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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 27.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6112 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Mogavero Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Diaz n. 47;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad ATP.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 25.11.2024 conveniva in Parte_1
giudizio l' esponendo di aver presentato in data 31.1.2024 domanda CP_1
amministrativa volta a ottenere il riconoscimento della pensione di invalidità
civile e che tale domanda era stata respinta.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP, nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU dott. (invalidità al solo Persona_1
75%) deducendo che gli stati patologici denunciati le avrebbero dato diritto,
piuttosto, alla provvidenza richiesta.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio CP_1
resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato per le Pt_1
ragioni che si vengono a illustrare.
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 30.9.2024
e la dichiarazione è stata depositata 28.10.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 25.11.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Occorre evidenziare che, ai sensi del richiamato art. 445 bis c.p.c., il ricorso introduttivo del giudizio di merito conseguente alla definizione per mancato accordo del procedimento per ATP va proposto 'specificando a pena di
inammissibilità i motivi della contestazione'. Si ricorda che, stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, la previsione normativa rende evidente come nel nuovo sistema, nel giudizio di cognizione di primo grado non solo assume rilevanza l'accertamento tecnico preventivo già obbligatoriamente esperito al fine della composizione bonaria della vertenza basata sulla sussistenza del requisito sanitario, e che,
ovviamente resta utilizzabile ai fini della decisione, ma l'accertamento sulla sussistenza del requisito sanitario può essere introdotto nel merito solo attraverso motivi di contestazione specifica della già esperita valutazione peritale. Ne consegue che il ricorso può essere giudicato ammissibile solo se,
e nella misura in cui, rapportandoci concretamente all'esperito procedimento per ATP, ne metta in concreta evidenza carenze di indagine o vizi di carattere medico e/o logico giuridico.
Tanto premesso, venendo al caso di specie, il ricorso si limita a sottolineare del tutto genericamente che le patologie da cui risulterebbe affetta la ricorrente non sarebbero state adeguatamente valutate dal CTU.
Orbene, tali affermazioni contenute nel ricorso, ad avviso del giudicante, non appaiono rispondenti al canone di specificità imposto dalla legge, non avendo alcun contenuto fattuale o logico-giuridico, non rapportandosi in alcun modo al contenuto della relazione, della quale non riporta neppure direttamente né
indirettamente, l'iter motivo.
In ogni caso, e a voler ritenere il ricorso ammissibile, esso risulterebbe infondato nel merito, proprio per palesarsi del tutto inidoneo a scalfire le conclusioni cui è giunto il perito nominato nel procedimento per ATP. Il
consulente, alla luce dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria prodotta, tutta compiutamente esaminata e valutata, ha accertato che la presenta al più una mobilità limitata al piede sinistro, realizzando un Pt_1
gradiente complessivo del solo 75% già riconosciuto in sede amministrativa e non raggiungendo, quindi, il grado d'invalidità necessario per la concessione della pensione d'invalidità civile (il 100%).
Orbene, le conclusioni rassegnate dal CTU appaiono del tutto esaurienti ed inoltre giustificate da indagine clinica diretta.
Ritiene, in conclusione, il giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico. Al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004). La relazione del CTU appare pertanto ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure,
così come la documentazione medica successiva - pur allegata - non risulta idonea ad incidere sul quadro clinico valutato dal consulente, pertanto questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né
avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011 n. 23413). Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite essendo agli atti valida dichiarazione di parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6112 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, promosso da nei confronti dell , in Parte_1 CP_1
persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite.
Salerno, 27.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 27.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 6112 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Mogavero Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via Diaz n. 47;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad ATP.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 25.11.2024 conveniva in Parte_1
giudizio l' esponendo di aver presentato in data 31.1.2024 domanda CP_1
amministrativa volta a ottenere il riconoscimento della pensione di invalidità
civile e che tale domanda era stata respinta.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP, nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU dott. (invalidità al solo Persona_1
75%) deducendo che gli stati patologici denunciati le avrebbero dato diritto,
piuttosto, alla provvidenza richiesta.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio CP_1
resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il ricorso proposto dalla è infondato e va, pertanto, rigettato per le Pt_1
ragioni che si vengono a illustrare.
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 30.9.2024
e la dichiarazione è stata depositata 28.10.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 25.11.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Occorre evidenziare che, ai sensi del richiamato art. 445 bis c.p.c., il ricorso introduttivo del giudizio di merito conseguente alla definizione per mancato accordo del procedimento per ATP va proposto 'specificando a pena di
inammissibilità i motivi della contestazione'. Si ricorda che, stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, la previsione normativa rende evidente come nel nuovo sistema, nel giudizio di cognizione di primo grado non solo assume rilevanza l'accertamento tecnico preventivo già obbligatoriamente esperito al fine della composizione bonaria della vertenza basata sulla sussistenza del requisito sanitario, e che,
ovviamente resta utilizzabile ai fini della decisione, ma l'accertamento sulla sussistenza del requisito sanitario può essere introdotto nel merito solo attraverso motivi di contestazione specifica della già esperita valutazione peritale. Ne consegue che il ricorso può essere giudicato ammissibile solo se,
e nella misura in cui, rapportandoci concretamente all'esperito procedimento per ATP, ne metta in concreta evidenza carenze di indagine o vizi di carattere medico e/o logico giuridico.
Tanto premesso, venendo al caso di specie, il ricorso si limita a sottolineare del tutto genericamente che le patologie da cui risulterebbe affetta la ricorrente non sarebbero state adeguatamente valutate dal CTU.
Orbene, tali affermazioni contenute nel ricorso, ad avviso del giudicante, non appaiono rispondenti al canone di specificità imposto dalla legge, non avendo alcun contenuto fattuale o logico-giuridico, non rapportandosi in alcun modo al contenuto della relazione, della quale non riporta neppure direttamente né
indirettamente, l'iter motivo.
In ogni caso, e a voler ritenere il ricorso ammissibile, esso risulterebbe infondato nel merito, proprio per palesarsi del tutto inidoneo a scalfire le conclusioni cui è giunto il perito nominato nel procedimento per ATP. Il
consulente, alla luce dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria prodotta, tutta compiutamente esaminata e valutata, ha accertato che la presenta al più una mobilità limitata al piede sinistro, realizzando un Pt_1
gradiente complessivo del solo 75% già riconosciuto in sede amministrativa e non raggiungendo, quindi, il grado d'invalidità necessario per la concessione della pensione d'invalidità civile (il 100%).
Orbene, le conclusioni rassegnate dal CTU appaiono del tutto esaurienti ed inoltre giustificate da indagine clinica diretta.
Ritiene, in conclusione, il giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico. Al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004). La relazione del CTU appare pertanto ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure,
così come la documentazione medica successiva - pur allegata - non risulta idonea ad incidere sul quadro clinico valutato dal consulente, pertanto questo giudicante non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né
avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011 n. 23413). Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite essendo agli atti valida dichiarazione di parte ricorrente ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6112 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, promosso da nei confronti dell , in Parte_1 CP_1
persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite.
Salerno, 27.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro