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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/10/2024, n. 3038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3038 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del dott. Donatella De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G 12264 dell'anno 2023 trattata ex art 127 ter cpc in data
26/09/2024
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. COLUCCIA ANTONIO VINCENZO, procuratore domiciliatario
Ricorrente
C O N T R O
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv RAHO MARCELLO Resistente
OGGETTO: opposizione ad ATP per pensione di inabilità e/o assegno di invalidità ex artt 12 e 13 L 118/71
FATTO E DIRITTO
Premesso di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per la verifica dello stato di invalidità richiesto per percepire la pensione o in subordine l'assegno di invalidità civile e di aver contestato le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, in data 06.11.2023 chiedeva fosse accertato il proprio diritto a percepire la pensione di inabilità civile, con conseguente condanna dell a corrispondere i relativi importi. CP_1
L eccepiva l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Ritenuta esaustiva la precedente relazione di consulenza e in assenza di documentati aggravamenti del quadro clinico, la causa viene decisa con la presente sentenza all'esito del deposito di note ai sensi dell'art 127 ter cpc.
**** Alla luce delle emergenze processuali la domanda risulta infondata. Gli artt.2, 12 e 13 l.n.118\1971 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono i requisiti socio-economici e sanitari (invalidità pari almeno al 74% per l'assegno e pari al 100% per la pensione) occorrenti per le suddette prestazioni di invalidità civile.
In concreto, gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e riportati nella relazione disposta nel precedente giudizio, determinano un grado di invalidità pari all'82%, idoneo a configurare il requisito sanitario per l'assegno di invalidità, ma non anche la pensione di inabilità invece qui richiesta dal ricorrente.
In particolare, il consulente ha riscontrato il seguente quadro clinico ed annesso grado di invalidità:
- Diabete mellito tipo 2 (cod. 9309) con percentuale 45%
- Spondiloartrosi lombare con ED L4/L5 (cod. 7010) con percentuale 35%
- Gonartrosi bilaterale (cod. 7205 ana) con percentuale 21%
- Sindrome ansioso depressiva (cod.2205) con percentuale 25%
- Ipertensione arteriosa (cod. 6445) con percentuale 20%
- STC (cod. 7313) con percentuale 13%
Orbene, la relazione del c.t.u. risulta sufficientemente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, nonché attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
Occorre osservare, d'altro canto, nell'atto introduttivo del giudizio di merito la parte ricorrente ha lamentato l'erroneità della valutazione espressa dal c.t.u. in maniera inidonea a giustificare integrazioni o rinnovi di consulenza, essendo a tal fine insufficiente la mera divergenza tra le conclusioni tecniche del consulente d'ufficio e la tesi del consulente della parte ricorrente, ove manchino evidenze di alterazioni funzionali concretamente più gravi di quelle rilevate all'esito della visita medica o di quelle comunque già considerate nella redazione finale della relazione peritale.
Né d'altronde risultano documentati rilevanti aggravamenti del quadro patologico, successivi alla visita medica effettuata dal ctu, tali da condurre a rivedere il quadro morboso secondo le tabelle medicolegali in uso, sì da consentire di raggiungere il grado di invalidità per la prestazione richiesta.
Pertanto, il chiesto rinnovo della ctu non può essere disposto. Ad ogni buon conto peraltro si evidenzia che al momento della domanda amministrativa, presentata in data 8.1.2022, il ricorrente aveva compiuto 66 anni e 363 giorni.
Pertanto considerato il requisito anagrafico dei 67 anni, come limite massimo per percepire le suddette prestazioni assistenziali, il ricorrente a settembre 2022
(decorrenza accertata in sede di ATP) non possedeva comunque il requisito anagrafico per il godimento dell'assegno di invalidità.
Per il resto, in assenza di nuova documentazione e considerata esaustiva la ctu effettuata in sede di ATP, diviene oltremodo improbabile che un rinnovo di ctu avrebbe potuto accertare la totale (e non parziale) inabilità addirittura dalla data della domanda amministrativa (ossia dal gennaio 2022), atteso che una decorrenza successiva sarebbe stata comunque ininfluente non sussistendo più il requisito anagrafico.
Spese di lite e di ctu irripetibili stante idonea dichiarazione ex art 152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
-rigetta il ricorso;
- spese di lite e di ctu irripetibili.
Lecce, 08/10/2024
Il Giudice del Lavoro Dott. Donatella De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del dott. Donatella De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G 12264 dell'anno 2023 trattata ex art 127 ter cpc in data
26/09/2024
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. COLUCCIA ANTONIO VINCENZO, procuratore domiciliatario
Ricorrente
C O N T R O
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv RAHO MARCELLO Resistente
OGGETTO: opposizione ad ATP per pensione di inabilità e/o assegno di invalidità ex artt 12 e 13 L 118/71
FATTO E DIRITTO
Premesso di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per la verifica dello stato di invalidità richiesto per percepire la pensione o in subordine l'assegno di invalidità civile e di aver contestato le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, in data 06.11.2023 chiedeva fosse accertato il proprio diritto a percepire la pensione di inabilità civile, con conseguente condanna dell a corrispondere i relativi importi. CP_1
L eccepiva l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Ritenuta esaustiva la precedente relazione di consulenza e in assenza di documentati aggravamenti del quadro clinico, la causa viene decisa con la presente sentenza all'esito del deposito di note ai sensi dell'art 127 ter cpc.
**** Alla luce delle emergenze processuali la domanda risulta infondata. Gli artt.2, 12 e 13 l.n.118\1971 e successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono i requisiti socio-economici e sanitari (invalidità pari almeno al 74% per l'assegno e pari al 100% per la pensione) occorrenti per le suddette prestazioni di invalidità civile.
In concreto, gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e riportati nella relazione disposta nel precedente giudizio, determinano un grado di invalidità pari all'82%, idoneo a configurare il requisito sanitario per l'assegno di invalidità, ma non anche la pensione di inabilità invece qui richiesta dal ricorrente.
In particolare, il consulente ha riscontrato il seguente quadro clinico ed annesso grado di invalidità:
- Diabete mellito tipo 2 (cod. 9309) con percentuale 45%
- Spondiloartrosi lombare con ED L4/L5 (cod. 7010) con percentuale 35%
- Gonartrosi bilaterale (cod. 7205 ana) con percentuale 21%
- Sindrome ansioso depressiva (cod.2205) con percentuale 25%
- Ipertensione arteriosa (cod. 6445) con percentuale 20%
- STC (cod. 7313) con percentuale 13%
Orbene, la relazione del c.t.u. risulta sufficientemente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, nonché attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
Occorre osservare, d'altro canto, nell'atto introduttivo del giudizio di merito la parte ricorrente ha lamentato l'erroneità della valutazione espressa dal c.t.u. in maniera inidonea a giustificare integrazioni o rinnovi di consulenza, essendo a tal fine insufficiente la mera divergenza tra le conclusioni tecniche del consulente d'ufficio e la tesi del consulente della parte ricorrente, ove manchino evidenze di alterazioni funzionali concretamente più gravi di quelle rilevate all'esito della visita medica o di quelle comunque già considerate nella redazione finale della relazione peritale.
Né d'altronde risultano documentati rilevanti aggravamenti del quadro patologico, successivi alla visita medica effettuata dal ctu, tali da condurre a rivedere il quadro morboso secondo le tabelle medicolegali in uso, sì da consentire di raggiungere il grado di invalidità per la prestazione richiesta.
Pertanto, il chiesto rinnovo della ctu non può essere disposto. Ad ogni buon conto peraltro si evidenzia che al momento della domanda amministrativa, presentata in data 8.1.2022, il ricorrente aveva compiuto 66 anni e 363 giorni.
Pertanto considerato il requisito anagrafico dei 67 anni, come limite massimo per percepire le suddette prestazioni assistenziali, il ricorrente a settembre 2022
(decorrenza accertata in sede di ATP) non possedeva comunque il requisito anagrafico per il godimento dell'assegno di invalidità.
Per il resto, in assenza di nuova documentazione e considerata esaustiva la ctu effettuata in sede di ATP, diviene oltremodo improbabile che un rinnovo di ctu avrebbe potuto accertare la totale (e non parziale) inabilità addirittura dalla data della domanda amministrativa (ossia dal gennaio 2022), atteso che una decorrenza successiva sarebbe stata comunque ininfluente non sussistendo più il requisito anagrafico.
Spese di lite e di ctu irripetibili stante idonea dichiarazione ex art 152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
-rigetta il ricorso;
- spese di lite e di ctu irripetibili.
Lecce, 08/10/2024
Il Giudice del Lavoro Dott. Donatella De Giorgi