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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/12/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1491 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
( ) nato a [...] il [...] e residente in [...]del Parte_1 C.F._1
NC (87059 - CS) alla Via San Marco, 3 - in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. di
( ), con sede legale in Casali del NC (87059), alla Via Sa Marco, 3, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso - congiuntamente e disgiuntamente – giusta procura in atti, dal Prof. Avv. Flavio
CE ON ( – - 0984 398254) e dall'Avv. C.F._2 Email_1
IA AU ( – – 0984 398254) con Studio C.F._3 Email_2 in Cosenza (87100), alla Via De Filippis, 26, i quali indicano ai fini dell'elezione di domicilio i propri indirizzi di posta elettronica certificata;
Opponente
contro
, C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Umberto Ferrato (c.f. ), Gilda C.F._4
EN (C.F. ) e MA VA (C.F. ) in virtù di C.F._5 C.F._6 procura alle liti rep. n. 37875/7313 del 22.3.24 per atti notaio di Roma, elettivamente Persona_1 domiciliato in Castrovillari, in Corso Calabria, presso gli uffici dell'Istituto
opposto
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto dell'odierna opposizione è l'ordinanza ingiunzione n. OI 002091549 nonché l'ordinanza - ingiunzione n. OI-002092670 emesse e notificate dall' nei confronti dell'odierno opponente CP_3 nonché nei confronti della società con la quale veniva intimato al Controparte_4 ricorrente in epigrafe, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società predetta e a quest'ultima quale obbligato in solido ai sensi dell'articolo 6 della legge 689/81, il pagamento dell'importo complessivo ivi indicato a titolo di sanzione amministrativa e spese per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni della legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) in relazione all'atto di accertamento del 30/12/2019 riferito all'anno 2018.
A fondamento dell'opposizione, rappresentava di aver ricevuto in data 24/01/2020 l'avviso di accertamento .2500.30/12/2019.0425098 da parte dell' relativo all'omesso versamento di CP_3 CP_3 ritenute previdenziali e assistenziali per l'importo di € 2.817,08 relative al periodo 2018 (come da
Prospetto inadempienze Uniemens in atti) e di aver provveduto al pagamento in data 18/07/2020 mediante bonifico bancario dell'importo di € 2.817,08, da ritenersi tempestivo in considerazione della sospensione per effetto della legislazione emergenziale.
Concludeva, quindi, per l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte con il favore delle spese di lite.
Si costitutiva l' instando per la declaratoria di cessata materia del contendere, avendo provveduto, CP_3 una volta verificato l'intervenuto pagamento e la sua tempestività, tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo pandemico, all'annullamento delle opposte ordinanze ingiunzione.
La causa, matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione. Valga premettere che, a seguito della costituzione dell' e della sua richiesta di declaratoria di CP_3 cessata materia del contendere per avvenuto annullamento in sede amministrativa delle ordinanze opposte, parte ricorrente ha ritenuto di non aderire alla richiesta non constando alcun provvedimento espresso di annullamento.
Il giudice, preso atto di quanto sopra, rilevandosi che l' ha allegato alla memoria soltanto una CP_3 relazione amministrativa in cui si conclude per l'annullamento delle ordinanze, essendosi appurato il pagamento nei termini di legge, ha così provveduto: (…) rilevato che parte ricorrente si oppone alla richiesta dell' di declaratoria della cessazione della materia del contendere siccome non risulta CP_3
l'adozione di un formale provvedimento di annullamento delle ordinanze opposte;
onera l' di CP_3 produrre eventuale provvedimento espresso di annullamento entro il 5.12.2025; (…).
Nel termine assegnato, l' non ha provveduto alla chiesta produzione documentale. CP_3
Tanto premesso, si ritiene che l' , pur riconoscendo la fondatezza del motivo di opposizione, non CP_3 ha tuttavia provveduto al formale annullamento delle ordinanze ingiunzione e che, pertanto, non può pervenirsi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, per come richiesto dall' CP_3 con opposizione di parte ricorrente.
Nel merito, il ricorso è fondato siccome, ricevuto l'atto di accertamento della violazione in data
20.1.2020, parte ricorrente ha provveduto al pagamento dell'importo indicato in data 21.7.2020, nel rispetto del termine di tre mesi assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del
1983), sospeso dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27, con conseguente illegittimità dell'irrogazione della sanzione amministrativa.
A tali rilievi consegue la declaratoria di illegittimità delle opposte ordinanze ingiunzione;
le spese di lite, nella misura in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione, annullando le ordinanze ingiunzione impugnate;
2. pone le spese di lite che liquida in euro 1.312,00 (oltre spese generali, iva e cpa come per legge) a carico dell' ed in favore dei procuratori di parte attrice che si sono dichiarati antistatari. CP_3
Cosenza, 15 dicembre 2025
Il giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 1491 del RG lav. dell'anno 2025 introdotta da
( ) nato a [...] il [...] e residente in [...]del Parte_1 C.F._1
NC (87059 - CS) alla Via San Marco, 3 - in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. di
( ), con sede legale in Casali del NC (87059), alla Via Sa Marco, 3, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso - congiuntamente e disgiuntamente – giusta procura in atti, dal Prof. Avv. Flavio
CE ON ( – - 0984 398254) e dall'Avv. C.F._2 Email_1
IA AU ( – – 0984 398254) con Studio C.F._3 Email_2 in Cosenza (87100), alla Via De Filippis, 26, i quali indicano ai fini dell'elezione di domicilio i propri indirizzi di posta elettronica certificata;
Opponente
contro
, C.F. in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Umberto Ferrato (c.f. ), Gilda C.F._4
EN (C.F. ) e MA VA (C.F. ) in virtù di C.F._5 C.F._6 procura alle liti rep. n. 37875/7313 del 22.3.24 per atti notaio di Roma, elettivamente Persona_1 domiciliato in Castrovillari, in Corso Calabria, presso gli uffici dell'Istituto
opposto
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto dell'odierna opposizione è l'ordinanza ingiunzione n. OI 002091549 nonché l'ordinanza - ingiunzione n. OI-002092670 emesse e notificate dall' nei confronti dell'odierno opponente CP_3 nonché nei confronti della società con la quale veniva intimato al Controparte_4 ricorrente in epigrafe, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società predetta e a quest'ultima quale obbligato in solido ai sensi dell'articolo 6 della legge 689/81, il pagamento dell'importo complessivo ivi indicato a titolo di sanzione amministrativa e spese per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni della legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) in relazione all'atto di accertamento del 30/12/2019 riferito all'anno 2018.
A fondamento dell'opposizione, rappresentava di aver ricevuto in data 24/01/2020 l'avviso di accertamento .2500.30/12/2019.0425098 da parte dell' relativo all'omesso versamento di CP_3 CP_3 ritenute previdenziali e assistenziali per l'importo di € 2.817,08 relative al periodo 2018 (come da
Prospetto inadempienze Uniemens in atti) e di aver provveduto al pagamento in data 18/07/2020 mediante bonifico bancario dell'importo di € 2.817,08, da ritenersi tempestivo in considerazione della sospensione per effetto della legislazione emergenziale.
Concludeva, quindi, per l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte con il favore delle spese di lite.
Si costitutiva l' instando per la declaratoria di cessata materia del contendere, avendo provveduto, CP_3 una volta verificato l'intervenuto pagamento e la sua tempestività, tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo pandemico, all'annullamento delle opposte ordinanze ingiunzione.
La causa, matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione. Valga premettere che, a seguito della costituzione dell' e della sua richiesta di declaratoria di CP_3 cessata materia del contendere per avvenuto annullamento in sede amministrativa delle ordinanze opposte, parte ricorrente ha ritenuto di non aderire alla richiesta non constando alcun provvedimento espresso di annullamento.
Il giudice, preso atto di quanto sopra, rilevandosi che l' ha allegato alla memoria soltanto una CP_3 relazione amministrativa in cui si conclude per l'annullamento delle ordinanze, essendosi appurato il pagamento nei termini di legge, ha così provveduto: (…) rilevato che parte ricorrente si oppone alla richiesta dell' di declaratoria della cessazione della materia del contendere siccome non risulta CP_3
l'adozione di un formale provvedimento di annullamento delle ordinanze opposte;
onera l' di CP_3 produrre eventuale provvedimento espresso di annullamento entro il 5.12.2025; (…).
Nel termine assegnato, l' non ha provveduto alla chiesta produzione documentale. CP_3
Tanto premesso, si ritiene che l' , pur riconoscendo la fondatezza del motivo di opposizione, non CP_3 ha tuttavia provveduto al formale annullamento delle ordinanze ingiunzione e che, pertanto, non può pervenirsi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, per come richiesto dall' CP_3 con opposizione di parte ricorrente.
Nel merito, il ricorso è fondato siccome, ricevuto l'atto di accertamento della violazione in data
20.1.2020, parte ricorrente ha provveduto al pagamento dell'importo indicato in data 21.7.2020, nel rispetto del termine di tre mesi assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del
1983), sospeso dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis della legge 24 aprile 2020, n. 27, con conseguente illegittimità dell'irrogazione della sanzione amministrativa.
A tali rilievi consegue la declaratoria di illegittimità delle opposte ordinanze ingiunzione;
le spese di lite, nella misura in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione, annullando le ordinanze ingiunzione impugnate;
2. pone le spese di lite che liquida in euro 1.312,00 (oltre spese generali, iva e cpa come per legge) a carico dell' ed in favore dei procuratori di parte attrice che si sono dichiarati antistatari. CP_3
Cosenza, 15 dicembre 2025
Il giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti