Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 20.03.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2446/2023
TRA in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Patrick Morselli ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonso Imparato, elettivamente domiciliato in Bergamo presso l'ufficio legale in viale Vittorio Emanuele n. 5 CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 24.11.2023 e regolarmente notificato, la Società agiva in giudizio nei confronti Parte_1 dell' , innanzi all'intestato Tribunale, in funzione di giudice CP_1 del lavoro, proponendo opposizione all'avviso di addebito n
31920230000573555000, del 09.10.2023 e notificato il
20.10.2023, con il quale è stato richiesto il complessivo importo di
€ 104.005,00, per l'inadempienza 3088 relativa al DM10 insoluto
02/2023 e l'inadempienza 3091 relativa al DM10 insoluto del
03/2023. L'istante, in particolare, eccepiva vizi formali del titolo opposto, l'irregolarità della notifica e l'inesistenza del diritto di credito per intervenuta decadenza e prescrizione delle istanze creditizie;
in particolare, l'istante sosteneva che l'avviso di addebito opposto scaturisse dall'asserito “obbligo di provvedere alla regolarizzazione dei contributi previdenziali omessi per i lavoratori , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
per il periodo dall'1/11/2017 al 13/12/2019 e dal 12/07/2020 al
30/03/2022, secondo quanto prescritto nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023-BG-0000199 del 03/05/2023 redatto dall'ITL di Bergamo”. Rassegnava le sopra indicate conclusioni di cui chiedeva l'accoglimento.
Con memoria depositata in data 18.03.2024, si costituiva in giudizio l' contestando le avverse pretese ed insistendo per il CP_1
rigetto della domanda attorea.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
***
Va, innanzitutto, chiarito quanto emerso dalla relazione prodotta dall' e desumibile dallo stesso avviso di addebito opposto, CP_1
ovvero che le inadempienze rilevate riguardano DM10 insoluti relativi al periodo 01-03/2023 che non riguardano il verbale ITL
2023-BG-0000199 del 03.05.2023 relativo alle posizioni dei lavoratori e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
per i periodi dal 01.01.2017 al 13.12.2019 e dal 12.07.2020 al
30.03.2022.
L' ha correttamente evidenziato che la società opponente ha CP_1
provveduto a trasmettere i DM insoluti per cui è causa, ma non ha provveduto al relativo pagamento;
l' ha, dunque, CP_1 correttamente emesso l'avviso di addebito de quo. Alcuna decadenza è maturata dal momento che l'addebito contributivo di cui all'avviso opposto è relativo a DM insoluti di gennaio/febbraio/marzo 2023 ed è stato iscritto a ruolo il
09.10.2023 (doc. 2 ) nel rispetto del termine di cui all'art. 25 CP_1
d.lgs. n. 46/1999 in cui si legge che “i contributi o premi dovuti dagli enti pubblici previdenziale sono iscritti in ruoli resi esecutivi
a pena di decadenza… b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”.
Del pari è infondata l'eccezione di prescrizione visto che I contributi (aziende) richiesti nell'avviso di addebito opposto riguardano – come detto – il periodo gennaio/febbraio/marzo 2023
e la prescrizione quinquennale è stata interrotta sia dalla presentazione dei DM insoluti, che costituiscono atti di riconoscimento di debito, sia dalla successiva notifica dell'avviso opposto avvenuta in data il 20.10.2023.
Le altre contestazioni appaiono tardive ex art 617 c.p.c.
Per tali ragioni, la domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento, pertanto, va rigettata;
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bergamo, 20.03.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta