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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8799/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 8799/2023 promossa da:
, nato il [...] a [...], prov di Entre Rios AR;
Parte_1
, nata il [...] a [...], prov di Entre Rios, AR;
Parte_2
, nata il [...] a [...], prov di Entre Rios, AR;
Parte_3
, nata il [...] a [...], prov di Entre Rios, AR;
Parte_4
ato il 24.08.1984 a Mercedes, prov di Buenos Aires, AR Parte_5 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Mirella Irina Berdaxagar Giacinti (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Tuscolana C.F._1
268 Sc B come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “ricorso così pronunciarsi: - Nel merito, accertare che gli ascendenti degli istanti non hanno mai perduto la cittadinanza italiana ed hanno potuto trasmetterla validamente ai discendenti e, perl'effetto, dichiarare lo stato di cittadini italiani di tutti gli odierni ricorrenti e dei loro discendenti sin dalla nascita e/o, comunque ed in via subordinata dall'01.01.1948; - e per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente di eseguire le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate. Disporre, nel caso in cui i ricorrenti risiedano all'estero, che l'iscrizione dovrà operarsi presso il Consolato italiano del paese in cui i cittadini riconosciuti da questa ordinanza risiedono (art. 15, 23 e 24, D.P.R. del 3 novembre 2000 n. 396); emettere sentenza che faccia luogo;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre Iva, cpa come per legge”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata a Controparte_2
Racconigi, provincia di Cuneo, Italia, in data 13.02.1880, figlia dei cittadini italiani Per_1
e di come si evince dall'atto di nascita (cfr. doc. in atti n. 2), la quale emigra
[...] Persona_2
in AR, ed ivi a Concepciòn del Uruguay, prov di Entre Rios, contraeva matrimonio con cittadino belga, in data 31.12.1894 (cfr. doc. in atti n. 3), per poi morire in Persona_3
data 19.04.1928 a Villaguay, prov di Entre Rios, AR (cfr. doc. in atti n. 5) senza mai naturalizzarsi cittadina argentina come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla Corte
Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione AR), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “CERTIFICO: Che nel Registro Nazionale degli Elettori, in cui vengono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi o per opzione maggiori di sedici anni di età e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni d'età, non viene registrato fino ad oggi , nata il CP_2 Persona_4
13/02/1880 in ITALIA – Cuneo – Racconigi. Morta.” (cfr. doc. in atti n. 4).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1
all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il si non costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero in data 11.07.2023 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione del
20.3.2025, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra con nascevano le due figlie: Controparte_2 Persona_3
1. , in data 17.07.1900 a Concepciòn del Uruguay, prov. di Entre Rios, Controparte_3
AR (cfr. doc. in atti n. 6), la quale contraeva matrimonio con n Persona_5
data 09.04.1921 (cfr. doc. in atti n. 7) per poi morire in data 12.11.1967 a Villa Elisa, Colon, prov. di Entre Rios, AR (cfr. doc. in atti n. 8);
2. , in data 27.09.1904 a Concepciòn del Uruguay, prov. di Entre Rios, Persona_6
AR (cfr. doc. in atti n. 9), la quale si coniugava con n data 10.03.1923 Persona_7
(cfr. doc. in atti n. 10) e decedeva in data 14.10.1974 a Villa Elisa, Colon, prov. di Entre Rios,
AR (cfr. doc. in atti n. 11);
- dal matrimonio tra e asceva Controparte_3 Persona_5 Persona_8
n data 09.05.1927 a Colon, prov. di Entre Rios, AR (cfr. doc. in atti n. 12), la quale
[...]
che si coniugava con in data 01.03.1950 (cfr. doc. in atti n. 13) e moriva in Persona_9
data 06.04.2003 a Entre Rios, AR (cfr. doc. in atti n. 14);
- dal matrimonio tra e asceva Persona_6 Persona_7 Persona_10
in data 22.10.1924 a Concepciòn del Uruguay, prov. di Entre Rios, AR (cfr. doc. in atti n. 15) che si sposava con in data 09.10.1953 a Villa Elisa, Colon, prov. di Persona_11
Entre Rios, AR (Allegato n. 16) ed ivi moriva in data 04.02.1985 (cfr. doc. in atti n. 17);
- dal matrimonio tra nascevano Colon, prov. di Entre Persona_8 Persona_9
Rios, AR:
1) , in data 04.01.1951 (cfr. doc. in atti n. 18), la quale si sposava con Parte_6 [...]
in data 16.07.1970, per poi, successivamente, divorziare in data 28.04.2003 (cfr. doc. Per_12
in atti n. 19);
2) , in data 26.07.1956 a Colon, prov. di Entre Rios, AR (cfr. doc. in Parte_7
atti n. 20) che contraeva matrimonio con in data 14.01.1983 a Villa Elisa, Controparte_4
Colon, prov di Entre Rios, AR. (cfr. doc. in atti n. 21);
3) , in data 19.04.1967 a Colon, prov. di Entre Rios, AR (cfr. doc. in Persona_13
atti n. 22) che contraeva matrimonio con , in data 14.11.1986 a Villa Elisa, Persona_14
Colon, prov. di Entre Rios, AR (cfr. doc. in atti n. 23) ed ivi moriva in data 13.07.2007 (cfr. doc. in atti n. 24); - dal matrimonio tra nasceva Persona_15 Persona_11 [...]
n data 05.04.1962 a Villa Elisa, Colon, prov. di Entre Rios, AR (cfr. doc. Persona_16
in atti n. 25) la quale si sposava con , in data 31.01.1986 (cfr. doc. in atti n. 26); Persona_17
- dal matrimonio tra e nasceva a Buenos Aires, AR, Parte_6 Persona_12
, in data 30.01.1972 a Colon, prov. di Entre Rios, AR (cfr. doc. in atti Controparte_5
n. 27) che contraeva matrimonio con , in data 23.12.1994, per poi divorziare in Controparte_6
data 07.11.2011 (cfr. doc. in atti n. 28);
- dal matrimonio tra e nasceva il ricorrente Parte_7 Controparte_4 [...]
n data 24.08.1984 a Mercedes, prov. di Buenos Aires, AR (cfr. doc. in Parte_5
atti n. 29);
- dal matrimonio tra e , nascevano a Villa Elisa, prov di Persona_13 Persona_14
Entre Rios, AR i ricorrenti: , in data 22.02.1988 (cfr. doc. in atti n. Parte_1
30) e , in data 04.08.1992 (cfr. doc. n atti n. 31); Parte_3
- dal matrimonio tra , nasceva l'ulteriore ricorrente Persona_16 Persona_17
, in data 01.07.1987 a Villa Elisa, prov. di Entre Rios, AR Parte_2
(cfr. doc. in atti n. 32);
- dal matrimonio tra e , nasceva la ricorrente Controparte_5 Controparte_6 [...]
, in data 12.06.1995 a Villa Elisa, prov. di Entre Rios, AR (cfr. doc. in atti Parte_4
n. 33).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della
Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di Controparte_2 una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che , cittadina italiana per nascita, potesse Controparte_2
trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto perdeva ex art. 10 della legge n.
555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. Tuttavia,
L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana trasmetteva a sua volta alle proprie figlie Controparte_2
e nonché ai relativi discendenti, compresi gli odierni Controparte_3 Persona_6
ricorrenti, ovvero, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, determinando i rapporti di filiazione la Parte_4 Parte_5
trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale.
Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del
2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , Parte_1
nato il [...] a [...], prov di Entre Rios AR;
, nata Parte_2
il 01.07.1987 a Villa Elisa, prov di Entre Rios, AR;
, nata il Parte_3
04.08.1992 a Villa Elisa, prov di Entre Rios, AR;
, nata il Parte_4
12.06.1995 a Villa Elisa, prov di Entre Rios, AR;
nato il Parte_5
24.08.1984 a Mercedes, prov di Buenos Aires, AR il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ORDINA al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_7
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 20.3.2025
Il giudice unico
Sara Perlo
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. r.g. 8799/2023 promossa da:
, nato il [...] a [...], prov di Entre Rios AR;
Parte_1
, nata il [...] a [...], prov di Entre Rios, AR;
Parte_2
, nata il [...] a [...], prov di Entre Rios, AR;
Parte_3
, nata il [...] a [...], prov di Entre Rios, AR;
Parte_4
ato il 24.08.1984 a Mercedes, prov di Buenos Aires, AR Parte_5 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Mirella Irina Berdaxagar Giacinti (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Tuscolana C.F._1
268 Sc B come da procura in atti ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “ricorso così pronunciarsi: - Nel merito, accertare che gli ascendenti degli istanti non hanno mai perduto la cittadinanza italiana ed hanno potuto trasmetterla validamente ai discendenti e, perl'effetto, dichiarare lo stato di cittadini italiani di tutti gli odierni ricorrenti e dei loro discendenti sin dalla nascita e/o, comunque ed in via subordinata dall'01.01.1948; - e per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile competente di eseguire le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate. Disporre, nel caso in cui i ricorrenti risiedano all'estero, che l'iscrizione dovrà operarsi presso il Consolato italiano del paese in cui i cittadini riconosciuti da questa ordinanza risiedono (art. 15, 23 e 24, D.P.R. del 3 novembre 2000 n. 396); emettere sentenza che faccia luogo;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre Iva, cpa come per legge”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata a Controparte_2
Racconigi, provincia di Cuneo, Italia, in data 13.02.1880, figlia dei cittadini italiani Per_1
e di come si evince dall'atto di nascita (cfr. doc. in atti n. 2), la quale emigra
[...] Persona_2
in AR, ed ivi a Concepciòn del Uruguay, prov di Entre Rios, contraeva matrimonio con cittadino belga, in data 31.12.1894 (cfr. doc. in atti n. 3), per poi morire in Persona_3
data 19.04.1928 a Villaguay, prov di Entre Rios, AR (cfr. doc. in atti n. 5) senza mai naturalizzarsi cittadina argentina come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla Corte
Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione AR), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “CERTIFICO: Che nel Registro Nazionale degli Elettori, in cui vengono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi o per opzione maggiori di sedici anni di età e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni d'età, non viene registrato fino ad oggi , nata il CP_2 Persona_4
13/02/1880 in ITALIA – Cuneo – Racconigi. Morta.” (cfr. doc. in atti n. 4).
Conseguentemente, i ricorrenti, chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1
all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il si non costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero in data 11.07.2023 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione del
20.3.2025, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dal matrimonio tra con nascevano le due figlie: Controparte_2 Persona_3
1. , in data 17.07.1900 a Concepciòn del Uruguay, prov. di Entre Rios, Controparte_3
AR (cfr. doc. in atti n. 6), la quale contraeva matrimonio con n Persona_5
data 09.04.1921 (cfr. doc. in atti n. 7) per poi morire in data 12.11.1967 a Villa Elisa, Colon, prov. di Entre Rios, AR (cfr. doc. in atti n. 8);
2. , in data 27.09.1904 a Concepciòn del Uruguay, prov. di Entre Rios, Persona_6
AR (cfr. doc. in atti n. 9), la quale si coniugava con n data 10.03.1923 Persona_7
(cfr. doc. in atti n. 10) e decedeva in data 14.10.1974 a Villa Elisa, Colon, prov. di Entre Rios,
AR (cfr. doc. in atti n. 11);
- dal matrimonio tra e asceva Controparte_3 Persona_5 Persona_8
n data 09.05.1927 a Colon, prov. di Entre Rios, AR (cfr. doc. in atti n. 12), la quale
[...]
che si coniugava con in data 01.03.1950 (cfr. doc. in atti n. 13) e moriva in Persona_9
data 06.04.2003 a Entre Rios, AR (cfr. doc. in atti n. 14);
- dal matrimonio tra e asceva Persona_6 Persona_7 Persona_10
in data 22.10.1924 a Concepciòn del Uruguay, prov. di Entre Rios, AR (cfr. doc. in atti n. 15) che si sposava con in data 09.10.1953 a Villa Elisa, Colon, prov. di Persona_11
Entre Rios, AR (Allegato n. 16) ed ivi moriva in data 04.02.1985 (cfr. doc. in atti n. 17);
- dal matrimonio tra nascevano Colon, prov. di Entre Persona_8 Persona_9
Rios, AR:
1) , in data 04.01.1951 (cfr. doc. in atti n. 18), la quale si sposava con Parte_6 [...]
in data 16.07.1970, per poi, successivamente, divorziare in data 28.04.2003 (cfr. doc. Per_12
in atti n. 19);
2) , in data 26.07.1956 a Colon, prov. di Entre Rios, AR (cfr. doc. in Parte_7
atti n. 20) che contraeva matrimonio con in data 14.01.1983 a Villa Elisa, Controparte_4
Colon, prov di Entre Rios, AR. (cfr. doc. in atti n. 21);
3) , in data 19.04.1967 a Colon, prov. di Entre Rios, AR (cfr. doc. in Persona_13
atti n. 22) che contraeva matrimonio con , in data 14.11.1986 a Villa Elisa, Persona_14
Colon, prov. di Entre Rios, AR (cfr. doc. in atti n. 23) ed ivi moriva in data 13.07.2007 (cfr. doc. in atti n. 24); - dal matrimonio tra nasceva Persona_15 Persona_11 [...]
n data 05.04.1962 a Villa Elisa, Colon, prov. di Entre Rios, AR (cfr. doc. Persona_16
in atti n. 25) la quale si sposava con , in data 31.01.1986 (cfr. doc. in atti n. 26); Persona_17
- dal matrimonio tra e nasceva a Buenos Aires, AR, Parte_6 Persona_12
, in data 30.01.1972 a Colon, prov. di Entre Rios, AR (cfr. doc. in atti Controparte_5
n. 27) che contraeva matrimonio con , in data 23.12.1994, per poi divorziare in Controparte_6
data 07.11.2011 (cfr. doc. in atti n. 28);
- dal matrimonio tra e nasceva il ricorrente Parte_7 Controparte_4 [...]
n data 24.08.1984 a Mercedes, prov. di Buenos Aires, AR (cfr. doc. in Parte_5
atti n. 29);
- dal matrimonio tra e , nascevano a Villa Elisa, prov di Persona_13 Persona_14
Entre Rios, AR i ricorrenti: , in data 22.02.1988 (cfr. doc. in atti n. Parte_1
30) e , in data 04.08.1992 (cfr. doc. n atti n. 31); Parte_3
- dal matrimonio tra , nasceva l'ulteriore ricorrente Persona_16 Persona_17
, in data 01.07.1987 a Villa Elisa, prov. di Entre Rios, AR Parte_2
(cfr. doc. in atti n. 32);
- dal matrimonio tra e , nasceva la ricorrente Controparte_5 Controparte_6 [...]
, in data 12.06.1995 a Villa Elisa, prov. di Entre Rios, AR (cfr. doc. in atti Parte_4
n. 33).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della
Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di Controparte_2 una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che , cittadina italiana per nascita, potesse Controparte_2
trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti, in quanto perdeva ex art. 10 della legge n.
555 del 1912 la cittadinanza italiana (comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza), per aver contratto matrimonio con un cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948. Tuttavia,
L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana trasmetteva a sua volta alle proprie figlie Controparte_2
e nonché ai relativi discendenti, compresi gli odierni Controparte_3 Persona_6
ricorrenti, ovvero, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, determinando i rapporti di filiazione la Parte_4 Parte_5
trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provata la discendenza diretta per linea materna da cittadina italiana.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale.
Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del
2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1 Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M
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Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti , Parte_1
nato il [...] a [...], prov di Entre Rios AR;
, nata Parte_2
il 01.07.1987 a Villa Elisa, prov di Entre Rios, AR;
, nata il Parte_3
04.08.1992 a Villa Elisa, prov di Entre Rios, AR;
, nata il Parte_4
12.06.1995 a Villa Elisa, prov di Entre Rios, AR;
nato il Parte_5
24.08.1984 a Mercedes, prov di Buenos Aires, AR il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ORDINA al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_7
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 20.3.2025
Il giudice unico
Sara Perlo