Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nelle cause riunite iscritte al n. 43 del 2024 R.G.L. promosse
DA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5
Con gli Avv.ti GANCI FABIO e MICELI WALTER ricorrenti
CONTRO
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal funzionario Dott. CAVADI RENZO
resistente
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza di trattazione scritta del 27/01/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento dei proposti ricorsi, condanna il resistente, al pagamento, a titolo d'indennità sostitutiva per ferie CP_1
non godute, in favore di:
- della somma di €. 1643,89 per gli anni scolastici Parte_1
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
- della somma di €. 3041,92 per gli anni scolastici 2021/2022 e Parte_2
2022/2023, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
- della somma di €. 2.213,16 per gli anni scolastici 2018/2019 Parte_3
e 2020/2021, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
- della somma di €. 2.173,75 per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_5
2019/2020 e 2021/2022, oltre interessi maturati dal diritto all'accredito sino al saldo;
condanna il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in €. 2.200,00 per compensi professionali, oltre € 49,00 per contributo unificato, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli
Avv.ti Walter Miceli e Fabio Ganci.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
-Premesso che con ricorsi separati poi riuniti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, le parti ricorrenti deducevano di aver maturato, per gli anni scolastici analiticamente indicati, un numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale, senza aver tuttavia percepito alcuna indennità sostitutiva per ferie non godute, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 24/12/2012; chiedevano pertanto, previo accertamento del diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute - quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio e a domanda durante il periodo di sospensione delle lezioni – la condanna del
[...]
al relativo pagamento, col favore delle spese;
Controparte_1
- premesso che il convenuto, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza CP_1
del ricorso, del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 27/01/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre in via preliminare osservare che quella proposta dalle parti ricorrenti con le note conclusionali non è una mera emendatio libelli, ma una mutatio, come tale inammissibile perché tardiva.
Le parti ricorrenti, infatti, hanno espressamente agito per il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per “giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, come da elenco che segue...”, indicando dettagliatamente il numero dei giorni residui.
La modifica di detto elenco, ampliandolo, e l'introduzione a fondamento della domanda di un argomento diverso da quello speso nel ricorso, determina una modifica del tema d'indagine e sposta i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo (in termini, Cass.
12195/2020; n. 20870/2019);
2 - rilevato che, nel merito, il ricorso così come in origine formulato deve trovare accoglimento, nei termini seguenti, dovendosi interamente richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, le sentenze rese dal Tribunale adito, anche in diversa composizione, in materia analoga;
- rilevato che quanto alla questione relativa alla fruizione delle ferie, la relativa disciplina si rinviene nella L. 228/2012 la quale, all'art. 1, comma 54, stabilisce che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Considerata la disposizione di cui al comma 8 art. 5 del d.l.
95/2012 ove si prevede che “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”, il successivo comma 55 dell'art 1 della l. 228/2012 ha introdotto una clausola derogatoria al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, stabilendo che “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
L' art. 1, comma 56, L. 228/2012 ha infine disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti vanno disapplicate dall'1settembre 2013.
Inoltre, in merito all'eccezione sollevata dalla conventa sulla mancata richiesta del ricorrente di poter fruire di dette ferie, si riporta quanto statuito dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n.
14268/2022 del 5.5.2022 la quale ha rilevato la “necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'articolo 5, comma otto, DL nr. 95/2012, così come integrato dall'articolo 1 comma 55 L. nr. 228/2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione” precisando che “La Corte di
Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare l'articolo
7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti
3 fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo… in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva…”.;
- rilevato che, tenuto conto dell'anno scolastico che viene in rilievo nella specie all'esame, deve trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1, comma 54, L. 228/2012, - che prevede, anche per i docenti a termine, la fruizione obbligatoria delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali – nonché quanto disposto dall'art. 5, comma 8, del D.L.
95/2012 (come modificato dal comma 55 dell'art. 1 l. 228/2012) - che consente la monetizzazione per il personale della scuola a tempo determinato “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La recente giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte chiarito che “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr.
Cass. 21780/2022);
- rilevato che l'amministrazione convenuta non ha fornito alcuna prova di aver espletato le superiori formalità, ossia di aver invitato i ricorrenti a usufruire delle ferie maturate e non ancora godute entro la data di conclusione del contratto di lavoro a tempo determinato;
- rilevato che, con riferimento al quantum debeatur, l'amministrazione non ha contestato il conteggio offerto dalle parti ricorrenti;
- rilevato, infine, che infondata deve ritenersi l'eccezione di prescrizione, tenuto conto della data dei relativi contratti;
- rilevato che le spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori che hanno reso le dichiarazioni di rito, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
4 D.M. n. 55/2024, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 e tenuto conto della ripetitività delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del
27/01/2025.
La Giudice
Cinzia Soffientini
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