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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 858/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
CHINE' GINEVRA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4929/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160015494051000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160015494051000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0942018000780150300 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0942018000780150300 BOLLO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, regolarmente notificato, parte ricorrente in epigrafe Ricorrente_1 ed ivi residente alla Indirizzo_1, elettivamente domiciliato in Bovalino al vico I Crotone 25 presso lo studio dell'avv. Difensore_1, impugna l' intimazione di pagamento n. 09420259004672623/000 notificata in data 10.06.2025 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 09420160015494051000 e n. 09420180007801503000 aventi ad oggetto bollo auto.
Eccepiva la prescrizione dei crediti attesa l'omessa notifica delle cartelle sopra indicate, né di atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituito in giudizio l'Agente della riscossione, depositando documentazione comprovante la notifica degli atti sottesi all'intimazione e di ulteriori atti interruttivi della prescrizione: intimazione
094202490053647000,09420199012330471000 e n. 9420189003584852000.
Si è costituita la Regione Calabria fornendo la prova della notifica dei previ atti.
All'udienza del 23.1.26 la causa è stata messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Basta a determinare il rigetto del ricorso la prova, fornita da ADER, di avere notificato, tra l'altro, l'intimazione
094202490053647000 ricevuta in data 17.10.2024 dal destinatario personalemente;
l'omessa impugnazione determina la cristallizzazione dei crediti e determina di per sé il rigetto del ricorso esimendo l'esame della ulteriore documentazione depositata da ADER.
Per costante orientamento della Corte di Cassazione in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Orbene nel caso in esame anche l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento < notifica la prescrizione triennale sarebbe maturata- determina l'effetto preclusivo impedendo in questa sede l'esame del vizio che la parte avrebbe dovuto fare valere con l'impugnazione dell'intimazione nella progressione della sequenza procedimentale;
in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773>>.
Va rilevato che l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279;
Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14settembre 2022,
n. 27093).
Il Concessionario ha notificato al contribuente le intimazioni di pagamento suddette- successivamente alla notifica delle cartella esattoriali-quali atti impositivi presupposti, al fine di procedere in mancanza di adempimento entro il termine di 5 giorni ad esecuzione forzata, come si rileva dal tenore dell'atto. Dette intimazioni non possono che essere qualificate quali avviso di mora ai sensi dell'art 19 Dlgs 546 e dunque quali atti tipici emessi dal concessionario della riscossione.
Sul punto, infatti, l'avviso di mora- di cui all'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, è stato sostituito di fatto dall'avviso di intimazione ad adempiere quale presupposto per procedere ad esecuzione forzata.
Sulla base delle considerazioni che precedono non può che concludersi che l'omessa impugnazione dell' intimazione di pagamento in esame determina il consolidamento della pretesa ai sensi dell'art 19 D.lgs
546/92 terzo comma secondo cui “la mancata notificazione degli atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Il ricorso pertanto va rigettato atteso che il credito non è prescritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7,così provvede:
1) -rigetta il ricorso
2) -condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia Delle Entrate Riscossione- con distrazione in favore dell'avv., Difensore_2- ed in favore della Regione Calabria, che liquida in € 220,00 per ognuno di essi, oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Calabria, 23.1.26. Il Relatore
IN Chinè
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 14:45 in composizione monocratica:
CHINE' GINEVRA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4929/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160015494051000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160015494051000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0942018000780150300 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0942018000780150300 BOLLO 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, regolarmente notificato, parte ricorrente in epigrafe Ricorrente_1 ed ivi residente alla Indirizzo_1, elettivamente domiciliato in Bovalino al vico I Crotone 25 presso lo studio dell'avv. Difensore_1, impugna l' intimazione di pagamento n. 09420259004672623/000 notificata in data 10.06.2025 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 09420160015494051000 e n. 09420180007801503000 aventi ad oggetto bollo auto.
Eccepiva la prescrizione dei crediti attesa l'omessa notifica delle cartelle sopra indicate, né di atti interruttivi della prescrizione.
Si è costituito in giudizio l'Agente della riscossione, depositando documentazione comprovante la notifica degli atti sottesi all'intimazione e di ulteriori atti interruttivi della prescrizione: intimazione
094202490053647000,09420199012330471000 e n. 9420189003584852000.
Si è costituita la Regione Calabria fornendo la prova della notifica dei previ atti.
All'udienza del 23.1.26 la causa è stata messa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Basta a determinare il rigetto del ricorso la prova, fornita da ADER, di avere notificato, tra l'altro, l'intimazione
094202490053647000 ricevuta in data 17.10.2024 dal destinatario personalemente;
l'omessa impugnazione determina la cristallizzazione dei crediti e determina di per sé il rigetto del ricorso esimendo l'esame della ulteriore documentazione depositata da ADER.
Per costante orientamento della Corte di Cassazione in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Orbene nel caso in esame anche l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento < notifica la prescrizione triennale sarebbe maturata- determina l'effetto preclusivo impedendo in questa sede l'esame del vizio che la parte avrebbe dovuto fare valere con l'impugnazione dell'intimazione nella progressione della sequenza procedimentale;
in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773>>.
Va rilevato che l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279;
Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14settembre 2022,
n. 27093).
Il Concessionario ha notificato al contribuente le intimazioni di pagamento suddette- successivamente alla notifica delle cartella esattoriali-quali atti impositivi presupposti, al fine di procedere in mancanza di adempimento entro il termine di 5 giorni ad esecuzione forzata, come si rileva dal tenore dell'atto. Dette intimazioni non possono che essere qualificate quali avviso di mora ai sensi dell'art 19 Dlgs 546 e dunque quali atti tipici emessi dal concessionario della riscossione.
Sul punto, infatti, l'avviso di mora- di cui all'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, è stato sostituito di fatto dall'avviso di intimazione ad adempiere quale presupposto per procedere ad esecuzione forzata.
Sulla base delle considerazioni che precedono non può che concludersi che l'omessa impugnazione dell' intimazione di pagamento in esame determina il consolidamento della pretesa ai sensi dell'art 19 D.lgs
546/92 terzo comma secondo cui “la mancata notificazione degli atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”.
Il ricorso pertanto va rigettato atteso che il credito non è prescritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7,così provvede:
1) -rigetta il ricorso
2) -condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia Delle Entrate Riscossione- con distrazione in favore dell'avv., Difensore_2- ed in favore della Regione Calabria, che liquida in € 220,00 per ognuno di essi, oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge.
Reggio Calabria, 23.1.26. Il Relatore
IN Chinè