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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/10/2025, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino Ierimonti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 439/2025,
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Lecciso, per procura in atti;
OPPONENTE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Nesticò, per procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 ottobre 2025 la causa è stata discussa e decisa come da sentenza letta in udienza.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.1.2025, proponeva, ai sensi dell'art. 668 c.p.c., Parte_1 opposizione tardiva all'ordinanza del 27.5.2024, emessa nel procedimento iscritto al R.G.N.
2538/2024, con cui il Tribunale di Lecce aveva convalidato lo sfratto per morosità ed aveva ordinato ad esso opponente il rilascio dell'immobile adibito ad uso bar – ristorante, ubicato presso il FV
(Fabbricato Viaggiatori) della Stazione Ferroviaria di Trepuzzi (LE). Deduceva, in particolare, di non aver potuto partecipare all'udienza fissata per la convalida dello sfratto perché la notifica dell'atto contenente l'intimazione di sfratto per morosità era stata eseguita a mezzo di posta elettronica certificata. In particolare, evidenziava che la casella PEC era stata attivata a sua insaputa dal commercialista e che, ad ogni modo, non era in grado di utilizzarla, data l'età avanzata, la scarsa istruzione e il sostanziale analfabetismo in ambito digitale/informatico.
Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione tardiva, sostenendo, in particolare, la ritualità della notificazione dell'intimazione di sfratto per morosità, poiché l'intimazione di sfratto era stata notificata obbligatoriamente all'indirizzo
PEC dell'opponente, titolare di impresa individuale da molti anni e che per lo svolgimento della propria attività si avvaleva di professionisti quali avvocati e commercialisti, cosicché le circostanze legate all'età avanzata e al basso grado di istruzione, anche in ambito digitale/informatico, non potevano giustificare il fatto di non aver avuto una tempestiva conoscenza della notificazione.
Pertanto, concludeva chiedendo, preliminarmente, la revoca del provvedimento di sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza di convalida dello sfratto e, in via principale, il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
La causa, dunque, matura per la decisione, è stata discussa e decisa in data odierna, come da sentenza letta in udienza.
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L'opposizione tardiva è inammissibile per i motivi di seguito esposti.
Da un attento esame delle reciproche contestazioni e della documentazione in atti, infatti, emerge con adeguata chiarezza come la stessa si fondi esclusivamente sull'assunto che l'odierno opponente non sarebbe stato posto nelle condizioni di partecipare all'udienza di convalida perché l'intimazione di sfratto per morosità di cui al procedimento iscritto al R.G.N. 2538/2024, è stata notificata all'indirizzo PEC (risultante dal sito INIPEC - Indice Nazionale degli Indirizzi PEC), di Pt_1
, che a causa dell'età avanzata, della scarsa istruzione e di analfabetismo digitale, non
[...] sarebbe stato in grado di verificare l'arrivo di detta notifica, ma tale rilievo non può essere condiviso.
La notificazione effettuata con modalità telematica, infatti, si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'art. 6, comma l, del d.P.R.
11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 68/2005 (così l'art. 3 bis, co.3, legge n.
53/1994).
Al riguardo, ai fini del perfezionamento della notificazione telematica è irrilevante il fatto che il destinatario del plico informatico abbia letto il messaggio di posta elettronica e abbia aperto gli allegati in esso contenuti.
Tale presunzione di conoscenza, potrebbe essere superata solo laddove il destinatario fornisse prova di essere stato, senza sua colpa, impossibilitato ad avere notizia del documento, ma al riguardo parte opponente non ha fornito alcuna adeguata argomentazione e tale non può essere ritenuta la
2 circostanza che la casella di posta elettronica certificata fosse stata attivata dal commercialista a sua completa insaputa, atteso che tutte le imprese hanno l'obbligo di dotarsi di casella di posta elettronica certificata, da cui discende, a carico dell'imprenditore, l'onere di accertarsi dell'efficienza del proprio sistema PEC nonché di curare la regolare consultazione della casella di posta, trattandosi di uno strumento previsto dalla legge per consentire di inviare e ricevere comunicazioni con effetti legali, comprese quelle riguardanti la notifica di atti in materia civile art. 1 della Legge n. 53/1994).
Alla luce di queste considerazioni, dunque, non è giustificabile l'ipotesi che possa non Parte_1 aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento di convalida, per mancata verifica della posta ricevuta su una casella PEC regolarmente funzionante, e, dunque, si deve ritenere che l'opposizione tardiva allo sfratto sia inammissibile.
Per quanto concerne le spese di lite le stesse vanno liquidate sulla base del criterio della soccombenza e dunque vanno poste a carico di parte opponente, nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione tardiva allo sfratto;
2) condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che si liquidano in € 1.200,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, CPA ed IVA come per legge.
Lecce, 2 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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