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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 02/04/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Campobasso, così composto:
- dott. Enrico Di Dedda Presidente rel.
- dott.ssa Claudia Carissimi Giudice
- dott.ssa Filomena Girardi Giudice
Riunito in c.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1353/2024 R.G.A.C. tra rappresentato e difeso Parte_1
dagli Avv.ti G. Spina e R. Menna (Ricorrente)
C O N T R O
rappresentata e difesa dall'Avv. P. Testa (Resistente) Parte_2
NONCHE'
Il P.M. Sede (Interventore ex lege).
Oggetto: divorzio – cessazione effetti civili matrimonio. Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9/8/2024, adiva il Tribunale di Campobasso per Parte_1
vedersi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Parte_2
il 6/1/2005, essendo decorsi i termini previsti dall'art. 3, co. 2, n. 8 L. 898/1970 dall'omologa della separazione consensuale, pronunciata con decreto n. 6455 del 15/11/2021.
Per_ Dalla predetta unione nascevano due figlie, , il 3/5/2005, e , il 17/11/2011. Per_1
In particolare, parte ricorrente, oltre alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e alla annessa e conseguenziale trascrizione nei registri dello Stato Civile, chiedeva,
Per_ altresì, l'affido condiviso della figlia minore, , con collocamento paritario presso entrambi i genitori e, in via subordinata, il collocamento della stessa minore presso il padre nella casa familiare sita in Campobasso al Rione S. Vito, oltre al versamento da parte della e a favore della Pt_2 minore della somma pari ad € 300,00, a titolo di mantenimento della figlia minore.
In via gradata, il ricorrente, chiedeva altresì la modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento a suo carico e, precisamente, la corresponsione della somma pari ad €200,00, per ciascuna figlia, a fronte degli €300,00 stabiliti in sede di altro giudizio e, ancora, chiedeva il pagamento della somma di €400,00 da parte della , a titolo di canone di locazione della casa familiare dalla stessa Pt_2
occupata.
Infine, chiedeva disporsi l'obbligo, a carico di entrambi i genitori, di contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% per ognuno.
Con comparsa di risposta del 15/10/2024, si costituiva la che, pur non opponendosi alla Pt_2
richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva il rigetto del ricorso proposto dall'ex coniuge perché infondato, nonché la conferma delle statuizioni di cui al decreto del
Tribunale emesso il 18/5/2023 e confermato dalla Corte D'Appello con provvedimento n. 234 del
24/10/2023.
Nello specifico, dunque, la chiedeva di confermare l'assegnazione della casa familiare a se Pt_2 medesima, l'obbligo del al versamento di €300,00, a titolo di assegno di mantenimento per Pt_1
ciascuna figlia. Nella denegata ipotesi della revoca dell'assegnazione della casa familiare, la chiedeva, a Pt_2 suo favore, il versamento, a carico dell'ex coniuge, di €400,00 a titolo di “contribuzione per le spese di alloggio”.
Infine, parte resistente chiedeva la divisione delle spese straordinarie in maniera proporzionata al reddito di ciascuno degli ex coniugi e la corresponsione dell'assegno unico universale, integralmente al genitore collocatario, ovvero, per la parte spettante alla figlia Parte_2 maggiorenne, , il versamento direttamente a quest'ultima. Persona_3
Con memoria ex art. 473-bis 17, comma 1 c.p.c., il ribadiva le conclusioni rassegnate Pt_1 nell'atto introduttivo, mutando l'importo dell'assegno di mantenimento da corrispondere a favore di ciascuna figlia, aumentandolo ad €250,00 (a fronte dei 200,00 indicati nel ricorso introduttivo).
Analoghe memorie venivano depositate anche da parte resistente che reiterava le conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi.
Con ordinanza presidenziale del 21/11/2024 venivano essenzialmente confermate le statuizioni di cui ai provvedimenti del Tribunale prima e della Corte d'Appello poi.
Inoltre, con il medesimo provvedimento, venivano, da un lato, rigettate le istanze istruttorie avanzate da entrambe le parti e, d'altro lato, concessi i termini ex art. 473-bis 28 c.p.c. per i relativi adempimenti.
Il P.M., in data 21/11/2024, esprimeva parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza di precisazione delle conclusioni veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e le parti, rispettivamente, precisavano le conclusioni, riportandosi alle richieste già formulate in atti e depositando comparse conclusionali.
Lo scrivente Giudice relatore, in data 18/3/2025, riservava al Collegio la decisione della causa.
§§§§§§§ A scioglimento della riserva, letti gli atti di causa, si rileva che gli aspetti controversi continuano a permanere i medesimi – già parzialmente affrontati in seno all'ordinanza presidenziale e, nello specifico:
- l'importo dell'assegno di mantenimento;
- l'assegnazione della casa coniugale;
Per_
- l'affido della figlia minore, ;
- in via residuale, la ripartizione delle spese straordinarie.
Allo stato, non emergono elementi di novità – come già evidenziato – per legittimare una variazione dell'importo dell'assegno di mantenimento da corrispondere in favore delle figlie.
Preliminarmente, in punto di diritto giova rammentare che il dovere di mantenere i figli ha fondamento nell'art. 337-ter c.c. che, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al loro reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che “nel giudizio di divorzio, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto” (Cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. I -
Ordinanza n. 19388 del 15/07/2024 - Rv. 671681; Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza n. 32466 del
22/11/2023 - Rv. 669431 – 01; Cass. Civ., Sez. VI - I, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020 - Rv.
658723 - 01).
Sebbene il ricorrente, Sig. , non ricopra più la carica di assessore comunale bensì quella di Pt_1 consigliere e, per l'effetto, la precarietà del “nuovo” ruolo e la minore remunerazione, questo non è un elemento idoneo a giustificare la richiesta variazione posto che il ricorrente, attualmente, è il solo a percepire una retribuzione fissa e tale da poter contribuire in maniera sufficiente al mantenimento della prole.
Documentalmente poi emerge che la sua situazione economica sia addirittura migliorata rispetto agli accordi del 2021, visto che il reddito imponibile è passato dagli euro 48.499 del 2021 ai 49.055 del 2022, ai 56.603 euro del 2023. Nulla a paragone dell'ex-coniuge che dichiarava euro 38 nel 2022, 91 nel 2023, 583 nel 2024.
D'altronde la rinuncia della medesima ad un assegno divorzile costituisce una componente rilevante dell'accordo complessivo che il ricorrente chiede oggi di modificare ma i cui termini economici sono transitati indenni nel giudizio del 2023, il cui esito pure è stato reclamato in Corte di Appello.
Quanto all'assegnazione della casa familiare e all'affido della figlia minore, essendo tali questioni tra loro connesse, si reputa possibile una disamina congiunta.
Sul punto, come già statuito nell'ordinanza del 21/11/2024, non emergono, allo stato, i presupposti apprezzabile per giustificare la revoca della casa familiare alla e la conseguente Pt_2
assegnazione al e, allo stesso modo, non si ravvisano elementi di novità tali da consentire Pt_1
Per_ l'affido della minore al padre, anziché alla madre.
In primo luogo, è d'uopo evidenziare che non si sono manifestati né, allo stato, appaiono comprovati atti e/o fatti dai quali emerge una disapprovazione della minore a risiedere con la madre, né tanto meno sono emersi comportamenti riprovevoli della che avrebbero giustificato tale Pt_2
variazione.
D'altro canto, come pure anticipato, è doveroso assicurare una sistemazione stabile alla minore, Per_
, posto che eventuali improvvisi e repentini cambiamenti non gioverebbero alla stessa che, specialmente per la sua minore età, ha diritto a godere di assoluta tranquillità e stabilità – sia emotiva, sia organizzativa.
Sul punto, è chiaro anche l'orientamento espresso dalla Suprema Corte laddove chiarisce che: “Nei casi di crisi familiare ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere, di regola, assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore” (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 23501 del 02/08/2023 – Rv.
668691 – 01; Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 33610 del 11/11/2021 – Rv. 663268 - 01) e, al pari,
“In tema di affidamento condiviso, il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire un effetto automatico dell'esercizio paritetico del diritto di visita, dovendo il giudice di merito valutare se il mutamento del regime giuridico dell'assegnazione della casa familiare realizzi un maggior benessere del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel disporre un regime di affido condiviso del minore con diritto di visita paritetico, aveva revocato l'assegnazione della casa familiare alla madre, ove il minore, in età prescolare, era cresciuto, senza valutare l'interesse di quest'ultimo a non veder modificato il proprio habitat domestico)” (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 5738 del 24/02/2023 – Rv.
666877 - 01).
Alcuna somma a titolo di “canone di locazione” della casa familiare dovrà essere corrisposta dalla e a favore del posto che, l'assegnazione della predetta abitazione alla si Pt_2 Pt_1 Pt_2
Per_ giustifica come titolo ex lege per la presenza delle figlie, in particolare di che, convivendo stabilmente con la madre, ne usufruisce, beneficiandone.
Quanto alle spese straordinarie e all'assegno unico universale, si diano per integralmente richiamate le statuizioni di cui al Decreto dalla Corte D'Appello, n. 234 del 24/10/2023.
Nello specifico, in punto di spese straordinarie, malgrado la differenza reddituale tra i due ex coniugi e, dunque, la condizione di maggiore precarietà in cui versa la , non parrebbe, allo Pt_2
stesso modo, giustificato imporre il pagamento integrale delle suddette spese, esclusivamente a carico del . Pt_1
Proprio in virtù del carattere aleatorio delle spese straordinarie che, come anche chiarito dalla
Suprema Corte, ricomprendono tutto ciò che non ricade nel c.d. assegno ordinario, sarebbe eccessivamente gravoso l'imposizione a carico di un genitore soltanto del pagamento per intero – ovvero, per la maggior parte – di suddette spese.
Per l'effetto, si ritiene equo disporre che il pagamento delle spese straordinarie sia posto nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, dal momento che in capo ad essi vige il dovere assoluto di collaborare e partecipare al sostentamento delle figlie.
Quanto all'assegno unico universale, preme ribadire che l'unico caso – eccezionale e derogatorio – in cui la corresponsione dell'assegno è previsto in via esclusiva a favore di un solo genitore è quello disciplinato dall'art. 6, comma 4 D.Lgs. n. 230/2021 e cioè, soltanto nel caso in cui il genitore sia collocatario in via esclusiva.
Nel caso in esame, posto l'affido condiviso con collocamento – solo in misura prevalente (ma non esclusiva) – presso la madre, l'assegno va corrisposto per la metà a ciascuno degli ex coniugi, considerando, altresì, la partecipazione attiva del nella vita delle figlie. Pt_1
Spese compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio civile contratto da e in data 6/01/2005 in Campobasso;
Parte_1 Parte_2
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Campobasso di trascrivere la presente sentenza e di procedere a tutti gli adempimenti di legge;
- conferma integralmente l'ordinanza presidenziale del 21/11/2024;
- rigetta tutte le altre domande;
- spese compensate.
Campobasso data del deposito
Il Presidente est.
dott. Enrico Di Dedda