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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 08/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEDELE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 321/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castel Di Sangro - Via Vittorio Emanuele 10 67031 Castel Di Sangro AQ
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420240013831354000 IMU 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420240013831354000 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 367/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: nessuno è comparso.
Resistente: il difensore del comune resistente si riporta agli atti e insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, Ricorrente_1 a ministero del proprio difensore, impugnava la cartella di pagamento n. 5420240013831354000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nell'interesse del comune di Castel di Sangro, per il mancato pagamento dell'IMU dovuta per le annualità 2016 e 2017, pari a € 2591,88, comprensiva dei diritti di notifica.
LA ricorrente eccepiva:
- l'intervenuta prescrizione del credito tributario preteso, in mancanza della notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata;
- la violazione dell'art.1, comma 639, L. 27/12/2013 e dell'art. 1, comma 741, L. n. 160/2019, per il mancato riconoscimento dell'esenzione dal versamento dell'IMU, con riferimento all'immobile che costituirebbe l'abitazione principale della ricorrente.
Concludeva, chiedendo l'annullamento dell'atto gravato, con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei propri difensori, dichiaratisi antistatari.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del suo l.r.p.t. ed a ministero del funzionario all'uopo designato, che, preliminarmente eccepiva:
- l'inammissibilità del ricorso, essendo stato proposto oltre i termini stabiliti dall'art. 21, D.Lgs. n. 546/1992;
- la propria carenza di legittimazione passiva e, comunque, nel merito l'infondatezza del ricorso.
Concludeva, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, tenendo indenne l'Agenzia delle riscossioni.
Si costituiva il comune di Castel di Sangro, in persona del responsabile del Settore II ed a ministero del difensore all'uopo nominato, che eccepiva:
- l'inammissibilità del ricorso, per essere stato notificato oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge;
- l'infondatezza del ricorso, essendo stati regolarmente e tempestivamente notificati gli atti prodromici alla cartella impugnata.
Concludeva, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e comunque, il suo rigetto, con vittoria di spese. All'udienza dell'8/9/2025, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.L.gs. n. 546/1992, “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Attraverso la relata di notifica prodotta dall'Agenzia resistente si riscontra che questa è stata effettua ai sensi dell'art. 140, c.p.c., stante la temporanea assenza della ricorrente, come rilevato dall'agente notificatore.
Il giorno 25/10/2024, è stato effettuato il deposito del plico presso il comune di Castel di Sangro e contemporaneamente spedita la prescritta raccomandata informativa, che risulta dall'avviso di ricevimento in atti, consegnata il giorno 28/1/2025.
Pertanto, in questo giorno si è perfezionato, per la ricorrente, l'iter notificatorio: da tale momento è iniziato il decorso di 60 giorni per la notifica del ricorso e non dal 26/2/2025, come dichiarato nello stesso ricorso che, dunque, non risulta proposto tempestivamente, poiché il termine finale correttamente sarebbe stato il giorno 29/3/2025.
La ricorrente, al momento della notifica del ricorso effettuata dal proprio difensore a mezzo dei p.e.c. il giorno
15/4/2025, era decaduta dalla relativa facoltà e ciò ne ha determinato l'inammissibilità.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in favore dell'Agenzia di entrambii gli Enti resistenti, con la riduzione del 20% solo per l'Agenzia delle Entrate - Riscossioni, ex art. 15, D.Lgs.
n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado dell'Aquila, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00, oltre al 15 % per spese forfetarie, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, e in € 1.000,00, oltre al 15 % per spese forfetarie, nonchè CPA ed IVA (quest'ultima se dovuta), come per legge. Così deciso a L'Aquila, il giorno 8/9/2025 Il Giudice monocratico Dott. Giovanni Fedele
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 08/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEDELE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 321/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - L'Aquila
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castel Di Sangro - Via Vittorio Emanuele 10 67031 Castel Di Sangro AQ
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420240013831354000 IMU 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05420240013831354000 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 367/2025 depositato il
16/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: nessuno è comparso.
Resistente: il difensore del comune resistente si riporta agli atti e insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, Ricorrente_1 a ministero del proprio difensore, impugnava la cartella di pagamento n. 5420240013831354000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nell'interesse del comune di Castel di Sangro, per il mancato pagamento dell'IMU dovuta per le annualità 2016 e 2017, pari a € 2591,88, comprensiva dei diritti di notifica.
LA ricorrente eccepiva:
- l'intervenuta prescrizione del credito tributario preteso, in mancanza della notifica degli atti presupposti alla cartella impugnata;
- la violazione dell'art.1, comma 639, L. 27/12/2013 e dell'art. 1, comma 741, L. n. 160/2019, per il mancato riconoscimento dell'esenzione dal versamento dell'IMU, con riferimento all'immobile che costituirebbe l'abitazione principale della ricorrente.
Concludeva, chiedendo l'annullamento dell'atto gravato, con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei propri difensori, dichiaratisi antistatari.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del suo l.r.p.t. ed a ministero del funzionario all'uopo designato, che, preliminarmente eccepiva:
- l'inammissibilità del ricorso, essendo stato proposto oltre i termini stabiliti dall'art. 21, D.Lgs. n. 546/1992;
- la propria carenza di legittimazione passiva e, comunque, nel merito l'infondatezza del ricorso.
Concludeva, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, tenendo indenne l'Agenzia delle riscossioni.
Si costituiva il comune di Castel di Sangro, in persona del responsabile del Settore II ed a ministero del difensore all'uopo nominato, che eccepiva:
- l'inammissibilità del ricorso, per essere stato notificato oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge;
- l'infondatezza del ricorso, essendo stati regolarmente e tempestivamente notificati gli atti prodromici alla cartella impugnata.
Concludeva, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e comunque, il suo rigetto, con vittoria di spese. All'udienza dell'8/9/2025, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art. 21, comma 1, D.L.gs. n. 546/1992, “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Attraverso la relata di notifica prodotta dall'Agenzia resistente si riscontra che questa è stata effettua ai sensi dell'art. 140, c.p.c., stante la temporanea assenza della ricorrente, come rilevato dall'agente notificatore.
Il giorno 25/10/2024, è stato effettuato il deposito del plico presso il comune di Castel di Sangro e contemporaneamente spedita la prescritta raccomandata informativa, che risulta dall'avviso di ricevimento in atti, consegnata il giorno 28/1/2025.
Pertanto, in questo giorno si è perfezionato, per la ricorrente, l'iter notificatorio: da tale momento è iniziato il decorso di 60 giorni per la notifica del ricorso e non dal 26/2/2025, come dichiarato nello stesso ricorso che, dunque, non risulta proposto tempestivamente, poiché il termine finale correttamente sarebbe stato il giorno 29/3/2025.
La ricorrente, al momento della notifica del ricorso effettuata dal proprio difensore a mezzo dei p.e.c. il giorno
15/4/2025, era decaduta dalla relativa facoltà e ciò ne ha determinato l'inammissibilità.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in favore dell'Agenzia di entrambii gli Enti resistenti, con la riduzione del 20% solo per l'Agenzia delle Entrate - Riscossioni, ex art. 15, D.Lgs.
n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado dell'Aquila, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00, oltre al 15 % per spese forfetarie, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, e in € 1.000,00, oltre al 15 % per spese forfetarie, nonchè CPA ed IVA (quest'ultima se dovuta), come per legge. Così deciso a L'Aquila, il giorno 8/9/2025 Il Giudice monocratico Dott. Giovanni Fedele