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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 2624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2624 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa NG
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 2024/2020 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'Avv. Francesca Caliò (C.F. ), giusta procura rilasciata C.F._2
a margine del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Gianluca
AC (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce alla memoria di C.F._3 costituzione;
-RESISTENTE-
NONCHE' CONTRO Contro (P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Arnaldo Rotella (C.F. ) C.F._4 giusta procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE-
E
1 ING. (C.F. ), rappresentato e Persona_1 C.F._5 difeso in giudizio dagli Avv.ti Federico SA (C.F. ) e Orlando C.F._6
SA (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce alla memoria di C.F._7 costituzione;
- TE CH
E
LIOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. A119C360056-LB, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Santo Spagnolo (C.F. ), C.F._8 giusta procura rilasciata in calce alla propria memoria di costituzione;
-TE CH
Oggetto: richiesta di risarcimento danni da infiltrazioni
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13/10/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1
Cont il in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Controparte_1
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le CP_3 seguenti conclusioni: “1) in via preliminare disporre l'acquisizione del fascicolo processuale del procedimento di accertamento tecnico preventivo svolto dinanzi al Tribunale di Catanzaro, contraddistinto con RG n. 5953/2018; 2) nel merito, tenuto conte delle risultanze della C.T.U. redatta dall'Ing. Per_2
nell'accertamento tecnico preventivo contraddistinto con R.G. n. 5953/2018, accertare e
[...] dichiarare la responsabilità dei convenuti per le infiltrazioni ed i danni lamentati dal ricorrente e, per
l'effetto, condannarli in solido tra loro e ciascuno per quota di rispettiva competenza, al risarcimento in favore della ricorrente dei danni causati all'immobile di sua proprietà, nella complessiva somma di €
2.465,46 oltre I.V.A. di legge ed oltre agli ulteriori danni causati dai predetti fenomeni infiltrativi dalla data del 18/06/2019 ( data di relazione della CTU) e sino ad oggi;
3) condannare altresì i convenuti in solido tra loro e ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al pagamento in favore del ricorrente dei danni derivanti dal disagio patito e patiendo dal sig. a causa del mancato e parziale godimento Pt_1 dell'immobile oggetto di copiose infiltrazioni di acqua, aggravato dalla colpevole e perdurante inerzia mantenuta dai convenuti , da liquidarsi anche i via equitativa;
4) condannare ancora i convenuti in
2 solido tra loro e ciascuno per quanto di rispettiva competenza al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.056,93 di cui € 145,50 per contributo unificato e marca da bollo versati nel procedimento
ATP ed € 3.911,43 per compensi di CTU liquidati nel medesimo procedimento, nonché del compenso per l'assistenza legale prestata nella fase di accertamento tecnico preventivo, da determinarsi ai sensi del
D.M. n. 55/2014; 5) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. Co Con memoria del 19/01/2021, si è costituita la . in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, contestando quanto ex adverso dedotto, poiché infondato in fatto ed in diritto, e chiedendo al Tribunale di Catanzaro di: “accertare e dichiarare che i lavori oggetto di appalto sono stati eseguiti conformemente al capitolato d'appalto ed alle direttive del Direttore dei lavori Ing. il quale ha anche redatto il certificato di ultimazione lavori e di Persona_1 regolare esecuzione;
2) accertare e dichiarare che i difetti riscontrati in sede di ATP sono da imputare a responsabilità esclusiva, o quantomeno prevalente del Direttore Lavori e condannare conseguentemente quest'ultimo dal risarcimento di tutti i danni così come richiesti da parte attrice, o quantomeno garantire Co la società . da qualsiasi onere economico che dovesse derivare dalla emananda sentenza”. CP_4
Si è, altresì, costituito in giudizio, con memoria del 04/02/2021, il Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando ogni deduzione avversaria e chiedendo di: “1) Rigettare integralmente la domanda proposta dal Sig. nei confronti Parte_1 del condomino “ corrente in Catanzaro alla Via Ancona n. 6 in quanto inammissibile ed Pt_1 infondata, in fatto ed i n diritto;
2) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, con provvedimento del 18/02/2021 veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario e veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo Ing. a cura di parte convenuta TO. Persona_1 CP_3
Quindi, costituitosi con comparsa del 06/04/2021, l'Ing. contestava Persona_1
Co integralmente quanto dedotto da . nel proprio atto difensivo, e rassegnava CP_3 le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, riconoscere la correttezza dell'operato dell'Ing.
in ordine alla sua opera di progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione dello Persona_1 stabile sito in via Ancona n. 6 in Catanzaro (CZ), dichiarandone l'assoluta estraneità in relazione ai danni causati dalle infiltrazioni di origine meteorica nell'appartamento del ricorrente, sig. Parte_1
2) Rigettare le richieste di controparte perché infondate in fatto ed in diritto;
3) condannare parte
3 ricorrente al pagamento delle spese di lite per il presente procedimento d'urgenza con distrazione in favore dei procuratori costituiti”.
All'udienza del 21/06/2021, lette le note depositate dalle parti e vista la comparsa di costituzione e risposta dell'Ing. , veniva disposta la chiamata in causa Persona_1 del terzo Controparte_5
Con comparsa del 29 settembre 2021, si costituiva la quale Controparte_5 rassegnava a sua volta le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa per mancato rispetto dei termini a comparire;
2) in ogni caso rigettare da chiunque spiegata nei confronti dell'ing. , essendo la stessa del tutto Per_1
Co infondata e condannare la . al pagamento delle spese di lite e di una ulteriore somma CP_3 determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore della concludente;
3) in subordine, ridotto il risarcimento del danno rigorosamente provato ed accertato, graduare le colle dei soggetti ritenuti responsabili ivi compreso il medesimo attore che ha certamente contribuito ad aggravare il danno e dire ciascuno tenuto nei limiti della quota di danno a sé ascrivibile; 3) Nel caso di ritenuta operatività della garanzia prestata dalla concludente dire la stessa tenuta nei limiti della quota di danno eventualmente ascrivibile all'assicurato e nei limiti di cui la contratto previa applicazione della franchigia che dovrà rimanere a carico dell'assicurato, 4) In ogni caso, dire che nulla è dovuto all'assicurato per spese di lite avendo lo stesso violato il patto di gestione”.
All'udienza del 21/10/2021 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma
6 c.p.c. e la causa veniva quindi istruita mediante produzione documentale e consulenza tecnica d'ufficio.
In seguito, con provvedimento del 08/03/2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/03/2022, veniva nominato quale CTU l'ing. , al fine di Persona_3 assegnargli i seguenti quesiti: letti gli atti e i documenti di causa, in particolare la consulenza tecnico redatta dall'Ing. nel procedimento di ATP n. 5953/2018 R.G.: Per_2
“1) Accerti il consulente tecnico il tipo e l'entità dei danni presenti nel soffitto dell'immobile di proprietà del Sig. dalla data di relazione della CTU ( 18/06/2019) nel procedimento di ATP sino ad Pt_1 oggi;
2) Dica quali siano le operazioni necessarie per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua e quantifichi i relativi costi;
3) Accerti se i locali interessati da fenomeni infiltrativi siano inabitabili ed insalubri”.
4 Nel corso del giudizio, , in data 12/3/2021, proponeva ricorso cautelare Parte_1
d'urgenza, ai sensi degli artt. 669 quater e 700 c.p.c., chiedendo: “1) In via principale, con decreto inaudita altera parte assunta ove occorra sommarie informazioni, ordinare agli odierni convenuti
l'immediata eliminazione delle cause di infiltrazione di acqua presenti all''interno dell'appartamento del
“ , mediante l'esecuzione, a propria cura e spese, di tutte la lavorazioni indicate nella CTU a Pt_1 firma dell'Ing. , depositata nel giudizio di ATP iscritto al Tribunale di Catanzaro a numero Per_2
R.G. n. 5953/2018; 2) in via subordinata, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per
l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio e ordinare agli odierni convenuti l'immediata eliminazione delle causa di infiltrazione di acqua presenti all'interno dell'appartamento del mediante l'esecuzione, a propria cura e spese, di tutte le Pt_1 lavorazioni indicate nella CTU del 23/09/2019 a firma dell'Ing. , depositata nel giudizio di Per_2
Atp iscritto presso il Tribunale di Catanzaro al numero R.G. 5953/2018; 3) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. Co Anche in tale procedimento, si costituivano la . il CP_3 Controparte_1 nonché l'Ing. con proprie memorie di costituzione, contestando Persona_1 quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso, non Parte_1 ricorrendo il presupposto dell'urgenza.
Il procedimento veniva definito con ordinanza del 27/06/2021 rep. n. 1497/2021, con cui veniva accolto il ricorso ex artt. 669 quater e 700 c.p.c. proposto da e, Parte_1 per l'effetto, si disponeva l'immediata eliminazione della cause di infiltrazione di acqua presenti all'interno dell'appartamento di , mediante l'esecuzione di tutte le Parte_1 lavorazioni indicate nella CTU del 23/09/2019 a firma dell'Ing. , depositata Persona_2 nel giudizio di ATP iscritto presso il Tribunale di Catanzaro al numero R.G. 5953/2018, Co disponendosi che i suddetti lavori venissero eseguiti dalla . che si era CP_3 dichiarata disponibile, a spese dei convenuti in solido tra loro, rinviando le spese di lite al merito.
Pertanto, la suddetta ordinanza sulla quale veniva apposta la formula esecutiva in data
20/07/2021 veniva notificata ai resistenti unitamente a precetto con l'intimazione di procedere all'esatta esecuzione degli obblighi di fare. Contr Tuttavia, la inizialmente dichiaratasi disponibile, non dava inizio CP_3 all'esecuzione dei lavori e, pertanto, il ricorrente avanzava, in data Parte_1
5 4.08.2021, ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c. per la fissazione delle modalità di attuazione del provvedimento cautelare al fine di rimuovere gli effetti pregiudizievoli e le inevitabili conseguenze dannose causate dall'elusione degli obblighi impartiti dall'ordinanza del
27/06/2021.
Con ordinanza del 14/01/2022 veniva designato per l'attuazione dell'ordinanza cautelare del 27/06/2021 R.G. n. 2024-1/2020, l'Ufficiale Giudiziario presso la Corte d'Appello di
Catanzaro e si disponeva che la consegna delle chiavi al fine di eseguire i lavori avvenisse entro 10 giorni dalla comunicazione della citata ordinanza, disponendosi, altresì, che i lavori descritti nel provvedimento da eseguire venissero effettuati da un'impresa a scelta del ricorrente che avrebbe anticipato le spese, le quali sarebbero state definitivamente poste a carico della parti con la pronuncia di definizione del presente giudizio di merito n.
2024/2020 R.G..
In seguito, all'udienza del 14/07/2022 veniva nominato direttore dei lavori l'Ing. Per_3
, già nominato CTU nel giudizio di merito, al fine di verificare la corretta
[...] esecuzione dei lavori di cui alla relazione resa in sede di ATP, demandando l'individuazione dell'impresa deputata all'esecuzione dei suddetti lavori al Direttore medesimo.
Con provvedimento del 30/08/2022 veniva nominato in sostituzione dell'ing. Per_3
, quale direttore dei lavori, l'ing. , e il procedimento veniva rinviato
[...] Controparte_6 all'udienza del 2 febbraio 2023 al fine di verificare l'esito di eventuali contatti tra il ricorrente ed il condominio, evidenziando comunque che i lavori indicati dall'ing. CP_6 riguardavano parti comuni del condominio, ritenuti urgenti e propedeutici a qualunque altro successivo lavoro di risoluzione delle infiltrazioni lamentate nell'appartamento del
. Pt_1
Infine, all'udienza del 02/02/2023 si disponeva che l'ing. depositasse entro 20 CP_6 giorni una breve relazione sugli interventi e le operazioni sino ad allora effettuate sui luoghi di causa ed indicasse anche le possibili soluzioni alternative a quelle previste dai precedenti CTU, ing. e ing. , e si disponeva che per l'esecuzione dei lavori, Per_2 Per_3 in mancanza di accordo delle parti sull'impresa, provvedesse il direttore dei lavori ad acquisire tre preventivi da sottoporre alla parte ricorrente.
6 Espletata la CTU, all'udienza del 13/03/2023, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnati alle parti di cui all'art. 190 c.p.c..
Successivamente, con ordinanza del 03/08/2023, la causa è stata rimessa sul ruolo per la comparizione in udienza del nominato CTU, ing. , per rendere gli Controparte_6 opportuni chiarimenti tecnici in ordine alla CTU da lui stesso redatta nel procedimento recante R.G. n. 2024-2/2024 in data 17/02/2023 e, in particolare:
“1) Fornisca il CTU i chiarimenti in ordine alla sussistenza come eventuale concausa delle infiltrazioni provenienti dal locale ad uso ripostiglio, sovrastante la cucina dell'appartamento di proprietà dell'attore, posto sul terrazzo e, in caso positivo, indicare le cause di infiltrazioni che interessano detto locale”;
2) Determini il CTU se le infiltrazioni che interessano l'immobile dell'attore si sarebbero ugualmente verificate in caso di completa esecuzione delle opere previste dal progetto elaborato dall'ing. Per_1 incaricato dal nell'assemblea del 2.02.2016 e 1.03.2016 (non indicati con precisione per CP_1 mancata indicazione degli atti allegati)”.
Quindi, acquisiti anche detti chiarimenti dal CTU, con provvedimento del 13/05/2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21/10/2024.
Tuttavia, con successiva ordinanza del 14/05/2025, la causa è stata nuovamente rimessa sul ruolo per la comparizione in udienza del suddetto CTU ing. , al fine di Controparte_6
“determinare il canone locatizio di mercato dell'immobile oggetto d'infiltrazione, specificando altresì se può essere individuata una percentuale di godimento dell'immobile”.
Depositata anche la CTU suppletiva, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/10/2025 e, nella medesima data, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, riducendo il primo termine per il deposito di comparsa conclusionale a giorni 30.
*** *** *** *** ***
La domanda proposta da è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito Parte_1 riportati.
Innanzitutto, si deve rilevare che dall'espletata CTU, redatta dall'ing. , è emersa Per_3
l'errata realizzazione delle lavorazioni eseguite sul lastrico solare dalla in CP_7 forza di contratto d'appalto stipulato con il - a seguito di delibera del Controparte_1
27/03/2015 - e, conseguentemente, l'imputabilità all'errata esecuzione delle opere del
7 fenomeno infiltrativo che ha imbibito il soffitto dell'immobile sottostante di proprietà del e, quindi, dei danni all'immobile di proprietà dello stesso cagionati. Pt_1
In particolare, il CTU, ing. , all'esito delle indagini condotte sui luoghi di Persona_3 causa, ha riferito che: “...i motivi che hanno determinato i danni lamentati in ricorso siano da ricercare nelle infiltrazioni d'acqua, provenienti dal lastrico solare del fabbricato, … La posizione, la natura e
l'entità degli ammaloramenti accertati all'interno dell'appartamento di proprietà del Sig. Pt_1 confermano dunque le conclusioni alle quali era giunto il CTU al termine della consulenza esperita nell'ambito del ricorso ex art. 696 c.p.c. …”.
Difatti, nell'ambito della procedura per ATP, recante n. 5953/2018 RG, il primo CTU, ing. , nella propria relazione tecnica riferiva che: “Nella fattispecie sono state riscontrate, Per_2 così per come indicato negli elaborati grafici allegati, aree di soffitto, più o meno estese, interessate da visibili infiltrazioni d'acqua che, oltre a causare la presenza di evidenti macchie di umidità, in alcuni casi anche molto scure, hanno causato in diverse zone il distacco dello strato di vernice, con la messa a nudo della rasatura di fondo. Come già detto, lo stesso fenomeno interessa non solo il soffitto dell'abitazione, ma anche la sommità delle pareti, con le relative cornici architettoniche” (v. pag. 4 Relazione finale CTU nel proc. per ATP RG n. 5953/2018).
Entrando, invece, nello specifico della Relazione Tecnica redatta dall'ing. , Persona_3 nominato CTU nel presente procedimento, si riporta testualmente quanto dallo stesso precisato: “Da quanto emerso nel corso delle indagini condotte sui luoghi di causa, appare evidente come
i motivi che hanno determinato i danni lamentati in ricorso siano da ricercare nelle infiltrazioni d'acqua, provenienti dal lastrico solare del fabbricato, che nel corso degli anni oltre a generare le fatiscenze precedentemente descritte, hanno lentamente deteriorato l'intradosso del solaio di copertura dell'unità immobiliare sottostante, sino a provocare in alcuni punti il progressivo distacco di parti dell'intonaco del soffitto di pertinenza dell'abitazione del ricorrente, localizzate principalmente in corrispondenza della cucina. La posizione, la natura e l'entità degli ammaloramenti accertati all'interno dell'appartamento di proprietà del Sig. confermano dunque le conclusioni alle quali era giunto il C.T.U. al termine Pt_1 della consulenza esperita nell'ambito del ricorso ex art. 696 c.p.c., iscritto al R.G. n. 5953/del
Tribunale di Catanzaro.
In quell'occasione il tecnico aveva attribuito l'insorgere delle problematiche riscontrate all'interno dell'abitazione del ricorrente, ad una serie di cause legate essenzialmente alla non perfetta posa in opera dello strato impermeabilizzante lungo il perimetro della terrazza, all'esecuzione di connessioni fra
8 discendenti e punti di smaltimento delle acque meteoriche tanto articolate da favorire il ristagno d'acqua, anche per effetto della pendenza della pavimentazione, alla presenza di microlesioni sulle pareti perimetrali del torrino di copertura ed alla non perfetta aderenza della scossalina a protezione degli elementi in aggetto del lastrico solare. Il perdurare di questi difetti nella realizzazione del pacchetto di finitura, impermeabilizzazione ed isolamento della terrazza di copertura ha fatto sì che, con il passare del tempo, le patologie verificatesi a carico del soffitto e delle parti sommitali dell'unità immobiliare del ricorrente, diventassero “croniche” in tutti gli ambienti della casa, riuscendo persino a minare l'integrità dell'intonaco come osservato in particolare nella cucina. Discorso analogo vale anche per gli altri ambienti confinanti alla terrazza di copertura, quali la parete di tamponamento del vano scala ed il ripostiglio di proprietà del
Sig. , con accesso diretto dal lastrico solare. In virtù di ciò, si ritiene che per porre rimedio alle Pt_1 infiltrazioni lamentate in ricorso, sia necessario procedere alla dismissione ed al rifacimento dell'attuale pacchetto a protezione dell'estradosso dell'intera superficie del solaio di copertura, alla bonifica degli intonaci esterni ammalorati ed alla revisione ed efficientamento dei punti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.
Rispetto a quanto previsto nell'elaborato peritale del 2019, laddove si prevedeva “la rimozione perimetrale, per la misura di 1.20 m da misurarsi dalla faccia interna del parapetto, e di tutti gli strati componenti l'orizzontamento della terrazza, fino ad arrivare alla caldana armata del solaio, e quindi ripristinare gli stessi con nuova stratigrafia”, si ritiene opportuno procedere al rifacimento dell'intervento di ristrutturazione dell'intera porzione di terrazza soprastante l'abitazione del ricorrente, al fine di evitare problemi legati al manifestarsi di ulteriori microlesioni e sconnessioni, che potrebbero verificarsi durante le operazioni di demolizione di parte della sovrastruttura esistente, e che potrebbero compromettere quindi la riuscita degli interventi per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua” (v. pag. 20-21 Relazione tecnica Finale CTU ing. ). Persona_3
Inoltre, le suddette considerazioni venivano riportate e confermate anche dal CTU Ing.
, nominato quale Direttore dei Lavori per la corretta esecuzione dei lavori Controparte_6 indicati nell'A.T.P. n. 5953/2018, il quale all'esito della propria relazione tecnica, depositata in data 17 febbraio 2023, così concludeva: “Si confermano quelli indicati dai
Consulenti Tecnici d'Ufficio rispettivamente nell'ATP, a firma dell'Ing. e nel Persona_2
Provvedimento ex art. 700 c.p.c., a firma dell'ing. estesi all'intero terrazzo” (v. pag. n. Persona_3
7 Relazione Finale CTU, proc. R.G. n. 2024-2/2020).
9 Tuttavia, nella suddetta CTU, il consulente tecnico, ing. , ha così concluso: CP_6
“Valuteranno le parti se eseguire i lavori in aggiunta, indicati dallo scrivente, che si ritengono indispensabili, potendo le criticità descritte costituire possibili cause/concause delle infiltrazioni lamentate dall'attore” (v. pag. n. 8 Relazione Finale CTU, proc. R.G. n. 2024-2/2020).
Pertanto, nel presente giudizio, con ordinanza del 03/08/2023 sono stati sottoposti ulteriori quesiti integrativi al nominato CTU.
Orbene, anche in questo caso il CTU ing. , rispondendo al primo quesito CP_6
integrativo: “Fornisca il CTU i chiarimenti in ordine alla sussistenza come eventuale concausa delle infiltrazioni provenienti dal locale ad uso ripostiglio, sovrastante la cucina dell'appartamento di proprietà dell'attore, posto sul terrazzo e, in caso positivo, indicare le cause di infiltrazioni che interessano detto locale”, ha così dichiarato: “Il già menzionato locale per come accertato dallo scrivente nel sopralluogo del 17 gennaio 2023, oltre che dal precedente CTU, ing. presenta umidità, efflorescenze Persona_3
e distacchi di intonaco, localizzati prevalentemente lungo le superfici di contatto fra la pavimentazione esterna del terrazzo e la parte di tamponamento del vano. Prima della messa in opera, in data 02 novembre 2023 da parte del sig. di una nuova porta a filo della muratura esterna, Parte_1
l'accesso al locale ripostiglio avveniva mediante una porta metallica installata in corrispondenza del filo interno della muratura di tompagno. L'errata installazione della summenzionata porta non salvaguardava il locale ripostiglio da possibili infiltrazioni al suo interno, sia per via della non perfetta sigillatura tra il battente della porta e la soglia, sia per la non corretta posa in opera della soglia stessa, dalla quale in caso di forte pioggia l'acqua che si accumulava sulla superficie, poteva “sbordare” dai raccordi verticali non realizzati a regola d'arte e penetrare dall'esterno nella stratigrafia d'interpiano del locale con possibili infiltrazioni nel vano cucina sottostante. Con la posa in opera da parte dell'attore della nuova porta di accesso al locale ripostiglio, sono state eliminate le criticità che potevano incidere quale concausa delle infiltrazioni lamentate dal sig. nel vano cucina. Ad oggi, pertanto, lo Parte_1 scrivente può solo affermare che la porta metallica d'accesso al locale ripostiglio non garantiva la tenuta all'acqua e che la parete di tompagno del ripostiglio che delimita con il terrazzo presenta gli effetti di infiltrazioni regressi, in quanto lo stato dei luoghi è mutato e non più possibile valutare quanto richiesto nel quesito in esame “(v. 17-18 CTU integrativa ing. del 28/02/2024 all. in atti). CP_6
In ordine, invece, al secondo quesito integrativo: “Determini il CTU se le infiltrazioni che interessano l'immobile dell'attore si sarebbero ugualmente verificate in caso di completa esecuzione delle opere previste dal progetto elaborato dall'ing. incaricato dal nell'assemblea del Per_1 CP_1
10
2.02.2016 e 1.03.2016 (non indicati con precisione per mancata indicazione degli atti allegati), il CTU ha così concluso: “In conclusione da quanto relazionato è possibile concludere che le infiltrazioni che interessano l'immobile dell'attore, specificatamente nella stanza da letto e nel bagno, si sarebbero ugualmente verificati, anche qualora fossero stati eseguiti i lavori sul lato Ovest del fabbricato condominiale, sospesi con delibera dell'assemblea condominiale del 05 febbraio 2016”.
Lo scrivente può pertanto certamente affermare che le infiltrazioni che interessano l'immobile dell'attore sono riconducibili agli interventi di rifacimento del lastrico solare, previsti e compresi tra i lavori di Con ContrCP_ manutenzione straordinaria effettuati sul fabbricato condominiale dell'impresa ed ultimati nel mese di giugno 2017” (v. pag. 17-18 CTU integrativa ing. del 28/02/2024 all. in atti). CP_6
Pertanto, all'esito dei sopra riportati chiarimenti, si evince che i danni accertati nell'immobile di proprietà di sono da imputare ad una errata Parte_1 realizzazione dei lavori di rifacimento del lastrico solare, non eseguiti a perfetta regola d'arte.
Si ritiene, quindi, sussistente una responsabilità per i danni cagionati all'immobile di Co proprietà di in capo alla . che ha eseguito i lavori nel Parte_1 CP_3
Condominio ”. Pt_1
Ciò detto, deve ritenersi altresì sussistente una concorrente responsabilità contrattuale del
Direttore dei Lavori, ing. il quale aveva progettato, diretto ed infine Persona_1
Co attestato la perfetta realizzazione dei lavori da parte dell'impresa . come da CP_4 certificato di regolare esecuzione dei lavori e conto finale datato 1/06/2017, in cui si dà atto che i suddetti lavori siano stati eseguiti nel pieno rispetto del capitolato redatto dallo stesso ing. Per_1
Pertanto, essendo state riscontrate quali causa dell'errata esecuzione dei lavori l'inidoneità dei materiali impiegati nelle lavorazioni e l'errata esecuzione degli stessi, così come accertate dai CTU, si ritiene sussistente la responsabilità concorrente e solidale anche in capo al Direttore dei Lavori, nella persona dell'ing. Persona_1
Sul punto, la giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte ha affermato che: “La responsabilità solidale del progettista implica che questi è tenuto, nei confronti dei terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 2055 c.c., all'identica obbligazione risarcitoria dell'appaltatore avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'opus a regola d'arte. In tema di contratto di appalto il vincolo di responsabilità solidale fra
11 l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (cfr. Cass. n. 14650 del 2012).
Prosegue la Corte: “Qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia ascrivibile alle condotte concorrenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi sono solidamente responsabili del danno, a nulla rilevando la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno. Va dunque ripudiata la tradizionale teoria della “eadem causa obligandi” in favore della interpretazione corrente dell'art. 2055 c.c., che fonda la ragione della responsabilità solidale nel semplice concorso di più soggetti in una condotta produttiva di danno che sia genericamente riconducibile alla categoria generale dei fatti illeciti.
Dunque, ove il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del progettista – direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente a prescindere dal titolo di responsabilità, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso” (cfr.
Cass. Ord. n. 20704/2021).
Pertanto, da quanto emerge dalla documentazione in atti e facendo applicazione dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato che si condivide, si ritiene fondata la Co domanda di parte attrice in ordine ad una responsabilità solidale della . e del CP_3
Direttore dei Lavori, nella persona dell'ing. per i danni cagionati Persona_1 all'odierno attore.
Per ciò che riguarda poi l'ipotesi di un'eventuale responsabilità concorrente dell'odierno ricorrente , il quale, così come sostenuto dagli odierni resistenti, non Parte_1 avrebbe consentito l'accesso al terrazzo alla ditta per il ripristino a regola d'arte del CP_7 manto di impermeabilizzazione, si ritiene che la stessa sia sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
12 Al contrario si evidenzia, invece, che la To. non ha dato avvio ai lavori, CP_3 nonostante l'iniziale disponibilità ad eseguire le lavorazioni, così come indicate nella relazione tecnica redatta in data 23/09/2019 dal CTU Ing. nel procedimento di Per_2
ATP recante RG n. 5953/2018;, mentre nel lasso di tempo trascorso tra il deposito dell'ATP e l'instaurazione del presente giudizio, di circa dodici mesi, si sarebbe potuto intervenire al fine di eliminare le cause degli inconvenienti lamentati. Contr D'altronde, la nel costituirsi nel procedimento di ATP, affermava che il CP_3 ricorrente, non solo aveva fatto accedere la ditta sul terrazzo de quo, ma aveva anche consentito a quest'ultima di realizzare le lavorazioni ritenute opportune per la risoluzione degli inconvenienti che, tuttavia, a distanza di qualche mese si erano rilevate anch'esse Contr inidonee (cfr. pagg. 3,4 memoria costituzione di nel procedimento di ATP rg n. CP_4
5953/2018; v. note replica di del 15/2/2021). Parte_1
A ciò si aggiunga che la condotta non collaborativa della ha trovato pieno CP_7 riscontro anche nel comportamento assunto dalla suddetta impresa dopo l'emissione dell'ordinanza del 27.06.2021, laddove a fronte di una iniziale manifestata disponibilità all'effettuazione delle lavorazioni, senza però mai iniziarle, ha poi inspiegabilmente dichiarato di non essere più disponibile ad eseguirle (v. verbale del 05/12/2022 fascicolo RG.
2024-2/2020).
Per ciò che concerne poi la posizione della compagnia assicurativa Controparte_5 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. A119C360056-LB,
[...] deve osservarsi che la stessa sarà tenuta a manlevare lo stesso ingegnere dal Per_1 ristoro dei danni e dalla rifusione delle spese di lite, in quanto il suddetto era Per_1 assicurato con la suddetta compagnia assicuratrice in virtù di una polizza assicurativa sottoscritta tra le parti (v. All. n. 17 fasc. ing. ). Per_1
Infine, deve essere rigettata la domanda di parte ricorrente nei confronti del CP_1
, poiché alla luce delle risultanze probatorie non è emersa alcuna responsabilità
[...] dello stesso nelle vicende di cui causa.
In proposito, è stato documentalmente accertato che nel mese di marzo 2018 dopo alcuni mesi dalla ultimazione dei lavori, l'odierno ricorrente segnalava la presenza di infiltrazioni di umidità e l'amministratore del Condominio contattava immediatamente l'ing. Per_1 per effettuare un sopralluogo congiunto nell'appartamento di proprietà di Parte_1
13 Co con la . esecutrice dei lavori (v nota del 08/03/2020 all. al n. 2 della Relazione CP_3
Tecnica dell'ing. , proc. ATP n. 5953/2018). Per_1
Convocata l'assemblea straordinaria per affrontare il problema, veniva conferito al medesimo Ingegnere con il voto favorevole dello stesso , Per_1 Parte_1
l'incarico di indagare sulle cause delle infiltrazioni e di redigere una perizia che indicasse i rimedi da approntare per rimuoverle (cfr. allegato n.
6 - verbale assemblea del 10.04.2018)
Sottoposta tale perizia all'assemblea del 27/07/2018, l'organo condominiale ne approvava il contenuto affidando l'incarico di eseguire le riparazioni alla medesima impresa appaltatrice (v. verbale allegato alla relazione tecnica dell'ing. prodotta nel proc. ATP RG n. Per_1
5953/2018).
Pertanto, si può ritenere che la condotta tenuta da parte del Controparte_1 invero, sia stata improntata ai canoni della prudenza e diligenza, così come per legge richiesti.
Lo stesso infatti, aveva provveduto a nominare un Direttore dei Controparte_1
Lavori che fornisse un qualificato supporto tecnico nella fase di esecuzione del contratto;
l'Amministratore si è prontamente attivato non appena ha avuto notizia delle infiltrazioni, allertando il direttore dei lavori e l'impresa appaltatrice;
il Condominio ha dato incarico all'ingegnere di indagare sulle cause delle infiltrazioni e di approntare i rimedi Per_1 per rimuoverle;
è stato dato incarico all'impresa, che aveva riconosciuto i vizi, di rimediare alle inefficienze manifestate.
Deve escludersi, altresì, la configurabilità dell'ipotesi di responsabilità prevista dell'articolo
2051 c.c. posto che il terrazzo, nella parte interessata alle infiltrazioni, quella corrispondente all'appartamento per cui è causa, era comunque di proprietà esclusiva dell'odierno ricorrente, il quale aveva anche il pieno possesso dello stesso.
A questo punto, si può ritenere che dall'attività istruttoria espletata sia stata accertata la responsabilità dell'errata esecuzione dei lavori di ristrutturazione dello stabile condominiale esclusivamente in capo alla e al Direttore dei Lavori, ing. CP_7 CP_3
Persona_1
Di contro, si rileva che tutte le eccezioni ed i rilievi avanzati da questi ultimi si siano attestati su un livello di assoluta genericità, non avendo individuato le eventuali cause alternative ai danni lamentati dal . Pt_1
14 In ordine, poi, al quantum debeatur così come richiesto da parte ricorrente, deve farsi riferimento alle risultanze della Relazione Tecnica effettuata dall'Ing. nel Controparte_6 presente giudizio, che, all'esito dell'esame attento della documentazione in atti e dei luoghi di causa, seguendo un percorso argomentativo scevro da vizi logico-giuridici, ha rilevato quanto segue: “Per il ripristino dei danni subiti dalla proprietà dei ricorrenti sarà necessario eseguire lavori per un importo imponibile complessivo di € 22.850,00”, di cui € 19.508,00 per il lastrico solare ed € 3.342,00 per l'appartamento. (V. pag. 22 Relazione Tecnica finale CTU).
Da ultimo, per ciò che concerne la pretesa risarcitoria avanzata da per Parte_1 tutti i danni derivanti dal disagio patito dallo stesso a causa del mancato godimento dell'immobile, questo Tribunale, con provvedimento del 14/05/2025, ha ritenuto necessario disporre una CTU suppletiva al fine di determinare il canone locatizio di mercato dell'immobile oggetto d'infiltrazione e di specificare, altresì, un'eventuale percentuale di godimento dell'immobile (v. ordinanza del 14/05/2025, all. fasc. telematico).
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “Nella ipotesi di infiltrazioni di acqua derivanti da parte comune di edificio condominiale, come nella specie, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché inteso in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio. Da tale pronuncia si trae il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, nel caso di limitazione abusiva dell'esercizio del diritto di proprietà, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla mancata libera disponibilità del bene, e dalla impossibilità di conseguire integralmente l'utilità da esso ricavabile” (cfr. Cass. n. 21835/2020; Cass.
n. 21239/2018; Cass. n. 20545/2018; Cass. n. 12630/2019; Cass. n. 20708/ 2019).
I principi enunciati nelle citate pronunce della Suprema Corte trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui la perdita di godimento sia dovuta alla inagibilità dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi.
Orbene, sempre il CTU dott. , rispondendo al quesito suppletivo: Controparte_6
“Determinare il canone locatizio di mercato dell'immobile oggetto d'infiltrazione e specificare, altresì, se può essere individuata una percentuale di godimento dell'immobile”, ha così concluso: “Il valore di
15 locazione dell'immobile per il periodo dicembre 2016 al mese di luglio del corrente anno è di conseguenza, approssimando l'importo sempre alla cifra intera, il seguente:
- dicembre 2016: 112 (m2) x 33,93/12 (€ m2/mese) = 320,00 €;
- anno 2017: 112 (m2) x 33,93 (€ m2/anno) = 3.800,00 € - anno;
- anno 2018: 112 (m2) x 33,93 (€ m2/anno) = 3.800,00 € - anno;
- anno 2019: 112 (m2) x 33,93 (€ m2/anno) = 3.800,00 € - anno;
- anno 2020: 112 (m2) x 33,93 (€ m2/anno) = 3.800,00 € - anno;
- anno 2021: 112 (m2) x 33,93 (€ m2/anno) = 3.800,00 € - anno;
- anno 2022: 112 (m2) x 42,50 (€ m2/anno) = 4.760,00 € - anno;
- anno 2023: 112 (m2) x 44,50 (€ m2/anno) = 4.760,00 € - anno;
- anno 2024: 112 (m2) x 44,50 (€ m2/anno) = 4.760,00 € - anno;
- fino a fine luglio anno 2025: 112 (m2) x 44,50 x 7/12 (€ m2/anno) = 2.780,00 €;
Totale: (320,00 + 5 * 3.800,00 + 3 * 4.760,00 + 2.780,00) = € 36.380,00.
Nel caso in trattazione ad essere inagibili totalmente sono la cucina e il bagno, mentre la camera da letto matrimoniale e il vano soggiorno-pranzo son parzialmente inagibili.
L'inagibilità totale della cucina e del bagno, anche in considerazione che l'immobile è dotato di un solo bagno, compromette la possibilità di utilizzare pienamente l'immobile, in quanto vani essenziali di un alloggio.
L'immobile è pertanto non locabile e la sua percentuale di riduzione di godibilità è di conseguenza pari al
100%. (v. pag. 10-11-12, CTU suppletiva del 15/07/2025, ing. all. fasc. Controparte_6 telematico).
Inoltre, il sopra citato CTU, rispondendo alle osservazioni mosse dal CTP della compagnia assicuratrice geom. secondo Controparte_5 Persona_4 cui: “Il CTU, conclude con una sua personale determinazione: A conclusione del suo lavoro svolto il valore di locazione più attendibile è quello pubblicato dalla rivista specializzata ““Consulente
Immobiliare”, edito dal “Sole 24 ore”, che tiene conto delle caratteristiche intrinseche del bene in argomento, il cui valore è pari rispettivamente:
- 33,93 € m2/anno per il periodo relativo agli anni 2016 – 2021;
16 - 42,50 € m2/anno per il periodo che va dal 2022 ad oggi (si è considerato un incremento rispetto al
2016 pari al 25,26% in modo di avere approssimazione alla cifra intera e incremento percentuale del canone di poco superiore da quello registrato dall'OMI,).
Quindi il CTU non solo applica i valori pubblicati dal sole 24 ma li aumenta con una percentuale del
25,26%, pari all'incremento dei valori OMI, secondo un suo calcolo matematico.
Per quanto sopra è corretto ed univoco applicare i valori OMI dell' delle entrate, come da tabella CP_8 richiamata dal medesimo CTU alla superfice lorda dell'appartamento calcolata sempre dal CTU: dicembre 2016: 112 (m2) x € 1.86875 * 1 mese = € 209,30;
anno 2017: 112 (m2) x € 1.86875 * 12 mesi = € 2.511,53;
anno 2018: 112 (m2) x € 1.86875 * 12 mesi = e 2.511,53;
anno 2019: 112 (m2) x € 1.86875 * 12 mesi = € 2511,53;
anno 2020: 112 (m2) x € 1.86875 * 12 mesi = € 2.511,53;
anno 2021: 112 (m2) x € 1.86875 * 12 mesi = € 2.511,53;
anno 2022: 112 (m2) x € 2.30000 * 12 mesi = € 3.091.12;
anno 2023: 112 (m2) x € 2.30000 * 12 mesi = € 3.091.12;
anno 2024: 112 (m2) x € 2.30000 * 12 mesi = € 3.091.12;
anno 2025: 112 (m2) x € 2.30000 * 07 mesi = 1.803.20 €;
Totale € 23.843,51.
È opportuno che l'ing. ricalcoli il mancato utilizzo dell'appartamento , utilizzando i valori CP_6 Pt_1
OMI, estratti dal medesimo dall'agenzia delle entrate, come riportate nella pagina precedente, ma, essendo
i lavori ultimati nel mese di giugno 2017, rivedendo anche il periodo dello stesso mancato utilizzo.
Calcolo OMI € 23.843,51 e dedurre dicembre 2016 per € 209.30 e il primo semestre 2017 per €
1255,76 si determina in € 22.378,45 (v. pag. 4-5-6 osservazioni alla CTU da parte del CTP,
[...]
del 12/09/2025 all. fasc. telematico), ha così precisato: “I valori OMI, presso Controparte_5
l'Ufficio dell'Agenzia dell'Entrate, possono essere presi in considerazione esclusivamente come riferimento di larga massima, sebbene negli ultimi anni per le locazioni sono da ritenersi abbastanza attendibili, in quanto riflettono lo stato conservativo più frequente della zona e la tipologia edilizia prevalente. Nel caso di specie, tuttavia, la fascia OMI risulta troppo ampia e il fabbricato di cui l'immobile è parte integrante non riflette le condizioni medie di zona per qualità del costruito, per cui le quotazioni devono essere riviste al “rialzo”. In ogni caso appare riduttivo adottare i valori minimi, come fatto dal CTP. Lo scrivente, dopo aver condotto le proprie analisi, ha preso in considerazione sia le informazioni desunte dal borsino
17 immobiliare che i dati pubblicati dalla rivista specializzata Consulente Immobiliare (edita dal Sole 24
Ore), che tiene conto delle caratteristiche intrinseche del bene. Alla luce di tali elementi è giunto, a suo giudizio, a un valore più attendibile, che riflette le effettive condizioni di mercato della zona in oggetto.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto di confermare integralmente le determinazioni già esposte nel proprio elaborato peritale, considerandole corrette e congruenti (v. pag. 3-4-5 chiarimenti del CTU, ing.
, del 17/09/2025 alle osservazioni del CPT di all. fasc. Controparte_6 Controparte_5 telematico).
Di conseguenza, alla luce dell'espletata CTU suppletiva, dalla quale non vi è motivo di doversi discostare, deve essere altresì riconosciuta in favore di la somma Parte_1 di € 36.380,00, a titolo risarcimento danni per il mancato godimento e utilizzo dell'immobile di sua proprietà.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, le ripetute infiltrazioni di acqua nell'immobile di proprietà di hanno oggettivamente e concretamente impedito di godere e Parte_1 di utilizzare del bene nella sua tipica destinazione d'uso.
Ne deriva che, sulla scorta dell'orientamento sopra riportato della giurisprudenza di legittimità, pienamente condiviso, l'odierno ricorrente abbia pieno diritto al risarcimento della suddetta voce di danno, essendo stata quantificata in termini economici, in sede di
CTU suppletiva espletata, l'ammontare dei danni provocati dal mancato godimento e utilizzo dell'immobile in questione a causa delle copiose infiltrazioni di acqua provocate dall'errata esecuzione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale denominato ”. Controparte_1
In definitiva, la somma complessiva dei danni subìti da parte di è di € Parte_1
59.230,00, di cui:
a) € 22.850,00 a titolo di costi per il ripristino dei danni subiti all'immobile;
b) € 36.380,00 a titolo di danno per il mancato godimento dell'immobile.
Trattandosi di debito di valore, devono essere applicati gli interessi compensativi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento della domanda per accertamento tecnico preventivo n.5953/2018 e successivamente rivalutata di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla base degli Parte_2
18 Dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi moratori a tasso legale sulla somma come sopra determinata.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, si ritiene di accogliere la Co domanda avanzata da parte di nei confronti della . in Parte_1 CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, nonché nei confronti del Direttore dei
Lavori, ing. in solido fra loro. Persona_1
Si dichiara inoltre che la compagnia assicurativa , in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a manlevare l'ing. Per_1 come da polizza assicurativa allegata in atti, previa applicazione della franchigia
[...] pari ad € 3.500,00.
In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dichiarano compensate le spese del presente giudizio tra e la Persona_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_5
Le spese di CTU, già liquidate in atti, vengono definitivamente poste a carico delle parti soccombenti, in solido fra loro, comprese quelle relative al procedimento di ATP pari ad
€ 4.056,93, così suddivisa: € 145,50 per contributo unificato e marca da bollo ed €
3.911,43 (I.V.A. inclusa), per compensi di C.T.U.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Respinge la domanda di nei confronti del in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
, che si liquidano in € 7.052,00 per il presente giudizio e in € 4.031,00 per il
[...] procedimento cautelare in corso di causa (RG 2024-1/2020) oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto richiesta;
- Accoglie la domanda di nei confronti della . in persona del Parte_1 CP_3
suo legale rappresentante pro tempore, nonché nei confronti del Direttore dei Lavori, ing.
19 e, per l'effetto, li condanna, in solido, al pagamento della somma di € Persona_1
22.850,00 a titolo di costi per il ripristino dei danni subiti all'immobile di proprietà del ricorrente, di cui
€ 19.508,00 per il lastrico solare ed € 3.342,00 per l'appartamento, nonché al pagamento della somma di € 36.380,00 a titolo di mancato godimento e utilizzo dell'immobile, con interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
- Condanna la e in solido fra loro, alla rifusione delle CP_3 Persona_1 spese di lite in favore di che si liquidano in € 7.052,00, per il presente Parte_1 giudizio;
in € 846,00 per il procedimento di ATP (RG n.5953/2018); in € 4.031,00 per il procedimento cautelare in corso di causa (RG 2024-1/2020); in € 4.031,00 per il procedimento per l'attuazione dell'ordinanza cautelare (RG 2024-2/2020), oltre rimborso spese generali, i.v.a. e cp.a come per legge;
- Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in atti, e quelle relative al procedimento di ATP pari ad € 4.056,93 (di cui € 145,50 per contributo unificato e marca Co da bollo ed € 3.911,43 -I.V.A. inclusa-, per compensi di C.T.U.) a carico della .
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché del Direttore dei Lavori CP_3
Ing. in solido fra loro;
Persona_1
- Dichiara che la con riferimento al rischio assunto con il Controparte_5
certificato n. A119C360056-LB, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è tenuta a manlevare detratta la franchigia di € 3.500,00, da quanto Persona_1 dallo stesso dovuto a titolo di risarcimento del danno e di spese legali in favore di Pt_1
;
[...]
- Dichiara compensate le spese del presente giudizio tra e la Persona_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_5
Catanzaro, lì 25/11/2025 Il Giudice
dott.ssa NG Damiani
20
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa NG
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 2024/2020 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio dall'Avv. Francesca Caliò (C.F. ), giusta procura rilasciata C.F._2
a margine del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Gianluca
AC (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce alla memoria di C.F._3 costituzione;
-RESISTENTE-
NONCHE' CONTRO Contro (P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Arnaldo Rotella (C.F. ) C.F._4 giusta procura rilasciata in calce alla memoria di costituzione;
-RESISTENTE-
E
1 ING. (C.F. ), rappresentato e Persona_1 C.F._5 difeso in giudizio dagli Avv.ti Federico SA (C.F. ) e Orlando C.F._6
SA (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce alla memoria di C.F._7 costituzione;
- TE CH
E
LIOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. A119C360056-LB, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Santo Spagnolo (C.F. ), C.F._8 giusta procura rilasciata in calce alla propria memoria di costituzione;
-TE CH
Oggetto: richiesta di risarcimento danni da infiltrazioni
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13/10/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1
Cont il in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Controparte_1
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le CP_3 seguenti conclusioni: “1) in via preliminare disporre l'acquisizione del fascicolo processuale del procedimento di accertamento tecnico preventivo svolto dinanzi al Tribunale di Catanzaro, contraddistinto con RG n. 5953/2018; 2) nel merito, tenuto conte delle risultanze della C.T.U. redatta dall'Ing. Per_2
nell'accertamento tecnico preventivo contraddistinto con R.G. n. 5953/2018, accertare e
[...] dichiarare la responsabilità dei convenuti per le infiltrazioni ed i danni lamentati dal ricorrente e, per
l'effetto, condannarli in solido tra loro e ciascuno per quota di rispettiva competenza, al risarcimento in favore della ricorrente dei danni causati all'immobile di sua proprietà, nella complessiva somma di €
2.465,46 oltre I.V.A. di legge ed oltre agli ulteriori danni causati dai predetti fenomeni infiltrativi dalla data del 18/06/2019 ( data di relazione della CTU) e sino ad oggi;
3) condannare altresì i convenuti in solido tra loro e ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al pagamento in favore del ricorrente dei danni derivanti dal disagio patito e patiendo dal sig. a causa del mancato e parziale godimento Pt_1 dell'immobile oggetto di copiose infiltrazioni di acqua, aggravato dalla colpevole e perdurante inerzia mantenuta dai convenuti , da liquidarsi anche i via equitativa;
4) condannare ancora i convenuti in
2 solido tra loro e ciascuno per quanto di rispettiva competenza al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.056,93 di cui € 145,50 per contributo unificato e marca da bollo versati nel procedimento
ATP ed € 3.911,43 per compensi di CTU liquidati nel medesimo procedimento, nonché del compenso per l'assistenza legale prestata nella fase di accertamento tecnico preventivo, da determinarsi ai sensi del
D.M. n. 55/2014; 5) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. Co Con memoria del 19/01/2021, si è costituita la . in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, contestando quanto ex adverso dedotto, poiché infondato in fatto ed in diritto, e chiedendo al Tribunale di Catanzaro di: “accertare e dichiarare che i lavori oggetto di appalto sono stati eseguiti conformemente al capitolato d'appalto ed alle direttive del Direttore dei lavori Ing. il quale ha anche redatto il certificato di ultimazione lavori e di Persona_1 regolare esecuzione;
2) accertare e dichiarare che i difetti riscontrati in sede di ATP sono da imputare a responsabilità esclusiva, o quantomeno prevalente del Direttore Lavori e condannare conseguentemente quest'ultimo dal risarcimento di tutti i danni così come richiesti da parte attrice, o quantomeno garantire Co la società . da qualsiasi onere economico che dovesse derivare dalla emananda sentenza”. CP_4
Si è, altresì, costituito in giudizio, con memoria del 04/02/2021, il Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando ogni deduzione avversaria e chiedendo di: “1) Rigettare integralmente la domanda proposta dal Sig. nei confronti Parte_1 del condomino “ corrente in Catanzaro alla Via Ancona n. 6 in quanto inammissibile ed Pt_1 infondata, in fatto ed i n diritto;
2) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Instaurato il contraddittorio, con provvedimento del 18/02/2021 veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario e veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo Ing. a cura di parte convenuta TO. Persona_1 CP_3
Quindi, costituitosi con comparsa del 06/04/2021, l'Ing. contestava Persona_1
Co integralmente quanto dedotto da . nel proprio atto difensivo, e rassegnava CP_3 le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, riconoscere la correttezza dell'operato dell'Ing.
in ordine alla sua opera di progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione dello Persona_1 stabile sito in via Ancona n. 6 in Catanzaro (CZ), dichiarandone l'assoluta estraneità in relazione ai danni causati dalle infiltrazioni di origine meteorica nell'appartamento del ricorrente, sig. Parte_1
2) Rigettare le richieste di controparte perché infondate in fatto ed in diritto;
3) condannare parte
3 ricorrente al pagamento delle spese di lite per il presente procedimento d'urgenza con distrazione in favore dei procuratori costituiti”.
All'udienza del 21/06/2021, lette le note depositate dalle parti e vista la comparsa di costituzione e risposta dell'Ing. , veniva disposta la chiamata in causa Persona_1 del terzo Controparte_5
Con comparsa del 29 settembre 2021, si costituiva la quale Controparte_5 rassegnava a sua volta le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: 1) ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa per mancato rispetto dei termini a comparire;
2) in ogni caso rigettare da chiunque spiegata nei confronti dell'ing. , essendo la stessa del tutto Per_1
Co infondata e condannare la . al pagamento delle spese di lite e di una ulteriore somma CP_3 determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore della concludente;
3) in subordine, ridotto il risarcimento del danno rigorosamente provato ed accertato, graduare le colle dei soggetti ritenuti responsabili ivi compreso il medesimo attore che ha certamente contribuito ad aggravare il danno e dire ciascuno tenuto nei limiti della quota di danno a sé ascrivibile; 3) Nel caso di ritenuta operatività della garanzia prestata dalla concludente dire la stessa tenuta nei limiti della quota di danno eventualmente ascrivibile all'assicurato e nei limiti di cui la contratto previa applicazione della franchigia che dovrà rimanere a carico dell'assicurato, 4) In ogni caso, dire che nulla è dovuto all'assicurato per spese di lite avendo lo stesso violato il patto di gestione”.
All'udienza del 21/10/2021 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma
6 c.p.c. e la causa veniva quindi istruita mediante produzione documentale e consulenza tecnica d'ufficio.
In seguito, con provvedimento del 08/03/2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03/03/2022, veniva nominato quale CTU l'ing. , al fine di Persona_3 assegnargli i seguenti quesiti: letti gli atti e i documenti di causa, in particolare la consulenza tecnico redatta dall'Ing. nel procedimento di ATP n. 5953/2018 R.G.: Per_2
“1) Accerti il consulente tecnico il tipo e l'entità dei danni presenti nel soffitto dell'immobile di proprietà del Sig. dalla data di relazione della CTU ( 18/06/2019) nel procedimento di ATP sino ad Pt_1 oggi;
2) Dica quali siano le operazioni necessarie per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua e quantifichi i relativi costi;
3) Accerti se i locali interessati da fenomeni infiltrativi siano inabitabili ed insalubri”.
4 Nel corso del giudizio, , in data 12/3/2021, proponeva ricorso cautelare Parte_1
d'urgenza, ai sensi degli artt. 669 quater e 700 c.p.c., chiedendo: “1) In via principale, con decreto inaudita altera parte assunta ove occorra sommarie informazioni, ordinare agli odierni convenuti
l'immediata eliminazione delle cause di infiltrazione di acqua presenti all''interno dell'appartamento del
“ , mediante l'esecuzione, a propria cura e spese, di tutte la lavorazioni indicate nella CTU a Pt_1 firma dell'Ing. , depositata nel giudizio di ATP iscritto al Tribunale di Catanzaro a numero Per_2
R.G. n. 5953/2018; 2) in via subordinata, ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per
l'emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio e ordinare agli odierni convenuti l'immediata eliminazione delle causa di infiltrazione di acqua presenti all'interno dell'appartamento del mediante l'esecuzione, a propria cura e spese, di tutte le Pt_1 lavorazioni indicate nella CTU del 23/09/2019 a firma dell'Ing. , depositata nel giudizio di Per_2
Atp iscritto presso il Tribunale di Catanzaro al numero R.G. 5953/2018; 3) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. Co Anche in tale procedimento, si costituivano la . il CP_3 Controparte_1 nonché l'Ing. con proprie memorie di costituzione, contestando Persona_1 quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso, non Parte_1 ricorrendo il presupposto dell'urgenza.
Il procedimento veniva definito con ordinanza del 27/06/2021 rep. n. 1497/2021, con cui veniva accolto il ricorso ex artt. 669 quater e 700 c.p.c. proposto da e, Parte_1 per l'effetto, si disponeva l'immediata eliminazione della cause di infiltrazione di acqua presenti all'interno dell'appartamento di , mediante l'esecuzione di tutte le Parte_1 lavorazioni indicate nella CTU del 23/09/2019 a firma dell'Ing. , depositata Persona_2 nel giudizio di ATP iscritto presso il Tribunale di Catanzaro al numero R.G. 5953/2018, Co disponendosi che i suddetti lavori venissero eseguiti dalla . che si era CP_3 dichiarata disponibile, a spese dei convenuti in solido tra loro, rinviando le spese di lite al merito.
Pertanto, la suddetta ordinanza sulla quale veniva apposta la formula esecutiva in data
20/07/2021 veniva notificata ai resistenti unitamente a precetto con l'intimazione di procedere all'esatta esecuzione degli obblighi di fare. Contr Tuttavia, la inizialmente dichiaratasi disponibile, non dava inizio CP_3 all'esecuzione dei lavori e, pertanto, il ricorrente avanzava, in data Parte_1
5 4.08.2021, ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c. per la fissazione delle modalità di attuazione del provvedimento cautelare al fine di rimuovere gli effetti pregiudizievoli e le inevitabili conseguenze dannose causate dall'elusione degli obblighi impartiti dall'ordinanza del
27/06/2021.
Con ordinanza del 14/01/2022 veniva designato per l'attuazione dell'ordinanza cautelare del 27/06/2021 R.G. n. 2024-1/2020, l'Ufficiale Giudiziario presso la Corte d'Appello di
Catanzaro e si disponeva che la consegna delle chiavi al fine di eseguire i lavori avvenisse entro 10 giorni dalla comunicazione della citata ordinanza, disponendosi, altresì, che i lavori descritti nel provvedimento da eseguire venissero effettuati da un'impresa a scelta del ricorrente che avrebbe anticipato le spese, le quali sarebbero state definitivamente poste a carico della parti con la pronuncia di definizione del presente giudizio di merito n.
2024/2020 R.G..
In seguito, all'udienza del 14/07/2022 veniva nominato direttore dei lavori l'Ing. Per_3
, già nominato CTU nel giudizio di merito, al fine di verificare la corretta
[...] esecuzione dei lavori di cui alla relazione resa in sede di ATP, demandando l'individuazione dell'impresa deputata all'esecuzione dei suddetti lavori al Direttore medesimo.
Con provvedimento del 30/08/2022 veniva nominato in sostituzione dell'ing. Per_3
, quale direttore dei lavori, l'ing. , e il procedimento veniva rinviato
[...] Controparte_6 all'udienza del 2 febbraio 2023 al fine di verificare l'esito di eventuali contatti tra il ricorrente ed il condominio, evidenziando comunque che i lavori indicati dall'ing. CP_6 riguardavano parti comuni del condominio, ritenuti urgenti e propedeutici a qualunque altro successivo lavoro di risoluzione delle infiltrazioni lamentate nell'appartamento del
. Pt_1
Infine, all'udienza del 02/02/2023 si disponeva che l'ing. depositasse entro 20 CP_6 giorni una breve relazione sugli interventi e le operazioni sino ad allora effettuate sui luoghi di causa ed indicasse anche le possibili soluzioni alternative a quelle previste dai precedenti CTU, ing. e ing. , e si disponeva che per l'esecuzione dei lavori, Per_2 Per_3 in mancanza di accordo delle parti sull'impresa, provvedesse il direttore dei lavori ad acquisire tre preventivi da sottoporre alla parte ricorrente.
6 Espletata la CTU, all'udienza del 13/03/2023, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnati alle parti di cui all'art. 190 c.p.c..
Successivamente, con ordinanza del 03/08/2023, la causa è stata rimessa sul ruolo per la comparizione in udienza del nominato CTU, ing. , per rendere gli Controparte_6 opportuni chiarimenti tecnici in ordine alla CTU da lui stesso redatta nel procedimento recante R.G. n. 2024-2/2024 in data 17/02/2023 e, in particolare:
“1) Fornisca il CTU i chiarimenti in ordine alla sussistenza come eventuale concausa delle infiltrazioni provenienti dal locale ad uso ripostiglio, sovrastante la cucina dell'appartamento di proprietà dell'attore, posto sul terrazzo e, in caso positivo, indicare le cause di infiltrazioni che interessano detto locale”;
2) Determini il CTU se le infiltrazioni che interessano l'immobile dell'attore si sarebbero ugualmente verificate in caso di completa esecuzione delle opere previste dal progetto elaborato dall'ing. Per_1 incaricato dal nell'assemblea del 2.02.2016 e 1.03.2016 (non indicati con precisione per CP_1 mancata indicazione degli atti allegati)”.
Quindi, acquisiti anche detti chiarimenti dal CTU, con provvedimento del 13/05/2024 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21/10/2024.
Tuttavia, con successiva ordinanza del 14/05/2025, la causa è stata nuovamente rimessa sul ruolo per la comparizione in udienza del suddetto CTU ing. , al fine di Controparte_6
“determinare il canone locatizio di mercato dell'immobile oggetto d'infiltrazione, specificando altresì se può essere individuata una percentuale di godimento dell'immobile”.
Depositata anche la CTU suppletiva, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/10/2025 e, nella medesima data, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, riducendo il primo termine per il deposito di comparsa conclusionale a giorni 30.
*** *** *** *** ***
La domanda proposta da è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito Parte_1 riportati.
Innanzitutto, si deve rilevare che dall'espletata CTU, redatta dall'ing. , è emersa Per_3
l'errata realizzazione delle lavorazioni eseguite sul lastrico solare dalla in CP_7 forza di contratto d'appalto stipulato con il - a seguito di delibera del Controparte_1
27/03/2015 - e, conseguentemente, l'imputabilità all'errata esecuzione delle opere del
7 fenomeno infiltrativo che ha imbibito il soffitto dell'immobile sottostante di proprietà del e, quindi, dei danni all'immobile di proprietà dello stesso cagionati. Pt_1
In particolare, il CTU, ing. , all'esito delle indagini condotte sui luoghi di Persona_3 causa, ha riferito che: “...i motivi che hanno determinato i danni lamentati in ricorso siano da ricercare nelle infiltrazioni d'acqua, provenienti dal lastrico solare del fabbricato, … La posizione, la natura e
l'entità degli ammaloramenti accertati all'interno dell'appartamento di proprietà del Sig. Pt_1 confermano dunque le conclusioni alle quali era giunto il CTU al termine della consulenza esperita nell'ambito del ricorso ex art. 696 c.p.c. …”.
Difatti, nell'ambito della procedura per ATP, recante n. 5953/2018 RG, il primo CTU, ing. , nella propria relazione tecnica riferiva che: “Nella fattispecie sono state riscontrate, Per_2 così per come indicato negli elaborati grafici allegati, aree di soffitto, più o meno estese, interessate da visibili infiltrazioni d'acqua che, oltre a causare la presenza di evidenti macchie di umidità, in alcuni casi anche molto scure, hanno causato in diverse zone il distacco dello strato di vernice, con la messa a nudo della rasatura di fondo. Come già detto, lo stesso fenomeno interessa non solo il soffitto dell'abitazione, ma anche la sommità delle pareti, con le relative cornici architettoniche” (v. pag. 4 Relazione finale CTU nel proc. per ATP RG n. 5953/2018).
Entrando, invece, nello specifico della Relazione Tecnica redatta dall'ing. , Persona_3 nominato CTU nel presente procedimento, si riporta testualmente quanto dallo stesso precisato: “Da quanto emerso nel corso delle indagini condotte sui luoghi di causa, appare evidente come
i motivi che hanno determinato i danni lamentati in ricorso siano da ricercare nelle infiltrazioni d'acqua, provenienti dal lastrico solare del fabbricato, che nel corso degli anni oltre a generare le fatiscenze precedentemente descritte, hanno lentamente deteriorato l'intradosso del solaio di copertura dell'unità immobiliare sottostante, sino a provocare in alcuni punti il progressivo distacco di parti dell'intonaco del soffitto di pertinenza dell'abitazione del ricorrente, localizzate principalmente in corrispondenza della cucina. La posizione, la natura e l'entità degli ammaloramenti accertati all'interno dell'appartamento di proprietà del Sig. confermano dunque le conclusioni alle quali era giunto il C.T.U. al termine Pt_1 della consulenza esperita nell'ambito del ricorso ex art. 696 c.p.c., iscritto al R.G. n. 5953/del
Tribunale di Catanzaro.
In quell'occasione il tecnico aveva attribuito l'insorgere delle problematiche riscontrate all'interno dell'abitazione del ricorrente, ad una serie di cause legate essenzialmente alla non perfetta posa in opera dello strato impermeabilizzante lungo il perimetro della terrazza, all'esecuzione di connessioni fra
8 discendenti e punti di smaltimento delle acque meteoriche tanto articolate da favorire il ristagno d'acqua, anche per effetto della pendenza della pavimentazione, alla presenza di microlesioni sulle pareti perimetrali del torrino di copertura ed alla non perfetta aderenza della scossalina a protezione degli elementi in aggetto del lastrico solare. Il perdurare di questi difetti nella realizzazione del pacchetto di finitura, impermeabilizzazione ed isolamento della terrazza di copertura ha fatto sì che, con il passare del tempo, le patologie verificatesi a carico del soffitto e delle parti sommitali dell'unità immobiliare del ricorrente, diventassero “croniche” in tutti gli ambienti della casa, riuscendo persino a minare l'integrità dell'intonaco come osservato in particolare nella cucina. Discorso analogo vale anche per gli altri ambienti confinanti alla terrazza di copertura, quali la parete di tamponamento del vano scala ed il ripostiglio di proprietà del
Sig. , con accesso diretto dal lastrico solare. In virtù di ciò, si ritiene che per porre rimedio alle Pt_1 infiltrazioni lamentate in ricorso, sia necessario procedere alla dismissione ed al rifacimento dell'attuale pacchetto a protezione dell'estradosso dell'intera superficie del solaio di copertura, alla bonifica degli intonaci esterni ammalorati ed alla revisione ed efficientamento dei punti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.
Rispetto a quanto previsto nell'elaborato peritale del 2019, laddove si prevedeva “la rimozione perimetrale, per la misura di 1.20 m da misurarsi dalla faccia interna del parapetto, e di tutti gli strati componenti l'orizzontamento della terrazza, fino ad arrivare alla caldana armata del solaio, e quindi ripristinare gli stessi con nuova stratigrafia”, si ritiene opportuno procedere al rifacimento dell'intervento di ristrutturazione dell'intera porzione di terrazza soprastante l'abitazione del ricorrente, al fine di evitare problemi legati al manifestarsi di ulteriori microlesioni e sconnessioni, che potrebbero verificarsi durante le operazioni di demolizione di parte della sovrastruttura esistente, e che potrebbero compromettere quindi la riuscita degli interventi per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua” (v. pag. 20-21 Relazione tecnica Finale CTU ing. ). Persona_3
Inoltre, le suddette considerazioni venivano riportate e confermate anche dal CTU Ing.
, nominato quale Direttore dei Lavori per la corretta esecuzione dei lavori Controparte_6 indicati nell'A.T.P. n. 5953/2018, il quale all'esito della propria relazione tecnica, depositata in data 17 febbraio 2023, così concludeva: “Si confermano quelli indicati dai
Consulenti Tecnici d'Ufficio rispettivamente nell'ATP, a firma dell'Ing. e nel Persona_2
Provvedimento ex art. 700 c.p.c., a firma dell'ing. estesi all'intero terrazzo” (v. pag. n. Persona_3
7 Relazione Finale CTU, proc. R.G. n. 2024-2/2020).
9 Tuttavia, nella suddetta CTU, il consulente tecnico, ing. , ha così concluso: CP_6
“Valuteranno le parti se eseguire i lavori in aggiunta, indicati dallo scrivente, che si ritengono indispensabili, potendo le criticità descritte costituire possibili cause/concause delle infiltrazioni lamentate dall'attore” (v. pag. n. 8 Relazione Finale CTU, proc. R.G. n. 2024-2/2020).
Pertanto, nel presente giudizio, con ordinanza del 03/08/2023 sono stati sottoposti ulteriori quesiti integrativi al nominato CTU.
Orbene, anche in questo caso il CTU ing. , rispondendo al primo quesito CP_6
integrativo: “Fornisca il CTU i chiarimenti in ordine alla sussistenza come eventuale concausa delle infiltrazioni provenienti dal locale ad uso ripostiglio, sovrastante la cucina dell'appartamento di proprietà dell'attore, posto sul terrazzo e, in caso positivo, indicare le cause di infiltrazioni che interessano detto locale”, ha così dichiarato: “Il già menzionato locale per come accertato dallo scrivente nel sopralluogo del 17 gennaio 2023, oltre che dal precedente CTU, ing. presenta umidità, efflorescenze Persona_3
e distacchi di intonaco, localizzati prevalentemente lungo le superfici di contatto fra la pavimentazione esterna del terrazzo e la parte di tamponamento del vano. Prima della messa in opera, in data 02 novembre 2023 da parte del sig. di una nuova porta a filo della muratura esterna, Parte_1
l'accesso al locale ripostiglio avveniva mediante una porta metallica installata in corrispondenza del filo interno della muratura di tompagno. L'errata installazione della summenzionata porta non salvaguardava il locale ripostiglio da possibili infiltrazioni al suo interno, sia per via della non perfetta sigillatura tra il battente della porta e la soglia, sia per la non corretta posa in opera della soglia stessa, dalla quale in caso di forte pioggia l'acqua che si accumulava sulla superficie, poteva “sbordare” dai raccordi verticali non realizzati a regola d'arte e penetrare dall'esterno nella stratigrafia d'interpiano del locale con possibili infiltrazioni nel vano cucina sottostante. Con la posa in opera da parte dell'attore della nuova porta di accesso al locale ripostiglio, sono state eliminate le criticità che potevano incidere quale concausa delle infiltrazioni lamentate dal sig. nel vano cucina. Ad oggi, pertanto, lo Parte_1 scrivente può solo affermare che la porta metallica d'accesso al locale ripostiglio non garantiva la tenuta all'acqua e che la parete di tompagno del ripostiglio che delimita con il terrazzo presenta gli effetti di infiltrazioni regressi, in quanto lo stato dei luoghi è mutato e non più possibile valutare quanto richiesto nel quesito in esame “(v. 17-18 CTU integrativa ing. del 28/02/2024 all. in atti). CP_6
In ordine, invece, al secondo quesito integrativo: “Determini il CTU se le infiltrazioni che interessano l'immobile dell'attore si sarebbero ugualmente verificate in caso di completa esecuzione delle opere previste dal progetto elaborato dall'ing. incaricato dal nell'assemblea del Per_1 CP_1
10
2.02.2016 e 1.03.2016 (non indicati con precisione per mancata indicazione degli atti allegati), il CTU ha così concluso: “In conclusione da quanto relazionato è possibile concludere che le infiltrazioni che interessano l'immobile dell'attore, specificatamente nella stanza da letto e nel bagno, si sarebbero ugualmente verificati, anche qualora fossero stati eseguiti i lavori sul lato Ovest del fabbricato condominiale, sospesi con delibera dell'assemblea condominiale del 05 febbraio 2016”.
Lo scrivente può pertanto certamente affermare che le infiltrazioni che interessano l'immobile dell'attore sono riconducibili agli interventi di rifacimento del lastrico solare, previsti e compresi tra i lavori di Con ContrCP_ manutenzione straordinaria effettuati sul fabbricato condominiale dell'impresa ed ultimati nel mese di giugno 2017” (v. pag. 17-18 CTU integrativa ing. del 28/02/2024 all. in atti). CP_6
Pertanto, all'esito dei sopra riportati chiarimenti, si evince che i danni accertati nell'immobile di proprietà di sono da imputare ad una errata Parte_1 realizzazione dei lavori di rifacimento del lastrico solare, non eseguiti a perfetta regola d'arte.
Si ritiene, quindi, sussistente una responsabilità per i danni cagionati all'immobile di Co proprietà di in capo alla . che ha eseguito i lavori nel Parte_1 CP_3
Condominio ”. Pt_1
Ciò detto, deve ritenersi altresì sussistente una concorrente responsabilità contrattuale del
Direttore dei Lavori, ing. il quale aveva progettato, diretto ed infine Persona_1
Co attestato la perfetta realizzazione dei lavori da parte dell'impresa . come da CP_4 certificato di regolare esecuzione dei lavori e conto finale datato 1/06/2017, in cui si dà atto che i suddetti lavori siano stati eseguiti nel pieno rispetto del capitolato redatto dallo stesso ing. Per_1
Pertanto, essendo state riscontrate quali causa dell'errata esecuzione dei lavori l'inidoneità dei materiali impiegati nelle lavorazioni e l'errata esecuzione degli stessi, così come accertate dai CTU, si ritiene sussistente la responsabilità concorrente e solidale anche in capo al Direttore dei Lavori, nella persona dell'ing. Persona_1
Sul punto, la giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte ha affermato che: “La responsabilità solidale del progettista implica che questi è tenuto, nei confronti dei terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 2055 c.c., all'identica obbligazione risarcitoria dell'appaltatore avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'opus a regola d'arte. In tema di contratto di appalto il vincolo di responsabilità solidale fra
11 l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (cfr. Cass. n. 14650 del 2012).
Prosegue la Corte: “Qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia ascrivibile alle condotte concorrenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi sono solidamente responsabili del danno, a nulla rilevando la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno. Va dunque ripudiata la tradizionale teoria della “eadem causa obligandi” in favore della interpretazione corrente dell'art. 2055 c.c., che fonda la ragione della responsabilità solidale nel semplice concorso di più soggetti in una condotta produttiva di danno che sia genericamente riconducibile alla categoria generale dei fatti illeciti.
Dunque, ove il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del progettista – direttore dei lavori, entrambi ne rispondono solidalmente a prescindere dal titolo di responsabilità, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'unico evento dannoso” (cfr.
Cass. Ord. n. 20704/2021).
Pertanto, da quanto emerge dalla documentazione in atti e facendo applicazione dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato che si condivide, si ritiene fondata la Co domanda di parte attrice in ordine ad una responsabilità solidale della . e del CP_3
Direttore dei Lavori, nella persona dell'ing. per i danni cagionati Persona_1 all'odierno attore.
Per ciò che riguarda poi l'ipotesi di un'eventuale responsabilità concorrente dell'odierno ricorrente , il quale, così come sostenuto dagli odierni resistenti, non Parte_1 avrebbe consentito l'accesso al terrazzo alla ditta per il ripristino a regola d'arte del CP_7 manto di impermeabilizzazione, si ritiene che la stessa sia sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.
12 Al contrario si evidenzia, invece, che la To. non ha dato avvio ai lavori, CP_3 nonostante l'iniziale disponibilità ad eseguire le lavorazioni, così come indicate nella relazione tecnica redatta in data 23/09/2019 dal CTU Ing. nel procedimento di Per_2
ATP recante RG n. 5953/2018;, mentre nel lasso di tempo trascorso tra il deposito dell'ATP e l'instaurazione del presente giudizio, di circa dodici mesi, si sarebbe potuto intervenire al fine di eliminare le cause degli inconvenienti lamentati. Contr D'altronde, la nel costituirsi nel procedimento di ATP, affermava che il CP_3 ricorrente, non solo aveva fatto accedere la ditta sul terrazzo de quo, ma aveva anche consentito a quest'ultima di realizzare le lavorazioni ritenute opportune per la risoluzione degli inconvenienti che, tuttavia, a distanza di qualche mese si erano rilevate anch'esse Contr inidonee (cfr. pagg. 3,4 memoria costituzione di nel procedimento di ATP rg n. CP_4
5953/2018; v. note replica di del 15/2/2021). Parte_1
A ciò si aggiunga che la condotta non collaborativa della ha trovato pieno CP_7 riscontro anche nel comportamento assunto dalla suddetta impresa dopo l'emissione dell'ordinanza del 27.06.2021, laddove a fronte di una iniziale manifestata disponibilità all'effettuazione delle lavorazioni, senza però mai iniziarle, ha poi inspiegabilmente dichiarato di non essere più disponibile ad eseguirle (v. verbale del 05/12/2022 fascicolo RG.
2024-2/2020).
Per ciò che concerne poi la posizione della compagnia assicurativa Controparte_5 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. A119C360056-LB,
[...] deve osservarsi che la stessa sarà tenuta a manlevare lo stesso ingegnere dal Per_1 ristoro dei danni e dalla rifusione delle spese di lite, in quanto il suddetto era Per_1 assicurato con la suddetta compagnia assicuratrice in virtù di una polizza assicurativa sottoscritta tra le parti (v. All. n. 17 fasc. ing. ). Per_1
Infine, deve essere rigettata la domanda di parte ricorrente nei confronti del CP_1
, poiché alla luce delle risultanze probatorie non è emersa alcuna responsabilità
[...] dello stesso nelle vicende di cui causa.
In proposito, è stato documentalmente accertato che nel mese di marzo 2018 dopo alcuni mesi dalla ultimazione dei lavori, l'odierno ricorrente segnalava la presenza di infiltrazioni di umidità e l'amministratore del Condominio contattava immediatamente l'ing. Per_1 per effettuare un sopralluogo congiunto nell'appartamento di proprietà di Parte_1
13 Co con la . esecutrice dei lavori (v nota del 08/03/2020 all. al n. 2 della Relazione CP_3
Tecnica dell'ing. , proc. ATP n. 5953/2018). Per_1
Convocata l'assemblea straordinaria per affrontare il problema, veniva conferito al medesimo Ingegnere con il voto favorevole dello stesso , Per_1 Parte_1
l'incarico di indagare sulle cause delle infiltrazioni e di redigere una perizia che indicasse i rimedi da approntare per rimuoverle (cfr. allegato n.
6 - verbale assemblea del 10.04.2018)
Sottoposta tale perizia all'assemblea del 27/07/2018, l'organo condominiale ne approvava il contenuto affidando l'incarico di eseguire le riparazioni alla medesima impresa appaltatrice (v. verbale allegato alla relazione tecnica dell'ing. prodotta nel proc. ATP RG n. Per_1
5953/2018).
Pertanto, si può ritenere che la condotta tenuta da parte del Controparte_1 invero, sia stata improntata ai canoni della prudenza e diligenza, così come per legge richiesti.
Lo stesso infatti, aveva provveduto a nominare un Direttore dei Controparte_1
Lavori che fornisse un qualificato supporto tecnico nella fase di esecuzione del contratto;
l'Amministratore si è prontamente attivato non appena ha avuto notizia delle infiltrazioni, allertando il direttore dei lavori e l'impresa appaltatrice;
il Condominio ha dato incarico all'ingegnere di indagare sulle cause delle infiltrazioni e di approntare i rimedi Per_1 per rimuoverle;
è stato dato incarico all'impresa, che aveva riconosciuto i vizi, di rimediare alle inefficienze manifestate.
Deve escludersi, altresì, la configurabilità dell'ipotesi di responsabilità prevista dell'articolo
2051 c.c. posto che il terrazzo, nella parte interessata alle infiltrazioni, quella corrispondente all'appartamento per cui è causa, era comunque di proprietà esclusiva dell'odierno ricorrente, il quale aveva anche il pieno possesso dello stesso.
A questo punto, si può ritenere che dall'attività istruttoria espletata sia stata accertata la responsabilità dell'errata esecuzione dei lavori di ristrutturazione dello stabile condominiale esclusivamente in capo alla e al Direttore dei Lavori, ing. CP_7 CP_3
Persona_1
Di contro, si rileva che tutte le eccezioni ed i rilievi avanzati da questi ultimi si siano attestati su un livello di assoluta genericità, non avendo individuato le eventuali cause alternative ai danni lamentati dal . Pt_1
14 In ordine, poi, al quantum debeatur così come richiesto da parte ricorrente, deve farsi riferimento alle risultanze della Relazione Tecnica effettuata dall'Ing. nel Controparte_6 presente giudizio, che, all'esito dell'esame attento della documentazione in atti e dei luoghi di causa, seguendo un percorso argomentativo scevro da vizi logico-giuridici, ha rilevato quanto segue: “Per il ripristino dei danni subiti dalla proprietà dei ricorrenti sarà necessario eseguire lavori per un importo imponibile complessivo di € 22.850,00”, di cui € 19.508,00 per il lastrico solare ed € 3.342,00 per l'appartamento. (V. pag. 22 Relazione Tecnica finale CTU).
Da ultimo, per ciò che concerne la pretesa risarcitoria avanzata da per Parte_1 tutti i danni derivanti dal disagio patito dallo stesso a causa del mancato godimento dell'immobile, questo Tribunale, con provvedimento del 14/05/2025, ha ritenuto necessario disporre una CTU suppletiva al fine di determinare il canone locatizio di mercato dell'immobile oggetto d'infiltrazione e di specificare, altresì, un'eventuale percentuale di godimento dell'immobile (v. ordinanza del 14/05/2025, all. fasc. telematico).
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “Nella ipotesi di infiltrazioni di acqua derivanti da parte comune di edificio condominiale, come nella specie, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché inteso in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio. Da tale pronuncia si trae il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, nel caso di limitazione abusiva dell'esercizio del diritto di proprietà, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla mancata libera disponibilità del bene, e dalla impossibilità di conseguire integralmente l'utilità da esso ricavabile” (cfr. Cass. n. 21835/2020; Cass.
n. 21239/2018; Cass. n. 20545/2018; Cass. n. 12630/2019; Cass. n. 20708/ 2019).
I principi enunciati nelle citate pronunce della Suprema Corte trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui la perdita di godimento sia dovuta alla inagibilità dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi.
Orbene, sempre il CTU dott. , rispondendo al quesito suppletivo: Controparte_6
“Determinare il canone locatizio di mercato dell'immobile oggetto d'infiltrazione e specificare, altresì, se può essere individuata una percentuale di godimento dell'immobile”, ha così concluso: “Il valore di
15 locazione dell'immobile per il periodo dicembre 2016 al mese di luglio del corrente anno è di conseguenza, approssimando l'importo sempre alla cifra intera, il seguente:
- dicembre 2016: 112 (m2) x 33,93/12 (€ m2/mese) = 320,00 €;
- anno 2017: 112 (m2) x 33,93 (€ m2/anno) = 3.800,00 € - anno;
- anno 2018: 112 (m2) x 33,93 (€ m2/anno) = 3.800,00 € - anno;
- anno 2019: 112 (m2) x 33,93 (€ m2/anno) = 3.800,00 € - anno;
- anno 2020: 112 (m2) x 33,93 (€ m2/anno) = 3.800,00 € - anno;
- anno 2021: 112 (m2) x 33,93 (€ m2/anno) = 3.800,00 € - anno;
- anno 2022: 112 (m2) x 42,50 (€ m2/anno) = 4.760,00 € - anno;
- anno 2023: 112 (m2) x 44,50 (€ m2/anno) = 4.760,00 € - anno;
- anno 2024: 112 (m2) x 44,50 (€ m2/anno) = 4.760,00 € - anno;
- fino a fine luglio anno 2025: 112 (m2) x 44,50 x 7/12 (€ m2/anno) = 2.780,00 €;
Totale: (320,00 + 5 * 3.800,00 + 3 * 4.760,00 + 2.780,00) = € 36.380,00.
Nel caso in trattazione ad essere inagibili totalmente sono la cucina e il bagno, mentre la camera da letto matrimoniale e il vano soggiorno-pranzo son parzialmente inagibili.
L'inagibilità totale della cucina e del bagno, anche in considerazione che l'immobile è dotato di un solo bagno, compromette la possibilità di utilizzare pienamente l'immobile, in quanto vani essenziali di un alloggio.
L'immobile è pertanto non locabile e la sua percentuale di riduzione di godibilità è di conseguenza pari al
100%. (v. pag. 10-11-12, CTU suppletiva del 15/07/2025, ing. all. fasc. Controparte_6 telematico).
Inoltre, il sopra citato CTU, rispondendo alle osservazioni mosse dal CTP della compagnia assicuratrice geom. secondo Controparte_5 Persona_4 cui: “Il CTU, conclude con una sua personale determinazione: A conclusione del suo lavoro svolto il valore di locazione più attendibile è quello pubblicato dalla rivista specializzata ““Consulente
Immobiliare”, edito dal “Sole 24 ore”, che tiene conto delle caratteristiche intrinseche del bene in argomento, il cui valore è pari rispettivamente:
- 33,93 € m2/anno per il periodo relativo agli anni 2016 – 2021;
16 - 42,50 € m2/anno per il periodo che va dal 2022 ad oggi (si è considerato un incremento rispetto al
2016 pari al 25,26% in modo di avere approssimazione alla cifra intera e incremento percentuale del canone di poco superiore da quello registrato dall'OMI,).
Quindi il CTU non solo applica i valori pubblicati dal sole 24 ma li aumenta con una percentuale del
25,26%, pari all'incremento dei valori OMI, secondo un suo calcolo matematico.
Per quanto sopra è corretto ed univoco applicare i valori OMI dell' delle entrate, come da tabella CP_8 richiamata dal medesimo CTU alla superfice lorda dell'appartamento calcolata sempre dal CTU: dicembre 2016: 112 (m2) x € 1.86875 * 1 mese = € 209,30;
anno 2017: 112 (m2) x € 1.86875 * 12 mesi = € 2.511,53;
anno 2018: 112 (m2) x € 1.86875 * 12 mesi = e 2.511,53;
anno 2019: 112 (m2) x € 1.86875 * 12 mesi = € 2511,53;
anno 2020: 112 (m2) x € 1.86875 * 12 mesi = € 2.511,53;
anno 2021: 112 (m2) x € 1.86875 * 12 mesi = € 2.511,53;
anno 2022: 112 (m2) x € 2.30000 * 12 mesi = € 3.091.12;
anno 2023: 112 (m2) x € 2.30000 * 12 mesi = € 3.091.12;
anno 2024: 112 (m2) x € 2.30000 * 12 mesi = € 3.091.12;
anno 2025: 112 (m2) x € 2.30000 * 07 mesi = 1.803.20 €;
Totale € 23.843,51.
È opportuno che l'ing. ricalcoli il mancato utilizzo dell'appartamento , utilizzando i valori CP_6 Pt_1
OMI, estratti dal medesimo dall'agenzia delle entrate, come riportate nella pagina precedente, ma, essendo
i lavori ultimati nel mese di giugno 2017, rivedendo anche il periodo dello stesso mancato utilizzo.
Calcolo OMI € 23.843,51 e dedurre dicembre 2016 per € 209.30 e il primo semestre 2017 per €
1255,76 si determina in € 22.378,45 (v. pag. 4-5-6 osservazioni alla CTU da parte del CTP,
[...]
del 12/09/2025 all. fasc. telematico), ha così precisato: “I valori OMI, presso Controparte_5
l'Ufficio dell'Agenzia dell'Entrate, possono essere presi in considerazione esclusivamente come riferimento di larga massima, sebbene negli ultimi anni per le locazioni sono da ritenersi abbastanza attendibili, in quanto riflettono lo stato conservativo più frequente della zona e la tipologia edilizia prevalente. Nel caso di specie, tuttavia, la fascia OMI risulta troppo ampia e il fabbricato di cui l'immobile è parte integrante non riflette le condizioni medie di zona per qualità del costruito, per cui le quotazioni devono essere riviste al “rialzo”. In ogni caso appare riduttivo adottare i valori minimi, come fatto dal CTP. Lo scrivente, dopo aver condotto le proprie analisi, ha preso in considerazione sia le informazioni desunte dal borsino
17 immobiliare che i dati pubblicati dalla rivista specializzata Consulente Immobiliare (edita dal Sole 24
Ore), che tiene conto delle caratteristiche intrinseche del bene. Alla luce di tali elementi è giunto, a suo giudizio, a un valore più attendibile, che riflette le effettive condizioni di mercato della zona in oggetto.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene pertanto di confermare integralmente le determinazioni già esposte nel proprio elaborato peritale, considerandole corrette e congruenti (v. pag. 3-4-5 chiarimenti del CTU, ing.
, del 17/09/2025 alle osservazioni del CPT di all. fasc. Controparte_6 Controparte_5 telematico).
Di conseguenza, alla luce dell'espletata CTU suppletiva, dalla quale non vi è motivo di doversi discostare, deve essere altresì riconosciuta in favore di la somma Parte_1 di € 36.380,00, a titolo risarcimento danni per il mancato godimento e utilizzo dell'immobile di sua proprietà.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, le ripetute infiltrazioni di acqua nell'immobile di proprietà di hanno oggettivamente e concretamente impedito di godere e Parte_1 di utilizzare del bene nella sua tipica destinazione d'uso.
Ne deriva che, sulla scorta dell'orientamento sopra riportato della giurisprudenza di legittimità, pienamente condiviso, l'odierno ricorrente abbia pieno diritto al risarcimento della suddetta voce di danno, essendo stata quantificata in termini economici, in sede di
CTU suppletiva espletata, l'ammontare dei danni provocati dal mancato godimento e utilizzo dell'immobile in questione a causa delle copiose infiltrazioni di acqua provocate dall'errata esecuzione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale denominato ”. Controparte_1
In definitiva, la somma complessiva dei danni subìti da parte di è di € Parte_1
59.230,00, di cui:
a) € 22.850,00 a titolo di costi per il ripristino dei danni subiti all'immobile;
b) € 36.380,00 a titolo di danno per il mancato godimento dell'immobile.
Trattandosi di debito di valore, devono essere applicati gli interessi compensativi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento della domanda per accertamento tecnico preventivo n.5953/2018 e successivamente rivalutata di anno in anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla base degli Parte_2
18 Dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi moratori a tasso legale sulla somma come sopra determinata.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, si ritiene di accogliere la Co domanda avanzata da parte di nei confronti della . in Parte_1 CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, nonché nei confronti del Direttore dei
Lavori, ing. in solido fra loro. Persona_1
Si dichiara inoltre che la compagnia assicurativa , in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a manlevare l'ing. Per_1 come da polizza assicurativa allegata in atti, previa applicazione della franchigia
[...] pari ad € 3.500,00.
In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dichiarano compensate le spese del presente giudizio tra e la Persona_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_5
Le spese di CTU, già liquidate in atti, vengono definitivamente poste a carico delle parti soccombenti, in solido fra loro, comprese quelle relative al procedimento di ATP pari ad
€ 4.056,93, così suddivisa: € 145,50 per contributo unificato e marca da bollo ed €
3.911,43 (I.V.A. inclusa), per compensi di C.T.U.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Respinge la domanda di nei confronti del in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
, che si liquidano in € 7.052,00 per il presente giudizio e in € 4.031,00 per il
[...] procedimento cautelare in corso di causa (RG 2024-1/2020) oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto richiesta;
- Accoglie la domanda di nei confronti della . in persona del Parte_1 CP_3
suo legale rappresentante pro tempore, nonché nei confronti del Direttore dei Lavori, ing.
19 e, per l'effetto, li condanna, in solido, al pagamento della somma di € Persona_1
22.850,00 a titolo di costi per il ripristino dei danni subiti all'immobile di proprietà del ricorrente, di cui
€ 19.508,00 per il lastrico solare ed € 3.342,00 per l'appartamento, nonché al pagamento della somma di € 36.380,00 a titolo di mancato godimento e utilizzo dell'immobile, con interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
- Condanna la e in solido fra loro, alla rifusione delle CP_3 Persona_1 spese di lite in favore di che si liquidano in € 7.052,00, per il presente Parte_1 giudizio;
in € 846,00 per il procedimento di ATP (RG n.5953/2018); in € 4.031,00 per il procedimento cautelare in corso di causa (RG 2024-1/2020); in € 4.031,00 per il procedimento per l'attuazione dell'ordinanza cautelare (RG 2024-2/2020), oltre rimborso spese generali, i.v.a. e cp.a come per legge;
- Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate in atti, e quelle relative al procedimento di ATP pari ad € 4.056,93 (di cui € 145,50 per contributo unificato e marca Co da bollo ed € 3.911,43 -I.V.A. inclusa-, per compensi di C.T.U.) a carico della .
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché del Direttore dei Lavori CP_3
Ing. in solido fra loro;
Persona_1
- Dichiara che la con riferimento al rischio assunto con il Controparte_5
certificato n. A119C360056-LB, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è tenuta a manlevare detratta la franchigia di € 3.500,00, da quanto Persona_1 dallo stesso dovuto a titolo di risarcimento del danno e di spese legali in favore di Pt_1
;
[...]
- Dichiara compensate le spese del presente giudizio tra e la Persona_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_5
Catanzaro, lì 25/11/2025 Il Giudice
dott.ssa NG Damiani
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