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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2951/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2951/2023 r.g. promossa da:
nata a [...] il [...] (C. F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Mirko del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alanno (PE) alla P.zza A. De Gasperi n. 6 giusta procura in atti,
RICORRENTE
Contro
nato in [...] il [...], ( ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Fabiana Desiderio elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale in Chieti in
C.so Marrucino n. 36, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Dichiarazione Giudiziale di paternita' naturale di minorenne
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 269 e ss cc , premettendo di aver avuto da dicembre 2013 a Parte_1 gennaio 2015 una relazione con , per quest'ultimo extraconiugale, dalla Persona_1
quale nasceva, in data 15.09.2015, la piccola non riconosciuta dal padre e mai Per_2 mantenuta né accudita dal medesimo, adiva l'odierno Tribunale di Pescara al fine di accertare la paternità e per l'effetto riconoscere il diritto della minore al mantenimento da parte del genitore per la somma mensile pari ad € 500,00, con decorrenza dalla data di nascita.
2. Deduceva la ricorrente che veniva prontamente informato della nascita Persona_1
della figlia tanto che nei primi mesi di vita della bambina i nonni paterni mostrarono Per_2
affetto per la bambina e le zie paterne le facevano visita con frequenza partecipando anche alla sua festa di battesimo, diversamente il resistente non volle riconoscere la bambina né contribuire al suo mantenimento, di cui si è sempre occupata solo la madre, pur godendo di redditi modestissimi e mai superiori ad €. 10.000,00 - 11.000 annui.
3. Costituitosi in giudizio, , pur contestando alcune circostanze in fatto Persona_1
riferite dalla controparte, aderiva alla richiesta di indagine genetica e, in caso di accertamento della paternità, chiedeva determinarsi nella misura di euro 200,00 mensili il futuro contributo al mantenimento della minore, con rigetto delle ulteriori richieste economiche.
4. Così radicato il contraddittorio, ritiene il Collegio che la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità debba senz'altro essere accolta.
5. La perizia genetica effettuata in corso di giudizio ha confermato, senza alcun dubbio, che la piccola è figlia naturale del sig. , il CTU incaricato di Persona_3 Persona_1
verificare la compatibilità genetica tra il resistente e la minore ha "riscontrato la compatibilità genetica tra il Sig. e la minore per tutti i loci sottoposti Persona_1 Persona_3
ad analisi. Tali compatibilità attestano già di per sè, secondo le linee guida internazinali, di considerare come comprovata la paternità del Sig. e la minore Persona_1 Per_3
Sulla base delle linee guida internazionali, è stata condotta un'analisi probabilistica
[...]
che ha fornito come risultato una Likelihood Ratio superiore a 10000:1. Pertanto, sulla base dei dati ottenuti, è possibile concludere che le analisi condotte dimostrano come ACCERTATA la paternità del Sig. verso la minore .", (cfr. pag. 4 perizia Persona_1 Persona_3
dep. il 19.09.24 dott.ssa ). Persona_4
pagina 2 di 7 6. Sulla scorta di tali conclusioni deve, dunque, essere dichiarato che il convenuto è il padre naturale della suddetta minore.
7. Quanto all'aspetto economico, la ricorrente chiedeva di “porre a carico del Sig. Persona_1
l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della minore
[...] pari almeno ad € 500,00 (diconsi Euro cinquecento/00) mensili, ovvero Persona_3
della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, rivalutabile automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza immediata, a valere sul seguente IBAN: IT 13 D 03069 15461 100000014287, intestato a - disporre Parte_1 che l'assegno unico per la minore continui ad essere percepito integralmente Persona_3
dalla madre, - con riferimento al periodo intercorrente tra la nascita della Parte_1 minore ed il suo riconoscimento paterno, porre a carico del resistente l'obbligo Persona_3 di versamento, a titolo di indennizzo, di una somma non inferiore ad €. 50.000,00, ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione come per legge” (conclusioni rassegnate in seno alle note conclusive del 20.12.24)
8. A tale indicazione del quantum debeatur richiesto a titolo di mantenimento della piccola e sulla decorrenza dello stesso si opponeva fermamente il Sig. , rappresentando di lavorare Persona_1 come autotrasportatore con contratto a tempo determinato (all'epoca prorogato al 30.12.2024 e all'udienza del 16.01.25 dichiarato ulteriormente prorogato al 3o.01.25) livello B3 CCNL trasporti con indennità ordinaria mensile di circa € 1.800,00= e di essere padre di altri due figli, uno minorenne, (nato a [...] il [...]) risultante fiscalmente a carico del Per_5
medesimo, come evincesi dalle dichiarazioni dei redditi riversate in atti, uno maggiorenne,
(nato a [...] il [...]), non economicamente autosufficiente. Per_6
9. Tenuto conto delle circostanze appena narrate, chiedeva che egli fosse tenuto, a titolo di mantenimento della piccola al pagamento della somma mensile pari ad € 200,00, con Per_2
AUF interamente percepiti dalla madre e con decorrenza dalla data della sentenza e non dalla nascita, come invero richiesto da controparte, atteso che quest'ultima non aveva una domanda di rimborso di quanto sostenuto in via dunque di regresso, limitandosi a richiedere illegittimamente la retroattività dell'assegno di mantenimento alla nascita, senza fornire alcun elemento probatorio comprovante gli effettivi esborsi sostenuti nel tempo, né dimostrando la condizione reddituale di cui aveva goduto dalla nascita.
10. In punto di diritto, la Suprema Corte specifica che “l'obbligo di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicchè nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuti perciò a pagina 3 di 7 provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori” (Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28330/2020).
11. Il genitore è obbligato sin dalla nascita nei riguardi del figlio, indipendentemente dalla formale attribuzione della responsabilità genitoriale, ma è dal riconoscimento del suo status, cioè dall'accertamento definitivo giudiziale del suo stato di genitore che l'obbligo nasce, (Corte di
Cassazione, all'interno della sentenza n. 40698/2023), atteso che “l'accertamento dello status di figlio naturale costituisce il presupposto per l'esercizio dei diritti connessi a tale status, perché prima di tale momento non vi è pronuncia sullo status” e, quindi, “la domanda risarcitoria da parte del figlio e quella di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato presuppongono tale accertamento e non sono utilmente azionabili se non dal momento in cui diviene definitiva la sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale”,(Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28330/2020).
12. In materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, trova titolo proprio nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole, ma, laddove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale, (Cassazione, ord., 13 giugno 2022 n. 19009)
13. Si osserva , inoltre, che l'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo status genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli art. 148 e 261 c.c. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c
14. A tale rimborso viene riconosciuta natura latamente indennitaria e poiché è principio generale
(desumibile da varie norme, quali ad esempio gli artt. 379 comma 2, 2054, 2047 c.c.) che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità
pagina 4 di 7 extracontrattuale ma anche quando la legge si riferisca in genere ad indennizzi o indennità, il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso tutte le volte in cui non sia possibile pervenire ad una esatta determinazione dell'importo dovuto (cfr. Cass. 4.11.2010, n. 22506; Cass. 14.2.2014, n. 3559).
15. Calando tali principi nel caso di specie, costituisce fatto pacifico che il resistente ha prodotto documentazione, atta ad attestare la propria retribuzione da lavoratore dipendente pari ad €
1800,00, cosicchè, in considerazione del reddito percepito, dei presumibili impegni economici della sua famiglia (non v'è prova, in atti, di esborsi a titolo di locazione e/o di altro genere, ma costituisce fatto pacifico che il resistente sia a sua volta genitore di ulteriori due figli, dei quali uno minore, non economicamente autosufficiente) e delle esigenze di vita della bambina appena riconosciuta, il sig. va condannato al pagamento della somma di € 250 mensili a Persona_1
titolo di mantenimento, oltre rivalutazione annua ISTAT, cui vanno aggiunte le spese straordinarie forfettariamente quantificate in euro 50,00 mensili.
16. Il contributo che questi avrebbe dovuto corrispondere e, dunque, il rimborso a cui è tenuto nei confronti dell'attrice, che ha da sola provveduto fino ad oggi alle necessità della minore, può equitativamente essere calcolato considerando come parametro l'assegno di mantenimento mensile, e dunque l'importo di euro 200,00, cui vanno aggiunte le spese straordinarie forfettariamente quantificate in euro 50,00 mensili;
il tutto per un totale di euro 33.600,00
(avendo la minore oggi 9 anni e 4 mesi).
17. Pertanto, il va condannato al pagamento del suddetto importo, in favore della Persona_1
controparte, a titolo di rimborso per il mantenimento e le spese straordinarie della figlia Per_2
fino ad oggi.
18. E sulla base delle medesime considerazioni e ricordato l'obbligo di un genitore di provvedere al mantenimento dei figli, il deve essere condannato alla corresponsione dell'importo Persona_1
di euro 250,00 mensili, a far data dalla presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti la figlia, disciplinate come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara.
19. Il Collegio dà atto che l'istante non abbia chiesto la sostituzione dell'attuale cognome della bambina e che il padre non abbia sollevato domande inerenti il diritto di visita alla figlia, costituendo, anzi, fatto pacifico che quest'ultimo non abbia mai contribuito economicamente e moralmente al suo mantenimento, né intenda in futuro avere avvicinamenti con la figlia;
di conseguenza resta affidata alla sola madre, con collocamento presso quest'ultima Per_2
20. La reciproca soccombenza delle parti consente la compensazione delle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle delle CTU.
pagina 5 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nei confronti Per_2
di , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero ogni ulteriore istanza, Persona_1
difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara che (nata in data [...] ) è figlia naturale del sig. Persona_3 Persona_1
(nato il [...]) e, per l'effetto, ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di
[...]
annotare la presente sentenza a margine dell'atto di nascita della minore;
b) dispone l'affidamento super esclusivo di (nata in data [...] ) alla madre, con Persona_3 collocazione presso quest'ultima, con i poteri di cui al terzo comma dell'art. 337 quater cc anche per le decisioni di maggior interesse della minore, riconoscendo in capo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale c) condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 33.600,00 a titolo di rimborso di quanto sostenuto per il mantenimento e le spese straordinarie della figlia Per_2
fino ad oggi;
d) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il Persona_1 versamento a dell'importo di euro 250,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Parte_1
rivalutazione ISTAT annuale, a far data dalla presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti la figlia, disciplinate come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara;
e) compensa le spese di giudizio e pone le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, a carico delle parti in solido tra loro
Così deciso in Pescara, il 16 gennaio 2025
Il Giudice est. dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente dott. Luca Di Fulvio
Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 6 di 7 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2951/2023 r.g. promossa da:
nata a [...] il [...] (C. F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Mirko del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alanno (PE) alla P.zza A. De Gasperi n. 6 giusta procura in atti,
RICORRENTE
Contro
nato in [...] il [...], ( ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Fabiana Desiderio elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale in Chieti in
C.so Marrucino n. 36, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Dichiarazione Giudiziale di paternita' naturale di minorenne
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 269 e ss cc , premettendo di aver avuto da dicembre 2013 a Parte_1 gennaio 2015 una relazione con , per quest'ultimo extraconiugale, dalla Persona_1
quale nasceva, in data 15.09.2015, la piccola non riconosciuta dal padre e mai Per_2 mantenuta né accudita dal medesimo, adiva l'odierno Tribunale di Pescara al fine di accertare la paternità e per l'effetto riconoscere il diritto della minore al mantenimento da parte del genitore per la somma mensile pari ad € 500,00, con decorrenza dalla data di nascita.
2. Deduceva la ricorrente che veniva prontamente informato della nascita Persona_1
della figlia tanto che nei primi mesi di vita della bambina i nonni paterni mostrarono Per_2
affetto per la bambina e le zie paterne le facevano visita con frequenza partecipando anche alla sua festa di battesimo, diversamente il resistente non volle riconoscere la bambina né contribuire al suo mantenimento, di cui si è sempre occupata solo la madre, pur godendo di redditi modestissimi e mai superiori ad €. 10.000,00 - 11.000 annui.
3. Costituitosi in giudizio, , pur contestando alcune circostanze in fatto Persona_1
riferite dalla controparte, aderiva alla richiesta di indagine genetica e, in caso di accertamento della paternità, chiedeva determinarsi nella misura di euro 200,00 mensili il futuro contributo al mantenimento della minore, con rigetto delle ulteriori richieste economiche.
4. Così radicato il contraddittorio, ritiene il Collegio che la domanda di dichiarazione giudiziale della paternità debba senz'altro essere accolta.
5. La perizia genetica effettuata in corso di giudizio ha confermato, senza alcun dubbio, che la piccola è figlia naturale del sig. , il CTU incaricato di Persona_3 Persona_1
verificare la compatibilità genetica tra il resistente e la minore ha "riscontrato la compatibilità genetica tra il Sig. e la minore per tutti i loci sottoposti Persona_1 Persona_3
ad analisi. Tali compatibilità attestano già di per sè, secondo le linee guida internazinali, di considerare come comprovata la paternità del Sig. e la minore Persona_1 Per_3
Sulla base delle linee guida internazionali, è stata condotta un'analisi probabilistica
[...]
che ha fornito come risultato una Likelihood Ratio superiore a 10000:1. Pertanto, sulla base dei dati ottenuti, è possibile concludere che le analisi condotte dimostrano come ACCERTATA la paternità del Sig. verso la minore .", (cfr. pag. 4 perizia Persona_1 Persona_3
dep. il 19.09.24 dott.ssa ). Persona_4
pagina 2 di 7 6. Sulla scorta di tali conclusioni deve, dunque, essere dichiarato che il convenuto è il padre naturale della suddetta minore.
7. Quanto all'aspetto economico, la ricorrente chiedeva di “porre a carico del Sig. Persona_1
l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della minore
[...] pari almeno ad € 500,00 (diconsi Euro cinquecento/00) mensili, ovvero Persona_3
della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, rivalutabile automaticamente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza immediata, a valere sul seguente IBAN: IT 13 D 03069 15461 100000014287, intestato a - disporre Parte_1 che l'assegno unico per la minore continui ad essere percepito integralmente Persona_3
dalla madre, - con riferimento al periodo intercorrente tra la nascita della Parte_1 minore ed il suo riconoscimento paterno, porre a carico del resistente l'obbligo Persona_3 di versamento, a titolo di indennizzo, di una somma non inferiore ad €. 50.000,00, ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione come per legge” (conclusioni rassegnate in seno alle note conclusive del 20.12.24)
8. A tale indicazione del quantum debeatur richiesto a titolo di mantenimento della piccola e sulla decorrenza dello stesso si opponeva fermamente il Sig. , rappresentando di lavorare Persona_1 come autotrasportatore con contratto a tempo determinato (all'epoca prorogato al 30.12.2024 e all'udienza del 16.01.25 dichiarato ulteriormente prorogato al 3o.01.25) livello B3 CCNL trasporti con indennità ordinaria mensile di circa € 1.800,00= e di essere padre di altri due figli, uno minorenne, (nato a [...] il [...]) risultante fiscalmente a carico del Per_5
medesimo, come evincesi dalle dichiarazioni dei redditi riversate in atti, uno maggiorenne,
(nato a [...] il [...]), non economicamente autosufficiente. Per_6
9. Tenuto conto delle circostanze appena narrate, chiedeva che egli fosse tenuto, a titolo di mantenimento della piccola al pagamento della somma mensile pari ad € 200,00, con Per_2
AUF interamente percepiti dalla madre e con decorrenza dalla data della sentenza e non dalla nascita, come invero richiesto da controparte, atteso che quest'ultima non aveva una domanda di rimborso di quanto sostenuto in via dunque di regresso, limitandosi a richiedere illegittimamente la retroattività dell'assegno di mantenimento alla nascita, senza fornire alcun elemento probatorio comprovante gli effettivi esborsi sostenuti nel tempo, né dimostrando la condizione reddituale di cui aveva goduto dalla nascita.
10. In punto di diritto, la Suprema Corte specifica che “l'obbligo di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicchè nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuti perciò a pagina 3 di 7 provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori” (Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28330/2020).
11. Il genitore è obbligato sin dalla nascita nei riguardi del figlio, indipendentemente dalla formale attribuzione della responsabilità genitoriale, ma è dal riconoscimento del suo status, cioè dall'accertamento definitivo giudiziale del suo stato di genitore che l'obbligo nasce, (Corte di
Cassazione, all'interno della sentenza n. 40698/2023), atteso che “l'accertamento dello status di figlio naturale costituisce il presupposto per l'esercizio dei diritti connessi a tale status, perché prima di tale momento non vi è pronuncia sullo status” e, quindi, “la domanda risarcitoria da parte del figlio e quella di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato presuppongono tale accertamento e non sono utilmente azionabili se non dal momento in cui diviene definitiva la sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale”,(Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28330/2020).
12. In materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, trova titolo proprio nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole, ma, laddove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale, (Cassazione, ord., 13 giugno 2022 n. 19009)
13. Si osserva , inoltre, che l'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo status genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli art. 148 e 261 c.c. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 c.c
14. A tale rimborso viene riconosciuta natura latamente indennitaria e poiché è principio generale
(desumibile da varie norme, quali ad esempio gli artt. 379 comma 2, 2054, 2047 c.c.) che l'equità costituisca criterio di valutazione del pregiudizio non solo in ipotesi di responsabilità
pagina 4 di 7 extracontrattuale ma anche quando la legge si riferisca in genere ad indennizzi o indennità, il giudice di merito può utilizzare il criterio equitativo per determinare le somme dovute a titolo di rimborso tutte le volte in cui non sia possibile pervenire ad una esatta determinazione dell'importo dovuto (cfr. Cass. 4.11.2010, n. 22506; Cass. 14.2.2014, n. 3559).
15. Calando tali principi nel caso di specie, costituisce fatto pacifico che il resistente ha prodotto documentazione, atta ad attestare la propria retribuzione da lavoratore dipendente pari ad €
1800,00, cosicchè, in considerazione del reddito percepito, dei presumibili impegni economici della sua famiglia (non v'è prova, in atti, di esborsi a titolo di locazione e/o di altro genere, ma costituisce fatto pacifico che il resistente sia a sua volta genitore di ulteriori due figli, dei quali uno minore, non economicamente autosufficiente) e delle esigenze di vita della bambina appena riconosciuta, il sig. va condannato al pagamento della somma di € 250 mensili a Persona_1
titolo di mantenimento, oltre rivalutazione annua ISTAT, cui vanno aggiunte le spese straordinarie forfettariamente quantificate in euro 50,00 mensili.
16. Il contributo che questi avrebbe dovuto corrispondere e, dunque, il rimborso a cui è tenuto nei confronti dell'attrice, che ha da sola provveduto fino ad oggi alle necessità della minore, può equitativamente essere calcolato considerando come parametro l'assegno di mantenimento mensile, e dunque l'importo di euro 200,00, cui vanno aggiunte le spese straordinarie forfettariamente quantificate in euro 50,00 mensili;
il tutto per un totale di euro 33.600,00
(avendo la minore oggi 9 anni e 4 mesi).
17. Pertanto, il va condannato al pagamento del suddetto importo, in favore della Persona_1
controparte, a titolo di rimborso per il mantenimento e le spese straordinarie della figlia Per_2
fino ad oggi.
18. E sulla base delle medesime considerazioni e ricordato l'obbligo di un genitore di provvedere al mantenimento dei figli, il deve essere condannato alla corresponsione dell'importo Persona_1
di euro 250,00 mensili, a far data dalla presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti la figlia, disciplinate come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara.
19. Il Collegio dà atto che l'istante non abbia chiesto la sostituzione dell'attuale cognome della bambina e che il padre non abbia sollevato domande inerenti il diritto di visita alla figlia, costituendo, anzi, fatto pacifico che quest'ultimo non abbia mai contribuito economicamente e moralmente al suo mantenimento, né intenda in futuro avere avvicinamenti con la figlia;
di conseguenza resta affidata alla sola madre, con collocamento presso quest'ultima Per_2
20. La reciproca soccombenza delle parti consente la compensazione delle spese del presente giudizio, ivi comprese quelle delle CTU.
pagina 5 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nei confronti Per_2
di , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero ogni ulteriore istanza, Persona_1
difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara che (nata in data [...] ) è figlia naturale del sig. Persona_3 Persona_1
(nato il [...]) e, per l'effetto, ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di
[...]
annotare la presente sentenza a margine dell'atto di nascita della minore;
b) dispone l'affidamento super esclusivo di (nata in data [...] ) alla madre, con Persona_3 collocazione presso quest'ultima, con i poteri di cui al terzo comma dell'art. 337 quater cc anche per le decisioni di maggior interesse della minore, riconoscendo in capo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale c) condanna il convenuto al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 33.600,00 a titolo di rimborso di quanto sostenuto per il mantenimento e le spese straordinarie della figlia Per_2
fino ad oggi;
d) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il Persona_1 versamento a dell'importo di euro 250,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Parte_1
rivalutazione ISTAT annuale, a far data dalla presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti la figlia, disciplinate come da protocollo famiglia del Tribunale di Pescara;
e) compensa le spese di giudizio e pone le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, a carico delle parti in solido tra loro
Così deciso in Pescara, il 16 gennaio 2025
Il Giudice est. dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente dott. Luca Di Fulvio
Dispone, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/03, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti pagina 6 di 7 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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