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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 1317/2024
Il Consigliere Istruttore dott.Caterina Caniato,
vista la dichiarazione di rinuncia agli atti e di accettazione della rinunzia depositate dai procuratori delle parti costituite in data 27 marzo 2025 nel procedimento pendente tra
[...]
Parte_1
tutti con l'Avv. CAMPO GIUSEPPE appellanti contro con l'avv.Alberto di Mauro CP_1
GIUSEPPE GRIGUOL contumaci appellata considerato che gli appellanti hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., chiedendone l'estinzione a spese compensate, e che l'appellata ha dichiarato di accettare la rinuncia a spese compensate;
rilevato che la rinunzia non è sottoposta a riserve o condizioni;
rilevato che trovano applicazione al giudizio d'appello, in forza del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c., gli articoli 306 e 308 c.p.c.; rilevato che l'accettazione della rinunzia è richiesta solamente per le parti costituite;
visto l'articolo 350 comma 5 c.p.c. osservato che la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare e determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado
(Cass. n. 5556/95, rv. 492362); dato atto che, come richiesto concordemente dalle parti, le spese di lite del grado vanno compensate;
P.Q.M.
1) dichiara l'estinzione del giudizio d'appello ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
2) spese del grado compensate.
Si comunichi.
15/04/2025
Il Consigliere istruttore
Caterina Caniato
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 1317/2024
Il Consigliere Istruttore dott.Caterina Caniato,
vista la dichiarazione di rinuncia agli atti e di accettazione della rinunzia depositate dai procuratori delle parti costituite in data 27 marzo 2025 nel procedimento pendente tra
[...]
Parte_1
tutti con l'Avv. CAMPO GIUSEPPE appellanti contro con l'avv.Alberto di Mauro CP_1
GIUSEPPE GRIGUOL contumaci appellata considerato che gli appellanti hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., chiedendone l'estinzione a spese compensate, e che l'appellata ha dichiarato di accettare la rinuncia a spese compensate;
rilevato che la rinunzia non è sottoposta a riserve o condizioni;
rilevato che trovano applicazione al giudizio d'appello, in forza del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c., gli articoli 306 e 308 c.p.c.; rilevato che l'accettazione della rinunzia è richiesta solamente per le parti costituite;
visto l'articolo 350 comma 5 c.p.c. osservato che la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare e determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado
(Cass. n. 5556/95, rv. 492362); dato atto che, come richiesto concordemente dalle parti, le spese di lite del grado vanno compensate;
P.Q.M.
1) dichiara l'estinzione del giudizio d'appello ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
2) spese del grado compensate.
Si comunichi.
15/04/2025
Il Consigliere istruttore
Caterina Caniato