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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4381 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45399/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45399/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOSI LORIS Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATRON PAOLO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. FANTINI ELISABETTA ( ) VIA GALLERIA DEL CORSO 1 20122 C.F._1
MILANO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione agisce in giudizio nei confronti di al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere la ripetizione della somma indebitamente versata alla convenuta che aveva esercitato il diritto di rivalsa della addizionale provinciale sulla accisa, addebitandola alla ricorrente quale componente del prezzo della energia ad essa somministrata nel corso degli anni 2010 e 2011.
Secondo la prospettazione della ricorrente, il tributo in questione, imposto sulla somministrazione di energia elettrica in base all'art. 6 del DL n. 511/88 come modificato dal DLGS n. 26/07, abrogato dal gennaio 2012, è stato illegittimamente pagato in quanto la relativa norma, pur in vigore fino al dicembre 2011, deve essere disapplicata nel presente giudizio, perché contrastante con la previsione della direttiva n. 2008/118 CE, secondo la interpretazione fatta propria dalla Corte di Giustizia Europea nelle sentenze C-82/12, C-553/13 e C-103/17 e accolta dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 15198/19 e 27101/19. In base a tale interpretazione, la direttiva in esame, nel dare facoltà agli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accise altre imposte indirette, subordina tale specifico potere impositivo alla necessaria ricorrenza congiunta di due condizioni, ossia, in primo luogo, la sua conformità alle norme fiscali comunitarie relative alle accise e all'IVA disciplinanti la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo di tali imposte, in secondo luogo, la destinazione ad una finalità specifica del gettito di tale imposta indiretta aggiuntiva. Tale specifica destinazione del gettito è mancante nella disciplina della addizionale provinciale, secondo l'indirizzo della Cassazione, che ha riscontrato in tale disciplina le stesse deficienze già riscontrate dalla Corte di Giustizia nelle analoghe discipline di altri Stati membri. In particolare, la Corte europea ha censurato la destinazione ad una generica finalità di bilancio, ossia alla generica finalità di ogni tributo di fornire le risorse finanziare all'ente pubblico per svolgere i servizi istituzionali. In effetti, nella complessiva disciplina della imposta italiana in questione non si ravvisa alcun vincolo di destinazione del gettito ad una finalità specifica degli enti provinciali che ne sono beneficiari.
Pertanto tale direttiva, che avrebbe dovuto essere attuata dallo Stato italiano a partire dal gennaio 2010, deve determinare la disapplicazione da parte del Giudice della normativa interna ad essa non conforme nel biennio di ulteriore vigore prima della sua abrogazione, in ottemperanza al noto principio di prevalenza del diritto comunitario, nella interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, sul diritto interno del singolo Stato membro L'effetto di tale disapplicazione, secondo la ricorrente, comporta il venir meno della causa del pagamento della imposta in questione, effettuato dal soggetto passivo di essa, ossia il somministrante l'energia elettrica, a favore dell'ente pubblico beneficiario e, di conseguenza, il venir meno della causa del suo addebito, in via di rivalsa, quale componente del prezzo dell'energia, alla medesima ricorrente, che ne ha quindi subito in via definitiva il peso economico. Dalla duplicità di tali rapporti, ossia quello pubblicistico tra soggetto passivo d'imposta ed ente impositore, e quello privatistico, tra il primo e il soggetto che ne ha subito la rivalsa, rivalsa consentita dalla disciplina di tale imposta, deriva la legittimazione di quest'ultimo a chiedere la restituzione dell'indebito pagamento al somministrante, il quale, dopo la restituzione, si rivarrà nei confronti dell'ente impositore (nel caso di specie l competente per Controparte_2 territorio), secondo la previsione dell'art. 14 del DLGS n. 504/95 (cosiddetto testo unico sulle accise: TUA), che disciplina appunto il rimborso di accise indebitamente pagate e che si applica anche alla addizionale in esame. pagina 2 di 7 Su queste basi normative e giurisprudenziali la ricorrente chiede la ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. dell'importo complessivo di euro 34.785,82 (iva inclusa), con gli interessi legali e moratori dalla costituzione in mora al saldo.
La convenuta domanda il rigetto della istanza avversaria esponendo una serie di argomentazioni.
La prima di esse fa leva sulla cosiddetta efficacia esclusivamente verticale delle direttive che, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia, resa in numerose sentenze, vincolano soltanto gli Stati membri a dare loro attuazione nel diritto interno, in mancanza della quale tale vincolo non può quindi essere fatto valere nei confronti di un privato, ciò che si determinerebbe ove la disapplicazione comportasse il sorgere di un obbligo in capo ad esso, quale sarebbe il debito restitutorio dedotto in giudizio.
Il Tribunale osserva che alla nota giurisprudenza della Corte di Giustizia europea sul punto, si è aggiunta la sentenza emessa in data 11 aprile 2024 nella causa C- 316/22, che prende nuovamente posizione sulla questione della efficacia verticale/orizzontale delle direttive e sul connesso principio di effettività, all'esito di una rimessione ad essa delle relative questioni da parte del Giudice italiano in relazione alla vicenda sopra riassunta che ha originato le cause seriali, tra le quali si pone la presente.
Nella decisione in esame la Corte europea ha riaffermato, in linea di principio, l'orientamento della efficacia solo verticale delle direttive, non idonee a creare obblighi in capo ad un privato.
In data 15 aprile 2025 è intervenuta la sentenza n. 43 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, impositivo dell'addizionale per contrarietà alla normativa comunitaria richiedente la finalità specifica del tributo in discorso, norma quindi in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, che impone al legislatore di conformarsi all'ordinamento comunitario. Tale sentenza ha privato di efficacia la norma con effetto retroattivo dalla sua entrata in vigore, salvi i rapporti esauriti, così che, il venir meno di essa anche con riguardo al rapporto dedotto in giudizio, consente di superare senz'altro l'ostacolo giuridico rappresentato dall'efficacia solo verticale delle direttive. Infatti, l'inefficacia della norma in esame, privando di causa la clausola contrattuale impositiva dell'addizionale e quindi rendendola nulla, determina la ripetibilità delle somme versate a tale titolo.
Una ulteriore eccezione della convenuta si basa sull'argomento per cui l'abrogazione della addizionale non ha comportato una diminuzione del dovuto da parte dell'utente in quanto il legislatore ha contestualmente aumentato in misura corrispondente l'importo della accisa erariale, non soggetta al requisito della finalità specifica. Tale argomento è palesemente irrilevante in quanto non vale ad escludere che l'imposizione a titolo di addizionale fosse illegittima e che tale illegittimità abbia fatto venir meno la causa del pagamento del relativo importo in rivalsa nel rapporto tra fornitore e utente dell'energia.
pagina 3 di 7 Non è fondato l'argomento ulteriore della convenuta, che si basa sulla presunta non autonomia della addizionale rispetto alla accisa, cosicché il requisito della necessaria finalità specifica, non richiesto dalla legislazione comunitaria per l'accisa, non lo sarebbe neanche per la addizionale, che quindi non costituirebbe un'altra imposta indiretta aggiunta alla accisa. In sostanza la convenuta desume questa non autonomia dalla estrema somiglianza di disciplina e quindi di fisionomia fra le due imposte, che presentano la medesima base imponibile, i medesimi soggetti passivi, la medesima struttura di aliquota, le medesime modalità di dichiarazione, liquidazione, accertamento, sanzioni e riscossione. Al riguardo il Tribunale prende innanzitutto atto che le sentenze della Cassazione sopra citate, che hanno riguardato le addizionali ai medesimi effetti che vengono in considerazione in questo giudizio, hanno dato per scontato, pur senza motivare al riguardo perché non sollecitate sul punto, che le addizionali rientrassero proprio nel concetto comunitario di “altre imposte indirette”. Viceversa, le altre sentenze citate dalla convenuta per sostenere la non autonomia, ossia la accessorietà della addizionale rispetto alla accisa, considerano tale caratteristica ad altri effetti (probatori o relativi alle esenzioni). Inoltre, le stesse sentenze della Corte di Giustizia sopra citate, che pur si pronunciano su “altre imposte indirette” di altri Stati membri, non operano alcun discrimine con riguardo alla somiglianza strutturale delle imposte aggiuntive rispetto alle accise. Si osserva inoltre che tale somiglianza di disciplina, riguarda tutte le imposte indirette, per la loro stessa natura (è ovvio, ad esempio, che la base imponibile sia in qualche modo dipendente dalla quantità del bene ceduto in quanto da essa ne dipende il corrispettivo) e per la necessità di garantirne praticamente l'efficienza nella riscossione, che ne risentirebbe ove ci fossero differenze tra le diverse imposte indirette applicate allo stesso bene. Infine, tale omogeneità dipende anche dall'adempimento, di cui non ci si può lamentare, dello Stato alla prescrizione della direttiva in esame, di cui si è sopra scritto, sulla conformità alle norme fiscali comunitarie relative alle accise e all'IVA disciplinanti la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo di tali imposte. In ogni caso, vi sono, tra le imposte a confronto, differenze di misura di aliquota, limiti di applicazione, esenzioni e, soprattutto, destinazione del gettito (alle provincie e non all'erario), ossia proprio l'aspetto preso in considerazione nel prescrivere “specifiche finalità”, che valgono ad escludere tale pretesa accessorietà.
Né si può dire che le specifiche finalità del gettito della addizionale, come invece sostenuto dalla convenuta, siano state effettivamente previste dall'art. 2, comma 2-bis, D.L. n. 225/2010, conv. in L. n. 20/2011, in base al quale è stato disposto che “nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti (…) la copertura dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo può essere assicurata (…) con le seguenti modalità: (…) c) le Province possono deliberare una apposita maggiorazione all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. n. 511/1988, conv. in L. n. 20/1989”. Il tenore eventuale e ipotetico di tale norma non può certamente soddisfare la prescrizione della direttiva nella stringente interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia nelle più volte citate sentenze, soddisfatta soltanto da una destinazione effettiva e legata ad una specifica finalità ambientale, che non può considerarsi assolta dalla destinazione di cui alla normativa in esame.
pagina 4 di 7 Quanto sopra è stato condiviso dalla Corte Costituzione nella sopra citata sentenza n. 43/25 che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma in esame per la mancanza di finalità specifica del tributo in parola.
Occorre trattare a questo punto le eccezioni della convenuta, che mirano a limitare l'entità del dovuto, nella subordinata ipotesi di rigetto delle argomentazioni di cui sopra, dirette ad escludere che sia dovuto alcunché alla ricorrente.
Deve accogliersi l'eccezione di prescrizione parziale avanzata dalla convenuta quanto agli importi pagati a titolo di addizionale in data anteriore alla messa in mora pervenuta ad il CP_1
2/03/2020 (doc. 8 del ricorso), pari ad euro 1.346,05 IVA inclusa.
Non si può accogliere la tesi sostenuta dalla ricorrente per cui la prescrizione decorrerebbe non dalla data dei pagamenti indebiti, ma dalla data delle sentenze della Corte di Giustizia sopra citate, sulla base delle quali è stata ritenuta l'illegittimità dell'imposizione della addizionale o, in alternativa, dalla data della abrogazione nell'ordinamento italiano della legge impositiva della addizionale.
Ciò perché i pagamenti di cui si domanda la ripetizione erano indebiti fin dall'inizio proprio in considerazione del vigore della direttiva comunitaria antecedente ad essi, così che il relativo diritto è sorto fin da quel momento e non dagli eventi successivi dedotti dalla ricorrente, dai quali dipenderebbe, semmai, la effettiva conoscenza della ripetibilità dei pagamenti da parte dei soggetti paganti, ossia la possibilità di fatto e non giuridica, che non rileva ai fini dell'art. 2935 c.c. (si veda tra le altre Cass. n. 10828/15), né nell'ambito delle cause di sospensione di cui agli art. 2941 e 2942 c.c. in quanto esse sono da considerarsi tassative e non suscettibili di interpretazione analogica (si veda tra le altre Cass. n. 12953/07).
Non è fondata, invece, l'eccezione della convenuta in base al quale dovrebbe essere escluso dal quantum dovuto l'importo dell'IVA calcolata sulla addizionale.
La convenuta mira ad escluderne il relativo rimborso facendo valere la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia C 191/12) e la normativa interna (art. 29 della legge 428/1990) che legittimerebbero il diniego del rimborso di un tributo pur illegittimamente imposto, quando colui che lo domanda si arricchirebbe per effetto di esso, non essendo stato il soggetto definitivamente inciso dal tributo per averlo trasferito su altri soggetti o per avere comunque ottenuto benefici fiscali a seguito del pagamento del tributo illegittimo (ad esempio detrazioni IVA o deduzioni fiscali sull'imponibile).
Tale argomento non è fondato ove si abbia riguardo alla sentenza della Corte di Giustizia (C 398/09), che ha specificamente risolto la questione e che viene richiamata dalla sentenza C191/12, che si è limitata ad affermare genericamente il principio per cui non possa ottenere il rimborso di tributi illegittimi colui che li abbia di fatto riversato su altri soggetti, pena un suo arricchimento ingiustificato.
Tale generica affermazione si specifica alla luce del precedente della medesima Corte, espressamente richiamato dalla sentenza posteriore, ossia la sentenza C398/09, la quale, a differenza della successiva C191/12, si occupa espressamente e prende posizione esplicitamente sul significato della fattispecie di ingiustificato arricchimento escludente il rimborso. In particolare la Corte, prendendo in considerazione un ambito della fattispecie in pagina 5 di 7 esame che ricomprenda come ingiustificato arricchimento anche l'ipotesi in cui il richiedente abbia indirettamente e in fatto scaricato il tributo mediante un corrispondente aumento dei prezzi dei beni e/o dei servizi venduti e l'ipotesi in cui abbia avuto dei benefici fiscali indiretti (detrazioni, deduzioni) integralmente o parzialmente compensativi del tributo indebito, restringe tale fattispecie al solo caso della traslazione diretta del tributo indebito sul sub- acquirente del medesimo prodotto sul cui trasferimento viene imposto il tributo, escludendo le altre ipotesi di traslazione indiretta e motivando tale interpretazione restrittiva con il fatto che si tratta della limitazione di un diritto soggettivo derivante dall'ordinamento giuridico dell'Unione.
Occorre in ogni caso tenere conto che il beneficio fiscale a suo tempo derivante dalla deduzione dell'imposta in questione sarà neutralizzato ai sensi dell'art. 88 del TUIR, in quanto la somma incassata per effetto della domanda dedotta in giudizio costituirà una sopravvenienza attiva quale sopravvenuta insussistenza di oneri dedotti in precedenti esercizi, di cui l'amministrazione fiscale dovrà tener conto ai fini della determinazione dell'imponibile.
Pertanto, alla ricorrente, che ha provato l'avvenuto pagamento delle addizionali, oggetto della domanda di rimborso, mediante la produzione delle relative fatture di somministrazione, riportanti anche la quota di prezzo relativa alla addizionale e degli estratti conto bancari (v. docc. da 3 a 6 del ricorso), spetta, al netto dell'importo prescritto, la complessiva somma di euro 33.439,77.
Non si applica agli interessi legali la maggiorazione di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. in quanto la sua ratio, sanzionatoria della morosità (risultante dall'art. 3 del Dlgs. 231/02, che ammette il debitore a provare che il ritardo nel pagamento deriva da causa ad esso non imputabile, normativa richiamata dalla disposizione del codice in esame), non è compatibile con la necessità della convenuta di invocare un provvedimento di condanna per ottenere il pagamento dall'ente impositore, che induce quindi a non considerare colpevole la condotta del debitore che ritarda il pagamento.
Sull'importo dovuto alla ricorrente spettano gli interessi legali ordinari che decorrono, però, non dalla data della richiesta stragiudiziale, ma dalla data della domanda avanzata in questo giudizio in quanto, proprio per la sussistenza dell'onere in capo al fornitore di resistere in giudizio alla richiesta di pagamento, non si possono imputare allo stesso interessi se non dal momento della domanda, in contemperamento d'altra parte con il principio per cui il tempo del giudizio non può andare a danno del creditore.
Si compensano le spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. stante la natura controversa delle questioni giuridiche trattate, sulle quali non si è ancora consolidata la giurisprudenza e stante inoltre la già evidenziata necessità del debitore di resistere in giudizio per ottenere il pagamento dall'amministrazione finanziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 in accoglimento della domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 [...] condanna a pagare a CP_1 Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 33.439,77, con gli interessi specificati in motivazione;
compensa per intero le spese di lite.
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45399/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOSI LORIS Parte_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATRON PAOLO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. FANTINI ELISABETTA ( ) VIA GALLERIA DEL CORSO 1 20122 C.F._1
MILANO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione agisce in giudizio nei confronti di al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere la ripetizione della somma indebitamente versata alla convenuta che aveva esercitato il diritto di rivalsa della addizionale provinciale sulla accisa, addebitandola alla ricorrente quale componente del prezzo della energia ad essa somministrata nel corso degli anni 2010 e 2011.
Secondo la prospettazione della ricorrente, il tributo in questione, imposto sulla somministrazione di energia elettrica in base all'art. 6 del DL n. 511/88 come modificato dal DLGS n. 26/07, abrogato dal gennaio 2012, è stato illegittimamente pagato in quanto la relativa norma, pur in vigore fino al dicembre 2011, deve essere disapplicata nel presente giudizio, perché contrastante con la previsione della direttiva n. 2008/118 CE, secondo la interpretazione fatta propria dalla Corte di Giustizia Europea nelle sentenze C-82/12, C-553/13 e C-103/17 e accolta dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 15198/19 e 27101/19. In base a tale interpretazione, la direttiva in esame, nel dare facoltà agli Stati membri di applicare ai prodotti sottoposti ad accise altre imposte indirette, subordina tale specifico potere impositivo alla necessaria ricorrenza congiunta di due condizioni, ossia, in primo luogo, la sua conformità alle norme fiscali comunitarie relative alle accise e all'IVA disciplinanti la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo di tali imposte, in secondo luogo, la destinazione ad una finalità specifica del gettito di tale imposta indiretta aggiuntiva. Tale specifica destinazione del gettito è mancante nella disciplina della addizionale provinciale, secondo l'indirizzo della Cassazione, che ha riscontrato in tale disciplina le stesse deficienze già riscontrate dalla Corte di Giustizia nelle analoghe discipline di altri Stati membri. In particolare, la Corte europea ha censurato la destinazione ad una generica finalità di bilancio, ossia alla generica finalità di ogni tributo di fornire le risorse finanziare all'ente pubblico per svolgere i servizi istituzionali. In effetti, nella complessiva disciplina della imposta italiana in questione non si ravvisa alcun vincolo di destinazione del gettito ad una finalità specifica degli enti provinciali che ne sono beneficiari.
Pertanto tale direttiva, che avrebbe dovuto essere attuata dallo Stato italiano a partire dal gennaio 2010, deve determinare la disapplicazione da parte del Giudice della normativa interna ad essa non conforme nel biennio di ulteriore vigore prima della sua abrogazione, in ottemperanza al noto principio di prevalenza del diritto comunitario, nella interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, sul diritto interno del singolo Stato membro L'effetto di tale disapplicazione, secondo la ricorrente, comporta il venir meno della causa del pagamento della imposta in questione, effettuato dal soggetto passivo di essa, ossia il somministrante l'energia elettrica, a favore dell'ente pubblico beneficiario e, di conseguenza, il venir meno della causa del suo addebito, in via di rivalsa, quale componente del prezzo dell'energia, alla medesima ricorrente, che ne ha quindi subito in via definitiva il peso economico. Dalla duplicità di tali rapporti, ossia quello pubblicistico tra soggetto passivo d'imposta ed ente impositore, e quello privatistico, tra il primo e il soggetto che ne ha subito la rivalsa, rivalsa consentita dalla disciplina di tale imposta, deriva la legittimazione di quest'ultimo a chiedere la restituzione dell'indebito pagamento al somministrante, il quale, dopo la restituzione, si rivarrà nei confronti dell'ente impositore (nel caso di specie l competente per Controparte_2 territorio), secondo la previsione dell'art. 14 del DLGS n. 504/95 (cosiddetto testo unico sulle accise: TUA), che disciplina appunto il rimborso di accise indebitamente pagate e che si applica anche alla addizionale in esame. pagina 2 di 7 Su queste basi normative e giurisprudenziali la ricorrente chiede la ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. dell'importo complessivo di euro 34.785,82 (iva inclusa), con gli interessi legali e moratori dalla costituzione in mora al saldo.
La convenuta domanda il rigetto della istanza avversaria esponendo una serie di argomentazioni.
La prima di esse fa leva sulla cosiddetta efficacia esclusivamente verticale delle direttive che, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia, resa in numerose sentenze, vincolano soltanto gli Stati membri a dare loro attuazione nel diritto interno, in mancanza della quale tale vincolo non può quindi essere fatto valere nei confronti di un privato, ciò che si determinerebbe ove la disapplicazione comportasse il sorgere di un obbligo in capo ad esso, quale sarebbe il debito restitutorio dedotto in giudizio.
Il Tribunale osserva che alla nota giurisprudenza della Corte di Giustizia europea sul punto, si è aggiunta la sentenza emessa in data 11 aprile 2024 nella causa C- 316/22, che prende nuovamente posizione sulla questione della efficacia verticale/orizzontale delle direttive e sul connesso principio di effettività, all'esito di una rimessione ad essa delle relative questioni da parte del Giudice italiano in relazione alla vicenda sopra riassunta che ha originato le cause seriali, tra le quali si pone la presente.
Nella decisione in esame la Corte europea ha riaffermato, in linea di principio, l'orientamento della efficacia solo verticale delle direttive, non idonee a creare obblighi in capo ad un privato.
In data 15 aprile 2025 è intervenuta la sentenza n. 43 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, impositivo dell'addizionale per contrarietà alla normativa comunitaria richiedente la finalità specifica del tributo in discorso, norma quindi in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, che impone al legislatore di conformarsi all'ordinamento comunitario. Tale sentenza ha privato di efficacia la norma con effetto retroattivo dalla sua entrata in vigore, salvi i rapporti esauriti, così che, il venir meno di essa anche con riguardo al rapporto dedotto in giudizio, consente di superare senz'altro l'ostacolo giuridico rappresentato dall'efficacia solo verticale delle direttive. Infatti, l'inefficacia della norma in esame, privando di causa la clausola contrattuale impositiva dell'addizionale e quindi rendendola nulla, determina la ripetibilità delle somme versate a tale titolo.
Una ulteriore eccezione della convenuta si basa sull'argomento per cui l'abrogazione della addizionale non ha comportato una diminuzione del dovuto da parte dell'utente in quanto il legislatore ha contestualmente aumentato in misura corrispondente l'importo della accisa erariale, non soggetta al requisito della finalità specifica. Tale argomento è palesemente irrilevante in quanto non vale ad escludere che l'imposizione a titolo di addizionale fosse illegittima e che tale illegittimità abbia fatto venir meno la causa del pagamento del relativo importo in rivalsa nel rapporto tra fornitore e utente dell'energia.
pagina 3 di 7 Non è fondato l'argomento ulteriore della convenuta, che si basa sulla presunta non autonomia della addizionale rispetto alla accisa, cosicché il requisito della necessaria finalità specifica, non richiesto dalla legislazione comunitaria per l'accisa, non lo sarebbe neanche per la addizionale, che quindi non costituirebbe un'altra imposta indiretta aggiunta alla accisa. In sostanza la convenuta desume questa non autonomia dalla estrema somiglianza di disciplina e quindi di fisionomia fra le due imposte, che presentano la medesima base imponibile, i medesimi soggetti passivi, la medesima struttura di aliquota, le medesime modalità di dichiarazione, liquidazione, accertamento, sanzioni e riscossione. Al riguardo il Tribunale prende innanzitutto atto che le sentenze della Cassazione sopra citate, che hanno riguardato le addizionali ai medesimi effetti che vengono in considerazione in questo giudizio, hanno dato per scontato, pur senza motivare al riguardo perché non sollecitate sul punto, che le addizionali rientrassero proprio nel concetto comunitario di “altre imposte indirette”. Viceversa, le altre sentenze citate dalla convenuta per sostenere la non autonomia, ossia la accessorietà della addizionale rispetto alla accisa, considerano tale caratteristica ad altri effetti (probatori o relativi alle esenzioni). Inoltre, le stesse sentenze della Corte di Giustizia sopra citate, che pur si pronunciano su “altre imposte indirette” di altri Stati membri, non operano alcun discrimine con riguardo alla somiglianza strutturale delle imposte aggiuntive rispetto alle accise. Si osserva inoltre che tale somiglianza di disciplina, riguarda tutte le imposte indirette, per la loro stessa natura (è ovvio, ad esempio, che la base imponibile sia in qualche modo dipendente dalla quantità del bene ceduto in quanto da essa ne dipende il corrispettivo) e per la necessità di garantirne praticamente l'efficienza nella riscossione, che ne risentirebbe ove ci fossero differenze tra le diverse imposte indirette applicate allo stesso bene. Infine, tale omogeneità dipende anche dall'adempimento, di cui non ci si può lamentare, dello Stato alla prescrizione della direttiva in esame, di cui si è sopra scritto, sulla conformità alle norme fiscali comunitarie relative alle accise e all'IVA disciplinanti la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo di tali imposte. In ogni caso, vi sono, tra le imposte a confronto, differenze di misura di aliquota, limiti di applicazione, esenzioni e, soprattutto, destinazione del gettito (alle provincie e non all'erario), ossia proprio l'aspetto preso in considerazione nel prescrivere “specifiche finalità”, che valgono ad escludere tale pretesa accessorietà.
Né si può dire che le specifiche finalità del gettito della addizionale, come invece sostenuto dalla convenuta, siano state effettivamente previste dall'art. 2, comma 2-bis, D.L. n. 225/2010, conv. in L. n. 20/2011, in base al quale è stato disposto che “nelle more della completa attuazione delle disposizioni di carattere finanziario in materia di ciclo di gestione dei rifiuti (…) la copertura dei costi diretti e indiretti dell'intero ciclo può essere assicurata (…) con le seguenti modalità: (…) c) le Province possono deliberare una apposita maggiorazione all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. n. 511/1988, conv. in L. n. 20/1989”. Il tenore eventuale e ipotetico di tale norma non può certamente soddisfare la prescrizione della direttiva nella stringente interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia nelle più volte citate sentenze, soddisfatta soltanto da una destinazione effettiva e legata ad una specifica finalità ambientale, che non può considerarsi assolta dalla destinazione di cui alla normativa in esame.
pagina 4 di 7 Quanto sopra è stato condiviso dalla Corte Costituzione nella sopra citata sentenza n. 43/25 che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma in esame per la mancanza di finalità specifica del tributo in parola.
Occorre trattare a questo punto le eccezioni della convenuta, che mirano a limitare l'entità del dovuto, nella subordinata ipotesi di rigetto delle argomentazioni di cui sopra, dirette ad escludere che sia dovuto alcunché alla ricorrente.
Deve accogliersi l'eccezione di prescrizione parziale avanzata dalla convenuta quanto agli importi pagati a titolo di addizionale in data anteriore alla messa in mora pervenuta ad il CP_1
2/03/2020 (doc. 8 del ricorso), pari ad euro 1.346,05 IVA inclusa.
Non si può accogliere la tesi sostenuta dalla ricorrente per cui la prescrizione decorrerebbe non dalla data dei pagamenti indebiti, ma dalla data delle sentenze della Corte di Giustizia sopra citate, sulla base delle quali è stata ritenuta l'illegittimità dell'imposizione della addizionale o, in alternativa, dalla data della abrogazione nell'ordinamento italiano della legge impositiva della addizionale.
Ciò perché i pagamenti di cui si domanda la ripetizione erano indebiti fin dall'inizio proprio in considerazione del vigore della direttiva comunitaria antecedente ad essi, così che il relativo diritto è sorto fin da quel momento e non dagli eventi successivi dedotti dalla ricorrente, dai quali dipenderebbe, semmai, la effettiva conoscenza della ripetibilità dei pagamenti da parte dei soggetti paganti, ossia la possibilità di fatto e non giuridica, che non rileva ai fini dell'art. 2935 c.c. (si veda tra le altre Cass. n. 10828/15), né nell'ambito delle cause di sospensione di cui agli art. 2941 e 2942 c.c. in quanto esse sono da considerarsi tassative e non suscettibili di interpretazione analogica (si veda tra le altre Cass. n. 12953/07).
Non è fondata, invece, l'eccezione della convenuta in base al quale dovrebbe essere escluso dal quantum dovuto l'importo dell'IVA calcolata sulla addizionale.
La convenuta mira ad escluderne il relativo rimborso facendo valere la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia C 191/12) e la normativa interna (art. 29 della legge 428/1990) che legittimerebbero il diniego del rimborso di un tributo pur illegittimamente imposto, quando colui che lo domanda si arricchirebbe per effetto di esso, non essendo stato il soggetto definitivamente inciso dal tributo per averlo trasferito su altri soggetti o per avere comunque ottenuto benefici fiscali a seguito del pagamento del tributo illegittimo (ad esempio detrazioni IVA o deduzioni fiscali sull'imponibile).
Tale argomento non è fondato ove si abbia riguardo alla sentenza della Corte di Giustizia (C 398/09), che ha specificamente risolto la questione e che viene richiamata dalla sentenza C191/12, che si è limitata ad affermare genericamente il principio per cui non possa ottenere il rimborso di tributi illegittimi colui che li abbia di fatto riversato su altri soggetti, pena un suo arricchimento ingiustificato.
Tale generica affermazione si specifica alla luce del precedente della medesima Corte, espressamente richiamato dalla sentenza posteriore, ossia la sentenza C398/09, la quale, a differenza della successiva C191/12, si occupa espressamente e prende posizione esplicitamente sul significato della fattispecie di ingiustificato arricchimento escludente il rimborso. In particolare la Corte, prendendo in considerazione un ambito della fattispecie in pagina 5 di 7 esame che ricomprenda come ingiustificato arricchimento anche l'ipotesi in cui il richiedente abbia indirettamente e in fatto scaricato il tributo mediante un corrispondente aumento dei prezzi dei beni e/o dei servizi venduti e l'ipotesi in cui abbia avuto dei benefici fiscali indiretti (detrazioni, deduzioni) integralmente o parzialmente compensativi del tributo indebito, restringe tale fattispecie al solo caso della traslazione diretta del tributo indebito sul sub- acquirente del medesimo prodotto sul cui trasferimento viene imposto il tributo, escludendo le altre ipotesi di traslazione indiretta e motivando tale interpretazione restrittiva con il fatto che si tratta della limitazione di un diritto soggettivo derivante dall'ordinamento giuridico dell'Unione.
Occorre in ogni caso tenere conto che il beneficio fiscale a suo tempo derivante dalla deduzione dell'imposta in questione sarà neutralizzato ai sensi dell'art. 88 del TUIR, in quanto la somma incassata per effetto della domanda dedotta in giudizio costituirà una sopravvenienza attiva quale sopravvenuta insussistenza di oneri dedotti in precedenti esercizi, di cui l'amministrazione fiscale dovrà tener conto ai fini della determinazione dell'imponibile.
Pertanto, alla ricorrente, che ha provato l'avvenuto pagamento delle addizionali, oggetto della domanda di rimborso, mediante la produzione delle relative fatture di somministrazione, riportanti anche la quota di prezzo relativa alla addizionale e degli estratti conto bancari (v. docc. da 3 a 6 del ricorso), spetta, al netto dell'importo prescritto, la complessiva somma di euro 33.439,77.
Non si applica agli interessi legali la maggiorazione di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. in quanto la sua ratio, sanzionatoria della morosità (risultante dall'art. 3 del Dlgs. 231/02, che ammette il debitore a provare che il ritardo nel pagamento deriva da causa ad esso non imputabile, normativa richiamata dalla disposizione del codice in esame), non è compatibile con la necessità della convenuta di invocare un provvedimento di condanna per ottenere il pagamento dall'ente impositore, che induce quindi a non considerare colpevole la condotta del debitore che ritarda il pagamento.
Sull'importo dovuto alla ricorrente spettano gli interessi legali ordinari che decorrono, però, non dalla data della richiesta stragiudiziale, ma dalla data della domanda avanzata in questo giudizio in quanto, proprio per la sussistenza dell'onere in capo al fornitore di resistere in giudizio alla richiesta di pagamento, non si possono imputare allo stesso interessi se non dal momento della domanda, in contemperamento d'altra parte con il principio per cui il tempo del giudizio non può andare a danno del creditore.
Si compensano le spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. stante la natura controversa delle questioni giuridiche trattate, sulle quali non si è ancora consolidata la giurisprudenza e stante inoltre la già evidenziata necessità del debitore di resistere in giudizio per ottenere il pagamento dall'amministrazione finanziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 in accoglimento della domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 [...] condanna a pagare a CP_1 Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 33.439,77, con gli interessi specificati in motivazione;
compensa per intero le spese di lite.
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
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