra le parti in causa, ed ha, invece, individuato le rimesse pagina 9 di 19 revocabili facendo riferimento ai movimenti del solo conto corrente ordinario n.1059.83. Una tale operazione comporta un raffronto tra parametri e grandezze disomogenei e si fonda sull'erroneo assunto che l'art.70, comma 3, l.f. e l'art.67,
comma 3, l.f. abbiano distinti ambiti applicativi, mentre, invece, l'art. 70 l.f.
stabilisce il limite massimo alla revoca delle rimesse nel rapporto di conto corrente bancario per le quali si ravvisino i presupposti di cui all'art. 67 l.f..
Ogni diversa interpretazione si pone in contrasto con la ratio della riforma del
2005, volta a circoscrivere in modo significativo, in relazione ai rapporti di conto corrente, gli effetti dell'esperimento dell'azione revocatoria.
La formulazione atecnica utilizzata dal legislatore si giustifica, invece, per superare la necessità di indagine sulla natura delle rimesse intervenute nel periodo sospetto (si rimanda sul punto a quanto si dirà con riferimento al terzo motivo).
5.3 Esclusa, pertanto, la possibilità di combinare le due ipotesi di calcolo delle rimesse revocabili, occorre stabilire quale delle due sia quella corretta: la n. 1 che prende in considerazione il solo rapporto di conto corrente ovvero la n. 2 che considera anche altri rapporti come i mutui i cui pagamenti venivano appoggiati sul conto.
5.4.1 Va innanzitutto rilevato che il rapporto dedotto in giudizio e colpito dall'azione revocatoria, secondo quanto risulta dalla citazione di primo grado, è
il conto corrente ordinario n.1059.83. Detto conto, infatti, di tutti i rapporti intrattenuti dall'attrice con la convenuta, risulta l'unico analizzato nelle sue movimentazioni dalla consulenza di parte depositata con la citazione del primo grado ('Relativamente ai rapporti intrattenuti dalla società con la Banca Cont
pagina 10 di 19 , è stato esaminato il conto corrente n. 1059.83. Parte_1
In ordine a tale rapporto, sono stati analizzati i relativi estratto conto bancari.
Rielaborato il citato conto, la scrivente ne ha esaminato analiticamente
l'andamento al fine di individuare le rimesse astrattamente revocabili con
riferimento al periodo 16/6/2015 - 16/12/2015 (cd. semestre sospetto). Come
evidenziato nel prospetto allegato, sul conto n. 1059.83 risultano annotate
rimesse astrattamente revocabili ex art. 67, 2° comma, l.fall. per complessivi
euro 230.455,35.' pag. 18 della consulenza di parte attrice (all.7 doc.8 di parte attrice).
5.4.2 Chiarito, quindi, che l'unica ipotesi che viene in rilievo è quella di cui all'art. 67, comma 3, lett. B) l.f. , occorre precisare che tale norma stabilisce una rilevante eccezione alla revocabilità delle rimesse consentita dai primi due commi della medesima disposizione, affermando, con riferimento a quelle
“effettuate su un conto corrente bancario” il diverso principio della loro non revocabilità (l'ampiezza della deroga è tale da creare una sorta di sotto – sistema riguardante il rapporto di conto corrente bancario). Tale eccezione subisce a sua volta un'ulteriore eccezione dal momento che possono formare oggetto di revoca le rimesse che hanno ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca.
5.4.3 Gli addebiti relativi ai due mutui transitati nel conto corrente hanno una destinazione specifica e sono sottratti all'azione revocatoria concretamente esercitata perché non riducono il passivo, ma sono destinati al pagamento di un preesistente debito, che si fonda su un titolo giuridico diverso dal rapporto di pagina 11 di 19 conto corrente, la cui revoca è eventualmente pronunciabile sulla base di altri presupposti.
5.4.4. Irrilevanti sono le precisazioni effettuate dalla curatela con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. in ordine ai rapporti di finanziamento giacché
determinano un inammissibile ampliamento della domanda, estendendola a rapporti diversi da quello oggetto della domanda tempestivamente formulata.
5.4.5 Irrilevante è pure il riferimento, effettuato nella citazione del primo grado,
all'art. 67, comma 2, l.f. giacché la norma è riferita ad un'ipotesi diversa da quella concretamente azionata che, si ribadisce, è la revoca di rimesse affluite sul conto corrente. Trattasi di erroneo inquadramento normativo da parte dell'attore
- che nelle sue difese ha citato indifferentemente il comma 2 ed il comma 3 della citata disposizione della legge fallimentare - superabile mediante la corretta qualificazione della domanda (proposta con l'atto di citazione).
5.4.6 Conseguentemente il calcolo dell'importo massimo revocabile ai sensi dell'art.70 l.f, e l'individuazione delle singole rimesse bancarie da revocare devono essere effettuati con esclusivo riferimento agli addebiti del conto corrente ordinario, oggetto di causa.
Dall'analisi di detto conto effettuata dal CTU risulta che il valore di rientro di cui all'art.70 l.f. è pari ad euro 5.423,16: infatti, la massima esposizione debitoria
del correntista è raggiunta il 14.12.2015 per l'importo di € 296.925,73. Dalla
differenza tra la massima esposizione così calcolata e il saldo a debito risultante
dalla domanda di insinuazione al passivo del fallimento di € 291.502,57 si
ottiene il valore di rientro di € 5.423,16”. (pag. 8 dell'elaborato peritale). Invece,
le rimesse bancarie aventi le caratteristiche della consistenza e durevolezza, sulla pagina 12 di 19 base dell'analisi limitata al solo rapporto di conto corrente, ammontano a euro
97.803,46 ('Le rimesse che soddisfano sia la soglia di consistenza, vale a dire di
ammontare superiore a € 4.194,13, sia quella di durata della riduzione
dell'esposizione, vale a dire che la mantengano per almeno 8 giorni, ammontano
complessivamente a € 97.803,46 e sono evidenziate nell'allegato n. 3, colonna
“Rimesse revocabili”). In particolare, sono state considerate revocabili quelle
rimesse che hanno permesso di mantenere la riduzione dell'esposizione dopo 8
giorni di un valore almeno pari al limite della soglia di consistenza, superando
così la problematica dei molteplici accrediti e addebiti successivi alla rimessa
consistente.' pag.16 CTU).
5.4.7 Ne deriva che, non potendo le rimesse revocabili superare l'importo massimo individuato ai sensi dell'art.70 l.f. pari ad euro 5.423,16, solo detto ultimo importo è dovuto in restituzione dalla banca convenuta.
Si precisa che tale importo è pari alla differenza tra la massima esposizione debitoria del conto raggiunta il 14.12.2015, di euro 296.925,73, ed il saldo a debito risultante dalla domanda di insinuazione a passivo del fallimento, di euro
5.423,16, e che non va, invece, preso a riferimento il saldo del conto del
17.12.2015 come pure richiesto dalla in quanto l'esposizione debitoria Pt_1
verso l'istituto di credito è, sulla base del principio della domanda, quella per la
Contr quale ha formulato istanza di insinuazione al passivo, risultando, pertanto,
irrilevanti, importi ulteriori rispetto a quelli fatti valere dall'istituto di credito in sede concorsuale.
6.1 Con il terzo motivo di appello la ha lamentato l'omessa verifica della Pt_1
natura solutoria delle rimesse confluite nel c\c oggetto di causa, effettuata sulla pagina 13 di 19 base di un precedente isolato della giurisprudenza di legittimità, senza alcuna presa di posizione rispetto alla copiosa giurisprudenza contraria. L'appellante,
inoltre, ha lamentato che il , pur essendovi onerato, non ha fornito la CP_1
prova né della natura solutoria delle rimesse né dalla loro consistenza e durevolezza.
6.2 Il motivo non può trovare accoglimento. Il Tribunale ha correttamente ritenuto l'irrilevanza della natura, solutoria o ripristinatoria, della rimessa ai fini della sua revoca, essendo necessario verificare unicamente la consistenza e la durevolezza degli effetti estintivi dell'esposizione debitoria delle rimesse di cui si chiede la revoca. Sul punto il giudice del merito si è conformato all'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che 'in tema di azione revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 3, lett. b), l.fall.
(nel testo modificato dal d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella
l. n. 80 del 2005), prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della
rimessa, e quindi dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto o solo
passivo, ma impone al giudice del merito di verificare la revocabilità del
pagamento rappresentato da ogni singola rimessa, avendo riguardo alla sua
“consistenza” ed alla sua “durevolezza”' (Cass. n.24018/23; Cass.n.277/19).
La sussistenza di rimesse consistenti e durevoli è stata dedotta dalla curatela e accertata dal CTU nei termini di cui sopra (si rimanda rispettivamente all'elenco delle rimesse effettuato con l'atto di citazione e all'allegato n. 3, colonna
“Rimesse revocabili” dell'elaborato del dott. ). Per_1
7. Con l'ultimo motivo di doglianza la Banca convenuta ha criticato la sentenza appellata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la sua pagina 14 di 19 consapevolezza dell'insolvenza della avendo il tribunale valorizzato CP_1
semplici elementi indiziari ed attribuito un rilievo eccessivo alla natura di operatore qualificato dell'istituto di credito.
7.1 Anche il presente motivo non merita condivisione. In generale, “in tema di
azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., il curatore può
offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del
terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare
analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria,
per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica
del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata
la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico
creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una
figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della "scientia
decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni
(economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si
sia concretamente trovato ad operare” (tra le altre, Cass. n.27070/22). Pertanto,
gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri,
devono rivelarsi idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è
trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore.
pagina 15 di 19 Nel caso di specie, la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza è stata desunta dal primo giudice da molteplici elementi che, si ripete, devono essere unitariamente considerati, quali:
- l'ipoteca volontaria concessa dai soci della fallita, fideiussori della su Pt_1
beni offerti a sua garanzia (doc.
9-10 di parte attrice);
- il mancato pagamento di finanziamenti chirografari;
- la sospensione del rimborso della quota capitale dei finanziamenti per quasi un anno (doc. 11 di parte convenuta);
- l'analisi dei bilanci relativa agli anni dal 2012 al 2015 effettuata dal C.T.U: tali documenti non potevano non essere analizzati e compresi anche dalla Banca in ragione della sua natura di operatore qualificato.
Circa quest'ultimo aspetto, si osserva che dall'analisi dei bilanci relativi agli anni 2012-2015 è emerso che:
- gli indici di reddittività disvelavano una costante incapacità dell'impresa di ottenere risultati economici soddisfacenti;
- gli indici di liquidità dimostravano una situazione di disequilibrio finanziario,
con un trend in peggioramento nel tempo;
-gli indici patrimoniali, in particolare lo scarso livello raggiunto dagli indici di auto-copertura e di copertura delle immobilizzazioni, evidenziavano uno squilibrio nella relazione tra fonti e impieghi: il capitale proprio non era sufficiente a finanziare l'attivo immobilizzato e l'impresa doveva ricorrere all'indebitamento a breve per colmare il deficit di copertura (cfr. pag. da 18 a 24
dell'elaborato peritale).
pagina 16 di 19 L'analisi svolta dal consulente incaricato in base a tutti gli indici appena esaminati ha portato lo stesso a concludere, in modo del tutto condivisibile, che
“…i bilanci della società evidenziano delle criticità sia in termini CP_1
economici sia soprattutto con riguardo all'equilibrio finanziario. Infatti, in tutti
gli anni presi a riferimento, risulta una costante instabilità della struttura
economico - finanziaria: l'impresa fatica a far fronte ai propri impegni a breve,
manifestando una costante crisi di liquidità che alla fine ha inevitabilmente
determinato l'insolvenza”. L'istituto di credito, quale operatore professionale qualificato, non poteva non essere in grado di cogliere detti segnali di crisi della società.
7.2 L'appellante anche in appello ha evidenziato l'esistenza di una serie di iniziative incompatibili con il prossimo fallimento dalla stessa così indicate:
a) spin-off immobiliare nel 2013;
b) stipula nel 2015 di un contratto con Banca Ifis per “factorizzare i crediti”;
c) stipula di una lettera di intenti per collaborare con Società di Milano con ottimo standing.
Le iniziative di cui alle lettere a) e c) sono state descritte in modo del tutto generico, non risultando neppure indicati gli effetti positivi che ne sarebbero derivati per la fallita.
L'iniziativa di cui alla lettera b), ferma anche in tal caso la genericità
dell'allegazione, è semmai indicativa della condizione di criticità finanziaria di che, attesi i problemi di riscossione dei propri crediti e/o la necessità di CP_1
rapida monetizzazione per pagare i crescenti debiti, ha concluso un contratto di factoring (i cui benefici sono rimasti anche in tal caso indimostrati, non avendo pagina 17 di 19 l'appellante neppure indicato il compenso che la fallita avrebbe percepito in forza del contratto stipulato con Banca Ifis).
7.3 Può, quindi, ritenersi che fosse a Parte_1
conoscenza dell'insolvenza della cliente nel momento in cui sono intervenute le rimesse revocabili.
***
8. Per quanto sopra esposto, la sentenza appellata va quindi riformata in quanto la domanda della curatela è fondata limitatamente ad euro 5.423,16.
9. Va conseguentemente accolta la subordinata richiesta di restituzione delle somme versate da in esecuzione della sentenza Parte_1
di primo grado, che è stata formulata limitatamente alla differenza rispetto all'importo delle rimesse ritenute revocabili, vale a dire per euro 92.380,30. Su
tale somma vanno riconosciuti i richiesti interessi legali dalla domanda
(formulata con la citazione in appello) al saldo.
10. In ragione dell'accoglimento del primo motivo d'impugnazione che ridimensiona in misura consistente l'importo dovuto in restituzione dalla Pt_1
(euro 5.423,16), rispetto alle pretese azionate dal (euro 230.455,35) e CP_1
riconosciute in primo grado (euro 97.803,46), le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno interamente compensate.
11. Le spese della C.T.U. vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in misura paritaria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, Prima Sezione, definitivamente decidendo l'appello iscritto al n.2037/2023 R.G. promosso da di Parte_1
pagina 18 di 19 nei confronti di , ogni contraria domanda Parte_1 Controparte_4
ed eccezione disattesa, accoglie, per quanto di ragione l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) Dichiara l'inefficacia ex art. 67 l.f. delle rimesse confluite sul conto corrente n. 1059.83, intestato a ed aperto presso CP_1 Parte_1
filiale di Rovigo, nel minor importo di Euro 5.423,16 e condanna la
[...]
curatela a restituire all'appellante la somma di euro 92.380,30 oltre interessi legali dalla domanda al saldo versata dalla in esecuzione della sentenza di Pt_1
primo grado.
2) Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio,
3) Pone le spese della C.T.U. espletata in primo grado definitivamente per metà a carico di ciascuna delle parti.
Venezia, 26 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
nella causa civile di appello promossa con atto di citazione da
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Carlo Fedele, del foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Padova, via Berchet n.16, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
appellante
contro
(P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 19 persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto
Artusi Sacerdoti, del foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Padova, in Via C. Rezzonico n.6, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta d'appello;
appellata
Oggetto: Azione revocatoria fallimentare. Appello avverso la sentenza del
Tribunale di Padova n. 989/2023, pubblicata il 10.5.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: 'Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello disattesa ogni
contraria istanza ed eccezione:
In via principale: Riformare la Sentenza n. 989/2023 emessa dal Tribunale di
Padova in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti e
conseguentemente:
A) dichiarando non dovuto nulla in restituzione dalla al Pt_1 CP_1 [...]
in quanto non è risultato dimostrato il presupposto Controparte_1
oggettivo, ossia la natura solutoria delle rimesse che ritenute revocabili, la cui
esistenza è richiesta per l'Azione Revocatoria, e ordinando quindi la restituzione
di quanto pagato dalla in ottemperanza della Sentenza di Primo Grado Pt_1
ossia la somma di E € 97.803,46, oltre interessi al saggio legale dalla data della
domanda al saldo (Doc.C);
B) dichiarando non dovuto nulla in restituzione dalla al Pt_1 [...]
in quanto non è risultato dimostrato il presupposto Controparte_1
pagina 2 di 19 soggettivo, ossia un'effettiva e concreta conoscenza della Banca dello stato di
insolvenza manifesta della , la cui esistenza è richiesta per l'Azione Pt_2
Revocatoria, e ordinando quindi la restituzione di quanto pagato dalla in Pt_1
ottemperanza della Sentenza di Primo Grado ossia la somma di E € 97.803,46,
oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda al saldo (Doc.C);
C) dichiarando non dovuto nulla in restituzione dalla al Pt_1 [...]
in quanto, come indicato dalla CTU, sia applicando il Controparte_1
secondo criterio di calcolo, ossia quello ritenuto corretto dalla banca, sia
applicando l'osservazione fatta dal CTP della banca, il quale correttamente ha
fatto notare come il limite del teorico rientro dovrebbe essere calcolato come
differenza tra la massima esposizione del conto, ed il saldo al 17/12/2015, ossia
al momento dell'apertura del concorso, sulla base del dettato dell'art. 70 co. 3
L.F., momento in cui il saldo del conto corrente era esattamente pari alla
massima esposizione di € 296.925,73, nessuna rimessa risulterebbe revocabile, e
ordinando quindi la restituzione di quanto pagato dalla in ottemperanza Pt_1
della Sentenza di Primo Grado ossia la somma di E € 97.803,46, oltre interessi
al saggio legale dalla data della domanda al saldo (Doc.C);
In via subordinata: dichiarando dovuta in restituzione dalla al Pt_1
solo la minor somma di E 5.423,16 in Controparte_1
quanto, come indicato dalla CTU, applicando il primo criterio di calcolo, ossia
quello a suo tempo ritenuto corretto dalla Procedura Fallimentare sarebbe
quella la massima somma sottoponibile ad Azione Revocatoria, ed ordinando
quindi la restituzione della differenza fra E 5.423,16 e quanto pagato dalla
in ottemperanza della Sentenza di Primo Grado ossia la somma di E € Pt_1
pagina 3 di 19 97.803,46, oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda al saldo
(Doc.C);
Sempre e comunque con rifusione di spese e compensi di causa per entrambi i
gradi di giudizio;
Per parte appellata: 'voglia l'Ecc.ma Corte di Appello rigettare in toto l'atto di
appello, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., perché
manifestamente infondato, in fatto e in diritto. Con vittoria di spese (anche
generali) e competenze di causa, oltre all'IVA e al C.P. come per legge.'
Svolgimento processo e motivi della decisione
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato il Controparte_1
citava a comparire la per ottenere
[...] Parte_1
la revoca ex artt. 67, 2° co. e 69 bis, 2° co., l.f. delle rimesse affluite sul c.c. n.
Contr 1059.83 aperto dalla società in bonis presso la filiale di Rovigo, per totali euro 230.455,35.
Contr
1.2 Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la convenuta resistendo alle domande del . In particolare, la convenuta eccepiva CP_1
l'intervenuta decadenza dall'azione, contestava il necessario rispetto dei limiti di legge delle somme revocabili ex art. 70 l.f. e lamentava la carenza dei presupposti dell'azione.
1.3 La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU contabile, affidando l'incarico al dott. . Per_1
Il C.T.U. perveniva distinte conclusioni in relazione all'ampiezza dei rapporti esaminati.
pagina 4 di 19 Con la prima ipotesi, indicata come “analisi riferita al solo conto corrente n.
1059.83”, le rimesse che soddisfacevano sia la soglia di consistenza, determinata in € 4.194,13, sia quella di durata della riduzione dell'esposizione, ovvero per almeno 8 giorni, ammontavano complessivamente a € 97.803,46. L'importo complessivamente revocabile non poteva, però, superare il limite del rientro di cui all'art. 70 l.f. che veniva dal C.T.U. calcolato in € 5.423,16.
Con la seconda ipotesi, riferita a tutti i rapporti intercorsi tra e Parte_3
il C.T.U. accertava l'inesistenza di rimesse che soddisfacevano sia CP_3
la soglia di consistenza (in tal caso di ammontare superiore a € 28.670,51), sia quella di durata della riduzione dell'esposizione (in tal caso che avessero mantenuto tale riduzione per almeno 25 giorni).
1.4 Il Tribunale di Padova, con sentenza n.989/23 pubblicata il 10.5.23,
dichiarava l'inefficacia delle rimesse confluite sul conto corrente n. 1059.83, con conseguente condanna di alla loro Parte_1
corresponsione in favore della procedura in liquidazione, nella misura di euro
97.803,46, oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda al saldo.
In ragione del principio di soccombenza poneva definitivamente a carico della convenuta sia i costi di CTU che le spese di lite. Pt_1
Il primo giudice:
- riteneva infondata l'eccezione preliminare formulata dalla banca secondo cui il termine di tre anni previsto dall'art.69 bis, comma 1, l.f. per proporre l'azione revocatoria doveva essere computato dal 17.12.15, ossia dal giorno di pubblicazione del ricorso per concordato, per essere la domanda revocatoria ex pagina 5 di 19 art.67 l.f. proponibile unicamente dopo l'apertura del fallimento trattandosi di azione il cui esercizio è riservato al curatore fallimentare;
- quantificava in euro 1.185.699,68 la massima esposizione debitoria di CP_1
facendo riferimento alla posizione complessiva della correntista fallita, vale a dire quella che considerava tutti i rapporti in essere con la banca e non il solo conto corrente sul quale affluivano le rimesse ritenute revocabili. Dalla
Contr differenza tra detto importo e l'ammontare residuo delle pretese di al momento dell'apertura del fallimento, indicato dall'istituto di credito nella domanda di ammissione al passivo fallimentare per euro 445.984,79, stabiliva, in forza dell'art.70 l.f, l'importo massimo revocabile del c.d. rientro pari ad euro
739.714,89. Individuata poi ai fini dell'art.67 l.f., con analisi limitata al conto corrente oggetto di causa e sulla base dell'elaborato peritale, la soglia della consistenza nell'ammontare di euro 4.194,13 e la soglia della durevolezza in 8
giorni, accertava che le rimesse complessivamente revocabili ammontavano ad euro 97.803,46, ritenendo irrilevante la presenza del fido e la natura,
ripristinatoria o solutoria, delle rimesse.
Osservava al riguardo il primo giudice che la combinazione dei due diversi esiti della consulenza tecnica era possibile in quanto “l'indicazione de “l'ammontare
massimo” delle pretese contenuta nell'art. 70 l.f. (che opera come soglia
massima cui sottrarre poi l'ammontare residuo delle pretese stesse) non
coincide con il concetto di “esposizione debitoria” dell'art. 67 co. 3 lett. B). Le
due norme hanno ad oggetto diversi perimetri di definizione e sono state redatte
per soddisfare diverse finalità.”
pagina 6 di 19 Infine, il Tribunale riteneva integrato anche il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria in quanto dall'esame dei bilanci relativi agli anni dal 2012 al 2015
effettuato dal C.T.U. emergeva una costante crisi di liquidità della società fallita.
La conoscenza dello stato di insolvenza poteva, inoltre, desumersi dalle seguenti circostanze:
- nel maggio del 2015 due soci e fideiussori della avevano concesso CP_1
un'iscrizione di ipoteca volontaria su loro beni personali (già gravati da ipoteca iscritta a garanzia di un credito proprio della Banca) a garanzia di un debito della di circa euro 970.000,00 (docc. 9 e 10) per forniture di merce CP_1
avvenute negli anni 2014-15 e non pagate dalla società;
- risultava omesso il pagamento delle rate di taluni finanziamenti chirografari;
- i pagamenti della quota capitale dei finanziamenti erano stati sospesi per quasi
Contr un anno (cfr. all. 12 dell'istanza di ammissione, sub doc. 11 fasc. .
Contr Sulla base di detti elementi poteva inferirsi che anche in ragione della qualità di operatore economico qualificato, aveva avuto contezza della crisi dell'impresa fallita almeno dall'inizio del periodo sospetto (pacificamente individuato tra il 16.6.15 e il 16.12.15).
*****
2.1 Avverso la sentenza del Tribunale di Padova ha proposto appello
[...]
domandando, in riforma della statuizione Parte_1
impugnata, il rigetto della revocatoria fallimentare promossa dal fallimento ovvero in subordine l'accoglimento della domanda attorea nel più limitato importo di euro 5.423,16.
pagina 7 di 19 2.2. Ha resistito al gravame la procedura fallimentare di CP_1
sollecitando il rigetto dell'appello promosso e l'integrale conferma
[...]
della statuizione impugnata.
2.3 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte, a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 15.03.2024 del Consigliere
Istruttore
*****
3. Con il primo motivo di gravame l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado laddove il Tribunale, nel calcolare l'importo massimo revocabile del c.d.
rientro di cui all'art. 70 l.f., ha ritenuto di individuare la massima esposizione debitoria sulla base della posizione complessiva della correntista fallita, vale a dire quella determinata facendo riferimento a tutti i rapporti in essere tra le parti nel periodo sospetto e non soltanto al conto corrente oggetto dall'azione revocatoria. Secondo l'istituto appellante il quantum restitutorio di cui all'art. 70,
3° co. l.f. avrebbe, invece, dovuto essere individuato facendo riferimento esclusivo al “picco” debitorio massimo raggiunto nel periodo sospetto dal solo c\c in cui affluirono le rimesse revocate.
4. Con il secondo motivo di gravame la ha censurato la pronuncia Pt_1
impugnata per avere erroneamente ritenuto sussistente l'elemento oggettivo dell'azione revocatoria, non avendo il giudicante correttamente impiegato i parametri di individuazione delle rimesse “consistenti” e “durevoli”. La verifica in ordine alla durevolezza e, soprattutto, alla consistenza delle rimesse avrebbe dovuto considerare (anche) l'andamento complessivo dei rapporti tra la e Pt_2
pagina 8 di 19 la e non soltanto l'andamento dello specifico c\c su cui affluirono le Pt_1
rimesse. Invero, se ai fini dell'individuazione del rientro ex art. 70, 3° co., l.f.. si ritiene rilevante l'esposizione debitoria della fallita nel suo complesso (come ritenuto dal Tribunale patavino), allora anche la verifica della soglia di consistenza e durevolezza ex art. 67, 3° co. lett. b), l.f.. non potrebbe prescindere da un esame altrettanto complessivo, non risultando viceversa corretto procedere a questo esame soltanto sulla base dell'andamento del c\c.
5. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, meritano accoglimento nei termini che si vanno ad esporre.
5.1 Occorre, innanzitutto, evidenziare che la domanda svolta dalla curatela risulta sotto alcuni aspetti contraddittoria atteso che l'attore ha agito per la revoca di rimesse effettuate sul conto corrente bancario, chiedendone la revoca ai sensi dell'art.67, comma 2, l. f. sul presupposto (si veda pagina 3 citazione del primo grado) che “la revocabilità delle rimesse affluite sui c/c bancari
presuppone la dimostrazione della loro natura solutoria i.e. della loro
riconducibilità a pagamenti di debiti liquidi ed esigibili ex art. 67, comma 2,
l.f.” . Tale disposizione come si dirà, viene derogata, quanto al conto corrente,
dal comma 3 lett b), pure richiamato nelle difese della Procedura che ha altresì
messo in luce le caratteristiche di durevolezza e consistenza delle rimesse effettuate dalla società fallita.
5.2 Ciò posto, non può essere condivisa la scelta del Tribunale che ha determinato l'importo massimo revocabile di cui all'art.70 l.f. con riguardo alla complessiva posizione debitoria della società fallita, tenendo conto di tutti i rapporti in essere tra le parti in causa, ed ha, invece, individuato le rimesse pagina 9 di 19 revocabili facendo riferimento ai movimenti del solo conto corrente ordinario n.1059.83. Una tale operazione comporta un raffronto tra parametri e grandezze disomogenei e si fonda sull'erroneo assunto che l'art.70, comma 3, l.f. e l'art.67,
comma 3, l.f. abbiano distinti ambiti applicativi, mentre, invece, l'art. 70 l.f.
stabilisce il limite massimo alla revoca delle rimesse nel rapporto di conto corrente bancario per le quali si ravvisino i presupposti di cui all'art. 67 l.f..
Ogni diversa interpretazione si pone in contrasto con la ratio della riforma del
2005, volta a circoscrivere in modo significativo, in relazione ai rapporti di conto corrente, gli effetti dell'esperimento dell'azione revocatoria.
La formulazione atecnica utilizzata dal legislatore si giustifica, invece, per superare la necessità di indagine sulla natura delle rimesse intervenute nel periodo sospetto (si rimanda sul punto a quanto si dirà con riferimento al terzo motivo).
5.3 Esclusa, pertanto, la possibilità di combinare le due ipotesi di calcolo delle rimesse revocabili, occorre stabilire quale delle due sia quella corretta: la n. 1 che prende in considerazione il solo rapporto di conto corrente ovvero la n. 2 che considera anche altri rapporti come i mutui i cui pagamenti venivano appoggiati sul conto.
5.4.1 Va innanzitutto rilevato che il rapporto dedotto in giudizio e colpito dall'azione revocatoria, secondo quanto risulta dalla citazione di primo grado, è
il conto corrente ordinario n.1059.83. Detto conto, infatti, di tutti i rapporti intrattenuti dall'attrice con la convenuta, risulta l'unico analizzato nelle sue movimentazioni dalla consulenza di parte depositata con la citazione del primo grado ('Relativamente ai rapporti intrattenuti dalla società con la Banca Cont
pagina 10 di 19 , è stato esaminato il conto corrente n. 1059.83. Parte_1
In ordine a tale rapporto, sono stati analizzati i relativi estratto conto bancari.
Rielaborato il citato conto, la scrivente ne ha esaminato analiticamente
l'andamento al fine di individuare le rimesse astrattamente revocabili con
riferimento al periodo 16/6/2015 - 16/12/2015 (cd. semestre sospetto). Come
evidenziato nel prospetto allegato, sul conto n. 1059.83 risultano annotate
rimesse astrattamente revocabili ex art. 67, 2° comma, l.fall. per complessivi
euro 230.455,35.' pag. 18 della consulenza di parte attrice (all.7 doc.8 di parte attrice).
5.4.2 Chiarito, quindi, che l'unica ipotesi che viene in rilievo è quella di cui all'art. 67, comma 3, lett. B) l.f. , occorre precisare che tale norma stabilisce una rilevante eccezione alla revocabilità delle rimesse consentita dai primi due commi della medesima disposizione, affermando, con riferimento a quelle
“effettuate su un conto corrente bancario” il diverso principio della loro non revocabilità (l'ampiezza della deroga è tale da creare una sorta di sotto – sistema riguardante il rapporto di conto corrente bancario). Tale eccezione subisce a sua volta un'ulteriore eccezione dal momento che possono formare oggetto di revoca le rimesse che hanno ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca.
5.4.3 Gli addebiti relativi ai due mutui transitati nel conto corrente hanno una destinazione specifica e sono sottratti all'azione revocatoria concretamente esercitata perché non riducono il passivo, ma sono destinati al pagamento di un preesistente debito, che si fonda su un titolo giuridico diverso dal rapporto di pagina 11 di 19 conto corrente, la cui revoca è eventualmente pronunciabile sulla base di altri presupposti.
5.4.4. Irrilevanti sono le precisazioni effettuate dalla curatela con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. in ordine ai rapporti di finanziamento giacché
determinano un inammissibile ampliamento della domanda, estendendola a rapporti diversi da quello oggetto della domanda tempestivamente formulata.
5.4.5 Irrilevante è pure il riferimento, effettuato nella citazione del primo grado,
all'art. 67, comma 2, l.f. giacché la norma è riferita ad un'ipotesi diversa da quella concretamente azionata che, si ribadisce, è la revoca di rimesse affluite sul conto corrente. Trattasi di erroneo inquadramento normativo da parte dell'attore
- che nelle sue difese ha citato indifferentemente il comma 2 ed il comma 3 della citata disposizione della legge fallimentare - superabile mediante la corretta qualificazione della domanda (proposta con l'atto di citazione).
5.4.6 Conseguentemente il calcolo dell'importo massimo revocabile ai sensi dell'art.70 l.f, e l'individuazione delle singole rimesse bancarie da revocare devono essere effettuati con esclusivo riferimento agli addebiti del conto corrente ordinario, oggetto di causa.
Dall'analisi di detto conto effettuata dal CTU risulta che il valore di rientro di cui all'art.70 l.f. è pari ad euro 5.423,16: infatti, la massima esposizione debitoria
del correntista è raggiunta il 14.12.2015 per l'importo di € 296.925,73. Dalla
differenza tra la massima esposizione così calcolata e il saldo a debito risultante
dalla domanda di insinuazione al passivo del fallimento di € 291.502,57 si
ottiene il valore di rientro di € 5.423,16”. (pag. 8 dell'elaborato peritale). Invece,
le rimesse bancarie aventi le caratteristiche della consistenza e durevolezza, sulla pagina 12 di 19 base dell'analisi limitata al solo rapporto di conto corrente, ammontano a euro
97.803,46 ('Le rimesse che soddisfano sia la soglia di consistenza, vale a dire di
ammontare superiore a € 4.194,13, sia quella di durata della riduzione
dell'esposizione, vale a dire che la mantengano per almeno 8 giorni, ammontano
complessivamente a € 97.803,46 e sono evidenziate nell'allegato n. 3, colonna
“Rimesse revocabili”). In particolare, sono state considerate revocabili quelle
rimesse che hanno permesso di mantenere la riduzione dell'esposizione dopo 8
giorni di un valore almeno pari al limite della soglia di consistenza, superando
così la problematica dei molteplici accrediti e addebiti successivi alla rimessa
consistente.' pag.16 CTU).
5.4.7 Ne deriva che, non potendo le rimesse revocabili superare l'importo massimo individuato ai sensi dell'art.70 l.f. pari ad euro 5.423,16, solo detto ultimo importo è dovuto in restituzione dalla banca convenuta.
Si precisa che tale importo è pari alla differenza tra la massima esposizione debitoria del conto raggiunta il 14.12.2015, di euro 296.925,73, ed il saldo a debito risultante dalla domanda di insinuazione a passivo del fallimento, di euro
5.423,16, e che non va, invece, preso a riferimento il saldo del conto del
17.12.2015 come pure richiesto dalla in quanto l'esposizione debitoria Pt_1
verso l'istituto di credito è, sulla base del principio della domanda, quella per la
Contr quale ha formulato istanza di insinuazione al passivo, risultando, pertanto,
irrilevanti, importi ulteriori rispetto a quelli fatti valere dall'istituto di credito in sede concorsuale.
6.1 Con il terzo motivo di appello la ha lamentato l'omessa verifica della Pt_1
natura solutoria delle rimesse confluite nel c\c oggetto di causa, effettuata sulla pagina 13 di 19 base di un precedente isolato della giurisprudenza di legittimità, senza alcuna presa di posizione rispetto alla copiosa giurisprudenza contraria. L'appellante,
inoltre, ha lamentato che il , pur essendovi onerato, non ha fornito la CP_1
prova né della natura solutoria delle rimesse né dalla loro consistenza e durevolezza.
6.2 Il motivo non può trovare accoglimento. Il Tribunale ha correttamente ritenuto l'irrilevanza della natura, solutoria o ripristinatoria, della rimessa ai fini della sua revoca, essendo necessario verificare unicamente la consistenza e la durevolezza degli effetti estintivi dell'esposizione debitoria delle rimesse di cui si chiede la revoca. Sul punto il giudice del merito si è conformato all'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità che ha chiarito che 'in tema di azione revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma 3, lett. b), l.fall.
(nel testo modificato dal d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella
l. n. 80 del 2005), prescinde dalla natura solutoria o ripristinatoria della
rimessa, e quindi dal fatto che la stessa afferisca a un conto scoperto o solo
passivo, ma impone al giudice del merito di verificare la revocabilità del
pagamento rappresentato da ogni singola rimessa, avendo riguardo alla sua
“consistenza” ed alla sua “durevolezza”' (Cass. n.24018/23; Cass.n.277/19).
La sussistenza di rimesse consistenti e durevoli è stata dedotta dalla curatela e accertata dal CTU nei termini di cui sopra (si rimanda rispettivamente all'elenco delle rimesse effettuato con l'atto di citazione e all'allegato n. 3, colonna
“Rimesse revocabili” dell'elaborato del dott. ). Per_1
7. Con l'ultimo motivo di doglianza la Banca convenuta ha criticato la sentenza appellata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la sua pagina 14 di 19 consapevolezza dell'insolvenza della avendo il tribunale valorizzato CP_1
semplici elementi indiziari ed attribuito un rilievo eccessivo alla natura di operatore qualificato dell'istituto di credito.
7.1 Anche il presente motivo non merita condivisione. In generale, “in tema di
azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., il curatore può
offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del
terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare
analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria,
per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica
del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata
la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico
creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una
figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della "scientia
decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni
(economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si
sia concretamente trovato ad operare” (tra le altre, Cass. n.27070/22). Pertanto,
gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri,
devono rivelarsi idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è
trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore.
pagina 15 di 19 Nel caso di specie, la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza è stata desunta dal primo giudice da molteplici elementi che, si ripete, devono essere unitariamente considerati, quali:
- l'ipoteca volontaria concessa dai soci della fallita, fideiussori della su Pt_1
beni offerti a sua garanzia (doc.
9-10 di parte attrice);
- il mancato pagamento di finanziamenti chirografari;
- la sospensione del rimborso della quota capitale dei finanziamenti per quasi un anno (doc. 11 di parte convenuta);
- l'analisi dei bilanci relativa agli anni dal 2012 al 2015 effettuata dal C.T.U: tali documenti non potevano non essere analizzati e compresi anche dalla Banca in ragione della sua natura di operatore qualificato.
Circa quest'ultimo aspetto, si osserva che dall'analisi dei bilanci relativi agli anni 2012-2015 è emerso che:
- gli indici di reddittività disvelavano una costante incapacità dell'impresa di ottenere risultati economici soddisfacenti;
- gli indici di liquidità dimostravano una situazione di disequilibrio finanziario,
con un trend in peggioramento nel tempo;
-gli indici patrimoniali, in particolare lo scarso livello raggiunto dagli indici di auto-copertura e di copertura delle immobilizzazioni, evidenziavano uno squilibrio nella relazione tra fonti e impieghi: il capitale proprio non era sufficiente a finanziare l'attivo immobilizzato e l'impresa doveva ricorrere all'indebitamento a breve per colmare il deficit di copertura (cfr. pag. da 18 a 24
dell'elaborato peritale).
pagina 16 di 19 L'analisi svolta dal consulente incaricato in base a tutti gli indici appena esaminati ha portato lo stesso a concludere, in modo del tutto condivisibile, che
“…i bilanci della società evidenziano delle criticità sia in termini CP_1
economici sia soprattutto con riguardo all'equilibrio finanziario. Infatti, in tutti
gli anni presi a riferimento, risulta una costante instabilità della struttura
economico - finanziaria: l'impresa fatica a far fronte ai propri impegni a breve,
manifestando una costante crisi di liquidità che alla fine ha inevitabilmente
determinato l'insolvenza”. L'istituto di credito, quale operatore professionale qualificato, non poteva non essere in grado di cogliere detti segnali di crisi della società.
7.2 L'appellante anche in appello ha evidenziato l'esistenza di una serie di iniziative incompatibili con il prossimo fallimento dalla stessa così indicate:
a) spin-off immobiliare nel 2013;
b) stipula nel 2015 di un contratto con Banca Ifis per “factorizzare i crediti”;
c) stipula di una lettera di intenti per collaborare con Società di Milano con ottimo standing.
Le iniziative di cui alle lettere a) e c) sono state descritte in modo del tutto generico, non risultando neppure indicati gli effetti positivi che ne sarebbero derivati per la fallita.
L'iniziativa di cui alla lettera b), ferma anche in tal caso la genericità
dell'allegazione, è semmai indicativa della condizione di criticità finanziaria di che, attesi i problemi di riscossione dei propri crediti e/o la necessità di CP_1
rapida monetizzazione per pagare i crescenti debiti, ha concluso un contratto di factoring (i cui benefici sono rimasti anche in tal caso indimostrati, non avendo pagina 17 di 19 l'appellante neppure indicato il compenso che la fallita avrebbe percepito in forza del contratto stipulato con Banca Ifis).
7.3 Può, quindi, ritenersi che fosse a Parte_1
conoscenza dell'insolvenza della cliente nel momento in cui sono intervenute le rimesse revocabili.
***
8. Per quanto sopra esposto, la sentenza appellata va quindi riformata in quanto la domanda della curatela è fondata limitatamente ad euro 5.423,16.
9. Va conseguentemente accolta la subordinata richiesta di restituzione delle somme versate da in esecuzione della sentenza Parte_1
di primo grado, che è stata formulata limitatamente alla differenza rispetto all'importo delle rimesse ritenute revocabili, vale a dire per euro 92.380,30. Su
tale somma vanno riconosciuti i richiesti interessi legali dalla domanda
(formulata con la citazione in appello) al saldo.
10. In ragione dell'accoglimento del primo motivo d'impugnazione che ridimensiona in misura consistente l'importo dovuto in restituzione dalla Pt_1
(euro 5.423,16), rispetto alle pretese azionate dal (euro 230.455,35) e CP_1
riconosciute in primo grado (euro 97.803,46), le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno interamente compensate.
11. Le spese della C.T.U. vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in misura paritaria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, Prima Sezione, definitivamente decidendo l'appello iscritto al n.2037/2023 R.G. promosso da di Parte_1
pagina 18 di 19 nei confronti di , ogni contraria domanda Parte_1 Controparte_4
ed eccezione disattesa, accoglie, per quanto di ragione l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) Dichiara l'inefficacia ex art. 67 l.f. delle rimesse confluite sul conto corrente n. 1059.83, intestato a ed aperto presso CP_1 Parte_1
filiale di Rovigo, nel minor importo di Euro 5.423,16 e condanna la
[...]
curatela a restituire all'appellante la somma di euro 92.380,30 oltre interessi legali dalla domanda al saldo versata dalla in esecuzione della sentenza di Pt_1
primo grado.
2) Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio,
3) Pone le spese della C.T.U. espletata in primo grado definitivamente per metà a carico di ciascuna delle parti.
Venezia, 26 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
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