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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/08/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 496 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato GRAZIOSI SILVIA
RICORRENTE contro
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come rassegnate all'udienza del 11.06.2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
pagina 1 di 8 1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 09/06/2012 a Kairouan
(Tunisia) e dalla loro unione sono nati a Modena in data 18/03/2013 i due figli minori gemelli e Persona_1 Persona_2
- I coniugi si sono separati con sentenza n. 230/2023 pubblicata in data 14/02/2023 nel procedimento RG n. 6085/2020.
- Con ricorso del 3.02.2025 la ricorrente ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio e disporsi l'affidamento super esclusivo dei minori, con la previsione dell'obbligo in capo al padre di versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli un assegno di Euro 500,00 (250,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente ha inoltre domandata che il tribunale disponga a proprio favore un assegno di divorzio di Euro 150,00.
- Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti.
- All'esito dell'udienza del 11.06.2025, il giudice, dichiarata la contumacia del convenuto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
§
2. In via preliminare, la mancata trascrizione del matrimonio non fa venire meno la giurisdizione del giudice italiano, tenuto conto dell'efficacia solo dichiarativa e non costitutiva dello stato delle persone fisiche che è propria dei registri dello stato civile. In tal senso Cassazione Civile, Sez. Unite, 28 ottobre 1985, n. 5292, per cui:
“non vale ad escludere la giurisdizione del Giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché insuscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è mai stato trascritto”.
Inoltre, la presenza di elementi di internazionalità (la cittadinanza straniera delle parti e il matrimonio contratto in Tunisia) impone al Collegio di verificare se sussista la giurisdizione del giudice italiano e, compiuto tale accertamento con esito positivo, quale sia la legge applicabile alle domande formulate sia con riferimento alla domanda di separazione e all'assegno di mantenimento.
pagina 2 di 8 Ebbene, con riguardo alla domanda di divorzio, sussiste la giurisdizione del giudice italiano in forza del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre
2003, applicabile ratione temporis, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, il cui art. 3, co. 1, lett. a) recita: “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova… - l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”.
Nel caso di specie, le parti risiedono stabilmente in Modena e la residenza titolo sufficiente a radicare la giurisdizione, a prescindere dalla cittadinanza delle parti (in senso analogo si è espressa la CGCE nella sentenza 29.11.2007, C-68/07, Per_3
c. , chiarendo l'ambito di applicazione del Regolamento
[...] Persona_4
2201/2003).
Venendo alla determinazione della legge applicabile, nei procedimenti instaurati a decorrere dal 21/06/2012 trova applicazione, per quanto concerne il profilo attinente lo status, l'art. 8 del Regolamento U.E. n. 1259/2010, per cui “in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Orbene, il caso in esame è riconducibile alla previsione sub a), con conseguente applicabilità della legge italiana, atteso che nel momento in cui è stato depositato il ricorso i coniugi risultavano residenti in [...].
3. La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato,
pagina 3 di 8 dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
4. Per ciò che concerne la domanda di affidamento esclusivo dei figli minori formulata dalla madre, questa è meritevole di accoglimento ai sensi dell'art. 337- quater c.c. Dalle allegazioni della ricorrente emerge infatti che il padre, a seguito delle condotte violente perpetrate ai danni della moglie per cui ha ricevuto diverse condanne penali, non si è più interessato in alcun modo dei figli, lasciando di fatto ogni compito relativo alla loro cura, educazione ed istruzione all'esclusiva gestione della madre.
L'atteggiamento disinteressato (dimostrato, altresì, dalla mancata costituzione in giudizio) e le accertate condotte violente del padre rendono contrario all'interesse dei minori l'affidamento condiviso ed impongono, di conseguenza, l'affidamento super esclusivo alla madre, presso la quale e vengono collocati. Per_1 Per_2
Quanto alle modalità di frequentazione, considerata la totale assenza del padre nella vita dei figli e la pericolosità del soggetto, deve disporsi che egli, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con i figli, dovrà farlo tramite il Servizio
Sociale territorialmente competente, che avrà cura di predisporre un percorso di graduale riavvicinamento con il genitore assente valutando le modalità più opportune per il diritto di visita e/o frequentazione.
In virtù di quanto sopra, non è stato necessario disporre l'ascolto dei minori.
5. Quanto al contributo al mantenimento ordinario dei figli, il convenuto ha regolarmente provveduto alla sua corresponsione, disposto in sentenza di separazione mediante ordine di pagamento diretto al datore di lavoro, sino all'agosto 2024, quando è stato nuovamente sottoposto a custodia cautelare in carcere. Da allora la moglie non percepisce più alcuna somma a titolo di proprio contributo al mantenimento, né a titolo di contributo al mantenimento per i figli.
Tanto premesso, posto che il a capacità lavorativa e potrà reinserirsi nel Pt_1 mondo del lavoro una volta uscito dal carcere, si può confermare a suo carico a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli un assegno di Euro 250,00 ciascuno, annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al pagina 4 di 8 consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
In ragione dell'affidamento esclusivo dei minori alla madre e della collocazione presso la medesima, si dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre.
6. La sentenza di separazione prevedeva un assegno mensile di mantenimento ex art. 156 c.c. di Euro 150,00.
La condizione economica di non è migliorata rispetto al tempo della Parte_1 separazione, semmai è peggiorata in quanto al momento la madre si trova senza occupazione lavorativa e, non avendo alcun tipo di appoggio morale e materiale proveniente dall'altro genitore, sostanzialmente vive degli assegni di invalidità che i minori percepiscono.
La capacità economica del padre sino ad agosto 2024 è rimasta invariata, posto che dal febbraio 2021 all'agosto 2024 il terzo datore di lavoro ha sempre provveduto in maniera puntuale e diretta a versare il contributo al mantenimento alla moglie e ai figli in maniera puntuale e per l'importo dovuto. L'attuale stato di detenzione del marito non esclude né sospende la debenza dell'obbligo contributivo: il padre, che attualmente si trova in stato di custodia cautelare in carcere, deve fare quanto possibile per fruire, in regime detentivo, di fonti di reddito lavorativo, presentando domanda di lavoro e comunque – godendo di capacità lavorativa – potrà reimpiegarsi non appena si troverà in stato di libertà.
Richiamando dunque i noti principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza 11.7.2018, n. 18287, è ravvisabile nella situazione in esame uno squilibrio economico fra i coniugi e l'assegno divorzile svolgerebbe una funzione assistenziale, non essendo il coniuge economicamente più debole in grado, da solo, di raggiungere l'autosufficienza.
Dunque, può prevedersi in favore della moglie un assegno divorzile di Euro 150,00 mensili.
6. Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una pagina 5 di 8 soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 09/06/2012 a
Kairouan in Tunisia da nata a [...] il [...]) con Parte_1 [...] nato a [...] il [...]); CP_1
2. affida i due figli minori della coppia e nati a Modena il Per_1 Per_2
18.3.2013, in via super esclusiva alla madre, disponendo che le decisioni di maggior interesse per la prole siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3. colloca i figli minori della coppia presso la madre e la residenza della medesima;
4. dispone, quanto alle frequentazioni tra i figli minori della coppia e il padre, che il padre, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con il figlio, dovrà farlo tramite il Servizio Sociale territorialmente competente, che avrà cura di predisporre un percorso di graduale riavvicinamento con il genitore assente valutando le modalità più opportune per il diritto di visita e/o frequentazione;
5. obbliga a versare a euro 500,00 mensili con CP_1 Parte_1 decorrenza dalla data della domanda a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 250,00 mensili per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
pagina 6 di 8 • spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
pagina 7 di 8 6. obbliga a versare a uro 150,00 mensili, con CP_1 Parte_1 decorrenza dalla data della domanda, a titolo di assegno divorzile, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;
7. autorizza la ricorrente a fare domanda all' e a incassare integralmente CP_2
l'assegno unico per la prole;
8. condanna rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida CP_1 in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali, C.P.A. ed
I.V.A se dovuta, come per legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 15.07.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 496 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato GRAZIOSI SILVIA
RICORRENTE contro
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come rassegnate all'udienza del 11.06.2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
pagina 1 di 8 1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 09/06/2012 a Kairouan
(Tunisia) e dalla loro unione sono nati a Modena in data 18/03/2013 i due figli minori gemelli e Persona_1 Persona_2
- I coniugi si sono separati con sentenza n. 230/2023 pubblicata in data 14/02/2023 nel procedimento RG n. 6085/2020.
- Con ricorso del 3.02.2025 la ricorrente ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio e disporsi l'affidamento super esclusivo dei minori, con la previsione dell'obbligo in capo al padre di versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli un assegno di Euro 500,00 (250,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente ha inoltre domandata che il tribunale disponga a proprio favore un assegno di divorzio di Euro 150,00.
- Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti.
- All'esito dell'udienza del 11.06.2025, il giudice, dichiarata la contumacia del convenuto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
§
2. In via preliminare, la mancata trascrizione del matrimonio non fa venire meno la giurisdizione del giudice italiano, tenuto conto dell'efficacia solo dichiarativa e non costitutiva dello stato delle persone fisiche che è propria dei registri dello stato civile. In tal senso Cassazione Civile, Sez. Unite, 28 ottobre 1985, n. 5292, per cui:
“non vale ad escludere la giurisdizione del Giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché insuscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è mai stato trascritto”.
Inoltre, la presenza di elementi di internazionalità (la cittadinanza straniera delle parti e il matrimonio contratto in Tunisia) impone al Collegio di verificare se sussista la giurisdizione del giudice italiano e, compiuto tale accertamento con esito positivo, quale sia la legge applicabile alle domande formulate sia con riferimento alla domanda di separazione e all'assegno di mantenimento.
pagina 2 di 8 Ebbene, con riguardo alla domanda di divorzio, sussiste la giurisdizione del giudice italiano in forza del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre
2003, applicabile ratione temporis, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, il cui art. 3, co. 1, lett. a) recita: “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova… - l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora”.
Nel caso di specie, le parti risiedono stabilmente in Modena e la residenza titolo sufficiente a radicare la giurisdizione, a prescindere dalla cittadinanza delle parti (in senso analogo si è espressa la CGCE nella sentenza 29.11.2007, C-68/07, Per_3
c. , chiarendo l'ambito di applicazione del Regolamento
[...] Persona_4
2201/2003).
Venendo alla determinazione della legge applicabile, nei procedimenti instaurati a decorrere dal 21/06/2012 trova applicazione, per quanto concerne il profilo attinente lo status, l'art. 8 del Regolamento U.E. n. 1259/2010, per cui “in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Orbene, il caso in esame è riconducibile alla previsione sub a), con conseguente applicabilità della legge italiana, atteso che nel momento in cui è stato depositato il ricorso i coniugi risultavano residenti in [...].
3. La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato,
pagina 3 di 8 dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
4. Per ciò che concerne la domanda di affidamento esclusivo dei figli minori formulata dalla madre, questa è meritevole di accoglimento ai sensi dell'art. 337- quater c.c. Dalle allegazioni della ricorrente emerge infatti che il padre, a seguito delle condotte violente perpetrate ai danni della moglie per cui ha ricevuto diverse condanne penali, non si è più interessato in alcun modo dei figli, lasciando di fatto ogni compito relativo alla loro cura, educazione ed istruzione all'esclusiva gestione della madre.
L'atteggiamento disinteressato (dimostrato, altresì, dalla mancata costituzione in giudizio) e le accertate condotte violente del padre rendono contrario all'interesse dei minori l'affidamento condiviso ed impongono, di conseguenza, l'affidamento super esclusivo alla madre, presso la quale e vengono collocati. Per_1 Per_2
Quanto alle modalità di frequentazione, considerata la totale assenza del padre nella vita dei figli e la pericolosità del soggetto, deve disporsi che egli, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con i figli, dovrà farlo tramite il Servizio
Sociale territorialmente competente, che avrà cura di predisporre un percorso di graduale riavvicinamento con il genitore assente valutando le modalità più opportune per il diritto di visita e/o frequentazione.
In virtù di quanto sopra, non è stato necessario disporre l'ascolto dei minori.
5. Quanto al contributo al mantenimento ordinario dei figli, il convenuto ha regolarmente provveduto alla sua corresponsione, disposto in sentenza di separazione mediante ordine di pagamento diretto al datore di lavoro, sino all'agosto 2024, quando è stato nuovamente sottoposto a custodia cautelare in carcere. Da allora la moglie non percepisce più alcuna somma a titolo di proprio contributo al mantenimento, né a titolo di contributo al mantenimento per i figli.
Tanto premesso, posto che il a capacità lavorativa e potrà reinserirsi nel Pt_1 mondo del lavoro una volta uscito dal carcere, si può confermare a suo carico a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli un assegno di Euro 250,00 ciascuno, annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al pagina 4 di 8 consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
In ragione dell'affidamento esclusivo dei minori alla madre e della collocazione presso la medesima, si dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre.
6. La sentenza di separazione prevedeva un assegno mensile di mantenimento ex art. 156 c.c. di Euro 150,00.
La condizione economica di non è migliorata rispetto al tempo della Parte_1 separazione, semmai è peggiorata in quanto al momento la madre si trova senza occupazione lavorativa e, non avendo alcun tipo di appoggio morale e materiale proveniente dall'altro genitore, sostanzialmente vive degli assegni di invalidità che i minori percepiscono.
La capacità economica del padre sino ad agosto 2024 è rimasta invariata, posto che dal febbraio 2021 all'agosto 2024 il terzo datore di lavoro ha sempre provveduto in maniera puntuale e diretta a versare il contributo al mantenimento alla moglie e ai figli in maniera puntuale e per l'importo dovuto. L'attuale stato di detenzione del marito non esclude né sospende la debenza dell'obbligo contributivo: il padre, che attualmente si trova in stato di custodia cautelare in carcere, deve fare quanto possibile per fruire, in regime detentivo, di fonti di reddito lavorativo, presentando domanda di lavoro e comunque – godendo di capacità lavorativa – potrà reimpiegarsi non appena si troverà in stato di libertà.
Richiamando dunque i noti principi enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza 11.7.2018, n. 18287, è ravvisabile nella situazione in esame uno squilibrio economico fra i coniugi e l'assegno divorzile svolgerebbe una funzione assistenziale, non essendo il coniuge economicamente più debole in grado, da solo, di raggiungere l'autosufficienza.
Dunque, può prevedersi in favore della moglie un assegno divorzile di Euro 150,00 mensili.
6. Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una pagina 5 di 8 soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 09/06/2012 a
Kairouan in Tunisia da nata a [...] il [...]) con Parte_1 [...] nato a [...] il [...]); CP_1
2. affida i due figli minori della coppia e nati a Modena il Per_1 Per_2
18.3.2013, in via super esclusiva alla madre, disponendo che le decisioni di maggior interesse per la prole siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3. colloca i figli minori della coppia presso la madre e la residenza della medesima;
4. dispone, quanto alle frequentazioni tra i figli minori della coppia e il padre, che il padre, qualora intenzionato a riprendere il rapporto con il figlio, dovrà farlo tramite il Servizio Sociale territorialmente competente, che avrà cura di predisporre un percorso di graduale riavvicinamento con il genitore assente valutando le modalità più opportune per il diritto di visita e/o frequentazione;
5. obbliga a versare a euro 500,00 mensili con CP_1 Parte_1 decorrenza dalla data della domanda a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 250,00 mensili per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
pagina 6 di 8 • spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
pagina 7 di 8 6. obbliga a versare a uro 150,00 mensili, con CP_1 Parte_1 decorrenza dalla data della domanda, a titolo di assegno divorzile, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;
7. autorizza la ricorrente a fare domanda all' e a incassare integralmente CP_2
l'assegno unico per la prole;
8. condanna rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida CP_1 in euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali, C.P.A. ed
I.V.A se dovuta, come per legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 15.07.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
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