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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/10/2024, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 815/2021 e 914/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite di I Grado iscritte al nn. r.g. 815/2021 e 914/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANFRANCO NOVEMBRE e dell'avv. GERARDO PILECI
(C.F. e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. PIETRO ANGELO GIUA C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TULLIO CUCCARU CP_1 P.IVA_1
( ) C.F._4
OPPONENTI contro ol patrocinio dell'avv. GIOVANNI MICHELE MATTU Controparte_2
OPPOSTA
, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI MICHELE MATTU Controparte_3
TERZA CHIAMATA
Oggetto: rapporti bancari – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE : “1) Contrariis reiectis;
In via principale di Parte_1 merito: 2) accertare la conformità allo schema ABI della fideiussione di cui alla produzione Doc. 2 allegata al ricorso per decreto di ingiunzione e, conseguentemente, dichiarare la nullità della predetta fideiussione e/o delle clausole ivi contenute negli artt. 2, 5 e 6 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. della in persona del l.r.p.t., nei confronti del garante Controparte_2
Sig. ), per non aver il creditore proposto “le proprie istanze” contro il Parte_1 Pt_4 debitore entro sei mesi dalla risoluzione del contratto di leasing immobiliare del 21/12/2016, con conseguente revoca del decreto opposto e assoluzione dell'opponente da ogni avversa pretesa;
In subordine: 3) accertare, ex art. 34, comma 5, D. Lgs. n. 206/2005, la vessatorietà delle clausole contenute negli artt. 2, 5 e 6 della fideiussione di cui alla produzione Doc. 2 allegata al ricorso per decreto di ingiunzione e dichiarare la nullità ex art. 35 D. Lgs. n. 206/2005 della predetta fideiussione e/o delle predette clausole e, per l'effetto, accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. della in persona del l.r.p.t., nei confronti del garante Sig. Controparte_2 Parte_5
per non aver il creditore proposto “le proprie istanze” contro il debitore entro sei mesi dalla
[...] risoluzione del contratto di leasing immobiliare del 21/12/2016 con conseguente revoca del decreto pagina 1 di 10 opposto e assoluzione dell'opponente da ogni avversa pretesa;
4) revocare il decreto opposto assolvendo il Sig. ( ) da ogni avversa pretesa poiché infondata in fatto e in Parte_1 Pt_4 diritto;
5) sempre con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali” PER GLI OPPONENTI : “Nel merito, in via principale: d) Previo Parte_6 accertamento, dichiarare la nullità del contratto di compravendita, stipulato in Olbia in data 9 agosto
2006 tra i signori , e e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_3
a rogito del Notaio , registrato al n. Rep. 6002 N. Racc. 2839, del contratto di
[...] Persona_1 leasing, stipulato tra la e la in Olbia in data 9 agosto 2006 a rogito del Controparte_3 CP_1
Notaio , e portante il n. I2/124057, e dei nn. 3 contratti di fideiussione, stipulati in data 9 Persona_1 agosto 2006 rispettivamente dai RM , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
a garanzia di tutti crediti vantati dalla nei confronti della in
[...] Controparte_3 CP_1 relazione al sopracitato contratto di leasing, in quanto tali atti negoziali nel loro complesso e relativa articolazione costituiscono un'operazione negoziale gravemente viziata in violazione di norme imperative, e per l'effetto, accertata l'infondatezza della richiesta formulata dalla Controparte_4 dichiarare che nulla è dovuto alla e al suo dante causa e, per Controparte_4 Controparte_3
l'effetto, dichiarare nullo, inefficace e quindi revocare il Decreto ingiuntivo n. 47/2021 emesso in data
02/02/2021 dal Tribunale di Sassari;
In ogni caso, sempre nel merito: e) Previo accertamento, dichiarare l'integrale nullità dei nn. 3 contratti di fideiussione, stipulati in data 9 agosto 2006 rispettivamente dai RM , e a Parte_1 Parte_2 Parte_3 garanzia di tutti crediti vantati dalla nei confronti della in relazione al Controparte_3 CP_1 contratto di leasing stipulato tra la e la in data 9 agosto 2006 a Controparte_3 Parte_7 rogito del Notaio , e portante il n. I2/124057, e/o di tutte le clausole vessatorie ivi Persona_1 contenute, in considerazione della violazione da parte della di norme imperative e, Controparte_3 per l'effetto, accertata l'infondatezza della richiesta formulata dalla nei confronti dei Controparte_4 sig.ri (noto ”), (noto ”) e Parte_2 Pt_1 Parte_3 Pt_3 Parte_1
(noto ”), dichiarare nullo, inefficace e quindi revocare il Decreto ingiuntivo n. 47/2021
[...] Pt_4 emesso in data 02/02/2021 dal Tribunale di Sassari;
f) Previo accertamento, dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. e/o ex art. 1956 c.c. in capo alla ed al suo avente causa Controparte_3 con riferimento ai contratti di leasing e di fideiussione di cui sopra e, per l'effetto, Controparte_4 dichiarare che nulla è dovuto a queste ultime e quindi dichiarare nullo, inefficace e quindi revocare il
Decreto ingiuntivo n. 47/2021 emesso in data 02/02/2021 dal Tribunale di Sassari;
g) In ogni caso, accertare e dichiarare comunque la nullità della clausola risolutiva espressa formulata nel contratto di leasing n. I2/124057 stipulato tra la e la in Olbia il 9 agosto 2006 a Controparte_3 CP_1 rogito del Notaio , perché contraria a norme imperative, per tutti i motivi esposti in atti, Persona_1 in particolare contraria al disposto di cui all'art. 1526 c.c. e, per l'effetto, h) revocare il Decreto ingiuntivo n. 47/2021 emesso in data 02/02/2021 dal Tribunale di Sassari;
i) Condannare la ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1526 c.c., alla restituzione delle somme Controparte_3 versate dalla a titolo di canone in esecuzione del contratto di leasing n. I2/124057 n. CP_1 stipulato in Olbia il 9 agosto 2006 a rogito del Notaio;
Nel merito, in via subordinata: j) Persona_1
Previo accertamento, dichiarare l'annullamento ex artt. 1427 e 1439 c.c. del contratto di compravendita, stipulato in Olbia in data 9 agosto 2006 tra i signori , Parte_1 [...]
e e la a rogito del Notaio , Parte_2 Parte_3 Controparte_3 Persona_1 pagina 2 di 10 registrato al n. Rep. 6002 N. Racc. 2839 , del contratto di leasing, stipulato in Olbia in data 9 agosto
2006 a rogito del Notaio , e portante il n. I2/124057 tra la e la Persona_1 Controparte_3
e dei nn. 3 contratti di fideiussione, stipulati in data 9 agosto 2006 rispettivamente dai CP_1 RM , e , a garanzia di tutti crediti Parte_1 Parte_2 Parte_3 vantati dalla nei confronti della in relazione al sopracitato contratto di Controparte_3 CP_1 leasing, in quanto tali atti negoziali tra loro collegati costituiscono un'operazione negoziale integralmente viziata, sin dal suo momento genetico, dal comportamento doloso e gravemente scorretto tenuto dalla e per l'effetto, accertata l'infondatezza della richiesta formulata dalla Controparte_3
dichiarare nullo, inefficace e quindi revocare il Decreto ingiuntivo n. 47/2021 Controparte_4 emesso in data 02/02/2021 dal Tribunale di Sassari;
Nel merito, in estremo subordine: j) Previo accertamento, dichiarare nullo, inefficace e quindi revocare il Decreto ingiuntivo n. 47/2021 emesso in data 02/02/2021 dal Tribunale di Sassari in considerazione della formulata exceptio doli generalis seu presentis;
In via riconvenzionale: a seguito dell'autorizzazione all' integrazione del contraddittorio ex artt. 102, 106 e 269 c.p.c. nei confronti della e del sig. (noto Controparte_3 Parte_1
”), così come sopra richiesta e formulata in via preliminare: k) Condannare - in conseguenza Pt_4 della dichiarazione di invalidità del contratto di compravendita stipulato in Olbia in data 9 agosto 2006 tra i signori , e e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_3
a rogito del Notaio , registrato al n. Rep. 6002 N. Racc. 2839, - la società
[...] Persona_1 alla restituzione e all'immediata consegna degli immobili (così distinti in catasto: Controparte_3
A) locale adibito a ristorante della superficie complessiva di Mq 234 circa, distinto nel Catasto
Fabbricati del Comune di Palau al Foglio 6, Mappale 833, Sub. 3, via Capo d'Orso, p.T1S, Cat.C/1, cl.
1 Mq 234, Rendita Euro 5.522,89; B) locale commerciale al piano seminterrato della superficie complessiva di Mq 216 circa, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Palau al Foglio 6, Mappale,
833 Sub 4, via Capo d'Orso, p.1S, Cat.C/1, cl.1 Mq 216, Rendita Euro 5.098,05) oggetto di contratto in favore degli originari proprietari sig.ri (noto “ ”), Parte_2 Pt_1 Parte_3
(noto ”) e (noto ”), ordinando altresì al Conservatore dei RR.II. la Pt_3 Parte_1 Pt_4 trascrizione della sentenza di annullamento dell'atto di compravendita;
l) Condannare - in conseguenza della dichiarazione di invalidità del contratto di leasing stipulato in Olbia in data 9 agosto 2006 a rogito del Notaio , e portante il n. I2/124057 tra la e la - la Persona_1 Controparte_3 CP_1 società alla restituzione in capo alla di tutti gli importi da questa Controparte_3 CP_1 corrisposti e pari ad Euro 463.832,92 (quattrocentosessantatremilaottocentotrentadue/92 Euro), in dipendenza di detto contratto, salvo miglior verifica ed accertamento dell'importo in corso di causa;
m)
Condannare, previo accertamento dell'entità di tutti i danni determinati in capo alla ed ai CP_1 sigg. (noto ”), (noto ”), la Parte_2 Pt_1 Parte_3 Pt_3 Controparte_3 al risarcimento degli stessi per la condotta tenuta dalla medesima in violazione della buona fede, sia precontrattuale ex art. 1337 c.c. che nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., nonché per gli inadempimenti rispetto ai doveri di informazione, correttezza e trasparenza previsti e prescritti dal
Titolo VI del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), sia con riferimento al contratto di compravendita stipulato in Olbia in data 9 agosto 2006 tra i signori , Parte_1 Parte_2
e e la a rogito del Notaio , registrato al
[...] Parte_3 Controparte_3 Persona_1
n. Rep. 6002 N. Racc. 2839, che al contratto di leasing stipulato in Olbia in data 9 agosto 2006 a rogito del Notaio , e portante il n. I2/124057 tra la e la che ai Persona_1 Controparte_3 CP_1 pagina 3 di 10 nn. 3 contratti di fideiussione, stipulati in data 9 agosto 2006 rispettivamente dai RM Parte_1
, e , a garanzia di tutti crediti vantati dalla
[...] Parte_2 Parte_3 nei confronti della sulla base del sopracitato contratto di leasing;
Controparte_3 CP_1
Sempre in via riconvenzionale, in subordine: n) Condannare, previo accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2041 c.c., la alla restituzione in natura dei beni Controparte_3 immobili (così distinti in catasto: A) locale adibito a ristorante della superficie complessiva di Mq 234 circa, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Palau al Foglio 6, Mappale 833, Sub. 3, via Capo
d'Orso, p.T-1S, Cat.C/1, cl. 1 Mq 234, Rendita Euro 5.522,89; B) locale commerciale al piano seminterrato della superficie complessiva di Mq 216 circa, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Palau al Foglio 6, Mappale, 833 Sub 4, via Capo d'Orso, p.1S, Cat.C/1, cl.1 Mq 216, Rendita Euro
5.098,05) oggetto dei contratti impugnati ed all'indennizzo della e dei sigg. CP_1 Parte_2
(noto ”), (noto ”), della diminuzione patrimoniale subita
[...] Pt_1 Parte_3 Pt_3 conseguentemente all'ingiustificato arricchimento ottenuto dalla Con vittoria delle Controparte_3 competenze di lite e delle spese, ivi comprese quelle relative alla espletata CT”. PER L'OPPONENTE “d) Previo accertamento, dichiarare la nullità del contratto di CP_1 compravendita, stipulato in Olbia in data 9 agosto 2006 tra i signori , Parte_1 [...]
e e la a rogito del Notaio , Parte_2 Parte_3 Controparte_3 Persona_1 registrato al n. Rep. 6002 N. Racc. 2839, del contratto di leasing, stipulato tra la e la CP_3 in Olbia in data 9 agosto 2006 a rogito del Notaio , e portante il n. CP_1 Persona_1
I2/124057, e dei nn. 3 contratti di fideiussione, stipulati in data 9 agosto 2006 rispettivamente dai RM , e a garanzia di tutti crediti Parte_1 Parte_2 Parte_3 vantati dalla nei confronti della in relazione al sopra citato contratto Controparte_3 CP_1 di leasing, in quanto tali atti negoziali nel loro complesso e relativa articolazione costituiscono un'operazione negoziale gravemente viziata in violazione di norme imperative, e per l'effetto, accertata l'infondatezza della richiesta formulata dalla dichiarare che nulla è dovuto alla Controparte_4
e al suo dante causa e, per l'effetto, dichiarare nullo, inefficace e Controparte_4 Controparte_3 quindi revocare il Decreto ingiuntivo n. 47/2021 emesso in data 02/02/2021 dal Tribunale di Sassari;
In ogni caso, sempre nel merito: e) Previo accertamento, dichiarare l'integrale nullità dei nn. 3 contratti di fideiussione, stipulati in data 9 agosto 2006 rispettivamente dai RM , Parte_1 [...]
e a garanzia di tutti crediti vantati dalla nei Parte_2 Parte_3 Controparte_3 confronti della in relazione al contratto di leasing stipulato tra la e la CP_1 Controparte_3
in data 9 agosto2006 a rogito del Notaio , e portante il n. Parte_7 Persona_1
I2/124057, e/o di tutte le clausole vessatorie ivi contenute, in considerazione della violazione da parte della di norme imperative e, per l'effetto, accertata l'infondatezza della richiesta Controparte_3 formulata dalla nei confronti dei sig.ri (noto ”), Controparte_4 Parte_2 Pt_1
(noto ”) e (noto ”), dichiarare nullo, inefficace Parte_3 Pt_3 Parte_1 Pt_4
e quindi revocare il Decreto ingiuntivo n. 47/2021 emesso in data 02/02/2021 dal Tribunale di Sassari;
f) Previo accertamento, dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. e/o exart. 1956 c.c. in capo alla ed al suo avente causa con riferimento ai contratti di leasing Controparte_3 Controparte_4
e di fideiussione di cui sopra e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a queste ultime e quindi dichiarare nullo, inefficace e quindi revocare il Decreto ingiuntivo n. 47/2021 emesso in data
02/02/2021 dal Tribunale di Sassari;
g) In ogni caso, accertare e dichiarare comunque la nullità della pagina 4 di 10 clausola risolutiva espressa formulata nel contratto di leasing n. I2/124057 stipulato tra la CP_3
e la in Olbia il 9 agosto 2006 a rogito del Notaio , perché contraria a
[...] CP_1 Persona_1 norme imperative, per tutti i motivi esposti in atti, in particolare contraria al disposto di cui all'art. 1526
c.c. e, per l'effetto, h) revocare il Decreto ingiuntivo n. 47/2021 emesso in data 02/02/2021 dal Tribunale di Sassari;
i) Condannare la ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1526 Controparte_3
c.c., alla restituzione delle somme versate dalla a titolo di canone in esecuzione del CP_1 contratto di leasing n. I2/124057 n. stipulato in Olbia il 9 agosto 2006 a rogito del Notaio Per_1
; Nel merito, in via subordinata: j) Previo accertamento, dichiarare l'annullamento ex artt. 1427 e
[...]
1439 c.c. del contratto di compravendita, stipulato in Olbia in data 9 agosto 2006 tra i signori
[...]
, e e la a rogito del Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_3
Notaio , registrato al n. Rep. 6002 N. Racc. 2839, del contratto di leasing, stipulato in Persona_1
Olbia in data 9 agosto 2006 a rogito del Notaio ,e portante il n. I2/124057 tra la Persona_1
e la e dei nn. 3 contratti di fideiussione, stipulati in data 9 agosto Controparte_3 CP_1
2006 rispettivamente dai RM , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
a garanzia di tutti crediti vantati dalla nei confronti della in relazione Controparte_3 CP_1 al sopracitato contratto di leasing, in quanto tali atti negoziali tra loro collegati costituiscono un'operazione negoziale integralmente viziata, sin dal suo momento genetico, dal comportamento doloso e gravemente scorretto tenuto dalla e per l'effetto, accertata l'infondatezza Controparte_3 della richiesta formulata dalla dichiarare nullo, inefficace e quindi revocare il Decreto CP ingiuntivo n.47/2021 emesso in data 02/02/2021 dal Tribunale di Sassari;
Nel merito, in estremo subordine: j) Previo accertamento, dichiarare nullo, inefficace e quindi revocare il Decreto ingiuntivo n.
47/2021 emesso in data 02/02/2021 dal Tribunale di Sassari in considerazione della formulata exceptio doli generalis seu presentis;
In via riconvenzionale a seguito dell'autorizzazione all' integrazione del contraddittorio ex artt. 102, 106 e 269c.p.c. nei confronti della e del sig. Controparte_3 [...]
(noto “ ”), così come sopra richiesta e formulata in via preliminare: k) Parte_1 Pt_4
Condannare - in conseguenza della dichiarazione di invalidità del contratto di compravendita stipulato in Olbia in data 9 agosto 2006 tra i signori , e Parte_1 Parte_2 [...]
e la a rogito del Notaio , registrato al n. Rep. 6002 N. Parte_3 Controparte_3 Persona_1
Racc. 2839, - la società alla restituzione e all'immediata consegna degli immobili Controparte_3
(così distinti in catasto: A) locale adibito a ristorante della superficie complessiva di Mq 234 circa, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Palau al Foglio 6, Mappale 833,Sub. 3, via Capo d'Orso,
p.T-1S, Cat.C/1, cl. 1 Mq 234, Rendita Euro 5.522,89; B) locale commerciale al piano seminterrato della superficie complessiva di Mq 216 circa, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Palau al
Foglio 6, Mappale, 833 Sub 4, via Capo d'Orso, p.1S, Cat.C/1, cl.1 Mq 216, Rendita Euro 5.098,05) oggetto di contratto in favore degli originari proprietari sig.ri (noto ”), Parte_2 Pt_1
(noto ”) e (noto ”), ordinando altresì al Parte_3 Pt_3 Parte_1 Pt_4
Conservatore dei RR.II. la trascrizione della sentenza di annullamento dell'atto di compravendita;
Condannare - in conseguenza della dichiarazione di invalidità del contratto di leasing stipulato in Olbia in data 9 agosto 2006 a rogito del Notaio , e portante il n. I2/124057 tra la Persona_1 CP_3
e la - la società alla restituzione in capo alla di
[...] CP_1 Controparte_3 CP_1 tutti gli importi da questa corrisposti e pari ad Euro 463.832,92
(quattrocentosessantatremilaottocentotrentadue/92 Euro), in dipendenza di detto contratto, salvo pagina 5 di 10 miglior verifica ed accertamento dell'importo in corso di causa;
m) Condannare, previo accertamento dell'entità di tutti i danni determinati in capo alla ed ai sigg. (noto CP_1 Parte_2
”), (noto ”), la al risarcimento degli stessi per la Pt_1 Parte_3 Pt_3 Controparte_3 condotta tenuta dalla medesima in violazione della buona fede, sia precontrattuale ex art. 1337 c.c. che nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., nonché per gli inadempimenti rispetto ai doveri di informazione, correttezza e trasparenza previsti e prescritti dal Titolo VI del D.lgs. 1 settembre 1993, n.
385 (T.U.B.), sia con riferimento al contratto di compravendita stipulato in Olbia in data 9 agosto 2006 tra i signori , e e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_3
a rogito del Notaio , registrato al n. Rep. 6002 N. Racc. 2839, che al contratto di
[...] Persona_1 leasing stipulato in Olbia in data 9 agosto 2006 a rogito del Notaio , e portante il n. Persona_1
I2/124057 tra la e la che ai nn. 3 contratti di fideiussione, stipulati in Controparte_3 CP_1 data 9 agosto 2006 rispettivamente dai RM , e Parte_1 Parte_2 [...]
, a garanzia di tutti crediti vantati dalla nei confronti della Parte_3 Controparte_3 CP_1 sulla base del sopracitato contratto di leasing;
Sempre in via riconvenzionale, in subordine: n)
Condannare, previo accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dall'art.2041 c.c., la alla restituzione in natura dei beni immobili (così distinti in catasto: A) locale Controparte_3 adibito a ristorante della superficie complessiva di Mq 234 circa, distinto nel Catasto Fabbricati del
Comune di Palau al Foglio 6, Mappale 833, Sub. 3, via Capo d'Orso, p.T-1S, Cat.C/1, cl. 1 Mq 234,
Rendita Euro 5.522,89; B) locale commerciale al piano seminterrato della superficie complessiva di
Mq 216 circa, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Palau al Foglio 6, Mappale, 833 Sub 4, via
Capo d'Orso, p.1S, Cat.C/1, cl.1 Mq 216, Rendita Euro 5.098,05) oggetto dei contratti impugnati ed all'indennizzo della e dei sigg. (noto ”), CP_1 Parte_2 Pt_1 Parte_3
(noto ”), della diminuzione patrimoniale subita conseguentemente all'ingiustificato
[...] Pt_3 arricchimento ottenuto dalla Con vittoria di spese e competenze di lite”. Controparte_3
PER L'OPPOSTA VULCAN: “Nei confronti di e CP_1 Parte_2 Parte_3
A. Rigettarsi l'opposizione, con conseguente conferma del D.I. 47/2021 B. Con vittoria di spese e competenze. Nei confronti di (Marzio) In via principale C. Rigettarsi Parte_1
l'opposizione, con conseguente conferma del D.I. 47/2021 D. Con vittoria di spese e competenze. In via subordinata E. Ove ritenuta la riconducibilità dell'impegno di garanzia alla figura della fideiussione, dichiararsi la nullità delle sole clausole per le quali sia stata raggiunta la prova della conformità allo schema A.B.I. o della violazione delle norme richiamate dall'opponente. F. Spese e competenze parzialmente compensate”. PER LA SARDALEASING: “Nei confronti di e CP_1 Parte_2 Parte_3
In via principale A. Rigettarsi le domande proposte nei confronti dell'odierna conchiudete, in quanto inammissibili e/o infondate B. Con vittoria di spese e competenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti atti di citazione , nonché Parte_1 Parte_2 Parte_3
e la proponevano opposizione contro il decreto n. 47/2021 (dando luogo a due CP_1 procedimenti iscritti ai nn. r.g. 815 e 914 del 2021) con cui era stato loro ingiunto il pagamento in solido della somma di € 306.187,66, oltre interessi e spese, che , quale cessionaria CP dell'originaria concedente assumeva dovutale per canoni, interessi e spese a seguito Controparte_3 della risoluzione per inadempimento, intervenuta il 21 dicembre 2016, di un contratto di locazione pagina 6 di 10 finanziaria stipulato il 9 agosto 2006 con inerente ad un immobile sito in Palau, nella via CP_1
Capo d'Orso. A garanzia delle obbligazioni assunte dall'utilizzatrice si erano costituiti fideiussori ed . Parte_2 Parte_1 Parte_3
chiedeva la revoca del provvedimento monitorio eccependo la vessatorietà e Parte_1 contrarietà a norme imperative della fideiussione. Contestava inoltre l'autografia della sottoscrizione apposta al contratto di garanzia e ne assumeva la nullità in ragione della piena corrispondenza tra lo schema ABI dichiarato illegittimo per violazione della normativa antitrust e le clausole di cui agli artt.
2, 5 e 6 della fideiussione, con conseguente decadenza del diritto del creditore, ai sensi dell'art. 1957
c.c., essendo inutilmente decorso il termine ivi previsto. In subordine, ne eccepiva la nullità per vessatorietà, ai sensi dell'art. 35 del Codice del Consumo.
Gli altri opponenti lamentavano la nullità dei contratti, assumendo come l'operazione negoziale intercorsa con concretasse un patto commissorio, prevedendo in sostanza l'acquisto del CP_3 bene ceduto in capo al finanziatore in caso di mancato pagamento del debito da parte degli obbligati- proprietari del bene, in violazione del divieto di cui all'art. 2744, c.c. Sostenendo che l'intera operazione fosse simulata, chiamavano in giudizio l'altro garante e la , contro cui agivano CP_3 anche in via riconvenzionale chiedendo la condanna alla restituzione dei beni oggetto della locazione finanziaria, nonché dei canoni che assumevano ingiustamente versati.
Eccepivano inoltre la nullità ed inefficacia delle fideiussioni per violazione dell'art. 34, co. 5°, del CdC e per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957, c.c., assumendo che non vi era stata alcuna negoziazione della relativa clausola derogatoria, sottoscritta dagli e quali Parte_2 Pt_3 consumatori su modulo predisposto da , e lamentando inoltre che le tre clausole di CP_3
“reviviscenza”, di deroga all'art. 1957 e di “sopravvivenza” fossero del tutto conformi allo schema ABI dichiarato illegittimo dalla NC d'TA. Sulla base di tali assunti, concludevano come riportato in epigrafe.
Nelle due cause così instaurate, che venivano riunite, si costituivano sia la cessionaria che CP
, chiedendo la verificazione delle scritture disconosciute e contestando puntualmente tutte CP_3 le ragioni a sostegno delle opposizioni e delle domande formulate da e dagli di cui CP_1 Pt_2 chiedevano il rigetto.
Disposta una consulenza grafologica, le cause riunite, istruite solo con produzioni documentali, erano assunte in decisione all'udienza cartolare del 9 maggio 2024 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
***
L'opposizione proposta da è infondata e dev'essere disattesa, richiamandosi al riguardo le CP_1 motivazioni di cui alla sentenza n. 686/2022, pubblicata il 29 giugno 2022 e passata in giudicato (doc. 8
), con cui questo tribunale aveva dichiarato risolto per inadempimento della società CP_3 utilizzatrice il contratto di leasing immobiliare, condannandola al rilascio dell'immobile sito in via
Capo d'Orso a Palau, specificamente argomentando sulla validità del leasing e, segnatamente, sull'insussistenza dei profili di nullità per violazione del patto commissorio, già dedotti in quella causa dalla medesima società convenuta, rammentandosi che in detto giudizio (n. 2560/2017 RG), promosso da per sentir condannare al rilascio dell'immobile, previo accertamento della CP_3 CP_1 risoluzione del medesimo contratto di leasing, la società aveva proposto le stesse eccezioni e difese pagina 7 di 10 oggetto dell'odierna opposizione. E' dunque fondata l'eccezione di giudicato esterno sollevata da parte opposta e la società opponente è pertanto tenuta al pagamento della somma oggetto dell'ingiunzione.
Venendo alla posizione degli altri opponenti, tutti fideiussori di in relazione alle obbligazioni CP_1 scaturenti dal leasing in oggetto, deve premettersi, quanto all' , che in esito Parte_1 all'espletata consulenza grafologica, conseguente al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte dal garante ai contratti di fideiussione (su cui peraltro la parte non conclude), è risultato come “Le evidenze analitiche emerse dagli accertamenti espletati, in particolare dalle analisi di confronto, dettagliatamente esposte, concorrono a determinare che le sottoscrizioni apposte sulla fideiussione in data 9 agosto 2006
e sulla scrittura depositata in originale il 6 ottobre 2022, risultano apposte di pugno dal fideiussore
. L'andamento grafico, la struttura e l'inclinazione dei segni grafici, la loro Parte_1 morfologia, le dimensioni dei caratteri, sono stati tutti analiticamente esaminati, illustrati e raffrontati dall'ausiliario del giudice con le scritture di comparazione. Le riscontrate analogie ravvisate in esito all'accurata analisi peritale, alle cui argomentazioni si rimanda, consentono dunque di desumere, con ragionevole certezza, l'unicità di mano e l'autografia delle sottoscrizioni contestate.
Tanto premesso, risultano anche infondati i rilievi di , e Parte_1 Parte_3
vertenti sull'illegittimità delle clausole contenute nelle fideiussioni stipulate a Parte_2 garanzia delle obbligazioni assunte dalla . Parte_8
Premesso che le garanzie fideiussorie sono specifiche (tali sono quelle prestate con preciso riferimento al richiamato rapporto contrattuale stipulato fra e , si tratta, invero, di garanzie CP_3 CP_1 fideiussorie in senso proprio, deponendo in tal senso, oltre alla loro chiara denominazione testuale, reiterata più volte nel modulo contrattuale predisposto dalla stessa società opposta, il palese collegamento della garanzia con le obbligazioni contratte dalla società debitrice principale e il riferimento alla disciplina codicistica della fideiussione. Inoltre, sebbene vi sia previsto il pagamento del garante a prima richiesta (patto pacificamente compatibile con la fideiussione), non vi è contemplata una clausola che escluda la generale possibilità di opporre eccezioni alla banca garantita, in deroga all'art. 1945, c.c. Dal contenuto complessivo dei moduli contrattuali emerge, invero, chiaramente, quel vincolo di accessorietà tipicamente caratterizzante la fideiussione ed assente invece nel contratto autonomo di garanzia, dato che in tale ultimo caso il garante non è tenuto ad adempiere in luogo del garantito il debito principale, come nella fideiussione in senso proprio, bensì a corrispondere immediatamente ed a prima richiesta al creditore una sorta di indennizzo, versandogli una determinata somma di denaro in sostituzione della mancata o inesatta prestazione del debitore garantito (in tal senso, Cass., sez. I, sent. n. 32402/2019).
Tanto premesso, deve, tuttavia, escludersi l'eccepita nullità parziale delle clausole contrattuali e, per quanto qui interessa, di quella di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957, c.c. (sul punto, Cass. civ., Sez. Unite, 30/12/2021, n. 41994), con conseguente piena validità del negozio e della garanzia prestata che rimane dunque efficace .
Sebbene infatti le clausole, di reviviscenza, di permanenza del vincolo fideiussorio e di deroga ai termini previsti dall'art. 1957 c.c., tutte specificamente approvate dai fideiussori, appaiano sovrapponibili a quelle dichiarate nulle dalla NC d'TA siccome frutto di un'intesa anticoncorrenziale, ciò non è sufficiente all'invocato rilievo della nullità, trattandosi di garanzie
(peraltro estranee allo schema della fideiussione omnibus sanzionato da NC d'TA) prestate in relazione ad un contratto di leasing e non ad un contratto bancario. L'accertamento della sussistenza di pagina 8 di 10 un'intesa anticoncorrenziale, su cui si era basato il richiamato rilievo della NC d'TA, era stato svolto, infatti, in relazione ad uno schema contrattuale predisposto dall'ABI (associazione cui aderiscono sia le banche che gli altri soggetti operanti quali intermediari del credito, comprese le società di leasing) e aveva propriamente ad oggetto rapporti bancari, differenti da quello dedotto nel presente giudizio, rammentandosi che, come chiarito dal medesimo provvedimento dell'autorità di tutela, i testi negoziali e la reiterazione delle intese anticoncorrenziali erano stati vagliati e sanzionati solo con riferimento alla prassi bancaria, avendo NC d'TA specificamente rilevato come non sia anticoncorrenziale il solo dato dell'adozione di clausole standardizzate, occorrendo anche valutare se l'uso di schemi negoziali uniformi “impedisca un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”, con la conseguenza che la clausola deve risultare frutto di intese che, per l'elevato numero di imprese che vi aderiscano e per la loro diffusione sul territorio nazionale, possano incidere significativamente sul mercato, falsando la libera concorrenza. Nessuna puntuale allegazione né prova degli elementi di valutazione sin qui richiamati, e in particolare dell'esistenza di un'offerta uniforme sul mercato del leasing immobiliare che risulti caratterizzata dalla presenza delle menzionate clausole,
è stata fornita dagli opponenti con specifico riferimento alle fideiussioni collegate al leasing.
Risultando, come detto, la clausola derogativa del termine decadenziale di cui all'art. 1957, c.c., specificamente approvata dai fideiussori, odierni opponenti, ai sensi dell'art. 1341, co. 2°, c.c., risulta allora irrilevante la mancata osservanza del termine semestrale previsto dalla disposizione, efficacemente derogata dalle parti.
Deve, infine, escludersi, con riferimento alle contestazioni degli opponenti concernenti l'invalidità della clausola per violazione della normativa consumeristica, che i tre fideiussori rivestano la qualifica di consumatori, considerato che tutti erano soci dell'utilizzatrice, che il era Parte_1 amministratore di com'è indiscusso, che era anch'egli amministratore, CP_1 Parte_3 dotato di poteri rappresentativi della società, avendo in tale veste sottoscritto il contratto di leasing (v. all. 2 opposta) e che aveva personalmente partecipato all'operazione negoziale Parte_2 quale fornitore dell'immobile oggetto del contratto, dovendo per ciò solo presumersi che agisse nell'esercizio della sua attività commerciale o professionale, e comunque che avesse un interesse personale e diretto al positivo esito dell'affare, cui la fideiussione era preordinata, e che avesse, quindi, consapevolmente negoziato tutte le clausole sottoposte alla sua attenzione e sottoscrizione.
Non è dato rilevare alcuna violazione dei doveri di buona fede, sia precontrattuale ex art. 1337 c.c. che nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., su cui parte opponente non spende alcuna significativa argomentazione specificamente riferita al contratto e alla sua esecuzione, né appare configurabile alcun inadempimento rispetto ai doveri di informazione, correttezza e trasparenza a carico della concedente.
Il credito azionato in monitorio, basato sul contratto di leasing e sulle richiamate fideiussioni, risulta pertanto adeguatamente provato ed è liquido ed esigibile, non avendo gli opponenti messo in discussione l'inadempimento come dedotto dall'opposta né fornito la prova, a loro carico, dell'estinzione del debito, nemmeno parziale.
Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'opposizione, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 47/2021 del 2 febbraio 2021, e, rigettate le domande pagina 9 di 10 proposte dagli opponenti , e CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
, li condanna alla rifusione in favore di e di delle spese
[...] Controparte_2 Controparte_3 processuali, liquidate per ciascuna in complessivi € 18.600,00, oltre rimborso forfetario spese generali ed oneri di legge.
Pone definitivamente e per intero a carico di i compensi liquidati alla CT (€ Parte_1
1693,58).
Sassari, 10 ottobre 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite di I Grado iscritte al nn. r.g. 815/2021 e 914/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GIANFRANCO NOVEMBRE e dell'avv. GERARDO PILECI
(C.F. e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. PIETRO ANGELO GIUA C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TULLIO CUCCARU CP_1 P.IVA_1
( ) C.F._4
OPPONENTI contro ol patrocinio dell'avv. GIOVANNI MICHELE MATTU Controparte_2
OPPOSTA
, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI MICHELE MATTU Controparte_3
TERZA CHIAMATA
Oggetto: rapporti bancari – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE : “1) Contrariis reiectis;
In via principale di Parte_1 merito: 2) accertare la conformità allo schema ABI della fideiussione di cui alla produzione Doc. 2 allegata al ricorso per decreto di ingiunzione e, conseguentemente, dichiarare la nullità della predetta fideiussione e/o delle clausole ivi contenute negli artt. 2, 5 e 6 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. della in persona del l.r.p.t., nei confronti del garante Controparte_2
Sig. ), per non aver il creditore proposto “le proprie istanze” contro il Parte_1 Pt_4 debitore entro sei mesi dalla risoluzione del contratto di leasing immobiliare del 21/12/2016, con conseguente revoca del decreto opposto e assoluzione dell'opponente da ogni avversa pretesa;
In subordine: 3) accertare, ex art. 34, comma 5, D. Lgs. n. 206/2005, la vessatorietà delle clausole contenute negli artt. 2, 5 e 6 della fideiussione di cui alla produzione Doc. 2 allegata al ricorso per decreto di ingiunzione e dichiarare la nullità ex art. 35 D. Lgs. n. 206/2005 della predetta fideiussione e/o delle predette clausole e, per l'effetto, accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. della in persona del l.r.p.t., nei confronti del garante Sig. Controparte_2 Parte_5
per non aver il creditore proposto “le proprie istanze” contro il debitore entro sei mesi dalla
[...] risoluzione del contratto di leasing immobiliare del 21/12/2016 con conseguente revoca del decreto pagina 1 di 10 opposto e assoluzione dell'opponente da ogni avversa pretesa;
4) revocare il decreto opposto assolvendo il Sig. ( ) da ogni avversa pretesa poiché infondata in fatto e in Parte_1 Pt_4 diritto;
5) sempre con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali” PER GLI OPPONENTI : “Nel merito, in via principale: d) Previo Parte_6 accertamento, dichiarare la nullità del contratto di compravendita, stipulato in Olbia in data 9 agosto
2006 tra i signori , e e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_3
a rogito del Notaio , registrato al n. Rep. 6002 N. Racc. 2839, del contratto di
[...] Persona_1 leasing, stipulato tra la e la in Olbia in data 9 agosto 2006 a rogito del Controparte_3 CP_1
Notaio , e portante il n. I2/124057, e dei nn. 3 contratti di fideiussione, stipulati in data 9 Persona_1 agosto 2006 rispettivamente dai RM , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
a garanzia di tutti crediti vantati dalla nei confronti della in
[...] Controparte_3 CP_1 relazione al sopracitato contratto di leasing, in quanto tali atti negoziali nel loro complesso e relativa articolazione costituiscono un'operazione negoziale gravemente viziata in violazione di norme imperative, e per l'effetto, accertata l'infondatezza della richiesta formulata dalla Controparte_4 dichiarare che nulla è dovuto alla e al suo dante causa e, per Controparte_4 Controparte_3
l'effetto, dichiarare nullo, inefficace e quindi revocare il Decreto ingiuntivo n. 47/2021 emesso in data
02/02/2021 dal Tribunale di Sassari;
In ogni caso, sempre nel merito: e) Previo accertamento, dichiarare l'integrale nullità dei nn. 3 contratti di fideiussione, stipulati in data 9 agosto 2006 rispettivamente dai RM , e a Parte_1 Parte_2 Parte_3 garanzia di tutti crediti vantati dalla nei confronti della in relazione al Controparte_3 CP_1 contratto di leasing stipulato tra la e la in data 9 agosto 2006 a Controparte_3 Parte_7 rogito del Notaio , e portante il n. I2/124057, e/o di tutte le clausole vessatorie ivi Persona_1 contenute, in considerazione della violazione da parte della di norme imperative e, Controparte_3 per l'effetto, accertata l'infondatezza della richiesta formulata dalla nei confronti dei Controparte_4 sig.ri (noto ”), (noto ”) e Parte_2 Pt_1 Parte_3 Pt_3 Parte_1
(noto ”), dichiarare nullo, inefficace e quindi revocare il Decreto ingiuntivo n. 47/2021
[...] Pt_4 emesso in data 02/02/2021 dal Tribunale di Sassari;
f) Previo accertamento, dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. e/o ex art. 1956 c.c. in capo alla ed al suo avente causa Controparte_3 con riferimento ai contratti di leasing e di fideiussione di cui sopra e, per l'effetto, Controparte_4 dichiarare che nulla è dovuto a queste ultime e quindi dichiarare nullo, inefficace e quindi revocare il
Decreto ingiuntivo n. 47/2021 emesso in data 02/02/2021 dal Tribunale di Sassari;
g) In ogni caso, accertare e dichiarare comunque la nullità della clausola risolutiva espressa formulata nel contratto di leasing n. I2/124057 stipulato tra la e la in Olbia il 9 agosto 2006 a Controparte_3 CP_1 rogito del Notaio , perché contraria a norme imperative, per tutti i motivi esposti in atti, Persona_1 in particolare contraria al disposto di cui all'art. 1526 c.c. e, per l'effetto, h) revocare il Decreto ingiuntivo n. 47/2021 emesso in data 02/02/2021 dal Tribunale di Sassari;
i) Condannare la ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1526 c.c., alla restituzione delle somme Controparte_3 versate dalla a titolo di canone in esecuzione del contratto di leasing n. I2/124057 n. CP_1 stipulato in Olbia il 9 agosto 2006 a rogito del Notaio;
Nel merito, in via subordinata: j) Persona_1
Previo accertamento, dichiarare l'annullamento ex artt. 1427 e 1439 c.c. del contratto di compravendita, stipulato in Olbia in data 9 agosto 2006 tra i signori , Parte_1 [...]
e e la a rogito del Notaio , Parte_2 Parte_3 Controparte_3 Persona_1 pagina 2 di 10 registrato al n. Rep. 6002 N. Racc. 2839 , del contratto di leasing, stipulato in Olbia in data 9 agosto
2006 a rogito del Notaio , e portante il n. I2/124057 tra la e la Persona_1 Controparte_3
e dei nn. 3 contratti di fideiussione, stipulati in data 9 agosto 2006 rispettivamente dai CP_1 RM , e , a garanzia di tutti crediti Parte_1 Parte_2 Parte_3 vantati dalla nei confronti della in relazione al sopracitato contratto di Controparte_3 CP_1 leasing, in quanto tali atti negoziali tra loro collegati costituiscono un'operazione negoziale integralmente viziata, sin dal suo momento genetico, dal comportamento doloso e gravemente scorretto tenuto dalla e per l'effetto, accertata l'infondatezza della richiesta formulata dalla Controparte_3
dichiarare nullo, inefficace e quindi revocare il Decreto ingiuntivo n. 47/2021 Controparte_4 emesso in data 02/02/2021 dal Tribunale di Sassari;
Nel merito, in estremo subordine: j) Previo accertamento, dichiarare nullo, inefficace e quindi revocare il Decreto ingiuntivo n. 47/2021 emesso in data 02/02/2021 dal Tribunale di Sassari in considerazione della formulata exceptio doli generalis seu presentis;
In via riconvenzionale: a seguito dell'autorizzazione all' integrazione del contraddittorio ex artt. 102, 106 e 269 c.p.c. nei confronti della e del sig. (noto Controparte_3 Parte_1
”), così come sopra richiesta e formulata in via preliminare: k) Condannare - in conseguenza Pt_4 della dichiarazione di invalidità del contratto di compravendita stipulato in Olbia in data 9 agosto 2006 tra i signori , e e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_3
a rogito del Notaio , registrato al n. Rep. 6002 N. Racc. 2839, - la società
[...] Persona_1 alla restituzione e all'immediata consegna degli immobili (così distinti in catasto: Controparte_3
A) locale adibito a ristorante della superficie complessiva di Mq 234 circa, distinto nel Catasto
Fabbricati del Comune di Palau al Foglio 6, Mappale 833, Sub. 3, via Capo d'Orso, p.T1S, Cat.C/1, cl.
1 Mq 234, Rendita Euro 5.522,89; B) locale commerciale al piano seminterrato della superficie complessiva di Mq 216 circa, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Palau al Foglio 6, Mappale,
833 Sub 4, via Capo d'Orso, p.1S, Cat.C/1, cl.1 Mq 216, Rendita Euro 5.098,05) oggetto di contratto in favore degli originari proprietari sig.ri (noto “ ”), Parte_2 Pt_1 Parte_3
(noto ”) e (noto ”), ordinando altresì al Conservatore dei RR.II. la Pt_3 Parte_1 Pt_4 trascrizione della sentenza di annullamento dell'atto di compravendita;
l) Condannare - in conseguenza della dichiarazione di invalidità del contratto di leasing stipulato in Olbia in data 9 agosto 2006 a rogito del Notaio , e portante il n. I2/124057 tra la e la - la Persona_1 Controparte_3 CP_1 società alla restituzione in capo alla di tutti gli importi da questa Controparte_3 CP_1 corrisposti e pari ad Euro 463.832,92 (quattrocentosessantatremilaottocentotrentadue/92 Euro), in dipendenza di detto contratto, salvo miglior verifica ed accertamento dell'importo in corso di causa;
m)
Condannare, previo accertamento dell'entità di tutti i danni determinati in capo alla ed ai CP_1 sigg. (noto ”), (noto ”), la Parte_2 Pt_1 Parte_3 Pt_3 Controparte_3 al risarcimento degli stessi per la condotta tenuta dalla medesima in violazione della buona fede, sia precontrattuale ex art. 1337 c.c. che nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., nonché per gli inadempimenti rispetto ai doveri di informazione, correttezza e trasparenza previsti e prescritti dal
Titolo VI del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), sia con riferimento al contratto di compravendita stipulato in Olbia in data 9 agosto 2006 tra i signori , Parte_1 Parte_2
e e la a rogito del Notaio , registrato al
[...] Parte_3 Controparte_3 Persona_1
n. Rep. 6002 N. Racc. 2839, che al contratto di leasing stipulato in Olbia in data 9 agosto 2006 a rogito del Notaio , e portante il n. I2/124057 tra la e la che ai Persona_1 Controparte_3 CP_1 pagina 3 di 10 nn. 3 contratti di fideiussione, stipulati in data 9 agosto 2006 rispettivamente dai RM Parte_1
, e , a garanzia di tutti crediti vantati dalla
[...] Parte_2 Parte_3 nei confronti della sulla base del sopracitato contratto di leasing;
Controparte_3 CP_1
Sempre in via riconvenzionale, in subordine: n) Condannare, previo accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2041 c.c., la alla restituzione in natura dei beni Controparte_3 immobili (così distinti in catasto: A) locale adibito a ristorante della superficie complessiva di Mq 234 circa, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Palau al Foglio 6, Mappale 833, Sub. 3, via Capo
d'Orso, p.T-1S, Cat.C/1, cl. 1 Mq 234, Rendita Euro 5.522,89; B) locale commerciale al piano seminterrato della superficie complessiva di Mq 216 circa, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Palau al Foglio 6, Mappale, 833 Sub 4, via Capo d'Orso, p.1S, Cat.C/1, cl.1 Mq 216, Rendita Euro
5.098,05) oggetto dei contratti impugnati ed all'indennizzo della e dei sigg. CP_1 Parte_2
(noto ”), (noto ”), della diminuzione patrimoniale subita
[...] Pt_1 Parte_3 Pt_3 conseguentemente all'ingiustificato arricchimento ottenuto dalla Con vittoria delle Controparte_3 competenze di lite e delle spese, ivi comprese quelle relative alla espletata CT”. PER L'OPPONENTE “d) Previo accertamento, dichiarare la nullità del contratto di CP_1 compravendita, stipulato in Olbia in data 9 agosto 2006 tra i signori , Parte_1 [...]
e e la a rogito del Notaio , Parte_2 Parte_3 Controparte_3 Persona_1 registrato al n. Rep. 6002 N. Racc. 2839, del contratto di leasing, stipulato tra la e la CP_3 in Olbia in data 9 agosto 2006 a rogito del Notaio , e portante il n. CP_1 Persona_1
I2/124057, e dei nn. 3 contratti di fideiussione, stipulati in data 9 agosto 2006 rispettivamente dai RM , e a garanzia di tutti crediti Parte_1 Parte_2 Parte_3 vantati dalla nei confronti della in relazione al sopra citato contratto Controparte_3 CP_1 di leasing, in quanto tali atti negoziali nel loro complesso e relativa articolazione costituiscono un'operazione negoziale gravemente viziata in violazione di norme imperative, e per l'effetto, accertata l'infondatezza della richiesta formulata dalla dichiarare che nulla è dovuto alla Controparte_4
e al suo dante causa e, per l'effetto, dichiarare nullo, inefficace e Controparte_4 Controparte_3 quindi revocare il Decreto ingiuntivo n. 47/2021 emesso in data 02/02/2021 dal Tribunale di Sassari;
In ogni caso, sempre nel merito: e) Previo accertamento, dichiarare l'integrale nullità dei nn. 3 contratti di fideiussione, stipulati in data 9 agosto 2006 rispettivamente dai RM , Parte_1 [...]
e a garanzia di tutti crediti vantati dalla nei Parte_2 Parte_3 Controparte_3 confronti della in relazione al contratto di leasing stipulato tra la e la CP_1 Controparte_3
in data 9 agosto2006 a rogito del Notaio , e portante il n. Parte_7 Persona_1
I2/124057, e/o di tutte le clausole vessatorie ivi contenute, in considerazione della violazione da parte della di norme imperative e, per l'effetto, accertata l'infondatezza della richiesta Controparte_3 formulata dalla nei confronti dei sig.ri (noto ”), Controparte_4 Parte_2 Pt_1
(noto ”) e (noto ”), dichiarare nullo, inefficace Parte_3 Pt_3 Parte_1 Pt_4
e quindi revocare il Decreto ingiuntivo n. 47/2021 emesso in data 02/02/2021 dal Tribunale di Sassari;
f) Previo accertamento, dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. e/o exart. 1956 c.c. in capo alla ed al suo avente causa con riferimento ai contratti di leasing Controparte_3 Controparte_4
e di fideiussione di cui sopra e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a queste ultime e quindi dichiarare nullo, inefficace e quindi revocare il Decreto ingiuntivo n. 47/2021 emesso in data
02/02/2021 dal Tribunale di Sassari;
g) In ogni caso, accertare e dichiarare comunque la nullità della pagina 4 di 10 clausola risolutiva espressa formulata nel contratto di leasing n. I2/124057 stipulato tra la CP_3
e la in Olbia il 9 agosto 2006 a rogito del Notaio , perché contraria a
[...] CP_1 Persona_1 norme imperative, per tutti i motivi esposti in atti, in particolare contraria al disposto di cui all'art. 1526
c.c. e, per l'effetto, h) revocare il Decreto ingiuntivo n. 47/2021 emesso in data 02/02/2021 dal Tribunale di Sassari;
i) Condannare la ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1526 Controparte_3
c.c., alla restituzione delle somme versate dalla a titolo di canone in esecuzione del CP_1 contratto di leasing n. I2/124057 n. stipulato in Olbia il 9 agosto 2006 a rogito del Notaio Per_1
; Nel merito, in via subordinata: j) Previo accertamento, dichiarare l'annullamento ex artt. 1427 e
[...]
1439 c.c. del contratto di compravendita, stipulato in Olbia in data 9 agosto 2006 tra i signori
[...]
, e e la a rogito del Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_3
Notaio , registrato al n. Rep. 6002 N. Racc. 2839, del contratto di leasing, stipulato in Persona_1
Olbia in data 9 agosto 2006 a rogito del Notaio ,e portante il n. I2/124057 tra la Persona_1
e la e dei nn. 3 contratti di fideiussione, stipulati in data 9 agosto Controparte_3 CP_1
2006 rispettivamente dai RM , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
a garanzia di tutti crediti vantati dalla nei confronti della in relazione Controparte_3 CP_1 al sopracitato contratto di leasing, in quanto tali atti negoziali tra loro collegati costituiscono un'operazione negoziale integralmente viziata, sin dal suo momento genetico, dal comportamento doloso e gravemente scorretto tenuto dalla e per l'effetto, accertata l'infondatezza Controparte_3 della richiesta formulata dalla dichiarare nullo, inefficace e quindi revocare il Decreto CP ingiuntivo n.47/2021 emesso in data 02/02/2021 dal Tribunale di Sassari;
Nel merito, in estremo subordine: j) Previo accertamento, dichiarare nullo, inefficace e quindi revocare il Decreto ingiuntivo n.
47/2021 emesso in data 02/02/2021 dal Tribunale di Sassari in considerazione della formulata exceptio doli generalis seu presentis;
In via riconvenzionale a seguito dell'autorizzazione all' integrazione del contraddittorio ex artt. 102, 106 e 269c.p.c. nei confronti della e del sig. Controparte_3 [...]
(noto “ ”), così come sopra richiesta e formulata in via preliminare: k) Parte_1 Pt_4
Condannare - in conseguenza della dichiarazione di invalidità del contratto di compravendita stipulato in Olbia in data 9 agosto 2006 tra i signori , e Parte_1 Parte_2 [...]
e la a rogito del Notaio , registrato al n. Rep. 6002 N. Parte_3 Controparte_3 Persona_1
Racc. 2839, - la società alla restituzione e all'immediata consegna degli immobili Controparte_3
(così distinti in catasto: A) locale adibito a ristorante della superficie complessiva di Mq 234 circa, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Palau al Foglio 6, Mappale 833,Sub. 3, via Capo d'Orso,
p.T-1S, Cat.C/1, cl. 1 Mq 234, Rendita Euro 5.522,89; B) locale commerciale al piano seminterrato della superficie complessiva di Mq 216 circa, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Palau al
Foglio 6, Mappale, 833 Sub 4, via Capo d'Orso, p.1S, Cat.C/1, cl.1 Mq 216, Rendita Euro 5.098,05) oggetto di contratto in favore degli originari proprietari sig.ri (noto ”), Parte_2 Pt_1
(noto ”) e (noto ”), ordinando altresì al Parte_3 Pt_3 Parte_1 Pt_4
Conservatore dei RR.II. la trascrizione della sentenza di annullamento dell'atto di compravendita;
Condannare - in conseguenza della dichiarazione di invalidità del contratto di leasing stipulato in Olbia in data 9 agosto 2006 a rogito del Notaio , e portante il n. I2/124057 tra la Persona_1 CP_3
e la - la società alla restituzione in capo alla di
[...] CP_1 Controparte_3 CP_1 tutti gli importi da questa corrisposti e pari ad Euro 463.832,92
(quattrocentosessantatremilaottocentotrentadue/92 Euro), in dipendenza di detto contratto, salvo pagina 5 di 10 miglior verifica ed accertamento dell'importo in corso di causa;
m) Condannare, previo accertamento dell'entità di tutti i danni determinati in capo alla ed ai sigg. (noto CP_1 Parte_2
”), (noto ”), la al risarcimento degli stessi per la Pt_1 Parte_3 Pt_3 Controparte_3 condotta tenuta dalla medesima in violazione della buona fede, sia precontrattuale ex art. 1337 c.c. che nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., nonché per gli inadempimenti rispetto ai doveri di informazione, correttezza e trasparenza previsti e prescritti dal Titolo VI del D.lgs. 1 settembre 1993, n.
385 (T.U.B.), sia con riferimento al contratto di compravendita stipulato in Olbia in data 9 agosto 2006 tra i signori , e e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_3
a rogito del Notaio , registrato al n. Rep. 6002 N. Racc. 2839, che al contratto di
[...] Persona_1 leasing stipulato in Olbia in data 9 agosto 2006 a rogito del Notaio , e portante il n. Persona_1
I2/124057 tra la e la che ai nn. 3 contratti di fideiussione, stipulati in Controparte_3 CP_1 data 9 agosto 2006 rispettivamente dai RM , e Parte_1 Parte_2 [...]
, a garanzia di tutti crediti vantati dalla nei confronti della Parte_3 Controparte_3 CP_1 sulla base del sopracitato contratto di leasing;
Sempre in via riconvenzionale, in subordine: n)
Condannare, previo accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dall'art.2041 c.c., la alla restituzione in natura dei beni immobili (così distinti in catasto: A) locale Controparte_3 adibito a ristorante della superficie complessiva di Mq 234 circa, distinto nel Catasto Fabbricati del
Comune di Palau al Foglio 6, Mappale 833, Sub. 3, via Capo d'Orso, p.T-1S, Cat.C/1, cl. 1 Mq 234,
Rendita Euro 5.522,89; B) locale commerciale al piano seminterrato della superficie complessiva di
Mq 216 circa, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Palau al Foglio 6, Mappale, 833 Sub 4, via
Capo d'Orso, p.1S, Cat.C/1, cl.1 Mq 216, Rendita Euro 5.098,05) oggetto dei contratti impugnati ed all'indennizzo della e dei sigg. (noto ”), CP_1 Parte_2 Pt_1 Parte_3
(noto ”), della diminuzione patrimoniale subita conseguentemente all'ingiustificato
[...] Pt_3 arricchimento ottenuto dalla Con vittoria di spese e competenze di lite”. Controparte_3
PER L'OPPOSTA VULCAN: “Nei confronti di e CP_1 Parte_2 Parte_3
A. Rigettarsi l'opposizione, con conseguente conferma del D.I. 47/2021 B. Con vittoria di spese e competenze. Nei confronti di (Marzio) In via principale C. Rigettarsi Parte_1
l'opposizione, con conseguente conferma del D.I. 47/2021 D. Con vittoria di spese e competenze. In via subordinata E. Ove ritenuta la riconducibilità dell'impegno di garanzia alla figura della fideiussione, dichiararsi la nullità delle sole clausole per le quali sia stata raggiunta la prova della conformità allo schema A.B.I. o della violazione delle norme richiamate dall'opponente. F. Spese e competenze parzialmente compensate”. PER LA SARDALEASING: “Nei confronti di e CP_1 Parte_2 Parte_3
In via principale A. Rigettarsi le domande proposte nei confronti dell'odierna conchiudete, in quanto inammissibili e/o infondate B. Con vittoria di spese e competenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti atti di citazione , nonché Parte_1 Parte_2 Parte_3
e la proponevano opposizione contro il decreto n. 47/2021 (dando luogo a due CP_1 procedimenti iscritti ai nn. r.g. 815 e 914 del 2021) con cui era stato loro ingiunto il pagamento in solido della somma di € 306.187,66, oltre interessi e spese, che , quale cessionaria CP dell'originaria concedente assumeva dovutale per canoni, interessi e spese a seguito Controparte_3 della risoluzione per inadempimento, intervenuta il 21 dicembre 2016, di un contratto di locazione pagina 6 di 10 finanziaria stipulato il 9 agosto 2006 con inerente ad un immobile sito in Palau, nella via CP_1
Capo d'Orso. A garanzia delle obbligazioni assunte dall'utilizzatrice si erano costituiti fideiussori ed . Parte_2 Parte_1 Parte_3
chiedeva la revoca del provvedimento monitorio eccependo la vessatorietà e Parte_1 contrarietà a norme imperative della fideiussione. Contestava inoltre l'autografia della sottoscrizione apposta al contratto di garanzia e ne assumeva la nullità in ragione della piena corrispondenza tra lo schema ABI dichiarato illegittimo per violazione della normativa antitrust e le clausole di cui agli artt.
2, 5 e 6 della fideiussione, con conseguente decadenza del diritto del creditore, ai sensi dell'art. 1957
c.c., essendo inutilmente decorso il termine ivi previsto. In subordine, ne eccepiva la nullità per vessatorietà, ai sensi dell'art. 35 del Codice del Consumo.
Gli altri opponenti lamentavano la nullità dei contratti, assumendo come l'operazione negoziale intercorsa con concretasse un patto commissorio, prevedendo in sostanza l'acquisto del CP_3 bene ceduto in capo al finanziatore in caso di mancato pagamento del debito da parte degli obbligati- proprietari del bene, in violazione del divieto di cui all'art. 2744, c.c. Sostenendo che l'intera operazione fosse simulata, chiamavano in giudizio l'altro garante e la , contro cui agivano CP_3 anche in via riconvenzionale chiedendo la condanna alla restituzione dei beni oggetto della locazione finanziaria, nonché dei canoni che assumevano ingiustamente versati.
Eccepivano inoltre la nullità ed inefficacia delle fideiussioni per violazione dell'art. 34, co. 5°, del CdC e per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957, c.c., assumendo che non vi era stata alcuna negoziazione della relativa clausola derogatoria, sottoscritta dagli e quali Parte_2 Pt_3 consumatori su modulo predisposto da , e lamentando inoltre che le tre clausole di CP_3
“reviviscenza”, di deroga all'art. 1957 e di “sopravvivenza” fossero del tutto conformi allo schema ABI dichiarato illegittimo dalla NC d'TA. Sulla base di tali assunti, concludevano come riportato in epigrafe.
Nelle due cause così instaurate, che venivano riunite, si costituivano sia la cessionaria che CP
, chiedendo la verificazione delle scritture disconosciute e contestando puntualmente tutte CP_3 le ragioni a sostegno delle opposizioni e delle domande formulate da e dagli di cui CP_1 Pt_2 chiedevano il rigetto.
Disposta una consulenza grafologica, le cause riunite, istruite solo con produzioni documentali, erano assunte in decisione all'udienza cartolare del 9 maggio 2024 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
***
L'opposizione proposta da è infondata e dev'essere disattesa, richiamandosi al riguardo le CP_1 motivazioni di cui alla sentenza n. 686/2022, pubblicata il 29 giugno 2022 e passata in giudicato (doc. 8
), con cui questo tribunale aveva dichiarato risolto per inadempimento della società CP_3 utilizzatrice il contratto di leasing immobiliare, condannandola al rilascio dell'immobile sito in via
Capo d'Orso a Palau, specificamente argomentando sulla validità del leasing e, segnatamente, sull'insussistenza dei profili di nullità per violazione del patto commissorio, già dedotti in quella causa dalla medesima società convenuta, rammentandosi che in detto giudizio (n. 2560/2017 RG), promosso da per sentir condannare al rilascio dell'immobile, previo accertamento della CP_3 CP_1 risoluzione del medesimo contratto di leasing, la società aveva proposto le stesse eccezioni e difese pagina 7 di 10 oggetto dell'odierna opposizione. E' dunque fondata l'eccezione di giudicato esterno sollevata da parte opposta e la società opponente è pertanto tenuta al pagamento della somma oggetto dell'ingiunzione.
Venendo alla posizione degli altri opponenti, tutti fideiussori di in relazione alle obbligazioni CP_1 scaturenti dal leasing in oggetto, deve premettersi, quanto all' , che in esito Parte_1 all'espletata consulenza grafologica, conseguente al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte dal garante ai contratti di fideiussione (su cui peraltro la parte non conclude), è risultato come “Le evidenze analitiche emerse dagli accertamenti espletati, in particolare dalle analisi di confronto, dettagliatamente esposte, concorrono a determinare che le sottoscrizioni apposte sulla fideiussione in data 9 agosto 2006
e sulla scrittura depositata in originale il 6 ottobre 2022, risultano apposte di pugno dal fideiussore
. L'andamento grafico, la struttura e l'inclinazione dei segni grafici, la loro Parte_1 morfologia, le dimensioni dei caratteri, sono stati tutti analiticamente esaminati, illustrati e raffrontati dall'ausiliario del giudice con le scritture di comparazione. Le riscontrate analogie ravvisate in esito all'accurata analisi peritale, alle cui argomentazioni si rimanda, consentono dunque di desumere, con ragionevole certezza, l'unicità di mano e l'autografia delle sottoscrizioni contestate.
Tanto premesso, risultano anche infondati i rilievi di , e Parte_1 Parte_3
vertenti sull'illegittimità delle clausole contenute nelle fideiussioni stipulate a Parte_2 garanzia delle obbligazioni assunte dalla . Parte_8
Premesso che le garanzie fideiussorie sono specifiche (tali sono quelle prestate con preciso riferimento al richiamato rapporto contrattuale stipulato fra e , si tratta, invero, di garanzie CP_3 CP_1 fideiussorie in senso proprio, deponendo in tal senso, oltre alla loro chiara denominazione testuale, reiterata più volte nel modulo contrattuale predisposto dalla stessa società opposta, il palese collegamento della garanzia con le obbligazioni contratte dalla società debitrice principale e il riferimento alla disciplina codicistica della fideiussione. Inoltre, sebbene vi sia previsto il pagamento del garante a prima richiesta (patto pacificamente compatibile con la fideiussione), non vi è contemplata una clausola che escluda la generale possibilità di opporre eccezioni alla banca garantita, in deroga all'art. 1945, c.c. Dal contenuto complessivo dei moduli contrattuali emerge, invero, chiaramente, quel vincolo di accessorietà tipicamente caratterizzante la fideiussione ed assente invece nel contratto autonomo di garanzia, dato che in tale ultimo caso il garante non è tenuto ad adempiere in luogo del garantito il debito principale, come nella fideiussione in senso proprio, bensì a corrispondere immediatamente ed a prima richiesta al creditore una sorta di indennizzo, versandogli una determinata somma di denaro in sostituzione della mancata o inesatta prestazione del debitore garantito (in tal senso, Cass., sez. I, sent. n. 32402/2019).
Tanto premesso, deve, tuttavia, escludersi l'eccepita nullità parziale delle clausole contrattuali e, per quanto qui interessa, di quella di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957, c.c. (sul punto, Cass. civ., Sez. Unite, 30/12/2021, n. 41994), con conseguente piena validità del negozio e della garanzia prestata che rimane dunque efficace .
Sebbene infatti le clausole, di reviviscenza, di permanenza del vincolo fideiussorio e di deroga ai termini previsti dall'art. 1957 c.c., tutte specificamente approvate dai fideiussori, appaiano sovrapponibili a quelle dichiarate nulle dalla NC d'TA siccome frutto di un'intesa anticoncorrenziale, ciò non è sufficiente all'invocato rilievo della nullità, trattandosi di garanzie
(peraltro estranee allo schema della fideiussione omnibus sanzionato da NC d'TA) prestate in relazione ad un contratto di leasing e non ad un contratto bancario. L'accertamento della sussistenza di pagina 8 di 10 un'intesa anticoncorrenziale, su cui si era basato il richiamato rilievo della NC d'TA, era stato svolto, infatti, in relazione ad uno schema contrattuale predisposto dall'ABI (associazione cui aderiscono sia le banche che gli altri soggetti operanti quali intermediari del credito, comprese le società di leasing) e aveva propriamente ad oggetto rapporti bancari, differenti da quello dedotto nel presente giudizio, rammentandosi che, come chiarito dal medesimo provvedimento dell'autorità di tutela, i testi negoziali e la reiterazione delle intese anticoncorrenziali erano stati vagliati e sanzionati solo con riferimento alla prassi bancaria, avendo NC d'TA specificamente rilevato come non sia anticoncorrenziale il solo dato dell'adozione di clausole standardizzate, occorrendo anche valutare se l'uso di schemi negoziali uniformi “impedisca un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”, con la conseguenza che la clausola deve risultare frutto di intese che, per l'elevato numero di imprese che vi aderiscano e per la loro diffusione sul territorio nazionale, possano incidere significativamente sul mercato, falsando la libera concorrenza. Nessuna puntuale allegazione né prova degli elementi di valutazione sin qui richiamati, e in particolare dell'esistenza di un'offerta uniforme sul mercato del leasing immobiliare che risulti caratterizzata dalla presenza delle menzionate clausole,
è stata fornita dagli opponenti con specifico riferimento alle fideiussioni collegate al leasing.
Risultando, come detto, la clausola derogativa del termine decadenziale di cui all'art. 1957, c.c., specificamente approvata dai fideiussori, odierni opponenti, ai sensi dell'art. 1341, co. 2°, c.c., risulta allora irrilevante la mancata osservanza del termine semestrale previsto dalla disposizione, efficacemente derogata dalle parti.
Deve, infine, escludersi, con riferimento alle contestazioni degli opponenti concernenti l'invalidità della clausola per violazione della normativa consumeristica, che i tre fideiussori rivestano la qualifica di consumatori, considerato che tutti erano soci dell'utilizzatrice, che il era Parte_1 amministratore di com'è indiscusso, che era anch'egli amministratore, CP_1 Parte_3 dotato di poteri rappresentativi della società, avendo in tale veste sottoscritto il contratto di leasing (v. all. 2 opposta) e che aveva personalmente partecipato all'operazione negoziale Parte_2 quale fornitore dell'immobile oggetto del contratto, dovendo per ciò solo presumersi che agisse nell'esercizio della sua attività commerciale o professionale, e comunque che avesse un interesse personale e diretto al positivo esito dell'affare, cui la fideiussione era preordinata, e che avesse, quindi, consapevolmente negoziato tutte le clausole sottoposte alla sua attenzione e sottoscrizione.
Non è dato rilevare alcuna violazione dei doveri di buona fede, sia precontrattuale ex art. 1337 c.c. che nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., su cui parte opponente non spende alcuna significativa argomentazione specificamente riferita al contratto e alla sua esecuzione, né appare configurabile alcun inadempimento rispetto ai doveri di informazione, correttezza e trasparenza a carico della concedente.
Il credito azionato in monitorio, basato sul contratto di leasing e sulle richiamate fideiussioni, risulta pertanto adeguatamente provato ed è liquido ed esigibile, non avendo gli opponenti messo in discussione l'inadempimento come dedotto dall'opposta né fornito la prova, a loro carico, dell'estinzione del debito, nemmeno parziale.
Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'opposizione, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 47/2021 del 2 febbraio 2021, e, rigettate le domande pagina 9 di 10 proposte dagli opponenti , e CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
, li condanna alla rifusione in favore di e di delle spese
[...] Controparte_2 Controparte_3 processuali, liquidate per ciascuna in complessivi € 18.600,00, oltre rimborso forfetario spese generali ed oneri di legge.
Pone definitivamente e per intero a carico di i compensi liquidati alla CT (€ Parte_1
1693,58).
Sassari, 10 ottobre 2024
Il giudice
Stefania Deiana
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