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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 02/09/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 1267/2015 e introdotta da
rappresentato e difeso dagli Avv.i Aldo Schiavi, Valeria Schiavi e Stefano Scattone, Parte_1 per procura a marine della memoria di costituzione nel processo del lavoro R.G. n. 1338/2014;
ATTORI
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Improta, per procura in calce alla Controparte_1 comparsa di costituzione di nuovo difensore del 29.04.2022;
ATTORE contro nella persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Filippo Papa, per procura congiunta alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
14.02.2024, e dall'Avv. Antonio Arduini, per procura congiunta alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 9.12.2022;
CONVENUTA
e contro nella persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pino CP_3
Cefaloni, per procura a margine della comparsa di risposta, e dall'Avv. Antonio Arduini, per procura congiunta alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 9.12.2022;
CONVENUTA nonché con l'intervento del P.M.. OGGETTO: querela di falso – riempimento “absque pactis” di foglio firmato in bianco.
CONCLUSIONI: come in atti, di seguito sintetizzate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di querela di falso in via incidentale promosso nel giudizio di opposizione ex art. 1, comma
51, l. 92/2012, pendente dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Frosinone con R.G. n. 2394/2014 ed istaurato dalla e dalla (la prima quale datrice di lavoro, la seconda Controparte_2 CP_3 come cessionaria di ramo d'azienda) avverso l'ordinanza del 9.07.2014 che chiudeva la fase sommaria d'impugnazione del licenziamento favorevolmente ai lavoratori, Parte_2 CP_4 CP_1
e hanno contestato la falsità materiale dei verbali di conciliazione per licenziamento e
[...] Parte_1 collocamento in mobilità datati 27 e 28.03.2014 (e rilevanti ai fini della definizione del detto processo), perché redatti su fogli firmati in bianco dai detti lavoratori e abusivamente riempiti dalla
[...]
e delle ricevute di consegna della lettera di licenziamento, perché non sottoscritte dai Controparte_2 lavoratori contestualmente ai verbali di conciliazione.
Onde avvalorare la non autenticità dei detti documenti i quattro lavoratori hanno dedotto che: tali verbali erano prodotti dalla società solo con l'opposizione e non anche nella fase sommaria del medesimo procedimento, chiedendo pronunciarsi l'improcedibilità delle domande avversarie in ragione della sottoscrizione delle dette conciliazioni soltanto in tale secondo momento procedimentale;
diverse erano le anomalie in grado di provare gli assunti dei querelanti e, in particolare, i verbali sarebbero stati sottoscritti nelle date del 27 e del 28.03.2014, a seguito della missiva del legale dei lavoratori, Avv. Maria Luisa
Ambroselli, pervenuta in azienda in data 26.03.2014, con cui si rendeva nota la disponibilità dei lavoratori ad una soluzione transattiva della contesa, ma il detto legale non partecipava agli incontri che si concludevano con la formalizzazione delle conciliazioni;
né i lavoratori erano assistiti nella detta sede dal rappresentante sindacale dell'associazione a cui erano iscritti alla data di apertura della procedura di mobilità e di cessazione del rapporto di lavoro;
i quattro verbali si presentano diversi nella parte relativa alle premesse e ciò non è conseguenza, come sostenuto dalla datrice di lavoro, delle diverse pretese avanzate dai lavoratori, bensì rispondente alla necessità di raggiungere, con il testo stampato, il punto del foglio bianco in cui era già stata apposta la firma dal lavoratore al tempo dell'assunzione; inoltre l'attività lavorativa espletata dai lavoratori nei giorni in cui sarebbero avvenute le sottoscrizioni era incompatibile con la firma dei verbali di conciliazione;
le firme su fogli in bianco erano state, invece, manoscritte dai lavoratori alla data di assunzione, su richiesta del legale rappresentante della società, , giustificata dall'esigenza di Parte_3 consegnare tali fogli al commercialista che poi li avrebbe riempiti e restituiti ai lavoratori, cosa mai avvenuta, venendo “molto probabilmente (…) utilizzati per predisporre documenti aventi la formale apparenza di verbali di conciliazione”.
La querela di falso è stata riassegnata al Giudice civile del medesimo Tribunale con provvedimento del
Presidente del Tribunale del 24.04.2015. Hanno resistito in giudizio le società e , costituendosi con comparse identiche e con CP_2 CP_3 medesima difesa per l'accertamento della verità dei fatti per come da esse ricostruiti e per la dichiarazione, per l'effetto, che vera ed avvenuta è la sottoscrizione di ogni conciliazione fra i querelanti e la CP_2
così come vera e avvenuta è la consegna a mani degli stessi lavoratori, al momento della Controparte_2 sottoscrizione della scrittura di transazione, della lettera di licenziamento controfirmata per ricevuta.
Le società hanno perciò osservato che: i lavoratori avevano singolarmente sottoscritto i verbali di conciliazione presso l'allora sede operativa della sita in Supino, via Morolense, alle Controparte_2 condizioni specificate nei singoli atti;
tali transazioni si collocavano nell'ambito di una procedura di mobilità nella quale si procedeva alla consegna a mani della lettera di licenziamento in favore della gran parte dei lavoratori e si concludevano conciliazioni con le quali, come da accordi sindacali, si offriva un nuovo rapporto lavorativo presso un soggetto terzo e si provvedeva al pagamento dei soli importi contrattuali maturati, senza il riconoscimento di indennità di buonuscita o di emolumenti straordinari o altro;
in data
22.03.2014, gli odierni querelanti si rifiutavano di ricevere la raccomandata a mani di risoluzione del rapporto e manifestavano il proprio dissenso alla transazione, salvo corresponsione di un incentivo all'esodo; per non provocare il malcontento degli altri lavoratori la società non concedeva quanto richiesto ed inoltrava a mezzo raccomandata postale le missive di licenziamento;
in data 26.03.2014, a pochi giorni dalla scadenza del termine ultimo di chiusura della procedura di mobilità, perveniva una missiva dell'Avv. Maria Luisa
Ambroselli, a nome e per conto dei lavori odierni querelanti, con cui questi ultimi si rendevano disponibili ad una intesa per la risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente collocazione in mobilità; la società era pertanto indotta a cedere alle richieste dei lavoratori di ottenere l'incentivo all'esodo, stipulando un accordo con patto di riservatezza;
sicché per ognuno dei lavoratori odierni querelanti erano approntati e sottoscritti i verbali di conciliazione per licenziamento e collocamento in mobilità; le singole transazioni risultano, in alcuni punti, leggermente diverse le une dalle altre, in relazione alle singole pretese dei lavoratori coinvolti;
ciò nonostante alcuni dei lavoratori adivano la DTL per il pagamento in via immediata di alcune spettanze e altri, a seguito dell'ordinanza del Giudice del Lavoro, notificavano alla richiesta di ripresa del CP_3 servizio e di pagamento di retribuzioni a titolo risarcitorio ovvero di solo pagamento dell'indennità di risarcimento.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. i querelanti hanno chiarito le proprie richieste, domandando di accertare che i verbali di conciliazioni depositati dalla società erano Controparte_2 redatti su foglio sottoscritto in bianco dai querelanti, contestualmente all'assunzione alle dipendenze della società, su richiesta della legale rappresentante , e riempiti abusivamente, absque pactis, in Parte_3 data successiva all'8.07.2014, a seguito della emissione dell'ordinanza del Giudice del Lavoro dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento intimato dalla società nelle date del 27.03.2014 e del 28.03.2014; di accertare che la ricevuta di consegna della lettera di licenziamento depositata dalla società era redatta su un foglio sottoscritto in bianco dagli attori, contestualmente all'assunzione alle dipendenze della società, su richiesta della legale rappresentante , e riempito abusivamente, absque pactis, in data Parte_3 successiva all'8.07.2014, a seguito della emissione dell'ordinanza del Giudice del Lavoro dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento intimato dalla società nelle date del 27.03.2014 e del 28.03.2014.
Nell'udienza del 1°.02.2019, la difensa dei querelanti ha depositato le transazioni medio tempore intervenute CP_ con gli attori e chiedendo, per le relative posizioni, la pronuncia di cessazione della materia Parte_2 del contendere;
nessuna obiezione al riguardo è stata svolta dal Legale avversario.
Con ordinanza depositata il 29.08.2018, parzialmente revisionata nel verbale dell'udienza del 1°.02.2019, è stata ammessa l'istruttoria orale. Ne è seguita l'assunzione di due testi di parte attrice e di un teste di CP_1 parte attrice Pt_1
In data 14.12.2020 si è celebrata udienza di precisazione delle conclusioni con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, commi 2 e 4, d.l. 34/2020, conv. in l. 77/2020, cui hanno partecipato le sole parti attrici e insistendo entrambe nella richiesta di espletamento di CTU grafologica, per CP_1 Pt_1
l'accertamento della non contestualità della redazione dei verbali, della sottoscrizione del legale rappresentante della società e dell'apposizione della firma da parte del lavoratore, e l' anche nella Pt_1 richiesta di assunzione dei propri testi indicati in atti;
nonché entrambi reiterando le conclusioni già articolate. Il processo è stato, quindi, rimesso al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il solo ha depositato scritti conclusionali, aventi lo stesso tenore della nota scritta per l'udienza di CP_1 precisazione delle conclusioni.
Con sentenza non definitiva n. 854/2021 del 10.09.2021, preso atto della transazione intervenuta con i CP_ lavoratori querelanti e è stata dichiarata l'improcedibilità del giudizio con riferimento alla Parte_2 posizione processuale degli stessi, rimettendo la causa sul ruolo per il proseguo dell'istruttoria con riferimento alle posizioni processuali degli altri due attori, e CP_1 Pt_1
Sono stati successivamente escussi altri due testi di parte e due testi di parte Pt_1 Controparte_2 citati dagli attori che non hanno accettato la rinuncia ai detti testi da parte della società che ha
[...] inizialmente istato per l'assunzione della relativa prova orale. E' stata altresì espletata CTU rimettendo al grafologo nominato la verifica della contestualità della redazione del testo dei verbali di conciliazione e dell'apposizione delle firme dei lavoratori e del legale rappresentante della società datrice di lavoro.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata il 24.09.2024, la Difesa dell'attore ha Pt_1 chiesto la conferma dell'ordinanza del Giudice del Lavoro dell'8.07.2014, con cui è stata dichiarata la nullità del licenziamento irrogato e condannata la società alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento CP_3 di indennità risarcitoria e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
la declaratoria di nullità del verbale di conciliazione e collocamento in mobilità del 28.03.2014 facendo applicazione degli esiti della
CTU grafologica, secondo cui le firme dei lavoratori in calce ai verbali sono apocrife e redatte per imitazione;
i Procuratori dell'attore e della convenuta società si sono riportati ai CP_1 Controparte_2 rispettivi scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni articolate. Ne è seguita la rimessione della causa al Collegio, con la concessione dei termini per scritti conclusionali. Con la comparsa conclusionale la Difesa di valorizzato l'esito della CTU, ha chiesto di dichiarare Pt_1 la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento comunicato al lavoratore il 28.03.2014 dalla e la condanna della società alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del Controparte_2 danno quantificato nelle retribuzioni globali di fatto dal 29.03.2014.
Il nelle memorie conclusionali, commentati gli esiti dell'istruttoria orale e della CTU espletate, ha CP_1 insistito nelle conclusioni articolate negli scritti difensivi.
La contestata la novità delle conclusioni articolate dall' nell'udienza di Controparte_2 Pt_1 precisazione delle conclusioni e, nel merito, evidenziato che la CTU mirava ad ottenere una risposta diversa da quella resa dal Consulente in termini di falsità delle firme e che la prova orale non ha acclarato le richieste attoree, ha chiesto che sia, comunque, rigettata la querela di falso, poiché infondata e non provata.
La non ha depositato scritti conclusionali. CP_3
2. La domanda promossa deve essere respinta per difetto di prova.
Mette conto evidenziare che il profilo di falsità censurato dagli attori avverso i verbali di conciliazione (vedi atto di citazione e prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c.) e poi anche avverso le ricevute di consegna delle lettere di licenziamento (vedi citazione per come precisata nella prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c.) è stato quello di riempimento absque pactis di foglio in bianco che hanno assunto di essere stati costretti a firmare al momento dell'assunzione da parte della Mai si è contestata l'autenticità Controparte_2 della firma in calce ai documenti tacciati di falso, anzi la premessa fattuale della difesa attorea è stata costituita proprio dalla deduzione della circostanza di aver sottoscritto tali verbali, ma mai condiviso il testo che surrettiziamente era poi stato introdotto nel detto documento dalla società (aggiungendo nella memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. che il riempimento abusivo sarebbe avvenuto dopo la pronuncia dell'ordinanza del
Giudice del Lavoro favorevole ai lavoratori nel luglio 2014).
Correttamente sulla base di siffatte premesse è stata promossa querela di falso avverso le predette scritture private.
Difatti la giurisprudenza di legittimità costantemente afferma che “La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis", non anche nell'ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta".” (in termini Cass. 5417/2014; coerentemente successive Cass. 11028/2016, Cass. Ord. 21587/2019).
Mette conto anche richiamare il dictum della Suprema Corte sull'oggetto e la finalità del giudizio di querela di falso per cui “La querela di falso civile in via incidentale o principale è consentita contro l'atto pubblico o le scritture private, cioè in genere contro le prove documentali precostituite, in quanto facciano fede ai sensi degli artt. 2699 e 2702 cod. civ., ed è diretta a togliere ai medesimi la fede che dovrebbero avere o hanno nel giudizio. (…)” (Cass. 12086/2007); e per cui “La querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a "far fede", a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia
"erga omnes", e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio.” (in termini Cass. 8362/2000; coerentemente successive Cass. 24725/2008, Cass. 12130/2011).
Sulla querela in via incidentale la Suprema Corte, nel chiarire che la rilevanza del documento è sottoposta al vaglio del giudice del merito e non a quello della querela, ha aggiunto, – e ciò rileva per quanto ci si appresta ad affermare – rispetto al giudice della querela, che “il cui unico compito è quello di affermare o negare la falsità dell'atto” (vedi Cass. 12399/2007; coerente Cass. 5102/2015).
Sulla base di quanto sopra, deve dichiararsi l'inammissibilità delle domande attoree inerenti la legittimità del licenziamento e le ricadute ripristinatorie del rapporto di lavoro e/o risarcitorie del danno.
L'indicazione degli elementi di prova nell'atto con cui si propone la querela di falso è requisito di validità formale della domanda stessa, ai sensi del secondo comma dell'art. 221 c.p.c.. Se ne inferisce, come,
d'altronde, da principi generali (e il richiamo è all'art. 2697 c.c.), che l'attore è gravato dell'onere della prova della falsità dedotta.
Nella vicenda che occupa, la prova orale raccolta non ha offerto sufficiente conforto alla tesi attorea.
La moglie del pur avendo risposto “è vero” al capitolo di prova CP_1 Testimone_1 sottopostole, inerente la circostanza per cui il in data 27.03.2014, rientrava al deposito della società CP_1
a Supino, verso le ore 18:30, dopo un viaggio a Montava dei due giorni precedenti, Controparte_2 venendo ripreso dal posto di lavoro dalla moglie, senza incontrare il legale rappresentante della società e firmare il verbale di conciliazione, è rimasta poi generica nella descrizione dell'episodio, limitandosi a dire che il marito prendeva le sue cose dal camion e andavano subito via;
ha peraltro confermato di aver ricevuto lei la lettera di licenziamento pervenuta tramite posta nella mattinata dello stesso giorno e di aver avvertito il marito telefonicamente (vedi verbale dell'udienza del 1°.02.2019). Anche la suocera del CP_1 Per_1
ha confermato la circostanza del rientro al deposito di Supino dello stesso, da dove veniva prelevato
[...] dalla moglie, ma ha potuto aggiungere che il non aveva firmato alcun verbale solo per averlo appreso CP_1 dallo stesso che lo riferiva in famiglia (vedi verbale dell'udienza del 25.06.2019). CP_1
Quanto appreso non è sufficiente ad escludere che il possa essere entrato nei locali dell'azienda al CP_1 rientro presso il deposito di Supino ed aver sottoscritto il verbale, sapendo che gli era stato formalizzato il licenziamento ed essendo ipotizzabile che avesse condiviso le condizioni di conciliazione precedentemente
(anche in considerazione della pendenza di una procedura di mobilità che coinvolgeva diversi lavoratori e che era, proprio in quei giorni, prossima a concludersi).
Neppure quanto alla posizione dell' si è ottenuto riscontro che non avesse firmato il verbale di Pt_1 conciliazione al ritorno in azienda, in data 28.03.2014. Il Collega che, come l' Persona_2 Pt_1 tornava al deposito di Supino la sera dello stesso giorno, con altro mezzo, ha riferito che i due autisti, all'arrivo al deposito, erano divisi e, mentre il incontrava a cui provvedeva a Per_2 Testimone_2 restituire carte di credito della società e vestiti da lavoro, l' era mandato da un'altra parte, non Pt_1 sapendo il teste cosa fosse accaduto al collega (cfr. verbale dell'udienza del 26.11.2019). La teste Avv. Maria Luisa Ambroselli ha potuto solo rappresentare di essere stata contattata da alcuni lavoratori della parrebbe anche da e in occasione della vicenda CP_2 Controparte_2 Pt_1 CP_1 del loro licenziamento dalla detta società, che li incontrava e predisponeva nel loro interesse una lettera rivolta alla società per chiedere un confronto con i lavoratori da essa rappresentati. Si è contraddetta, tuttavia, sui riferimenti temporali, avendo rappresentato di essere stata contattata dopo che i lavoratori ricevevano la lettera di licenziamento e che li incontrava il sabato successivo alla ricezione della detta lettera, ma anche che, nonostante l'invio della missiva dello stesso legale escusso come teste, “Loro mi dissero, invece, che erano stati raggiunti poi dalla lettera di licenziamento. C'eravamo accordati che il lunedì successivo mi avrebbero portato la lettera e un anticipo per le spese da sostenere. (…) Il lunedì successivo non si presentò nessuno. Io li ho chiamati e ho saputo che si erano rivolti all'avvocato Schiavi, in quanto difensore del sindacato” (cfr. verbale dell'udienza del 2.05.2022). Al riguardo deve osservarsi che, pur suggestivo, di per sé, il riferimento temporale al sabato subito successivo al recapito della lettera di licenziamento, poiché a ritenere che si trattasse di sabato 29.03.2014, seguente al 27 e 28.03.2014, in cui la stessa
[...] colloca le comunicazioni dei licenziamenti, si potrebbe sostenere che l'intento di improntare Controparte_2 una difesa avverso il licenziamento possa condurre ad escludere che avessero sottoscritto un verbale di conciliazione nei giorni appena precedenti. Ma l'affermazione di partenza circa l'incontro il sabato successivo alla ricezione della lettera di licenziamento – come detto – appare confutata dalla stessa teste che ha anche affermato di aver mandato uno scritto alla società nell'interesse dei detti lavoratoi per provocare un incontro prima che gli attori ricevessero la lettera di licenziamento, onde contrastare il quale i lavoratori incaricavano poi un altro legale, e, d'altronde, tale assunto si legge anche nell'atto introduttivo della querela di falso, ove pure si fa riferimento ad uno scritto dell'Avv. Ambroselli al detto fine, onde valorizzare una
“anomalia” nella stipulazione della conciliazione da parte dei lavoratori senza la partecipazione al relativo incontro con la società da parte dello stesso legale nominato (anomalia parzialmente smentita dalla stessa teste Avv. Ambroselli che ha riferito che non le era conferito l'incarico e per il resto non dirimente per escludere che una tale conciliazione sia intervenuta;
come pure non dirimente l'altra rilevata “anomalia” di non essere stati assistiti i lavoratori da rappresentanti sindacali in occasione dell'incontro per la conciliazione, potendo essere messo in correlazione con la procedura di mobilità da tempo in corso e al momento delle conciliazioni quasi conclusa e con il patto di riservatezza risultante dal verbale).
Pure generica l'affermazione del teste , addetto della segreteria Filt - Cgil nel periodo 2010 - Testimone_3
2020, il quale aveva appreso dai lavoratori della società che la stessa faceva firmare ai Controparte_2 dipendenti dei fogli in bianco al momento dell'assunzione, probabilmente prospettando loro la presentazione della richiesta per gli assegni familiari, senza ricordare quanti e quali lavoratori gli avessero dato una tale informazione e senza poter dire se ciò era accaduto con riferimento a e (vedi verbale CP_1 Per_3 dell'udienza del 7.07.2022).
Nessun apporto a conferma o smentita della ricostruzione dei fatti sostenuta dagli attori è stata data dagli altri testi escussi. L'accertamento demandato al CTU inerente la valutazione della contestualità tra il testo e le sottoscrizioni non è stato effettuato, limitandosi l'Ausiliare ad indagare la paternità della firma in capo ai lavoratori (cfr. quesito posto con ordinanza del 7.09.2021, con cui si è chiesto al CTU di verificare “(…) se è possibile stabilire la contestualità o meno della predisposizione con mezzi meccanici del testo e dell'apposizione delle sottoscrizioni da parte del legale rappresentante della società e dei lavoratori”, e cfr. relazione di CTU, paragrafo “Valutazioni preliminari”, pag. 84, in cui si legge “(…) la firma in verifica a nome
[...]
risulta essere apocrifa, ricavata per imitazione (…) la firma in verifica a nome CP_1 Parte_1 risulta essere apocrifa, ricavata per approssimazione imitativa (…) Queste risultanze hanno portato a ritenere inutile ogni ulteriore eventuale accertamento finalizzato a verificare se le firme in verifica potevano essere preesistenti sulle pagine dei documenti che le raccolgono. (…))”.
Sul tema che occupa rileva richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte nella pronuncia a Sezioni Unite n.
3086/2022, valorizzando, tra i principi di diritto affermati, quelli d'interesse nella vicenda che occupa, per cui “"In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio"”; “"In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso".”; “"In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto
a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ.".” (in termini principi di diritto, affermati nell'interesse della legge, nella parte motiva della sentenza Cass. Sez. Un. 3086/2022, della quale si presenta rilevante riportare dei passi della motivazione per ricostruire i passaggi logici che hanno condotto alle statuizioni richiamate innanzi e rilevanti per la vicenda che occupa, nello specifico, pur con riferimento ad un caso di disconoscimento di scrittura privata e presentazione di istanza di verificazione, poi rinunciata, provvedendo comunque il CTU grafologo al deposito della relazione peritale, che, vi è più, estendeva l'indagine anche a scritture non disconosciute, le Sezioni Unite hanno motivato le decisioni anticipate, muovendo dalle osservazioni “(…) in termini più generali, che il principio della domanda, in correlazione con il principio di corrispondenza tra il chiesto pronunciato, concorrendo a delimitare il campo del giudizio in quanto entrambi espressione di un principio dispositivo di ordine sostanziale che identifica solo nella parte il titolare del potere esclusivo di disporre dell'interesse materiale sotteso al proprio diritto, delimiti indirettamente anche il perimetro dei poteri esercitabili dal giudice e, riflessamente, anche dal consulente che egli abbia nominato, (…)” e, più in particolare, che “(…) Va infatti considerato che l'attività espletata dal consulente si iscrive dinamicamente nell'orbita istruttoria del processo, sicché anche quando da mezzo di valutazione della prova si evolve in mezzo di ricerca della prova ed in questa forma acquisisca la natura di fonte oggettiva di prova, la consulenza non smarrisce mai il proprio radicamento nel campo della prova,
(…)”, e sviluppando il ragionamento che “(…) i poteri esercitabili dal CTU, quantunque l'investitura pubblicistica guadagnata sotto il codice vigente porti a ritenere che essi promanino dal giudice che ne effettua la nomina, oltre ai limiti deducibili in vista del principio della domanda e del radicamento dell'attività consulenziale nel vivo dell'istruzione probatoria, rinvengono un ulteriore fonte di non trascurabile condizionamento in ragione di ciò che forma oggetto delle indagini in concreto commissionategli dal giudice, di modo che se il divieto della c.d. consulenza tecnica "esplorativa" funge da estremo superiore del quadrante investigativo, l'estremo inferiore è rappresentato dalle indagini commesse dal giudice ai sensi dell'art. 62, comma 1, cod. proc. civ., (…) il mandato conferito a quest'ultimo esaurendosi infatti nei limiti delle indagini commessegli.”, dunque “Alla luce di queste avvertenze, volendo stringere il cerchio della riflessione, viene innanzitutto da sé che, stante il vincolo discendente dal principio della domanda, nonché, riflessamente, il limite sotteso alle indagini commessegli dal giudice, il consulente non possa estendere il raggio delle proprie investigazioni ai cd. "fatti avventizi" ovvero ai fatti costitutivi della domanda e, oppostamente, ai fatti modificativi o estintivi di essa che non abbiano formato oggetto dell'attività deduttiva delle parti.” aggiungendo di condividere “(…) la giurisprudenza in materia di consulenza percipiente, dell'avviso che anche laddove il giudice, ricorrendone le condizioni, affidi al consulente tecnico l'incarico non solo di valutare i fatti provati dalle parti, ma di accertare i fatti stessi, facendo sì che l'onere probatorio ordinariamente gravante sulle parti si arresti alla soglia di quanto sia puramente tecnico e, di conseguenza, che la consulenza da mezzo di valutazione delle prove si tramuti in mezzo di ricerca della prova, nondimeno è pur sempre necessario che «la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto» (Cass., Sez. III, 8/02/2019, n. 3717).”; ma la Corte ha anche evidenziato che deve cogliersi nel disegno costituzionale l'affermazione del processo quale tendente, per quanto possibile, ad una decisione giusta, “E dunque è immune da vizi la decisione che, recependo le risultanze peritali, ne faccia propri e ne valorizzi anche quei profili di essa che evidenzino fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa che, ancorché non dedotti dalla parte, siano stati accertati dal consulente nell'espletamento dell'incarico.” e “(…) la giurisprudenza di questa Corte è infatti stabile nel ritenere che, dato il raggio di azione accordato al potere di investigazione del consulente dall'art. 194, comma 1, cod. proc. civ., il CTU sia legittimato ad acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti demandatigli dal giudice,
«sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse» (Cass., Sez. II, 30/07/2021, n. 21926)”; tanto chiarito sui poteri del CTU e proseguendo il ragionamento della Corte con il vaglio dell'aspetto dell'operatività delle preclusioni con riferimento all'attività consulenziale, le Sez. Un. hanno ulteriormente rilevato che “(…) il perito – ha visto profondamente mutata la propria natura, fregiandosi ora di un'investitura pubblicistica che gli deriva dall'essere designato dal giudice e non dalle parti e dall'assunzione in conseguenza dell'atto di nomina dello status di ausiliario di giustizia (…)”, “(…) Si è poi ancora detto, nel dare conto dell'esegesi dell'art. 194 cod. proc. civ., che le indagini che il consulente tecnico, ricevendone il mandato del giudice sotto forma dei quesiti ai quali rendere risposta, è incaricato di espletare sono quelle stesse indagini che il giudice potrebbe svolgere da sé medesimo se, in relazione a quanto oggetto di lite, disponesse delle necessarie competenze tecnico-scientifiche. (…)”, con la conseguenza, in primo luogo, che “(…) la collocazione che il consulente viene ad assumere nella geografia del processo si mostra più prossima a quella del giudice che non a quella delle parti, non si è certo lontani dal vero nel dire, in via più generale, che al consulente tecnico non si applichino le preclusioni processuali ordinariamente vigenti a carico delle parti, (…)” e, ancor più, che “(…) il consulente con riguardo a ciò che è oggetto di indagine esercita i medesimi poteri di accertamento che competono al giudice e che il giudice potrebbe esercitare da sé se disponesse delle necessarie cognizioni tecnico-scientifiche, similmente non è infondato ritenere, sempre nei limiti delle indagini commessegli e nel più generale rispetto – con la vista riserva sotto questo versante dei fatti modificativi o estintivi rilevabili d'ufficio – del principio dispositivo quanto alla deducibilità dei fatti principali posti a fondamento della domanda o delle eccezioni, che l'attività del consulente è chiamato a compiere per mandato del giudice non sia del tutto immune dal rifletterne in qualche misura anche le prerogative che questo può esercitare in campo istruttorio in disparte dalle sollecitazioni di parte.”; sicché, venendo ai profili problematici, la S.C. ha evidenziato che “Circoscritto con ciò il fenomeno al caso in cui
l'acquisizione irrituale si comunichi alla relazione di perizia e da qui, se del caso, alla sentenza, le SS.UU. reputano che nell'operare la qualificazione del relativo vizio non possa che guardarsi in direzione del sistema delle invalidità processuali di cui agli artt. 156 e segg. cod. proc. civ., in esso individuandosi per diritto acclarato il complesso dei rimedi endoprocessuali indicati dal legislatore per porre correttivo alle anomalie che si verificano nel corso del processo e che non sfociano in ragioni di nullità della sentenza, in relazione alle quali si impone il più specifico rimedio dell'impugnazione (art. 161 cod. proc. civ.).”; “Dentro, dunque, il sistema delle invalidità processuali di cui agli artt. 156 e segg. cod. proc. civ. è ferma convinzione delle SS.UU. che occorra confermare, salvo quanto si preciserà più avanti, l'orientamento tradizionalmente invalso nella giurisprudenza in materia di questa Corte secondo cui i vizi che infirmano l'operato del CTU sono fonte di nullità relativa e rifluiscono tutti invariabilmente sotto il dettato dell'art. 157, comma 2, cod. proc. civ.”, “E va ribadita nuovamente oggi giacché il CTU che, nei limiti delle indagini commessegli dal giudice, estenda il perimetro delle proprie attività e proceda ad accertare fatti non oggetto di diretta capitolazione di parte o ad esaminare documenti, del pari, non introdotti nel giudizio delle parti, senza darsi previamente cura di attivare su di essi il necessario confronto processuale, non lede, anche nel mutato ordinamento processuale scaturito dalla novella del 1990, un interesse del processo, in guisa del quale quella attività possa giudicarsi affetta da un vizio di nullità assoluta, ma lede un interesse, pur primario delle parti in quanto posto a tutela del diritto di difesa delle medesime, di cui le parti possono tuttavia pur sempre disporre, poiché compete solo a loro il potere di farne valere la violazione e di eccepire la nullità dell'atto che ne è conseguenza a mente dell'art. 157, comma 2, cod. proc. civ.”, “Tutto ciò, è appena poi il caso di avvertire, laddove l'attività consulenziale viziata entri in conflitto con un interesse di parte e di cui è in facoltà delle parti disporre liberamente, quando cioè il consulente, pur potendo estendere le proprie investigazioni a fatti e documenti non acquisiti al processo per iniziativa delle parti, abbia cura di mantenerne il perimetro entro i limiti segnati dalla domanda e, più esattamente, dai fatti principali che siano dedotti dall'attore a fondamento di essa.”, “Il limite della domanda, in ossequio al principio dispositivo che alla base dell'ordinamento processuale vigente, costituisce, infatti, un vincolo insormontabile anche per il giudice che non può infrangere il principio ne procedat iudex ex officio e deve attenersi al comando secondo cui iudex iudicare debet iuxta alligata partium;
e di, riflesso, per le ragioni più innanzi spiegate a contrario, anche per il consulente dal medesimo nominato. Quando, ad onta di ciò, la consulenza affidata al perito indaghi su temi estranei all'oggetto della domanda e pervenga pure al risultato di stimare la fondatezza della pretesa esercitata dall'attore in base a fatti diversi da quelli allegati introduttivamente dal medesimo,
l'accertamento così operato si colloca al di fuori dei limiti della domanda e contrasta, dunque, con essa, scaturendone perciò una ragione di nullità che, in quanto afferente alla sfera dei poteri legittimamente esercitabili dal giudice, è rilevabile d'ufficio o che, diversamente, può farsi valere quale motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ.”; pertanto la S.C. ha concluso, per quanto di interesse, con i principi riportati innanzi nel testo).
Posto quanto predetto, non può che ritenersi conclamata una nullità assoluta della CTU che ha accertato la falsità della firma dei lavoratori apposta in calce ai verbali di conciliazione, in mancanza di qualunque deduzione di parte in ordine ad un tale fatto principale a fondamento dell'azione di falso. Il detto vizio si propagherebbe alla sentenza che la recepisse, tanto da inficiarla di nullità.
Resta pur sempre nella disponibilità del giudice lo strumento della rinnovazione delle attività peritali a mente dell'art. 196 cod. proc. civ., a cui egli può ricorrere anche in vista di emendarne gli eventuali vizi.
La rinnovazione delle indagini peritali rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito (in termini Cass.
8355/2007); l'esercizio di tale potere, ove adeguatamente motivato sul piano logico e giuridico, è insindacabile in sede di legittimità (in termini Cass. 27247/2008; Cass. 26499/2009; Cass. 7622/2010; Cass. ord. 2103/2019).
Nella vicenda che occupa il principio di disponibilità del giudizio, unitamente ad un comportamento processuale delle parti interessate all'accertamento sintomatico di perdita di interesse verso lo stesso, orientano la decisione al riguardo e conducono a concludere in senso contrario al rinnovo delle attività consulenziali.
Non soltanto infatti le parti attrici, interessate all'accertamento commesso al CTU e non offerto dall'Ausiliario nominato, a conclusione della sub-procedura di consulenza tecnica, hanno omesso di rilevare il vizio e di richiedere il rinnovo delle attività (sposando un esito ad essi favorevole, ancorché divergente dalle deduzioni dei fatti costitutivi contenute nel loro atto introduttivo, queste richiedenti peraltro verifiche complesse, come segnalato dal CTU nel verbale dell'udienza del 20.12.2021 e nella nota del 25.08.2022, in particolare punto 4)); ma, già nel corso delle operazioni peritali, hanno manifestato contrarietà alle indagini tecniche allora indicate dal CTU, consistenti in una ispezione dei documenti al microscopio elettronico effettuabile presso l'Università di PA e ritenute necessarie all'espletamento dell'incarico conferitogli dal
Giudice, e al costo da anticipare a tal fine, sollecitando quindi il CTU ad effettuare la diversa valutazione dell'autenticità delle firme dei lavoratori, tanto che il Consulente, accogliendo tale istanza, sospendeva le attività programmate presso l'Università di PA (si vedano note del CTU del 1°.08.2022 e del 25.08.2022, in particolare vedi la seconda delle dette note, punto 4), in cui si legge “(…) Nel presente caso, il testo e la firma sono distribuiti nella pagina senza alcun punto di contatto o di sovrapposizione, pertanto la soluzione va ricercata con l'utilizzo di microscopi elettronici, per rilevare le eventuali particelle di toner, di cui è formata la scrittura del testo, realizzata con stampante laser, eventualmente depositate sul tracciato della firma. Sono prove non distruttive, che escludono la riferibilità all'arco di tempo dei cinque anni, limite delle prove di invecchiamento degli inchiostri, ma richiedono competenze ed attrezzature di laboratorio specifiche. So che il Prof. del Dipartimento di Biotecnologie dell'Università Persona_4 CP_5 di PA , esegue questo tipo di indagini, che richiedono ispezioni tecniche prolungate per Controparte_6 diverse ore.”, nonché punti 6) e 7) ed ultimo capoverso in cui si legge che “6) Se, dopo la prosecuzione delle operazioni peritali, fissata per il giorno 02.09.2022 ore 16:00, le parti daranno il benestare al contributo dell'Ausiliario, gli accertamenti potranno essere effettuati il giorno 12 Settembre 2022 in PA, Via Ferrata
n. 9, con inizio alle ore 9:30, come comunicato dal Prof. 7) Se le parti non daranno il Persona_4 benestare a richiedere il contributo tecnico dell'ausiliario, il sottoscritto CTU trarrà le proprie valutazioni.
(…) in caso di non pieno consenso delle parti al contributo dell'ausiliario, con accollo del relativo onere di
€ 1.700 più oneri di legge, il sottoscritto CTU chiede fin d'ora di essere esonerato dall'incarico, (…)”; vedi, per quanto di interesse, istanza della Difesa del datata 11.08.2022, in cui si rileva che il CTU CP_1 avrebbe scelto l'Ausiliario senza contraddittorio, che l'indagine che intendeva effettuare per il tramite del
Prof. era distruttiva e aveva valenza nei limiti di 5 anni, che si era indicato il prezzo senza Per_4 specificare il tipo di indagini che vi sarebbero state incluse;
infine vedi verbale delle operazioni peritali del
9.09.2022, a cui è stato rinviato l'incontro del 2.09.2022 per assenza giustificata del CTP, riportato nella relazione peritale, ove si legge che “Nel merito la Dott.ssa e il sig. fanno Persona_5 Controparte_1 presente che l'indagine tecnica va estesa anche all'autografia o non delle firme di cui ai documenti contestati, come da querela di falso sporta dai lavoratori in data 26 maggio 2015. Il CTU in considerazione di quanto rappresentato ritiene necessario chiarire con il giudice l'esatta portata del quesito, sospendendo per il momento gli accertamenti tecnici programmati per il giorno 12 settembre 2022 presso l'ausiliario
Prof. , a cui non è seguita nessuna istanza del CTU e provvedimento del Giudice a Persona_6 modifica del quesito posto) e, nella fase del contraddittorio tecnico per la predisposizione della relazione, per il tramite del comune perito, hanno espresso condivisione con il metodo seguito e con i risultati raggiunti dal
Consulente dell'Ufficio, il quale - come detto – ha ritenuto l'apocrifia delle firme del e dell' CP_1 Pt_1 sui verbali di conciliazione e, conseguentemente, la superfluità della verifica demandatogli dal Giudice in coerenza alla domanda avanzata, rectius ai fatti principali dedotti a sostegno della domanda avanzata (vedi pag. 84, valutazioni preliminari, ultimo capoverso, già richiamato letteralmente innanzi, e pag. 86, paragrafo osservazioni delle parti, primo capoverso, ove si legge “Dalla Dott.ssa , consulente delle Persona_5 parti attrici, signori e , sono pervenute note scritte di condivisione delle Parte_1 Controparte_1 risultanze peritali, (…) nelle quali il CTP “concorda sia nel contenuto che nel metodo utilizzato e soprattutto nei risultati” (…) “concorda pienamente con le conclusioni a cui è giunto il CTU” (…)”).
Ne consegue che le parti attrici hanno tenuto un contegno nel corso della sub-procedura di CTU tale da esprimere riluttanza verso l'indagine tecnica indispensabile a raggiungere la prova necessaria all'accertamento della falsità lamentata e poi desistenza dalla stessa. Vale osservare, pertanto, che la rinnovazione della CTU per determinazione dell'ufficio avvantaggerebbe la parte che ha mostrato di non avervi più interesse. In ciò la decisione di non procedere al rinnovo delle operazioni.
Ai sensi dell'art. 226 c.p.c., il rigetto della querela di falso reca con sé l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2,00 ed euro 20,00.
Deve, infatti, darsi continuità all'insuperato principio per cui “La sentenza che rigetta la querela di falso deve contenere la condanna del querelante al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art. 226 cod. proc. civ., anche quando le ragioni della pronuncia riposino solo sulla carenza di sufficienti prove della falsità, perché la citata norma non distingue, nell'ambito delle sentenze di rigetto, quelle di rigetto per insufficienza di prove (che, del resto, non corrispondono ad una autonoma fattispecie giuridica di diritto processuale) avendo la funzione preventiva, piuttosto che punitiva, di responsabilizzazione fortemente chi possa determinarsi a querelare di falso, onde evitare l'abuso di questo strumento di protezione, che investe atti di fede privilegiata.” (in termini Cass. 11347/1992).
Ne consegue, l'irrogazione ai due attori della sanzione di euro 20,00 ciascuno.
3. Il governo delle spese di lite, con riferimento al rapporto processuale con la convenuta
[...]
va affidato al criterio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., da ascriversi agli attori. Controparte_2
Esse vanno liquidate in base ai parametri del d.m. 55/2014, tenuto conto della effettiva attività processuale svolta.
Quanto al rapporto processuale con la convenuta va disposta la compensazione delle spese di CP_3 lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., visto che la detta società si è costituita nel giudizio con atto distinto ma identico a quello della e a firma della stessa Difesa, inoltre non ha più svolto Controparte_2 attività processuale dopo gli scritti ex art. 183, c. 6, c.p.c., anch'essi predisposti dallo stesso Difensore della in modo identico per le due società. Controparte_2
Medesime ragioni motivano la decisione di porre a carico degli attori, in solido, le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede;
− rigetta la querela di falso promossa;
− condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, in Parte_1 Controparte_1 favore della da quantificarsi, nella misura di euro 7.616,00, oltre 15% di Controparte_2 spese generali, iva e cpa come per legge;
− compensa le spese di lite della CP_3
− pone a carico di e , in solido, le spese di CTU, liquidate in separato Parte_1 Controparte_1 decreto.
Frosinone, 22.08.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Roberta Bisogno dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 1267/2015 e introdotta da
rappresentato e difeso dagli Avv.i Aldo Schiavi, Valeria Schiavi e Stefano Scattone, Parte_1 per procura a marine della memoria di costituzione nel processo del lavoro R.G. n. 1338/2014;
ATTORI
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Improta, per procura in calce alla Controparte_1 comparsa di costituzione di nuovo difensore del 29.04.2022;
ATTORE contro nella persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Filippo Papa, per procura congiunta alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
14.02.2024, e dall'Avv. Antonio Arduini, per procura congiunta alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 9.12.2022;
CONVENUTA
e contro nella persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pino CP_3
Cefaloni, per procura a margine della comparsa di risposta, e dall'Avv. Antonio Arduini, per procura congiunta alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 9.12.2022;
CONVENUTA nonché con l'intervento del P.M.. OGGETTO: querela di falso – riempimento “absque pactis” di foglio firmato in bianco.
CONCLUSIONI: come in atti, di seguito sintetizzate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di querela di falso in via incidentale promosso nel giudizio di opposizione ex art. 1, comma
51, l. 92/2012, pendente dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Frosinone con R.G. n. 2394/2014 ed istaurato dalla e dalla (la prima quale datrice di lavoro, la seconda Controparte_2 CP_3 come cessionaria di ramo d'azienda) avverso l'ordinanza del 9.07.2014 che chiudeva la fase sommaria d'impugnazione del licenziamento favorevolmente ai lavoratori, Parte_2 CP_4 CP_1
e hanno contestato la falsità materiale dei verbali di conciliazione per licenziamento e
[...] Parte_1 collocamento in mobilità datati 27 e 28.03.2014 (e rilevanti ai fini della definizione del detto processo), perché redatti su fogli firmati in bianco dai detti lavoratori e abusivamente riempiti dalla
[...]
e delle ricevute di consegna della lettera di licenziamento, perché non sottoscritte dai Controparte_2 lavoratori contestualmente ai verbali di conciliazione.
Onde avvalorare la non autenticità dei detti documenti i quattro lavoratori hanno dedotto che: tali verbali erano prodotti dalla società solo con l'opposizione e non anche nella fase sommaria del medesimo procedimento, chiedendo pronunciarsi l'improcedibilità delle domande avversarie in ragione della sottoscrizione delle dette conciliazioni soltanto in tale secondo momento procedimentale;
diverse erano le anomalie in grado di provare gli assunti dei querelanti e, in particolare, i verbali sarebbero stati sottoscritti nelle date del 27 e del 28.03.2014, a seguito della missiva del legale dei lavoratori, Avv. Maria Luisa
Ambroselli, pervenuta in azienda in data 26.03.2014, con cui si rendeva nota la disponibilità dei lavoratori ad una soluzione transattiva della contesa, ma il detto legale non partecipava agli incontri che si concludevano con la formalizzazione delle conciliazioni;
né i lavoratori erano assistiti nella detta sede dal rappresentante sindacale dell'associazione a cui erano iscritti alla data di apertura della procedura di mobilità e di cessazione del rapporto di lavoro;
i quattro verbali si presentano diversi nella parte relativa alle premesse e ciò non è conseguenza, come sostenuto dalla datrice di lavoro, delle diverse pretese avanzate dai lavoratori, bensì rispondente alla necessità di raggiungere, con il testo stampato, il punto del foglio bianco in cui era già stata apposta la firma dal lavoratore al tempo dell'assunzione; inoltre l'attività lavorativa espletata dai lavoratori nei giorni in cui sarebbero avvenute le sottoscrizioni era incompatibile con la firma dei verbali di conciliazione;
le firme su fogli in bianco erano state, invece, manoscritte dai lavoratori alla data di assunzione, su richiesta del legale rappresentante della società, , giustificata dall'esigenza di Parte_3 consegnare tali fogli al commercialista che poi li avrebbe riempiti e restituiti ai lavoratori, cosa mai avvenuta, venendo “molto probabilmente (…) utilizzati per predisporre documenti aventi la formale apparenza di verbali di conciliazione”.
La querela di falso è stata riassegnata al Giudice civile del medesimo Tribunale con provvedimento del
Presidente del Tribunale del 24.04.2015. Hanno resistito in giudizio le società e , costituendosi con comparse identiche e con CP_2 CP_3 medesima difesa per l'accertamento della verità dei fatti per come da esse ricostruiti e per la dichiarazione, per l'effetto, che vera ed avvenuta è la sottoscrizione di ogni conciliazione fra i querelanti e la CP_2
così come vera e avvenuta è la consegna a mani degli stessi lavoratori, al momento della Controparte_2 sottoscrizione della scrittura di transazione, della lettera di licenziamento controfirmata per ricevuta.
Le società hanno perciò osservato che: i lavoratori avevano singolarmente sottoscritto i verbali di conciliazione presso l'allora sede operativa della sita in Supino, via Morolense, alle Controparte_2 condizioni specificate nei singoli atti;
tali transazioni si collocavano nell'ambito di una procedura di mobilità nella quale si procedeva alla consegna a mani della lettera di licenziamento in favore della gran parte dei lavoratori e si concludevano conciliazioni con le quali, come da accordi sindacali, si offriva un nuovo rapporto lavorativo presso un soggetto terzo e si provvedeva al pagamento dei soli importi contrattuali maturati, senza il riconoscimento di indennità di buonuscita o di emolumenti straordinari o altro;
in data
22.03.2014, gli odierni querelanti si rifiutavano di ricevere la raccomandata a mani di risoluzione del rapporto e manifestavano il proprio dissenso alla transazione, salvo corresponsione di un incentivo all'esodo; per non provocare il malcontento degli altri lavoratori la società non concedeva quanto richiesto ed inoltrava a mezzo raccomandata postale le missive di licenziamento;
in data 26.03.2014, a pochi giorni dalla scadenza del termine ultimo di chiusura della procedura di mobilità, perveniva una missiva dell'Avv. Maria Luisa
Ambroselli, a nome e per conto dei lavori odierni querelanti, con cui questi ultimi si rendevano disponibili ad una intesa per la risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente collocazione in mobilità; la società era pertanto indotta a cedere alle richieste dei lavoratori di ottenere l'incentivo all'esodo, stipulando un accordo con patto di riservatezza;
sicché per ognuno dei lavoratori odierni querelanti erano approntati e sottoscritti i verbali di conciliazione per licenziamento e collocamento in mobilità; le singole transazioni risultano, in alcuni punti, leggermente diverse le une dalle altre, in relazione alle singole pretese dei lavoratori coinvolti;
ciò nonostante alcuni dei lavoratori adivano la DTL per il pagamento in via immediata di alcune spettanze e altri, a seguito dell'ordinanza del Giudice del Lavoro, notificavano alla richiesta di ripresa del CP_3 servizio e di pagamento di retribuzioni a titolo risarcitorio ovvero di solo pagamento dell'indennità di risarcimento.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. i querelanti hanno chiarito le proprie richieste, domandando di accertare che i verbali di conciliazioni depositati dalla società erano Controparte_2 redatti su foglio sottoscritto in bianco dai querelanti, contestualmente all'assunzione alle dipendenze della società, su richiesta della legale rappresentante , e riempiti abusivamente, absque pactis, in Parte_3 data successiva all'8.07.2014, a seguito della emissione dell'ordinanza del Giudice del Lavoro dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento intimato dalla società nelle date del 27.03.2014 e del 28.03.2014; di accertare che la ricevuta di consegna della lettera di licenziamento depositata dalla società era redatta su un foglio sottoscritto in bianco dagli attori, contestualmente all'assunzione alle dipendenze della società, su richiesta della legale rappresentante , e riempito abusivamente, absque pactis, in data Parte_3 successiva all'8.07.2014, a seguito della emissione dell'ordinanza del Giudice del Lavoro dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento intimato dalla società nelle date del 27.03.2014 e del 28.03.2014.
Nell'udienza del 1°.02.2019, la difensa dei querelanti ha depositato le transazioni medio tempore intervenute CP_ con gli attori e chiedendo, per le relative posizioni, la pronuncia di cessazione della materia Parte_2 del contendere;
nessuna obiezione al riguardo è stata svolta dal Legale avversario.
Con ordinanza depositata il 29.08.2018, parzialmente revisionata nel verbale dell'udienza del 1°.02.2019, è stata ammessa l'istruttoria orale. Ne è seguita l'assunzione di due testi di parte attrice e di un teste di CP_1 parte attrice Pt_1
In data 14.12.2020 si è celebrata udienza di precisazione delle conclusioni con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, commi 2 e 4, d.l. 34/2020, conv. in l. 77/2020, cui hanno partecipato le sole parti attrici e insistendo entrambe nella richiesta di espletamento di CTU grafologica, per CP_1 Pt_1
l'accertamento della non contestualità della redazione dei verbali, della sottoscrizione del legale rappresentante della società e dell'apposizione della firma da parte del lavoratore, e l' anche nella Pt_1 richiesta di assunzione dei propri testi indicati in atti;
nonché entrambi reiterando le conclusioni già articolate. Il processo è stato, quindi, rimesso al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il solo ha depositato scritti conclusionali, aventi lo stesso tenore della nota scritta per l'udienza di CP_1 precisazione delle conclusioni.
Con sentenza non definitiva n. 854/2021 del 10.09.2021, preso atto della transazione intervenuta con i CP_ lavoratori querelanti e è stata dichiarata l'improcedibilità del giudizio con riferimento alla Parte_2 posizione processuale degli stessi, rimettendo la causa sul ruolo per il proseguo dell'istruttoria con riferimento alle posizioni processuali degli altri due attori, e CP_1 Pt_1
Sono stati successivamente escussi altri due testi di parte e due testi di parte Pt_1 Controparte_2 citati dagli attori che non hanno accettato la rinuncia ai detti testi da parte della società che ha
[...] inizialmente istato per l'assunzione della relativa prova orale. E' stata altresì espletata CTU rimettendo al grafologo nominato la verifica della contestualità della redazione del testo dei verbali di conciliazione e dell'apposizione delle firme dei lavoratori e del legale rappresentante della società datrice di lavoro.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata il 24.09.2024, la Difesa dell'attore ha Pt_1 chiesto la conferma dell'ordinanza del Giudice del Lavoro dell'8.07.2014, con cui è stata dichiarata la nullità del licenziamento irrogato e condannata la società alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento CP_3 di indennità risarcitoria e al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
la declaratoria di nullità del verbale di conciliazione e collocamento in mobilità del 28.03.2014 facendo applicazione degli esiti della
CTU grafologica, secondo cui le firme dei lavoratori in calce ai verbali sono apocrife e redatte per imitazione;
i Procuratori dell'attore e della convenuta società si sono riportati ai CP_1 Controparte_2 rispettivi scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni articolate. Ne è seguita la rimessione della causa al Collegio, con la concessione dei termini per scritti conclusionali. Con la comparsa conclusionale la Difesa di valorizzato l'esito della CTU, ha chiesto di dichiarare Pt_1 la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento comunicato al lavoratore il 28.03.2014 dalla e la condanna della società alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del Controparte_2 danno quantificato nelle retribuzioni globali di fatto dal 29.03.2014.
Il nelle memorie conclusionali, commentati gli esiti dell'istruttoria orale e della CTU espletate, ha CP_1 insistito nelle conclusioni articolate negli scritti difensivi.
La contestata la novità delle conclusioni articolate dall' nell'udienza di Controparte_2 Pt_1 precisazione delle conclusioni e, nel merito, evidenziato che la CTU mirava ad ottenere una risposta diversa da quella resa dal Consulente in termini di falsità delle firme e che la prova orale non ha acclarato le richieste attoree, ha chiesto che sia, comunque, rigettata la querela di falso, poiché infondata e non provata.
La non ha depositato scritti conclusionali. CP_3
2. La domanda promossa deve essere respinta per difetto di prova.
Mette conto evidenziare che il profilo di falsità censurato dagli attori avverso i verbali di conciliazione (vedi atto di citazione e prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c.) e poi anche avverso le ricevute di consegna delle lettere di licenziamento (vedi citazione per come precisata nella prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c.) è stato quello di riempimento absque pactis di foglio in bianco che hanno assunto di essere stati costretti a firmare al momento dell'assunzione da parte della Mai si è contestata l'autenticità Controparte_2 della firma in calce ai documenti tacciati di falso, anzi la premessa fattuale della difesa attorea è stata costituita proprio dalla deduzione della circostanza di aver sottoscritto tali verbali, ma mai condiviso il testo che surrettiziamente era poi stato introdotto nel detto documento dalla società (aggiungendo nella memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. che il riempimento abusivo sarebbe avvenuto dopo la pronuncia dell'ordinanza del
Giudice del Lavoro favorevole ai lavoratori nel luglio 2014).
Correttamente sulla base di siffatte premesse è stata promossa querela di falso avverso le predette scritture private.
Difatti la giurisprudenza di legittimità costantemente afferma che “La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis", non anche nell'ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta".” (in termini Cass. 5417/2014; coerentemente successive Cass. 11028/2016, Cass. Ord. 21587/2019).
Mette conto anche richiamare il dictum della Suprema Corte sull'oggetto e la finalità del giudizio di querela di falso per cui “La querela di falso civile in via incidentale o principale è consentita contro l'atto pubblico o le scritture private, cioè in genere contro le prove documentali precostituite, in quanto facciano fede ai sensi degli artt. 2699 e 2702 cod. civ., ed è diretta a togliere ai medesimi la fede che dovrebbero avere o hanno nel giudizio. (…)” (Cass. 12086/2007); e per cui “La querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a "far fede", a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia
"erga omnes", e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio.” (in termini Cass. 8362/2000; coerentemente successive Cass. 24725/2008, Cass. 12130/2011).
Sulla querela in via incidentale la Suprema Corte, nel chiarire che la rilevanza del documento è sottoposta al vaglio del giudice del merito e non a quello della querela, ha aggiunto, – e ciò rileva per quanto ci si appresta ad affermare – rispetto al giudice della querela, che “il cui unico compito è quello di affermare o negare la falsità dell'atto” (vedi Cass. 12399/2007; coerente Cass. 5102/2015).
Sulla base di quanto sopra, deve dichiararsi l'inammissibilità delle domande attoree inerenti la legittimità del licenziamento e le ricadute ripristinatorie del rapporto di lavoro e/o risarcitorie del danno.
L'indicazione degli elementi di prova nell'atto con cui si propone la querela di falso è requisito di validità formale della domanda stessa, ai sensi del secondo comma dell'art. 221 c.p.c.. Se ne inferisce, come,
d'altronde, da principi generali (e il richiamo è all'art. 2697 c.c.), che l'attore è gravato dell'onere della prova della falsità dedotta.
Nella vicenda che occupa, la prova orale raccolta non ha offerto sufficiente conforto alla tesi attorea.
La moglie del pur avendo risposto “è vero” al capitolo di prova CP_1 Testimone_1 sottopostole, inerente la circostanza per cui il in data 27.03.2014, rientrava al deposito della società CP_1
a Supino, verso le ore 18:30, dopo un viaggio a Montava dei due giorni precedenti, Controparte_2 venendo ripreso dal posto di lavoro dalla moglie, senza incontrare il legale rappresentante della società e firmare il verbale di conciliazione, è rimasta poi generica nella descrizione dell'episodio, limitandosi a dire che il marito prendeva le sue cose dal camion e andavano subito via;
ha peraltro confermato di aver ricevuto lei la lettera di licenziamento pervenuta tramite posta nella mattinata dello stesso giorno e di aver avvertito il marito telefonicamente (vedi verbale dell'udienza del 1°.02.2019). Anche la suocera del CP_1 Per_1
ha confermato la circostanza del rientro al deposito di Supino dello stesso, da dove veniva prelevato
[...] dalla moglie, ma ha potuto aggiungere che il non aveva firmato alcun verbale solo per averlo appreso CP_1 dallo stesso che lo riferiva in famiglia (vedi verbale dell'udienza del 25.06.2019). CP_1
Quanto appreso non è sufficiente ad escludere che il possa essere entrato nei locali dell'azienda al CP_1 rientro presso il deposito di Supino ed aver sottoscritto il verbale, sapendo che gli era stato formalizzato il licenziamento ed essendo ipotizzabile che avesse condiviso le condizioni di conciliazione precedentemente
(anche in considerazione della pendenza di una procedura di mobilità che coinvolgeva diversi lavoratori e che era, proprio in quei giorni, prossima a concludersi).
Neppure quanto alla posizione dell' si è ottenuto riscontro che non avesse firmato il verbale di Pt_1 conciliazione al ritorno in azienda, in data 28.03.2014. Il Collega che, come l' Persona_2 Pt_1 tornava al deposito di Supino la sera dello stesso giorno, con altro mezzo, ha riferito che i due autisti, all'arrivo al deposito, erano divisi e, mentre il incontrava a cui provvedeva a Per_2 Testimone_2 restituire carte di credito della società e vestiti da lavoro, l' era mandato da un'altra parte, non Pt_1 sapendo il teste cosa fosse accaduto al collega (cfr. verbale dell'udienza del 26.11.2019). La teste Avv. Maria Luisa Ambroselli ha potuto solo rappresentare di essere stata contattata da alcuni lavoratori della parrebbe anche da e in occasione della vicenda CP_2 Controparte_2 Pt_1 CP_1 del loro licenziamento dalla detta società, che li incontrava e predisponeva nel loro interesse una lettera rivolta alla società per chiedere un confronto con i lavoratori da essa rappresentati. Si è contraddetta, tuttavia, sui riferimenti temporali, avendo rappresentato di essere stata contattata dopo che i lavoratori ricevevano la lettera di licenziamento e che li incontrava il sabato successivo alla ricezione della detta lettera, ma anche che, nonostante l'invio della missiva dello stesso legale escusso come teste, “Loro mi dissero, invece, che erano stati raggiunti poi dalla lettera di licenziamento. C'eravamo accordati che il lunedì successivo mi avrebbero portato la lettera e un anticipo per le spese da sostenere. (…) Il lunedì successivo non si presentò nessuno. Io li ho chiamati e ho saputo che si erano rivolti all'avvocato Schiavi, in quanto difensore del sindacato” (cfr. verbale dell'udienza del 2.05.2022). Al riguardo deve osservarsi che, pur suggestivo, di per sé, il riferimento temporale al sabato subito successivo al recapito della lettera di licenziamento, poiché a ritenere che si trattasse di sabato 29.03.2014, seguente al 27 e 28.03.2014, in cui la stessa
[...] colloca le comunicazioni dei licenziamenti, si potrebbe sostenere che l'intento di improntare Controparte_2 una difesa avverso il licenziamento possa condurre ad escludere che avessero sottoscritto un verbale di conciliazione nei giorni appena precedenti. Ma l'affermazione di partenza circa l'incontro il sabato successivo alla ricezione della lettera di licenziamento – come detto – appare confutata dalla stessa teste che ha anche affermato di aver mandato uno scritto alla società nell'interesse dei detti lavoratoi per provocare un incontro prima che gli attori ricevessero la lettera di licenziamento, onde contrastare il quale i lavoratori incaricavano poi un altro legale, e, d'altronde, tale assunto si legge anche nell'atto introduttivo della querela di falso, ove pure si fa riferimento ad uno scritto dell'Avv. Ambroselli al detto fine, onde valorizzare una
“anomalia” nella stipulazione della conciliazione da parte dei lavoratori senza la partecipazione al relativo incontro con la società da parte dello stesso legale nominato (anomalia parzialmente smentita dalla stessa teste Avv. Ambroselli che ha riferito che non le era conferito l'incarico e per il resto non dirimente per escludere che una tale conciliazione sia intervenuta;
come pure non dirimente l'altra rilevata “anomalia” di non essere stati assistiti i lavoratori da rappresentanti sindacali in occasione dell'incontro per la conciliazione, potendo essere messo in correlazione con la procedura di mobilità da tempo in corso e al momento delle conciliazioni quasi conclusa e con il patto di riservatezza risultante dal verbale).
Pure generica l'affermazione del teste , addetto della segreteria Filt - Cgil nel periodo 2010 - Testimone_3
2020, il quale aveva appreso dai lavoratori della società che la stessa faceva firmare ai Controparte_2 dipendenti dei fogli in bianco al momento dell'assunzione, probabilmente prospettando loro la presentazione della richiesta per gli assegni familiari, senza ricordare quanti e quali lavoratori gli avessero dato una tale informazione e senza poter dire se ciò era accaduto con riferimento a e (vedi verbale CP_1 Per_3 dell'udienza del 7.07.2022).
Nessun apporto a conferma o smentita della ricostruzione dei fatti sostenuta dagli attori è stata data dagli altri testi escussi. L'accertamento demandato al CTU inerente la valutazione della contestualità tra il testo e le sottoscrizioni non è stato effettuato, limitandosi l'Ausiliare ad indagare la paternità della firma in capo ai lavoratori (cfr. quesito posto con ordinanza del 7.09.2021, con cui si è chiesto al CTU di verificare “(…) se è possibile stabilire la contestualità o meno della predisposizione con mezzi meccanici del testo e dell'apposizione delle sottoscrizioni da parte del legale rappresentante della società e dei lavoratori”, e cfr. relazione di CTU, paragrafo “Valutazioni preliminari”, pag. 84, in cui si legge “(…) la firma in verifica a nome
[...]
risulta essere apocrifa, ricavata per imitazione (…) la firma in verifica a nome CP_1 Parte_1 risulta essere apocrifa, ricavata per approssimazione imitativa (…) Queste risultanze hanno portato a ritenere inutile ogni ulteriore eventuale accertamento finalizzato a verificare se le firme in verifica potevano essere preesistenti sulle pagine dei documenti che le raccolgono. (…))”.
Sul tema che occupa rileva richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte nella pronuncia a Sezioni Unite n.
3086/2022, valorizzando, tra i principi di diritto affermati, quelli d'interesse nella vicenda che occupa, per cui “"In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio"”; “"In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso".”; “"In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto
a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ.".” (in termini principi di diritto, affermati nell'interesse della legge, nella parte motiva della sentenza Cass. Sez. Un. 3086/2022, della quale si presenta rilevante riportare dei passi della motivazione per ricostruire i passaggi logici che hanno condotto alle statuizioni richiamate innanzi e rilevanti per la vicenda che occupa, nello specifico, pur con riferimento ad un caso di disconoscimento di scrittura privata e presentazione di istanza di verificazione, poi rinunciata, provvedendo comunque il CTU grafologo al deposito della relazione peritale, che, vi è più, estendeva l'indagine anche a scritture non disconosciute, le Sezioni Unite hanno motivato le decisioni anticipate, muovendo dalle osservazioni “(…) in termini più generali, che il principio della domanda, in correlazione con il principio di corrispondenza tra il chiesto pronunciato, concorrendo a delimitare il campo del giudizio in quanto entrambi espressione di un principio dispositivo di ordine sostanziale che identifica solo nella parte il titolare del potere esclusivo di disporre dell'interesse materiale sotteso al proprio diritto, delimiti indirettamente anche il perimetro dei poteri esercitabili dal giudice e, riflessamente, anche dal consulente che egli abbia nominato, (…)” e, più in particolare, che “(…) Va infatti considerato che l'attività espletata dal consulente si iscrive dinamicamente nell'orbita istruttoria del processo, sicché anche quando da mezzo di valutazione della prova si evolve in mezzo di ricerca della prova ed in questa forma acquisisca la natura di fonte oggettiva di prova, la consulenza non smarrisce mai il proprio radicamento nel campo della prova,
(…)”, e sviluppando il ragionamento che “(…) i poteri esercitabili dal CTU, quantunque l'investitura pubblicistica guadagnata sotto il codice vigente porti a ritenere che essi promanino dal giudice che ne effettua la nomina, oltre ai limiti deducibili in vista del principio della domanda e del radicamento dell'attività consulenziale nel vivo dell'istruzione probatoria, rinvengono un ulteriore fonte di non trascurabile condizionamento in ragione di ciò che forma oggetto delle indagini in concreto commissionategli dal giudice, di modo che se il divieto della c.d. consulenza tecnica "esplorativa" funge da estremo superiore del quadrante investigativo, l'estremo inferiore è rappresentato dalle indagini commesse dal giudice ai sensi dell'art. 62, comma 1, cod. proc. civ., (…) il mandato conferito a quest'ultimo esaurendosi infatti nei limiti delle indagini commessegli.”, dunque “Alla luce di queste avvertenze, volendo stringere il cerchio della riflessione, viene innanzitutto da sé che, stante il vincolo discendente dal principio della domanda, nonché, riflessamente, il limite sotteso alle indagini commessegli dal giudice, il consulente non possa estendere il raggio delle proprie investigazioni ai cd. "fatti avventizi" ovvero ai fatti costitutivi della domanda e, oppostamente, ai fatti modificativi o estintivi di essa che non abbiano formato oggetto dell'attività deduttiva delle parti.” aggiungendo di condividere “(…) la giurisprudenza in materia di consulenza percipiente, dell'avviso che anche laddove il giudice, ricorrendone le condizioni, affidi al consulente tecnico l'incarico non solo di valutare i fatti provati dalle parti, ma di accertare i fatti stessi, facendo sì che l'onere probatorio ordinariamente gravante sulle parti si arresti alla soglia di quanto sia puramente tecnico e, di conseguenza, che la consulenza da mezzo di valutazione delle prove si tramuti in mezzo di ricerca della prova, nondimeno è pur sempre necessario che «la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto» (Cass., Sez. III, 8/02/2019, n. 3717).”; ma la Corte ha anche evidenziato che deve cogliersi nel disegno costituzionale l'affermazione del processo quale tendente, per quanto possibile, ad una decisione giusta, “E dunque è immune da vizi la decisione che, recependo le risultanze peritali, ne faccia propri e ne valorizzi anche quei profili di essa che evidenzino fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa che, ancorché non dedotti dalla parte, siano stati accertati dal consulente nell'espletamento dell'incarico.” e “(…) la giurisprudenza di questa Corte è infatti stabile nel ritenere che, dato il raggio di azione accordato al potere di investigazione del consulente dall'art. 194, comma 1, cod. proc. civ., il CTU sia legittimato ad acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti demandatigli dal giudice,
«sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse» (Cass., Sez. II, 30/07/2021, n. 21926)”; tanto chiarito sui poteri del CTU e proseguendo il ragionamento della Corte con il vaglio dell'aspetto dell'operatività delle preclusioni con riferimento all'attività consulenziale, le Sez. Un. hanno ulteriormente rilevato che “(…) il perito – ha visto profondamente mutata la propria natura, fregiandosi ora di un'investitura pubblicistica che gli deriva dall'essere designato dal giudice e non dalle parti e dall'assunzione in conseguenza dell'atto di nomina dello status di ausiliario di giustizia (…)”, “(…) Si è poi ancora detto, nel dare conto dell'esegesi dell'art. 194 cod. proc. civ., che le indagini che il consulente tecnico, ricevendone il mandato del giudice sotto forma dei quesiti ai quali rendere risposta, è incaricato di espletare sono quelle stesse indagini che il giudice potrebbe svolgere da sé medesimo se, in relazione a quanto oggetto di lite, disponesse delle necessarie competenze tecnico-scientifiche. (…)”, con la conseguenza, in primo luogo, che “(…) la collocazione che il consulente viene ad assumere nella geografia del processo si mostra più prossima a quella del giudice che non a quella delle parti, non si è certo lontani dal vero nel dire, in via più generale, che al consulente tecnico non si applichino le preclusioni processuali ordinariamente vigenti a carico delle parti, (…)” e, ancor più, che “(…) il consulente con riguardo a ciò che è oggetto di indagine esercita i medesimi poteri di accertamento che competono al giudice e che il giudice potrebbe esercitare da sé se disponesse delle necessarie cognizioni tecnico-scientifiche, similmente non è infondato ritenere, sempre nei limiti delle indagini commessegli e nel più generale rispetto – con la vista riserva sotto questo versante dei fatti modificativi o estintivi rilevabili d'ufficio – del principio dispositivo quanto alla deducibilità dei fatti principali posti a fondamento della domanda o delle eccezioni, che l'attività del consulente è chiamato a compiere per mandato del giudice non sia del tutto immune dal rifletterne in qualche misura anche le prerogative che questo può esercitare in campo istruttorio in disparte dalle sollecitazioni di parte.”; sicché, venendo ai profili problematici, la S.C. ha evidenziato che “Circoscritto con ciò il fenomeno al caso in cui
l'acquisizione irrituale si comunichi alla relazione di perizia e da qui, se del caso, alla sentenza, le SS.UU. reputano che nell'operare la qualificazione del relativo vizio non possa che guardarsi in direzione del sistema delle invalidità processuali di cui agli artt. 156 e segg. cod. proc. civ., in esso individuandosi per diritto acclarato il complesso dei rimedi endoprocessuali indicati dal legislatore per porre correttivo alle anomalie che si verificano nel corso del processo e che non sfociano in ragioni di nullità della sentenza, in relazione alle quali si impone il più specifico rimedio dell'impugnazione (art. 161 cod. proc. civ.).”; “Dentro, dunque, il sistema delle invalidità processuali di cui agli artt. 156 e segg. cod. proc. civ. è ferma convinzione delle SS.UU. che occorra confermare, salvo quanto si preciserà più avanti, l'orientamento tradizionalmente invalso nella giurisprudenza in materia di questa Corte secondo cui i vizi che infirmano l'operato del CTU sono fonte di nullità relativa e rifluiscono tutti invariabilmente sotto il dettato dell'art. 157, comma 2, cod. proc. civ.”, “E va ribadita nuovamente oggi giacché il CTU che, nei limiti delle indagini commessegli dal giudice, estenda il perimetro delle proprie attività e proceda ad accertare fatti non oggetto di diretta capitolazione di parte o ad esaminare documenti, del pari, non introdotti nel giudizio delle parti, senza darsi previamente cura di attivare su di essi il necessario confronto processuale, non lede, anche nel mutato ordinamento processuale scaturito dalla novella del 1990, un interesse del processo, in guisa del quale quella attività possa giudicarsi affetta da un vizio di nullità assoluta, ma lede un interesse, pur primario delle parti in quanto posto a tutela del diritto di difesa delle medesime, di cui le parti possono tuttavia pur sempre disporre, poiché compete solo a loro il potere di farne valere la violazione e di eccepire la nullità dell'atto che ne è conseguenza a mente dell'art. 157, comma 2, cod. proc. civ.”, “Tutto ciò, è appena poi il caso di avvertire, laddove l'attività consulenziale viziata entri in conflitto con un interesse di parte e di cui è in facoltà delle parti disporre liberamente, quando cioè il consulente, pur potendo estendere le proprie investigazioni a fatti e documenti non acquisiti al processo per iniziativa delle parti, abbia cura di mantenerne il perimetro entro i limiti segnati dalla domanda e, più esattamente, dai fatti principali che siano dedotti dall'attore a fondamento di essa.”, “Il limite della domanda, in ossequio al principio dispositivo che alla base dell'ordinamento processuale vigente, costituisce, infatti, un vincolo insormontabile anche per il giudice che non può infrangere il principio ne procedat iudex ex officio e deve attenersi al comando secondo cui iudex iudicare debet iuxta alligata partium;
e di, riflesso, per le ragioni più innanzi spiegate a contrario, anche per il consulente dal medesimo nominato. Quando, ad onta di ciò, la consulenza affidata al perito indaghi su temi estranei all'oggetto della domanda e pervenga pure al risultato di stimare la fondatezza della pretesa esercitata dall'attore in base a fatti diversi da quelli allegati introduttivamente dal medesimo,
l'accertamento così operato si colloca al di fuori dei limiti della domanda e contrasta, dunque, con essa, scaturendone perciò una ragione di nullità che, in quanto afferente alla sfera dei poteri legittimamente esercitabili dal giudice, è rilevabile d'ufficio o che, diversamente, può farsi valere quale motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ.”; pertanto la S.C. ha concluso, per quanto di interesse, con i principi riportati innanzi nel testo).
Posto quanto predetto, non può che ritenersi conclamata una nullità assoluta della CTU che ha accertato la falsità della firma dei lavoratori apposta in calce ai verbali di conciliazione, in mancanza di qualunque deduzione di parte in ordine ad un tale fatto principale a fondamento dell'azione di falso. Il detto vizio si propagherebbe alla sentenza che la recepisse, tanto da inficiarla di nullità.
Resta pur sempre nella disponibilità del giudice lo strumento della rinnovazione delle attività peritali a mente dell'art. 196 cod. proc. civ., a cui egli può ricorrere anche in vista di emendarne gli eventuali vizi.
La rinnovazione delle indagini peritali rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito (in termini Cass.
8355/2007); l'esercizio di tale potere, ove adeguatamente motivato sul piano logico e giuridico, è insindacabile in sede di legittimità (in termini Cass. 27247/2008; Cass. 26499/2009; Cass. 7622/2010; Cass. ord. 2103/2019).
Nella vicenda che occupa il principio di disponibilità del giudizio, unitamente ad un comportamento processuale delle parti interessate all'accertamento sintomatico di perdita di interesse verso lo stesso, orientano la decisione al riguardo e conducono a concludere in senso contrario al rinnovo delle attività consulenziali.
Non soltanto infatti le parti attrici, interessate all'accertamento commesso al CTU e non offerto dall'Ausiliario nominato, a conclusione della sub-procedura di consulenza tecnica, hanno omesso di rilevare il vizio e di richiedere il rinnovo delle attività (sposando un esito ad essi favorevole, ancorché divergente dalle deduzioni dei fatti costitutivi contenute nel loro atto introduttivo, queste richiedenti peraltro verifiche complesse, come segnalato dal CTU nel verbale dell'udienza del 20.12.2021 e nella nota del 25.08.2022, in particolare punto 4)); ma, già nel corso delle operazioni peritali, hanno manifestato contrarietà alle indagini tecniche allora indicate dal CTU, consistenti in una ispezione dei documenti al microscopio elettronico effettuabile presso l'Università di PA e ritenute necessarie all'espletamento dell'incarico conferitogli dal
Giudice, e al costo da anticipare a tal fine, sollecitando quindi il CTU ad effettuare la diversa valutazione dell'autenticità delle firme dei lavoratori, tanto che il Consulente, accogliendo tale istanza, sospendeva le attività programmate presso l'Università di PA (si vedano note del CTU del 1°.08.2022 e del 25.08.2022, in particolare vedi la seconda delle dette note, punto 4), in cui si legge “(…) Nel presente caso, il testo e la firma sono distribuiti nella pagina senza alcun punto di contatto o di sovrapposizione, pertanto la soluzione va ricercata con l'utilizzo di microscopi elettronici, per rilevare le eventuali particelle di toner, di cui è formata la scrittura del testo, realizzata con stampante laser, eventualmente depositate sul tracciato della firma. Sono prove non distruttive, che escludono la riferibilità all'arco di tempo dei cinque anni, limite delle prove di invecchiamento degli inchiostri, ma richiedono competenze ed attrezzature di laboratorio specifiche. So che il Prof. del Dipartimento di Biotecnologie dell'Università Persona_4 CP_5 di PA , esegue questo tipo di indagini, che richiedono ispezioni tecniche prolungate per Controparte_6 diverse ore.”, nonché punti 6) e 7) ed ultimo capoverso in cui si legge che “6) Se, dopo la prosecuzione delle operazioni peritali, fissata per il giorno 02.09.2022 ore 16:00, le parti daranno il benestare al contributo dell'Ausiliario, gli accertamenti potranno essere effettuati il giorno 12 Settembre 2022 in PA, Via Ferrata
n. 9, con inizio alle ore 9:30, come comunicato dal Prof. 7) Se le parti non daranno il Persona_4 benestare a richiedere il contributo tecnico dell'ausiliario, il sottoscritto CTU trarrà le proprie valutazioni.
(…) in caso di non pieno consenso delle parti al contributo dell'ausiliario, con accollo del relativo onere di
€ 1.700 più oneri di legge, il sottoscritto CTU chiede fin d'ora di essere esonerato dall'incarico, (…)”; vedi, per quanto di interesse, istanza della Difesa del datata 11.08.2022, in cui si rileva che il CTU CP_1 avrebbe scelto l'Ausiliario senza contraddittorio, che l'indagine che intendeva effettuare per il tramite del
Prof. era distruttiva e aveva valenza nei limiti di 5 anni, che si era indicato il prezzo senza Per_4 specificare il tipo di indagini che vi sarebbero state incluse;
infine vedi verbale delle operazioni peritali del
9.09.2022, a cui è stato rinviato l'incontro del 2.09.2022 per assenza giustificata del CTP, riportato nella relazione peritale, ove si legge che “Nel merito la Dott.ssa e il sig. fanno Persona_5 Controparte_1 presente che l'indagine tecnica va estesa anche all'autografia o non delle firme di cui ai documenti contestati, come da querela di falso sporta dai lavoratori in data 26 maggio 2015. Il CTU in considerazione di quanto rappresentato ritiene necessario chiarire con il giudice l'esatta portata del quesito, sospendendo per il momento gli accertamenti tecnici programmati per il giorno 12 settembre 2022 presso l'ausiliario
Prof. , a cui non è seguita nessuna istanza del CTU e provvedimento del Giudice a Persona_6 modifica del quesito posto) e, nella fase del contraddittorio tecnico per la predisposizione della relazione, per il tramite del comune perito, hanno espresso condivisione con il metodo seguito e con i risultati raggiunti dal
Consulente dell'Ufficio, il quale - come detto – ha ritenuto l'apocrifia delle firme del e dell' CP_1 Pt_1 sui verbali di conciliazione e, conseguentemente, la superfluità della verifica demandatogli dal Giudice in coerenza alla domanda avanzata, rectius ai fatti principali dedotti a sostegno della domanda avanzata (vedi pag. 84, valutazioni preliminari, ultimo capoverso, già richiamato letteralmente innanzi, e pag. 86, paragrafo osservazioni delle parti, primo capoverso, ove si legge “Dalla Dott.ssa , consulente delle Persona_5 parti attrici, signori e , sono pervenute note scritte di condivisione delle Parte_1 Controparte_1 risultanze peritali, (…) nelle quali il CTP “concorda sia nel contenuto che nel metodo utilizzato e soprattutto nei risultati” (…) “concorda pienamente con le conclusioni a cui è giunto il CTU” (…)”).
Ne consegue che le parti attrici hanno tenuto un contegno nel corso della sub-procedura di CTU tale da esprimere riluttanza verso l'indagine tecnica indispensabile a raggiungere la prova necessaria all'accertamento della falsità lamentata e poi desistenza dalla stessa. Vale osservare, pertanto, che la rinnovazione della CTU per determinazione dell'ufficio avvantaggerebbe la parte che ha mostrato di non avervi più interesse. In ciò la decisione di non procedere al rinnovo delle operazioni.
Ai sensi dell'art. 226 c.p.c., il rigetto della querela di falso reca con sé l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2,00 ed euro 20,00.
Deve, infatti, darsi continuità all'insuperato principio per cui “La sentenza che rigetta la querela di falso deve contenere la condanna del querelante al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art. 226 cod. proc. civ., anche quando le ragioni della pronuncia riposino solo sulla carenza di sufficienti prove della falsità, perché la citata norma non distingue, nell'ambito delle sentenze di rigetto, quelle di rigetto per insufficienza di prove (che, del resto, non corrispondono ad una autonoma fattispecie giuridica di diritto processuale) avendo la funzione preventiva, piuttosto che punitiva, di responsabilizzazione fortemente chi possa determinarsi a querelare di falso, onde evitare l'abuso di questo strumento di protezione, che investe atti di fede privilegiata.” (in termini Cass. 11347/1992).
Ne consegue, l'irrogazione ai due attori della sanzione di euro 20,00 ciascuno.
3. Il governo delle spese di lite, con riferimento al rapporto processuale con la convenuta
[...]
va affidato al criterio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., da ascriversi agli attori. Controparte_2
Esse vanno liquidate in base ai parametri del d.m. 55/2014, tenuto conto della effettiva attività processuale svolta.
Quanto al rapporto processuale con la convenuta va disposta la compensazione delle spese di CP_3 lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., visto che la detta società si è costituita nel giudizio con atto distinto ma identico a quello della e a firma della stessa Difesa, inoltre non ha più svolto Controparte_2 attività processuale dopo gli scritti ex art. 183, c. 6, c.p.c., anch'essi predisposti dallo stesso Difensore della in modo identico per le due società. Controparte_2
Medesime ragioni motivano la decisione di porre a carico degli attori, in solido, le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede;
− rigetta la querela di falso promossa;
− condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, in Parte_1 Controparte_1 favore della da quantificarsi, nella misura di euro 7.616,00, oltre 15% di Controparte_2 spese generali, iva e cpa come per legge;
− compensa le spese di lite della CP_3
− pone a carico di e , in solido, le spese di CTU, liquidate in separato Parte_1 Controparte_1 decreto.
Frosinone, 22.08.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Roberta Bisogno dott. Marcello Buscema