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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 24/06/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 699/2023
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 24/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
TRIVELLI DARIO e SPERANZA VINCENZO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv.to STILE ANNA MARIA, giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del
2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la
“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato in data 22.05.2023 il ricorrente ha adito l'intestato
Tribunale chiedendo:” in via preliminare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 150/2011, sospendere, per le motivazioni indicate nel corpo del ricorso, l'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza – ingiunzione di pagamento n. 4512/4458A del 27.03.2023, di € 17.424,00; 2) nel merito, accertatati i profil i di illegittimità e di inammissibilità indicati nel presente atto, dichiarare la nullità dell'ordinanza – ingiunzione di pagamento n. 4512/4458A del 27.03.2023, di € 17.424,00; 3) sempre nel merito, nella denegata e non piaciuta ipotesi di mancato accogli mento del presente ricorso, rideterminare gli importi di ciascuna delle sanzioni imposte dall'
[...] applicando la misura minima o, in ogni caso, una Controparte_1 misura complessiva inferiore ad € 17.424,00; 4) condannare, Controparte_2
, in persona del presidente, legale rappresentante p.t., al
[...] pagamento delle spese delle competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati per dichiarato anticipo.”
Costituitosi l' , ha contestato quanto Controparte_1
dedotto dal ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.
In via preliminare il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, atteso che il ricorrente non ha fornito la prova cartacea né telematica dell'avvenuta notifica del ricorso alla controparte, per cui la stessa deve ritenersi inesistente e non ne è consentita la rinnovazione (v. SS.UU. 20604/08), peraltro concessa. Ciò nonostante, nessuna rinnovazione appare essere stata compiuta o, comunque, è stata prodotta in atti.
Invero, nelle controversie soggette al rito del lavoro, in virtù del disposto di cui all'art. 447 bis c.p.c., la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che
Pag. 2 di 3 almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte. Nella fattispecie il termine per il rinnovo della notifica è stato concesso all'esi to dell'udienza del 29.11.2023, ma la sanatoria non ha avuto completamento visto che non risulta depositata dal ricorrente prova dell'avvenuta notifica, nonostante i solleciti del 19.04.2024 e del
07.06.2024.
Atteso che il termine previsto per il rinnovo della notifica è da considerarsi perentorio e che non è possibile allo stato verificare l'avvenuto adempimento dell'onere imposto a parte ricorrente, occorre dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio.
Le spese legali vengono compensate sussistendo ne i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, dott.
Mario Miele definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 24.6.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 699/2023
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 24/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
TRIVELLI DARIO e SPERANZA VINCENZO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv.to STILE ANNA MARIA, giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del
2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la
“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato in data 22.05.2023 il ricorrente ha adito l'intestato
Tribunale chiedendo:” in via preliminare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 150/2011, sospendere, per le motivazioni indicate nel corpo del ricorso, l'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza – ingiunzione di pagamento n. 4512/4458A del 27.03.2023, di € 17.424,00; 2) nel merito, accertatati i profil i di illegittimità e di inammissibilità indicati nel presente atto, dichiarare la nullità dell'ordinanza – ingiunzione di pagamento n. 4512/4458A del 27.03.2023, di € 17.424,00; 3) sempre nel merito, nella denegata e non piaciuta ipotesi di mancato accogli mento del presente ricorso, rideterminare gli importi di ciascuna delle sanzioni imposte dall'
[...] applicando la misura minima o, in ogni caso, una Controparte_1 misura complessiva inferiore ad € 17.424,00; 4) condannare, Controparte_2
, in persona del presidente, legale rappresentante p.t., al
[...] pagamento delle spese delle competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati per dichiarato anticipo.”
Costituitosi l' , ha contestato quanto Controparte_1
dedotto dal ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.
In via preliminare il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, atteso che il ricorrente non ha fornito la prova cartacea né telematica dell'avvenuta notifica del ricorso alla controparte, per cui la stessa deve ritenersi inesistente e non ne è consentita la rinnovazione (v. SS.UU. 20604/08), peraltro concessa. Ciò nonostante, nessuna rinnovazione appare essere stata compiuta o, comunque, è stata prodotta in atti.
Invero, nelle controversie soggette al rito del lavoro, in virtù del disposto di cui all'art. 447 bis c.p.c., la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che
Pag. 2 di 3 almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte. Nella fattispecie il termine per il rinnovo della notifica è stato concesso all'esi to dell'udienza del 29.11.2023, ma la sanatoria non ha avuto completamento visto che non risulta depositata dal ricorrente prova dell'avvenuta notifica, nonostante i solleciti del 19.04.2024 e del
07.06.2024.
Atteso che il termine previsto per il rinnovo della notifica è da considerarsi perentorio e che non è possibile allo stato verificare l'avvenuto adempimento dell'onere imposto a parte ricorrente, occorre dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio.
Le spese legali vengono compensate sussistendo ne i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, dott.
Mario Miele definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, lì 24.6.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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