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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/11/2024, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
N.R.G. 918/2023
All'udienza del 04/11/2024, davanti al Giudice Federica Ferrari, sono presenti l'Avv. MORONI CRISTINA;
per la parte resistente, , nessuno. Controparte_1
Il difensore discute la causa.
Il giudice decide come da contestuale motivazione.
Il giudice del lavoro
Federica Ferrari REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 918/2023 promossa da:
C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CRISTINA MORONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Voghera, Via Mazzini, 35
RICORRENTE contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante/liquidatore pro-tempore, C.F. , con sede legale P.IVA_1
in Pancarana (PV), Via Enrico Fermi 8
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: In via principale - accogliere il presente ricorso, accertato il rappporto di lavoro intercosto dal 01.01.1988 sino al 01.02.2020, tra la ricorrente e , trasformata nell'agosto del 2017 in Controparte_2
Pag. 2 di 7 in liquidazione dal 30.07.2021, presso il Ristorante CP_3
CIABOT corrente in Rivanazzano Terme (PV) con mansione di addetta alle pulizie e tuttofare nonché mansione superiore di cameriera e cassiera secondo il CCNL Commercio e Ristorazione, per tutti i motivi esposti in atti;
- conseguentemente condannare , in Controparte_4
persona del rappresentante/liquidatore pro -tempore, al pagamento in favore della IG.ra della somma complessiva lorda pari a € Pt_1
132.427,64 ossia € 99.422,25 netta a titolo di retribuzione vantata per il corretto inquandramento, detratta la somma netta di € 60.000,00 percepita dalla IG.ra negli ultimi 5 anni , dal 2015 al 2020, così per un Pt_1
residuo dovuto pari a € 39.422,25 netti. - Nonché condannare
[...]
, in persona del rappresentante/liquidataore pro -tempore, Controparte_5
al pagamento in favore della IG.ra della somma lorda di € Pt_1
68.087,19 a titolo di TFR accumulato e maturato da gennaio 1988 a febbraio 2020.
- Ovvero a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e Cpa, come per legge.
FATTO E DIRITTO:
Con ricorso depositato il 22/07/2023 la ricorrente Parte_1
esponeva che:
- Di aver lavorato presso il Ristorante CIABOT in Rivanazzano Terme
(PV) dall' 01/01/1988 al 01/02/2020, dapprima alle dipendenze della e, dal 2017, di a fronte di una Controparte_2 CP_3
retribuzione mensile di € 1.000 con inquadramento al livello 7 CCNL
Turismo e Commercio, per una attività lavorativa di 40 ore settimanali,
Pag. 3 di 7 in qualità di addetta alle pulizie e tuttofare, e di ulteriori 20 ore settimanali in qualità di cameriera, quest'ultime mai pagate;
- in data 01/02/2022 il citato rapporto di lavoro cessava a seguito di dimissioni volontarie rassegnate dalla lavoratrice, su richiesta dello stesso datore, a fronte delle restrizioni da COVID-19;
Lamentava la mancata corresponsione dei seguenti importi:
Euro 39.422,25 netti quale residuo a titolo di retribuzione negli ultimi 5 anni dal 2015 al 2020;
Euro 68.087,19 lordi a titolo di TFR.
Tanto premesso, previo accertamento del rapporto di lavoro intercorso secondo il CCNL Commercio e Ristorazione, chiedeva la condanna del datore di lavoro inadempiente al pagamento di tali somme, ovvero a quelle ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti sino all'effettivo soddisfo.
ritualmente citato, non si è costituito ed è Controparte_5
rimasto contumace.
Risulta provato dalla documentazione prodotta in ricorso (doc. 3 allegato al ricorso: estratto conto previdenziale) e come dichiarato dalla ricorrente in sede di libero interrogatorio, che abbia lavorato per il Parte_1
convenuto dal 01/01/1988 al febbraio 2020 (anche se le dimissioni sono state rassegnate i 1/12/2020), dal lunedì al giovedì, con orario a tempo pieno.
Tale ricostruzione è confortata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi:
- , collega della ricorrente nel periodo Testimone_1
2010/11-2013/14, che aveva lavorato come cameriera presso il ristorante nei fine settimana, con contratto a chiamata, con CP_3
orario 17– 2 ha dichiarato che dal 1987, salvo un breve periodo in cui aveva seguito un'attività in proprio, la sig.ra aveva lavorato Pt_1
Pag. 4 di 7 presso il ristorante dal lunedì al giovedì come addetta alle pulizie e il venerdì e il sabato come cameriera, dalle 17 alle 2;
- , che dal 1997 aveva lavorato Testimone_2
saltuariamente al come lavapiatti nel fine settimana, dalle CP_3
17 all'1.30 ha dichiarato che il venerdì e il sabato la ricorrente aveva lavorato dalle 14 e all'1.30 e che dal lunedì al giovedì aveva svolto attività di pulizie.
- figlia della ricorrente, che aveva lavorato al Testimone_3
dal 1993 al 2020 come lavapiatti nel fine settimana, dalle 17 CP_3
alle 2:30 ha riferito che la madre aveva lavorato dal lunedì al venerdì, svolgendo svariate mansioni, tra cui pulizie, servizio ai tavoli, accudimento degli animali nelle pertinenze del locale, senza aver mai ferie pagate;
- che aveva lavorato in qualità di tuttofare presso Parte_2
il con contratto a chiamata dal 2016 al 2020 ha confermato CP_3
che la ricorrente “faceva le pulizie durante la settimana e lavorava in sala il venerdì sabato e domenica”;
- , genero della ricorrente, nonché cuoco presso il Persona_1
dal 2006 al 2020 ha confermato che la ricorrente aveva CP_3
lavorato per il locale sin da quando si erano conosciuti, nel 1995.
In punto di riconoscimento degli straordinari, le deposizioni non consentono un accertamento puntuale. Invero, è pacifico in giurisprudenza come i fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario devono essere provati dal lavoratore in modo puntuale e rigoroso, non potendosi fare ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza.
Quanto alle differenze retributive, stante la comprovata esistenza di un rapporto di lavoro tra la ricorrente e la società convenuta a tempo pieno con
Pag. 5 di 7 qualifica 7 (come riconosciuta dal datore di lavoro), il datore di lavoro contumace avrebbe potuto sottrarsi dall'obbligo di pagamento delle somme richieste soltanto allegando e provando causa estintiva dell'obbligazione stessa. Quanto all'onere probatorio, infatti, si osserva come, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio avente ad oggetto il pagamento di somme dovute contrattualmente, in forza di un rapporto di lavoro, la ricorrente deve provare soltanto i fatti che ne costituiscono il fondamento, che consistono esclusivamente nell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato. Sarebbe spettato, quindi, al convenuto contumace, provare di aver adempiuto ai propri obblighi retributivi.
Invero, alla luce delle tabelle retributive di cui ai CCNL commercio dal
2015 al 2020 e dai nuovi conteggi depositati dalla difesa in data 24.10.2024 su richiesta del giudice, redatti espungendo straordinari e quanto già percepito nel corso del rapporto, emerge il diritto della ricorrente alla percezione della somma lorda di euro € 42.187,00 a titolo di differenze retributive per gli anni dal 2015 al 2020.
Quanto all'importo dovuto a titolo di TFR sulla base di contratto un full time, inquadramento settimo livello CCNL turismo confcommercio con decorrenza 1/1/1988 e sino al febbraio 2020, part time al 50% dal 1/3/1989 al 31/12/1993, la somma spettante è pari ad € 55.662,63 lordi
Pertanto, il credito complessivo maturato dalla lavoratrice risulta pari ad euro 97.849,63 così ripartiti:
- euro 42.187,00 a titolo di retribuzione;
- euro 55.662,63 a titolo di TFR, come quantificati fino al 28/02/2020.
Le spese della presente causa seguono la soccombenza e vengonon liquidate a favore dello Stato stante l'ammissione della ricorrente, in data
11.7.2022, al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando;
Pag. 6 di 7 in parziale accoglimento del ricorso: accerta tra le parti lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 01/01/1988 al 28/02/2020 CCNL applicabile TURISMO-
CONFCOMMERCIO, inquadramento 7° livello;
condanna in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della ricorrente della somma lorda di euro 97.849,63 di cui euro 42.187,00 a titolo di retribuzione ed euro 55.662,63 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
Condanna in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, a rifondere allo Stato, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite che liquida in complessivi € 12000 oltre 15% per spese generali, cpa ed IVA.
Pavia, il 7/11/2024
Il Giudice del lavoro
Federica Ferrari
Pag. 7 di 7
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
N.R.G. 918/2023
All'udienza del 04/11/2024, davanti al Giudice Federica Ferrari, sono presenti l'Avv. MORONI CRISTINA;
per la parte resistente, , nessuno. Controparte_1
Il difensore discute la causa.
Il giudice decide come da contestuale motivazione.
Il giudice del lavoro
Federica Ferrari REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 918/2023 promossa da:
C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. CRISTINA MORONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Voghera, Via Mazzini, 35
RICORRENTE contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante/liquidatore pro-tempore, C.F. , con sede legale P.IVA_1
in Pancarana (PV), Via Enrico Fermi 8
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: In via principale - accogliere il presente ricorso, accertato il rappporto di lavoro intercosto dal 01.01.1988 sino al 01.02.2020, tra la ricorrente e , trasformata nell'agosto del 2017 in Controparte_2
Pag. 2 di 7 in liquidazione dal 30.07.2021, presso il Ristorante CP_3
CIABOT corrente in Rivanazzano Terme (PV) con mansione di addetta alle pulizie e tuttofare nonché mansione superiore di cameriera e cassiera secondo il CCNL Commercio e Ristorazione, per tutti i motivi esposti in atti;
- conseguentemente condannare , in Controparte_4
persona del rappresentante/liquidatore pro -tempore, al pagamento in favore della IG.ra della somma complessiva lorda pari a € Pt_1
132.427,64 ossia € 99.422,25 netta a titolo di retribuzione vantata per il corretto inquandramento, detratta la somma netta di € 60.000,00 percepita dalla IG.ra negli ultimi 5 anni , dal 2015 al 2020, così per un Pt_1
residuo dovuto pari a € 39.422,25 netti. - Nonché condannare
[...]
, in persona del rappresentante/liquidataore pro -tempore, Controparte_5
al pagamento in favore della IG.ra della somma lorda di € Pt_1
68.087,19 a titolo di TFR accumulato e maturato da gennaio 1988 a febbraio 2020.
- Ovvero a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e Cpa, come per legge.
FATTO E DIRITTO:
Con ricorso depositato il 22/07/2023 la ricorrente Parte_1
esponeva che:
- Di aver lavorato presso il Ristorante CIABOT in Rivanazzano Terme
(PV) dall' 01/01/1988 al 01/02/2020, dapprima alle dipendenze della e, dal 2017, di a fronte di una Controparte_2 CP_3
retribuzione mensile di € 1.000 con inquadramento al livello 7 CCNL
Turismo e Commercio, per una attività lavorativa di 40 ore settimanali,
Pag. 3 di 7 in qualità di addetta alle pulizie e tuttofare, e di ulteriori 20 ore settimanali in qualità di cameriera, quest'ultime mai pagate;
- in data 01/02/2022 il citato rapporto di lavoro cessava a seguito di dimissioni volontarie rassegnate dalla lavoratrice, su richiesta dello stesso datore, a fronte delle restrizioni da COVID-19;
Lamentava la mancata corresponsione dei seguenti importi:
Euro 39.422,25 netti quale residuo a titolo di retribuzione negli ultimi 5 anni dal 2015 al 2020;
Euro 68.087,19 lordi a titolo di TFR.
Tanto premesso, previo accertamento del rapporto di lavoro intercorso secondo il CCNL Commercio e Ristorazione, chiedeva la condanna del datore di lavoro inadempiente al pagamento di tali somme, ovvero a quelle ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti sino all'effettivo soddisfo.
ritualmente citato, non si è costituito ed è Controparte_5
rimasto contumace.
Risulta provato dalla documentazione prodotta in ricorso (doc. 3 allegato al ricorso: estratto conto previdenziale) e come dichiarato dalla ricorrente in sede di libero interrogatorio, che abbia lavorato per il Parte_1
convenuto dal 01/01/1988 al febbraio 2020 (anche se le dimissioni sono state rassegnate i 1/12/2020), dal lunedì al giovedì, con orario a tempo pieno.
Tale ricostruzione è confortata dalle dichiarazioni rese dai testi escussi:
- , collega della ricorrente nel periodo Testimone_1
2010/11-2013/14, che aveva lavorato come cameriera presso il ristorante nei fine settimana, con contratto a chiamata, con CP_3
orario 17– 2 ha dichiarato che dal 1987, salvo un breve periodo in cui aveva seguito un'attività in proprio, la sig.ra aveva lavorato Pt_1
Pag. 4 di 7 presso il ristorante dal lunedì al giovedì come addetta alle pulizie e il venerdì e il sabato come cameriera, dalle 17 alle 2;
- , che dal 1997 aveva lavorato Testimone_2
saltuariamente al come lavapiatti nel fine settimana, dalle CP_3
17 all'1.30 ha dichiarato che il venerdì e il sabato la ricorrente aveva lavorato dalle 14 e all'1.30 e che dal lunedì al giovedì aveva svolto attività di pulizie.
- figlia della ricorrente, che aveva lavorato al Testimone_3
dal 1993 al 2020 come lavapiatti nel fine settimana, dalle 17 CP_3
alle 2:30 ha riferito che la madre aveva lavorato dal lunedì al venerdì, svolgendo svariate mansioni, tra cui pulizie, servizio ai tavoli, accudimento degli animali nelle pertinenze del locale, senza aver mai ferie pagate;
- che aveva lavorato in qualità di tuttofare presso Parte_2
il con contratto a chiamata dal 2016 al 2020 ha confermato CP_3
che la ricorrente “faceva le pulizie durante la settimana e lavorava in sala il venerdì sabato e domenica”;
- , genero della ricorrente, nonché cuoco presso il Persona_1
dal 2006 al 2020 ha confermato che la ricorrente aveva CP_3
lavorato per il locale sin da quando si erano conosciuti, nel 1995.
In punto di riconoscimento degli straordinari, le deposizioni non consentono un accertamento puntuale. Invero, è pacifico in giurisprudenza come i fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario devono essere provati dal lavoratore in modo puntuale e rigoroso, non potendosi fare ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.c., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza.
Quanto alle differenze retributive, stante la comprovata esistenza di un rapporto di lavoro tra la ricorrente e la società convenuta a tempo pieno con
Pag. 5 di 7 qualifica 7 (come riconosciuta dal datore di lavoro), il datore di lavoro contumace avrebbe potuto sottrarsi dall'obbligo di pagamento delle somme richieste soltanto allegando e provando causa estintiva dell'obbligazione stessa. Quanto all'onere probatorio, infatti, si osserva come, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio avente ad oggetto il pagamento di somme dovute contrattualmente, in forza di un rapporto di lavoro, la ricorrente deve provare soltanto i fatti che ne costituiscono il fondamento, che consistono esclusivamente nell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato. Sarebbe spettato, quindi, al convenuto contumace, provare di aver adempiuto ai propri obblighi retributivi.
Invero, alla luce delle tabelle retributive di cui ai CCNL commercio dal
2015 al 2020 e dai nuovi conteggi depositati dalla difesa in data 24.10.2024 su richiesta del giudice, redatti espungendo straordinari e quanto già percepito nel corso del rapporto, emerge il diritto della ricorrente alla percezione della somma lorda di euro € 42.187,00 a titolo di differenze retributive per gli anni dal 2015 al 2020.
Quanto all'importo dovuto a titolo di TFR sulla base di contratto un full time, inquadramento settimo livello CCNL turismo confcommercio con decorrenza 1/1/1988 e sino al febbraio 2020, part time al 50% dal 1/3/1989 al 31/12/1993, la somma spettante è pari ad € 55.662,63 lordi
Pertanto, il credito complessivo maturato dalla lavoratrice risulta pari ad euro 97.849,63 così ripartiti:
- euro 42.187,00 a titolo di retribuzione;
- euro 55.662,63 a titolo di TFR, come quantificati fino al 28/02/2020.
Le spese della presente causa seguono la soccombenza e vengonon liquidate a favore dello Stato stante l'ammissione della ricorrente, in data
11.7.2022, al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando;
Pag. 6 di 7 in parziale accoglimento del ricorso: accerta tra le parti lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 01/01/1988 al 28/02/2020 CCNL applicabile TURISMO-
CONFCOMMERCIO, inquadramento 7° livello;
condanna in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della ricorrente della somma lorda di euro 97.849,63 di cui euro 42.187,00 a titolo di retribuzione ed euro 55.662,63 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
Condanna in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, a rifondere allo Stato, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite che liquida in complessivi € 12000 oltre 15% per spese generali, cpa ed IVA.
Pavia, il 7/11/2024
Il Giudice del lavoro
Federica Ferrari
Pag. 7 di 7