Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 19/01/2026, n. 193
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'atto di accertamento

    La Corte ha ritenuto che il contraddittorio in fase endoprocedimentale e la documentazione fornita dall'Ufficio abbiano consentito alla società di comprendere le ragioni di fatto e di diritto del classamento e di articolare la propria difesa.

  • Rigettato
    Insussistenza dell'obbligo di accatastamento per l'impianto fotovoltaico

    La Corte ha stabilito che la L. n. 208/2015 ha carattere innovativo e non retroattivo. Poiché l'impianto è entrato in esercizio prima del 01.01.2016, la stima della rendita catastale deve includere anche i beni di natura impiantistica secondo le regole previgenti. Ha inoltre confermato che gli impianti fotovoltaici destinati alla produzione di energia sono da iscrivere in categoria D/1 e che la stima diretta è legittima.

  • Rigettato
    Infondatezza della rendita catastale attribuita

    La Corte ha ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio nella stima diretta, utilizzando un valore unitario di € 1.600,00/kw e applicando un saggio di fruttuosità del 2%, valori in linea con quelli di mercato e la giurisprudenza.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 19/01/2026, n. 193
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 193
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo