TAR Firenze, sez. III, sentenza 13/03/2026, n. 521
TAR
Sentenza 13 marzo 2026

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  • Rigettato
    Difetto assoluto di attribuzione o incompetenza assoluta

    Il Collegio rileva che l'art. 146 del d. lgs. n. 42/2004 prevede che la competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica spetta alle regioni, che possono delegarne l’esercizio ai Comuni, previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza. Tuttavia, l'esercizio del potere senza la richiesta dell'assenso soprintendizio non consente di ritenere che i provvedimenti così adottati costituiscano esercizio di una competenza che dalla legge è assegnata ad una diversa amministrazione. La giurisprudenza ritiene che il parere tardivo della Soprintendenza comporti la necessità che il Comune effettui in concreto la valutazione paesaggistica, senza possibilità di recepire acriticamente il parere soprintendizio tardivo.

  • Inammissibile
    Mancata notifica ad almeno un controinteressato

    Ai sensi dell’art. 41, comma 1, c.p.a., il ricorso deve essere notificato alla pubblica amministrazione e ad almeno uno dei controinteressati. Nel caso di specie, i soggetti che hanno edificato sulla base dei titoli edilizi rilasciati dal Comune di Vinci sono portatori di un interesse legittimo oppositivo e specularmente inverso a quello azionato dal Ministero ricorrente. Tali soggetti sono facilmente individuabili sulla base dei provvedimenti impugnati, che confermano la legittimità ed efficacia dei titoli edilizi rilasciati.

  • Inammissibile
    Difetto di interesse ad agire

    Il lungo tempo trascorso dal rilascio dei permessi di costruire e il legittimo affidamento dei soggetti interessati costituiscono elementi idonei a fare ritenere che il potere di autotutela comunale si sia oramai esaurito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 13/03/2026, n. 521
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 521
    Data del deposito : 13 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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