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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/12/2025, n. 2754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2754 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 2 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 465/2024 R.G. e vertente tra
nata a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio legale degli avv.ti Carlo La Spina e
SS RD, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, cod. fisc. , elettivamente domiciliato a Messina presso gli uffici P.IVA_1 dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento prestazioni obbligatorie
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio depositato in data 26.1.2024 Parte_1 adiva l'intestato Tribunale per ivi sentir dichiarare il proprio diritto alla liquidazione degli assegni per il nucleo familiare (invano richiesta in via amministrativa con domanda del
15/05/2023), quale persona titolare di pensione Cat. SO n. 20065172 da lavoro dipendente nell'impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ai sensi dell'art. 2, co. VIII, del d.l. 13/03/1988 n. 69, con conseguente condanna dell' ad erogare tale assegno a decorrere CP_2
dalla data che sarebbe risultata in corso di causa, da valutare eventualmente avvalendosi di
Ctu medico-legale, oltre accessori di legge e spese di lite da distrarsi.
Costituitosi, l'Ente resistente contestava la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto. In particolare, rappresentava che in precedenti procedimenti non Parte_1
era stata riconosciuta inabile.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita la consulenza medico-legale e scambiate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame delle condizioni per il beneficio assistenziale.
La domanda è fondata. L'assegno per il nucleo familiare era una prestazione previdenziale a carico dell' (è stata abrogata a partire dal 1° marzo 2022), che aveva la duplice finalità di CP_2 integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso veniva erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, ove ricorrevano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/'88, convertito in
Legge n. 153/'88. Ai sensi del co. II del citato articolo l'assegno competeva in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo annualmente rivalutata.
L'assegno non spettava se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale era inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare
(art. 2, co. X).
Poste le condizioni per usufruire del beneficio, l'art. 2, co. III, del d.l. n. 69/88, rinviava all'osservanza delle norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con dpr n. 797/55, per quanto non previsto dall'articolo medesimo.
Per quanto riguarda il nucleo familiare, esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità
o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. VI). Il nucleo familiare può essere, altresì, composto - ed è questa la fattispecie che si attaglia al caso in esame - da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. VIII).
Al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio con gli arretrati richiesti, è stata disposta idonea Ctu medica, le cui conclusioni si condividono, che ha consentito di appurare che la ricorrente è affetta da “Artrosi polidistrettuale a media incidenza funzionale;
esiti di intervento di artrodesi lombosacrale;
ipertensione arteriosa;
sindrome ansioso-depressiva di grado medio in soggetto con pregressa isterectomia e cistopessi” ma nel complesso, non possa essere considerata nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
3. Decisione e spese.
La domanda, pertanto, va rigettata.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Si pongono a carico dell' le spese della consulente, in ragione della suddetta esenzione. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 290,00, oltre accessori, in favore CP_2
del dott. . Parte_2
Messina, 3 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando