Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 10/12/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
n. 30899 Sent. 191/25
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia
composta dai seguenti magistrati:
ON CO AN Presidente AE ET Giudice LA De IS Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 30899 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:
LA IR, nata a [...] il [...] e residente in [...]sul Mincio (MN) strada Monzambano nr. 61/B — C.F.: [...], titolare dell’omonima impresa individuale con sede in Ponti sul Mincio (MN) strada Monzambano nr. 61/B - P.I. 02243540206, indirizzo PEC: elvira.bertaiola@pec.agritel.it. Contumace.
Nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025, con l’assistenza del segretario Porcu Maria Giovanna, è stata data per letta, su consenso della Procura, la relazione di causa.
È stato udito il Pubblico ministero Valentina Papa.
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 17 aprile 2025, il Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti conveniva in giudizio TA IR per sentirla condannare « al pagamento della somma di € 4.019,33 ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia in favore della Regione Lombardia per il tramite dell’Organismo Pagatore Regionale (O.P.R.), in quanto ente strumentale pagatore dei contributi eurocomunitari P.A.C. destinati all’Italia per la programmazione 2007-2014; in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma oggetto di condanna e spese di giustizia (queste ultime a favore dell’Erario)».
La Procura regionale esponeva che la Guardia di Finanza (Compagnia Menaggio) aveva trasmesso alla Procura contabile gli atti relativi al procedimento penale n. 1317/2015 pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio, recante una fattispecie plurisoggettiva e complessa di danno erariale per illecita percezione di contributi eurocomunitari erogati dall’O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale) nell’ambito della politica agricola comune di sostegno alle attività agricole e di allevamento in territori montani coinvolgenti una serie di beneficiari presentatori di domande di aiuto contenenti dati ideologicamente falsi in relazione al possesso dei requisiti di condizionalità necessari per accedere ai contributi per ettaro posseduto.
Tra i diversi destinatari degli accertamenti emergeva il coinvolgimento dell’Azienda agricola TA IR. Più nello specifico, nell’atto di citazione, veniva rappresentato che l’indebita percezione era stata ottenuta tramite la presentazione di documenti formalmente regolari, ma in realtà non conformi al vero, incidenti sui titoli di conduzione dei terreni dichiarati nella domanda di aiuto necessari per ottenere il pagamento dei contributi per l’anno 2013 (ossia, finanziamenti comunitari, liquidati nell’ambito della Politica Agricola Comune c.d. P.A.C. e a carico del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale c.d. F.E.A.S.R.).
La citazione della Procura erariale era stata preceduta dalla notifica in data 7 febbraio 2025 dell’invito a dedurre alla presunta responsabile. L’invitata non aveva presentato deduzioni difensive né, a fronte della sopra richiamata citazione in giudizio, si costituiva in giudizio.
Nell’udienza del 12 novembre 2025, la Procura insisteva nell’accoglimento della domanda.
DIRITTO
1. Questioni preliminari.
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 93 del codice di giustizia contabile (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174), va dichiarata la contumacia della convenuta TA IR, titolare dell’omonima impresa agricola individuale.
La titolare dell’azienda agricola, infatti, è stata destinataria di regolare notifica dell’atto di citazione e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell’udienza di discussione, ma non si è costituita in giudizio. Ne discende la dichiarazione di contumacia nel presente giudizio.
2. Merito.
Ai fini dell’esame della fondatezza nel merito dell’azione erariale, questo Collegio è chiamato a vagliare i fatti costitutivi della domanda attorea con specifico riferimento alle condotte illecite contestate alla convenuta e che sarebbero materialmente causative dell’evento qualificabile come danno erariale.
La Procura contabile espone che la Guardia di Finanza (Compagnia Menaggio) aveva trasmesso gli atti relativi al procedimento penale n. 1317/2015 pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio, recante una fattispecie plurisoggettiva e complessa di danno erariale per illecita percezione di contributi eurocomunitari erogati dall’O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale) nell’ambito della politica agricola comune di sostegno alle attività agricole e di allevamento in territori montani coinvolgenti una serie di beneficiari presentatori di domande di aiuto contenenti dati ideologicamente falsi in relazione al possesso dei requisiti di condizionalità necessari per accedere ai contributi per ettaro posseduto.
Tra i diversi destinatari degli accertamenti vi è TA IR, titolare dell’omonima impresa agricola individuale.
La Procura rappresenta che l’indebita percezione era stata ottenuta mediante un «meccanismo fraudolento consistito nell’aver presentato una domanda formalmente regolare ma ideologicamente falsa, laddove il soggetto terzo indicato nella stessa come pascolatore “per loro conto” è risultato essere totalmente ignaro ed estraneo alla vicenda, non avendo mai condotto bestiame sui mappali indicati nella domanda, con conseguente sviamento dei contributi percepiti dalla finalità di interesse pubblico alla quale gli stessi erano preordinati, ovverosia il mantenimento dei pascoli permanenti» (pag. 11 atto di citazione).
In buona sostanza, la condotta illecita contestata consiste nel fatto che la percettrice di contributi li ha ottenuti tramite la presentazione di documenti formalmente regolari ma, in realtà, non conformi al vero, incidenti sui titoli di conduzione dei terreni dichiarati nella domanda di aiuto.
Si tratta di contributi comunitari a fondo perduto, liquidati nell’ambito della Politica Agricola Comune c.d. P.A.C. e a carico del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale c.d. F.E.A.S.R.. Con riferimento alla disciplina comunitaria e nazionale di riferimento, è pacifico che i contributi ai quali la società agricola convenuta ha avuto accesso fossero finalizzati ad un interesse pubblico; in particolare, sono preordinati al mantenimento dei pascoli permanenti. Tale obiettivo era già indicato dal regolamento (CE) 29 settembre 2003, n. 1782/2003 (v. quarto considerando: “In considerazione dei benefici ambientali del pascolo permanente, è opportuno adottare misure per incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli permanenti, onde evitare una riconversione massiccia in seminativi”; elemento confermato dal regolamento (CE) 19 gennaio 2009, n. 73/2009 (v. art. 6, c. 2 e allegato III).
Come già ricordato da questa Sezione «la disciplina relativa ai finanziamenti a carico della P.A.C. e del F.E.A.S.R. successiva all’introduzione del regime del “disaccoppiamento” (regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005) prevede che gli aiuti economici sono corrisposti all’imprenditore agricolo non più in relazione alla produzione, bensì in base ai titoli posseduti e all’estensione delle superfici lavorate. Il c.d. “disaccoppiamento” aveva trasformato la natura dei finanziamenti in parola da “sostegno al prodotto” a “sostegno al reddito dei produttori”, i quali, per poter accedere al contributo pubblico, dovevano avere titoli e terreni agricoli, per il cui possesso erano obbligati ad esibire e/o indicare appositi contratti di conduzione» (C. Conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 3 del 13 gennaio 2023, nonché C. Conti, sez. giur. Lombardia sent. n. 35 del 1° marzo 2023).
La Corte dei conti, in sede di appello, ha precisato che «nel regime previgente gli agricoltori ricevevano tanti più contributi quanto maggiore era la produzione, nel nuovo regime, sulla base del suddetto principio del “disaccoppiamento”, gli aiuti divengono potenzialmente indipendenti dalle quantità prodotte. Con la dequotazione della stretta correlazione tra aiuti e produzione, gli agricoltori dell’Unione hanno dunque acquisito la possibilità di calibrare la produzione sulle reali esigenze del mercato, potendo, nel contempo, fare affidamento su un reddito stabile. Peraltro, il concorrente principio di condizionalità compendia l’insieme delle norme, dettate in ambito nazionale con DM del 15 dicembre 2005, che le aziende agricole devono rispettare al fine di poter accedere al regime del pagamento unico ed attengono, in particolare (e per quel che nella specie rileva), al mantenimento dei terreni in disponibilità in buone condizioni agronomiche e ambientali» (C. conti, I App., sent. n. 71/2025).
Tuttavia, la medesima Sezione di appello precisa che «il combinato disposto della disciplina sul beneficiario del contributo ex art. 2, 33 e 34 del Regolamento (CE) n. 73/2009 e sul c.d. “disaccoppiamento” non consente di estendere in via interpretativa l’ambito applicativo del regime di aiuto fino a configurarlo nei termini di una mera rendita finanziaria a beneficio del titolare del terreno, il quale, invece, per accedere legittimamente al regime di aiuto, deve necessariamente essere un agricoltore e svolgere sugli stessi terreni un’attività agricola, nel rispetto del principio di condizionalità (in termini, Tar Lazio sent. n. 802/2015; CdS. sent. n. 4192/2015)» (C. conti, I App., sent. n. 71/2025).
In ogni caso, è pacifico che la finalità dell’erogazione dei contributi in esame sia quella di consentire il “mantenimento dei terreni in disponibilità in buone condizioni agronomiche e ambientali”.
La Procura erariale, in sede di contestazione dell’illecito, deduce che l’erogazione dei contributi è avvenuta tramite la «evidente (..) falsità ideologica della domanda unica di aiuto 2013/00225949, presentata dall’Azienda Agricola LA IR per l’anno 2013» (pag. 14 citazione).
L’odierna azione erariale si fonda, a prescindere dal raggiungimento della finalità dell’erogazione pubblicistica (ossia, il mantenimento dei terreni “in buone condizioni agronomiche e ambientali”), sulla “falsità ideologica” di quanto dichiarato nella domanda di aiuto presentata dalla convenuta. Detta contestazione ex se determinerebbe (in via deduttiva) la mancata realizzazione della finalità pubblicistica sottesa all’impianto contributivo. In buona sostanza, la contestazione erariale si fonda su un implicito “sviamento” dal fine pubblicistico sotteso alla contribuzione desumibile da un illecito utilizzo dell’istituto del c.d. disaccoppiamento, ossia lo strumento che «non interdice all’agricoltore, nell’esercizio dell’attività agricola, di avvalersi, nell’ambito dell’azienda agricola, della prestazione di terzi (c.d. contoterzisti), sub specie di prestazione d’opera o di mezzi tecnici utili alla produzione dell’azienda agricola gestita dall’agricoltore beneficiario» (C. Conti, I App., sent. n. 71/25).
I fatti come contestati dalla Procura erariale, quindi, impongono a questo Collegio anche un sintetico richiamo della disciplina che regola la modalità di presentazione della domanda di aiuto e l’erogazione dei contributi in discorso. In proposito, questo Collegio ribadisce che essi «richiedevano, in capo al percettore, la sussistenza delle c.d. condizionalità, circostanze la cui esistenza è necessaria per l’effettiva erogazione del finanziamento. Nello specifico, esse consistevano, cumulativamente, nella proprietà, nel possesso e/o nella disponibilità dei terreni agricoli identificati con il catasto; nell’effettivo utilizzo del terreno a pascolo, attuato mediante pascolamento delle greggi o delle mandrie o, in alternativa, nello sfalcio almeno annuale del pascolo; nella produzione di certificati di origine e sanità per l’alpeggio e la transumanza di animali rilasciati dalle Asl ai proprietari delle bestie (c.d. modelli 7 di monticazione e demonticazione)» (cfr. C. Conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 1 del 4 gennaio 2023).
Più nello specifico, «L’imprenditore agricolo che intendeva ottenere i predetti contributi doveva, quindi, presentare una domanda di aiuto all’amministrazione regionale (c.d. Organismo Pagatore Regionale) – eventualmente per il tramite dei CAA (Centri di assistenza agricoli) convenzionati - entro il 15 maggio di ogni anno ivi indicando, tra l’altro, l’elenco delle particelle catastali di cui dichiarava di essere conduttore, specificando: il Comune in cui i terreni erano situati, il titolo di conduzione vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.) e la superficie per cui si chiedeva il contributo nonché per lo specifico aiuto montano il pascolatore per conto terzi (o monticatore) di cui intendeva avvalersi per il pascolo o lo sfalcio del fieno. Gli aiuti erano liquidati ed erogati tra il 1°dicembre ed il 30 giugno dell’anno successivo. I contributi erano finalizzati a mitigare l’abbandono dei pascoli e delle superfici agricole foraggere di altura.
Il complesso dei requisiti per ottenere il beneficio commisurato all’ettaro (diritto all’aiuto standard) costituiva la c.d. condizionalità, ovvero l’abbinamento della domanda di aiuto alla superficie posseduta o nella disponibilità dell’azienda richiedente, in presenza di un effettivo utilizzo del terreno, che si realizzava mediante il pascolamento del prato con la presenza fisica degli animali, o in alternativa dell’esecuzione di uno sfalcio annuale, consistente nel taglio del fieno finalizzato a mantenere la destinazione a pascolo del terreno. Per comprovare l’effettivo mantenimento del pascolo o dei terreni montani a fini agricolo-pastorali era necessario accludere alle domande, presentate annualmente, i c.d. modelli 7 di monticazione e di demonticazione, consistenti in certificati rilasciati dall’ASL al proprietario degli animali che attestavano la quantità dei capi destinati all’alpeggio e alla transumanza (certificati di origine e sanità di alpeggio e transumanza)» (C. Conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 3 del 13 gennaio 2023, nonché C. Conti, sez. giur. Lombardia sent. n. 35 del 1° marzo 2023).
Chiarito il quadro normativo al quale va ricondotta l’azione erariale esercitata dalla Procura, per giungere all’accertamento dei fatti contestati bisogna procedere con l’esame delle condotte imputate alla società agricola.
Nella sopra richiamata domanda di aiuto, l’azienda agricola ha indicato come pascolatore l’allevatore ZZ per il terreno sito in Livo (CO), foglio 9 mappali 13739 e 14457.
Il Collegio osserva che ai fini dell’accoglimento della domanda di accertamento della responsabilità della convenuta è dirimente che la Procura erariale provi che ci sia stato uno sviamento dei contributi erogati dalla loro finalità, ossia quella di consentire il “mantenimento dei terreni in disponibilità in buone condizioni agronomiche e ambientali”.
In assenza di una prova specifica sullo sviamento dalla finalità pubblica funzionale alla contribuzione (ossia, nel caso di specie, in assenza di una prova diretta sul fatto che i terreni non fossero mantenuti “in buone condizioni agronomiche e ambientali”), detto sviamento può essere desunto indirettamente da fatti diversi (nel caso di specie, dalle circostanze fattuali che alle domande di contribuzione fosse allegata documentazione falsa o, comunque, fossero inserite dichiarazioni non veritiere).
In ogni caso, sia in presenza di prove dirette sia in presenza di presunzioni semplici, gli elementi fattuali dedotti dalle parti che il Giudice della cognizione valuta (primo comma dell’art. 95 c.g.c.) impongono a questo Collegio di «individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni» (cfr. Cass., Ord., 20/07/2023, n. 21727 che richiama Cass, 17 settembre 2020, n. 19351; Cass., 16 febbraio 2021, n. 3941; Cass., 23 novembre 2021, n. 36093; Cass., 2 settembre 2022, n. 25962; Cass., 15 marzo 2023, n. 7498).
Nel caso di prove presuntive (ossia, la conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato ex art. 2727 c.c.), se non si è in presenza di presunzioni legali (art. 2728 c.c.), il Giudice può attribuirgli valenza probatoria solo se i fatti indiziari allegati e provati sono gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.). Le presunzioni semplici non sono ammesse nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale.
Con il concetto di gravità si intende che il fatto noto deve rendere “altamente probabile” il fatto ignoto; con quello di precisione che il fatto noto deve essere determinato in modo non vago nelle sue circostanze fattuali; con l’elemento della concordanza, si intende che se ci sono più indizi questi devono convergere verso la stessa conclusione (ciò non significa che non possa essere sufficiente anche una sola presunzione semplice purché questa, da un punto di vista logico, possa essere ritenuta sufficiente e convincente).
Alla luce di questa premessa di carattere generale sulle prove presuntive, nel processo contabile, le norme sulla valutazione delle prove (i commi 2 e 3 dell’art. 95 c.g.c. che sostanzialmente richiamano gli artt. 115 e 116 c.p.c.) impongono al Giudice del merito, da un lato, di esplicitare le ragioni per le quali alcuni elementi probatori hanno maggior forza di convincimento rispetto ad altri presentati dalle parti, ma dall’altro lato, anche in assenza di una produzione probatoria da parte delle difese, di valutare che gli elementi probatori prodotti dalla Procura erariale siano idonei a provare i fatti costitutivi allegati ma contestati dalle difese delle parti convenute. Conseguentemente, quando gli elementi probatori prodotti dalla Procura hanno carattere indiziario, anche se le difese dei convenuti si sostanziano in una mera allegazione di fatti impeditivi senza che vengano dedotte prove contrarie, il Giudice del merito è chiamato a compiere una valutazione sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi affinché siano idonei a provare che, a fronte delle domande di aiuto presentate, i terreni non erano mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali perché i pascolatori indicati nelle domande di aiuto non avevano materialmente svolto attività di pascolamento del loro bestiame nei terreni indicati nelle stesse domande di aiuto.
La Procura erariale, per provare i fatti costitutivi della domanda, allega il contenuto delle sommarie informazioni rese da un soggetto terzo (nel caso di specie, il pascolatore ZZ AB ON) assunte dalla polizia giudiziaria nel corso dell’indagine penale preliminare; sommarie informazioni che sono state integralmente riportate nella notitia damni.
Le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria “dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini” (primo comma art. 351 c.p.p. e art. 362 c.p.c. se le informazioni sono assunte dal pubblico ministero), per assurgere valenza probatoria nel giudizio di accertamento della responsabilità penale, tendenzialmente, sono condizionate ad una successiva escussione del terzo che, in sede dibattimentale, assume il ruolo di testimone.
Più nello specifico, la Procura, in sede di citazione, richiama le sommarie informazioni rese il 14 giugno 2016, innanzi alla Guardia di Finanza di Menaggio, da ZZ (ossia, il pascolatore per conto terzi indicato nella domanda di aiuto). ZZ ha dichiarato «di essere originario di Livo e di possedere nel medesimo comune terreni di famiglia che “…utilizzo ed inserisco nel contesto delle domande di contributo che ho presentato negli anni. Dal 2013 in particolare è venuta a mancare una disponibilità di terreni a pascolo dovuta all’aggiornamento da parte della Regione Lombardia dei terreni utilizzabili. In tale contesto sia io che altri allevatori, ci siamo trovati nostro malgrado a prendere in sub-affitto porzioni di terreno che già detenevano altri soggetti tra cui tale AR RB e IN NA. Al fine di poterli avere, in contraccambio oltre al pagamento del canone di locazione, ci è stato chiesto di consegnare anche i certificati di monticazione che gli stessi hanno utilizzato per altri fini. […] Voglio precisare, altresì che non ho mai percepito compensi di qualsiasi natura né dalla sig.ra MA né dal sig. SI DI né da altri soggetti che ruotano nell’ambito dell’attività agricola…”» (pag. 13 atto di citazione).
In assenza di eccezioni della difesa stante la contumacia della convenuta, in ossequio al principio dell’onere della prova, questo Collegio è comunque chiamato a valutare le s.i.t. testé riportate.
Diversamente da quanto affermato in citazione, il tenore delle dichiarazioni rese da ZZ non consentono di escludere che egli, nel 2013, non avesse pascolato sui terreni siti nel comune di Livo per il quale la convenuta ha prodotto i relativi di certificati di monticazione. Al contrario, ZZ ha espressamente confermato di avere pascolato negli alpeggi siti nel comune di Livo e che «dal 2013 in particolare è venuta a mancare una disponibilità di terreni a pascolo dovuta all’aggiornamento da parte della Regione Lombardia dei terreni utilizzabili».
In buona sostanza, ZZ ha confermato di aver svolto attività di pascolamento per conto terzi sui terreni siti negli alpeggi del Comune di Livo e nella disponibilità di BA RB. Aggiunge, poi, che i certificati di monticazione non erano falsi ma che una volta ottenuti li aveva consegnati alla BA disinteressandosi dell’uso che ne facesse. Ne consegue che la circostanza che il pascolatore non conoscesse la società agricola oggi convenuta diventa irrilevante; in merito ad una fattispecie analoga, questa Sezione ha già ricordato che non è sintomatico di frode l’utilizzo, da parte di più aziende, di certificati di monticazione per i medesimi capi di bestiame (cfr. C. Conti, sez. giur. Lombardia sent. n. 104 del 4 giugno 2024).
Altresì, irrilevante, è la mancata coincidenza dei mappali indicati nella domanda di aiuto rispetto a quelli indicati nel contratto di affitto con la BA, con conseguente mancato rispetto del presupposto della condizionalità. Detta circostanza «non comprova nulla di falso ma è, anzi, circostanza logica laddove, come nel caso di specie, le particelle indicate rientrano nel territorio dello stesso Comune» (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 135/2024, nonché Appello sent. n. 114/2025).
La non coincidenza dei mappali con l’estensione degli alpeggi non è idonea «a dimostrare, neppure presuntivamente, l’assenza della necessaria condizionalità e, incombendo sulla Procura attrice il relativo onere probatorio» (Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 34/2025, nonché Appello sent. n. 114/2025).
Chiarita l’assenza del carattere della “precisione” delle dichiarazioni rese da ZZ, questo Collegio non può esimersi anche da una considerazione sulla attendibilità del dichiarante: egli afferma espressamente di aver consegnato i certificati di monticazione a soggetti terzi (“ci è stato chiesto di consegnare anche i certificati di monticazione”) per finalità non comprensibili. Diversamente da quanto sostenuto dalla Procura, la condotta del pascolatore terzo denota una sua “non estraneità” ai fatti contestati: in particolare, questo Collegio ritiene non condivisibile l’affermazione contenuta in citazione che i certificati di monticazione allegati alla domanda di contribuzione presentata fossero “falsi” per il solo fatto che il pascolatore terzo fosse «totalmente ignaro ed estraneo alla vicenda».
Nella valutazione della valenza probatoria del contenuto delle dichiarazioni rese dal soggetto terzo, al di fuori delle modalità previste per l’acquisizione della prova testimoniale che, anche in sede contabile in ragione di quanto previsto dall’art. 98 c.g.c., è strutturata come prova costituenda da assumere secondo le regole dettate dal codice di procedura civile, il Giudice di merito deve compiere anche una valutazione sulla “attendibilità” del soggetto che ha reso le dichiarazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 252 c.p.c..
Come specificato dalla norma del codice procedura civile da ultimo citata, a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela o affinità con le parti del giudizio, dirimente è l’esistenza di un “interesse” del dichiarante. Ne consegue che, alla luce della “non estraneità” del pascolatore terzo rispetto ai fatti contestati nei termini di cui si è detto sopra, questo Collegio ritiene che le dichiarazioni rese da ZZ, oltre a non essere univoche, pongono anche dubbi sulla attendibilità del dichiarante.
In conclusione, poiché le dichiarazioni rese dal pascolatore terzo rappresentano l’unico elemento probatorio prodotto dalla Procura erariale a sostegno della condotta illecita contestata alla convenuta, deve essere rigettata la domanda.
La pronuncia di rigetto della domanda, stante la contumacia della convenuta, non determina necessità di pronunciarsi sulle spese di difesa nei confronti dell’amministrazione ai sensi dell’art. 31, secondo comma, c.g.c..
Non è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio, stante la posizione di parte solo in senso formale del Pubblico ministero contabile.
PQM
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, respinge la domanda attorea.
Nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
L’estensore Il Presidente
(LA De IS) (ON CO AN)
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Depositato in Segreteria il 10/12/2025 Il Direttore di Segreteria
(dott. Salvatore Carvelli)
Firmato digitalmente