TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/11/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.1954/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Dispositivo della sentenza nella causa promossa con ricorso depositato in data 21.5.2025 da
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Tomasso Parte_1 contro
, in persona del legale rappr.te Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Mariani
e
in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Maria Cristina Tandoi e dall'Avv. Gabriella Mazzoli
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione provvisoria Parte_1 dalla alla Controparte_1 [...]
ai sensi dell'art.42-bis del D.Lgs. n.151/2001, e, per l'effetto, Controparte_2 ordina alle resistenti di disporre l'immediata assegnazione provvisoria dell'attrice, per la durata di tre anni e con decorrenza immediata;
b) condanna le resistenti a rifondere alla ricorrente, ciascuna per la metà, le spese di lite, liquidate in complessivi €.4.629,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, e in €.259,00 per rimborso delle spese di contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
c) fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Frosinone, 26/11/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
1 2
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Dispositivo della sentenza nella causa promossa con ricorso depositato in data 21.5.2025 da
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Tomasso Parte_1 contro
, in persona del legale rappr.te Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Mariani
e
in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Maria Cristina Tandoi e dall'Avv. Gabriella Mazzoli
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegnazione provvisoria Parte_1 dalla alla Controparte_1 [...]
ai sensi dell'art.42-bis del D.Lgs. n.151/2001, e, per l'effetto, Controparte_2 ordina alle resistenti di disporre l'immediata assegnazione provvisoria dell'attrice, per la durata di tre anni e con decorrenza immediata;
b) condanna le resistenti a rifondere alla ricorrente, ciascuna per la metà, le spese di lite, liquidate in complessivi €.4.629,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, e in €.259,00 per rimborso delle spese di contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
c) fissa il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Frosinone, 26/11/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
1 2