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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/01/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10858/2022 RG (cui è riunito il giudizio 1531/2022 rg) fissata all'udienza del 21/01/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. INGUSCIO Parte_1
ANNA COSIMA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
Nonché nel riunito giudizio n. 1531/2022 rg tra rappresentato e difeso dall'avv. RAHO MARCELLO CP_1
Ricorrente in opposizione
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. INGUSCIO ANNA COSIMA Parte_1
Resistente opposta
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente con il giudizio n. 10858/2022 rg ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1 A. Dichiarare il diritto della ricorrente ad essere riscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del
Comune di Copertino per gli anni 2018-2019-2020-2021, per le causali tutte di cui in narrativa e per l'effetto:
B. Condannare l' in persona del suo presidente pro-tempore, alla reiscrizione della ricorrente CP_1 negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Copertino per gli anni 2018-2019-2020-
2021.
In punto di fatto ha rappresentato che:
1. La ricorrente è iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Copertino e presta la propria attività lavorativa con la qualifica di bracciante agricola (come risulta dall'estratto conto previdenziale che si allega);
2. Tuttavia, per l'anno 2021 la sig.ra non risulta regolarmente iscritta negli elenchi dei Parte_1 lavoratori agricoli, sebbene l' non abbia mai comunicato provvedimento di disconoscimento del CP_1 rapporto di lavoro instaurato con l'azienda agricola SGF Casole di con sede in Copertino, Persona_1 alla Via Casole esterna, sui terreni siti in agro di Copertino-Leverano-Nardò, relativamente al suddetto anno.
3. l' sede di Lecce comunicava provvedimento di disconoscimento delle prestazioni di lavoro CP_1 in agricoltura ai fini della tutela previdenziale, ritenendo insussistente il rapporto di lavoro instaurato dalla ricorrente con l'azienda agricola SGF Casole di Russo Sofia con sede in Copertino, alla Via
Casole esterna, sui terreni siti in agro di Copertino-Leverano-Nardò, relativamente agli anni 2018-
2019-2020.
4. Avverso tale provvedimento di disconoscimento la ricorrente inoltrava ricorso alla Commissione
Provinciale Agricola c/o di Lecce (CISOA); il suddetto ricorso veniva respinto. CP_1
CP_ 5. Il provvedimento adottati dall' nei confronti dell'istante è del tutto arbitrario ed illegittimo in fatto ed in diritto. Vero è, infatti, che:
a) Negli anni 2018-2019-2020-2021 la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda agricola SGF Casole di , sui terreni siti in agro di Copertino- Persona_1
Leverano-Nardò e precisamente:
- per il periodo dal 20.04.2018 al 10.07.2018, per un totale di 52 giornate lavorative, eseguendo lavori di piantagione e raccolta verdura, pulizia fondo, potatura verde;
- per il periodo dal 24.05.2019 al 30.08.2019 per un totale di 52 giornate lavorative, eseguendo lavori di piantagione e raccolta verdura, pulizia fondo, potatura verde;
2 - per il periodo dal 27.05.2020 al 30.08.2020 per un totale di n. 52 giornate lavorative, eseguendo lavori di raccolta verdura, pulizia fondo, potatura verde;
- per il periodo da maggio ad agosto 2021 per un totale di n. 52 giornate lavorative, eseguendo lavori di piantagione e raccolta verdura, pulizia fondo, potatura verde. CP_ Per tale ultimo periodo l' ha emesso provvedimento di riconoscimento per un totale di giornate pari a
40.
Contesta la legittimità del provvedimento di disconoscimento CP_1
si è costituito eccependo decadenza ex art. 22 d. 7/1970 nonché infondatezza nel CP_1 merito della pretesa alla luce delle risultanze ispettive.
Con il riunito giudizio n. 1531/2022 rg, ha fatto presente che: in data 30.12.2021, il CP_1
Giudice del Lavoro di Lecce, su ricorso proposto dalla nominata in epigrafe, con proprio decreto n. CP_ 1415/2021 ha ingiunto all' di pagare alla ricorrente la somma di € 924,00 a titolo di indennità di Disoccupazione agricola per l'anno 2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- che detto decreto è stato notificato all'Istituto il 07/01/2022.
Alla base dell'opposizione vi è il disconoscimento delle prestazioni bracciantili avvenute a seguito di accertamenti ispettivi e che hanno condotto alla cancellazione delle giornate oggetto di impugnazione nel ricorso 10858/2022 rg.
Nel giudizio di opposizione si è parimenti costituita la resistente affermando la spettanza della somma e l'effettivo svolgimento di attività bracciantile alle dipendenze della ditta
Persona_1
***
1. Appare necessario primariamente richiamare la giurisprudenza in materia di valore del verbale ispettivo. In tal senso, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali
3 considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell' i cui funzionari avevano personalmente CP_1 esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341).
Così si esprime Cass. 23800/2014.
Inoltre, Cass. 27210/2017 (pg. 5 penultimo paragrafo) ha fatto presente che - per risalente orientamento (così letteralmente) - le “dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, […] possono costituire elementi probatori sufficienti ai fini della decisione della causa”.
Sul punto, Cass. 14181/2017 ha ulteriormente precisato che: corre obbligo rilevare che la genuinità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva può essere apprezzata maggiormente dal giudice di merito rispetto al contenuto delle successive prove testimoniali, soprattutto quando l'indagine compiuta al riguardo è adeguatamente motivata, […]. Si è, infatti, affermato (Cass. sez. lav. n. 15073 del 6/6/2008) che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori." (conf. a Cass. sez. lav. n. 3525 del 22/2/2005 e da ultimo v. Cass. sez. lav. n. 13054 del 10/6/2014 sulla insindacabilità, in sede di legittimità, del "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato).
Ancora Cass. 15796/2017 ha rammentato che: il verbale ispettivo, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. n. 23800 del 07/11/2014; Cass. 14965 del 06/09/2012; Cass. 9251 del
19/04/2010 ex multis).
4 2. Infondata è l'eccezione di tardività sollevata da In tal senso - infatti - va rilevato CP_1 come – nelle note di trattazione prodotte – parte ricorrente abbia dato pienamente atto della tempestività dell'atto di disconoscimento (i ricorsi CISOA sono stati effettuati nei 30 gg dalla comunicazione della cancellazione e sono stati depositati il 18.3.22 e il 22.5.22.). il ricorso di merito depositato l'11.10.22 è quindi tempestivo.
3. Nel merito appare necessario analizzare preliminarmente il contenuto del verbale ispettivo.
I verbalizzanti hanno rilevato innanzitutto la totale assenza dal 2016 in poi di pagamento delle contribuzioni rispetto ai lavoratori dichiarati. Hanno rilevato una sostanziale assenza di pagamenti tracciati anche dopo l'entrata in vigore della normativa in materia.
Inoltre, gli stessi hanno rilevato una sproporzione tra ricavi e spese che nel quinquennio si aggira oltre 5 milioni di euro. In sostanza – anche elidendo i contributi non pagati e che quindi la non ha materialmente speso - la avrebbe personalmente anticipato Per_1 Per_1 almeno circa 4 milioni di euro (parlando di stipendi e fatture per acquisti). Per non parlare della cifra in contanti che avrebbe speso per stipendi in contanti, dato che solo una irrisoria parte dei dipendenti dichiarati era pagato in maniera tracciabile.
Appare circostanza inverosimile un simile dispendio di denaro, data anche la mancanza di risorse proprie documentate in capo alla . Ulteriormente, sono stati rinvenuti presenti Per_1 lavoratori extracomunitari “in nero”.
Inoltre, risulterebbero dichiarati braccianti anche in giornate c.d. piovose nelle quali l'attività non appare realisticamente svolgibile.
E' ben vero che questo giudizio riguarda la posizione della bracciante ma va anche Pt_1 sottolineato come il presupposto del disconoscimento sia la sussistenza di un macroscopico ingigantimento dei fabbisogni.
Nondimeno, la sussistenza di un nucleo, ancorchè ridotto, di lavoratori effettivo induce a valutare singolarmente ogni posizione.
4. Nel caso di specie, è stata svolta istruttoria per testi.
La teste ha fatto presente che: […] Testimone_1
ADR: conosco . Abbiamo lavorato assieme. Nell'azienda a Copertino. Parte_1 Persona_1
5 ADR: 2019/2020. In quegli anni abbiamo lavorato assieme.
ADR: le campagne si trovano i via Casole, copertino, la sede. E l'altra sulla copertino carmiano che sia chiama il ed è un vigneto. Per_2
ADR: abbastanza grande. Abbiamo lavorato su questi fondi.
ADR: della raccolta ortaggi. ortaggi in generale e angurie. E vendemmia. Parte_2
ADR: assieme da maggio ad agosto con lei. Io ho finito a settembre. Ho fatto qualche giorno in più.
ADR: io 52 giornate. Lei sino a metà fine agosto è stata.
ADR: d'inverno dalle 7 alle 12 e d'estate dalle 6 alle 11/11.30
ADR: eravamo più squadre. ogni squadra era di 7/8 persone.[…]
Il teste ha fatto presente che: Tes_2
ADR: 2019 e 2021. In quei due anni l'ho vista.
ADR: io lavoravo sia a Casole sia agli Io bracciante. Pt_3
ADR: anche lei bracciante.
ADR: nel 2019 l'ho vista un paio di mesi. Io da giugno ad agosto. E io in quei mesi l'ho vista. Forse aveva cominciato un po' prima lei.
ADR: 2021 l'ho vista nei mesi di maggio e giugno. Poi io ho smesso. Non so se lei ha continuato.
ADR: sono stato cancellato. Sono in causa.
ADR: a seconda dal periodo. Raccolta ortaggi, piantagione. Anche manutenzione delal vigna.
ADR: la pompatura della vigna non credo la ricorrente la abbia fatto. Le donne più sugli ortaggi lavoravano.
ADR: d'estate 5.30/6 sino alle 11.30/11.45
ADR: d'inverno verso le 7 e sino alle 12.30/12.45
ADR: 40/50 euro al giorno.
ADR: ci pagava. Persona_1
ADR: ci distribuiva lei sui fondi. Faceva lei le squadre.
ADR: ci vedevamo a Casole.
ADR: io con la mia macchina.
ADR: non so come andava lei.
ADR: ogni tanto veniva sui fondi. Sapevamo quello che dovevamo fare. Persona_1
Raramente veniva e anche suo padre veniva. Persona_1
6 ADR: fino al 2020 in contanti. Dal 2021 in assegni bancari a me.
ADR: altri non so come li pagasse.
ADR: acconti settimanali dava.
ADR: non ho visto gli ispettori CP_1
ADR: con noi extracomunitari no. altrove non so….
La teste ha fatto presente che: Testimone_3
ADR: conosco la ricorrente. abbiamo lavorato assieme per . Nell'anno 2018. Persona_1
ADR: solo quell'anno se non ricordo male.
ADR: sono stata cancellata. Ho fatto ricorso.
ADR: noi lavoravamo in agro di Copertino, olmo corso, tra noi lo chiamavamo Per_2
ADR: facevamo la raccolta di verdure e ortaggi di stagione. Zucchine poponelle ortaggi di stagione.
Parte_4
ADR: nel 2018 io ho lavorato da aprile a dicembre io 52 gg
ADR: lei ha cominciato poco dopo di me credo fine aprile. Ha finito prima di me.
Luglio, fine luglio circa.
ADR: non so quante giornate ha fatto
ADR: facevamo la stessa attività. Piantavamo e raccoglievamo quello che arrivava prima.
ADR: fino a i primi di maggio c'era sempre da piantare poi era sempre raccolta.
ADR: nelle serre nel 2018 no.
ADR: ci dava le direttive. Persona_1
ADR: ci pagava lei. Negli ultimi anni con bonifico e contanti. Nel 2018 in contanti.
La signora non so come fosse pagata.
ADR: dove c'erano le serre c'era un piccolo ufficetto e ci chiamava una per una. A me sempre da sola mi ha chiamato.
ADR: io andavo per conto mio e lei per conto suo.
ADR: poi se si è organizzata con qualcun'altra non ricordo. Con me no.
ADR: eravamo organizzati in sqaudre. 10/15 a squadra nei periodi di maggior raccolta. Eravamo tutti messi in fondi diversi. È molto grande.
ADR: era tutto nei fondi. Non potevo sempre vedere le altre squadre.
ADR: le serre c'erano in Copertino a via Casole. Poi c'era l'oliveto sulla strada
7 vecchia di Non ricordo come si chiamava era molto internato. Persona_3
ADR: la non è mia teste. Pt_1
ADR: sono stata ascoltata dagli ispettori. Sì, mi fecero firmare la dichiarazione.
ADR: gli ispettori sono venuti e mi hanno trovato sul fondo.
ADR: d'inverno dalle 7 alle 12.30 circa e d'estate un po' prima dalle 6 aale 11.30 per il caldo.
ADR: 40 euro più o meno al giorno.
La teste ha fatto presente che: Testimone_4
ADR: conosco . Abbiamo lavorato assieme da . Quando sono arrivata lei era Parte_1 Persona_1 già lì.
ADR: solo nel 2020 abbiamo lavorato assieme
ADR: io ho fatto luglio settembre. Lei credo andò via a fine agosto.
ADR: non capitavamo sempre assieme. Venivamo divise in squadre da 10 persone.
ADR: due/tre squadre.
ADR: per la verdura andavamo verso Carmiano, si chiamava. Li rccoglievamo la verdura Per_4 melenzane, peperoni, zucchine.
ADR: io andavo anche verso il cimitero a Copertino dove si raccoglieva anche l'uva.
Io si. La ricorrente mi sembra di no perché lei a fine agosto andò via.
ADR: io non sono mai andata nelle serre.
ADR: la mattina ci incontravamo a Casole, dove era il ritrovo la mattina. E poi ci dava le direttive. Persona_1
ADR: ci pagava lei. C'era anche il padre Persona_5
ADR: 45 euro al giorno. In contanti.
ADR: 5.30/11.30 del mattino.
ADR: ciascuno con i propri mezzi si andava.
ADR: non mi ricordo se veniva sui fondi a controllare. Mi sembra che qualche volta sia venuta. Più il padre mi sembra.
Il teste ha fatto presente che: Testimone_5
ADR: conosco . Abbiamo lavorato assieme. Azienda Russo A Parte_1
Copertino.
8 ADR: . Persona_1
ADR: nel 2021 abbiamo lavorato assieme
ADR: io ho lavorato aprile ottobre mentre lei maggio agosto.
ADR: a volte eravamo nella stessa squadra.
ADR: zona Casole, poi sulla strada per Carmiano e poi sulla strada per il Cimitero, sempre a Copertino.
ADR: piantagione e puliture dei terreni. Zucchine, pomodori, peperoni. Altri ortaggi così.
ADR: l'estate dalle 5.30 alle 11.30 e poi ho lavorato verso ottobre che si iniziava alle
6.30/7 e sino alle 12/12.30
ADR: le squadre erano da 4/5 e c'erano 2 o 3 squadre.
ADR: dipende dal lavoro. a volte arrivavi e c'era solo una squadra.
ADR: ci pagava a volte la figlia a volte il padre.
ADR: assegni. Io venivo pagato con assegni.
ADR: la figlia o il padre, a volte, davano le direttive.
ADR: io andavo con la macchina. La ricorrente con la macchina sua a volte.
ADR: io lavoratori stranieri non ne ho visti. ADR: io ho avuto una cancellazione parziale delle giornate nel 2021 me ne sono state riconosciute 77. Ho fatto ricorso per le giornate cancellate.
6. Inoltre sono state acquisite in giudizio le dichiarazioni rese in altro giudizio dall'ispettore
… A.D.R. confermo che gli accertamenti iniziarono il 31.07.2020 a seguito dell'istanza di Tes_6 emersione di n. 21 cittadini extracomunitari presentata dalla titolare dell'azienda ; quello stesso Persona_1 giorno ci recammo sui terreni accompagnati da e dalla dipendente fu la Persona_1 Testimone_3 stessa ad accompagnarci sui terreni precedendoci con la macchina, noi la seguimmo;
i terreni Persona_1 erano in agro di Copertino, c'erano tre appezzamenti in particolare, in uno avevano già finito di raccogliere,
c'erano solo peperoni, in quello più grosso c'era anche il vigneto ed alcuni ortaggi e c'era infine un terreno proprio dove c'era l'abitazione di , lì c'erano serre che in quel momento erano incolte perché Persona_1 faceva troppo caldo;
andammo di mattina verso mezzogiorno circa, in quella giornata non trovammo nessuno a lavorare, ci disse che i braccianti erano già andati via. Persona_1
A.D.R. un secondo sopralluogo fu fatto il 23 settembre 2020 e nell'occasione trovammo 12 lavoratori sul terreno dove c'era il vigneto;
andammo sempre di mattina, di nostra iniziativa e senza;
Persona_1
9 c'erano due italiani che furono identificati in e , una cittadina rumena di Persona_6 Persona_7 nome e 7 extracomunitari, alcuni in nero e alcuni registrati;
nell'occasione andammo solo sul Persona_8 terreno più grande coltivato a vigneto;
non ricordo se tornammo anche sugli altri due terreni, in azienda non andammo quel giorno;
non abbiamo scoperto l'esistenza di altri terreni oltre a quelli che ci furono indicati da in occasione del primo accesso;
in denuncia aziendale erano indicati anche dei terreni in agro Persona_1 di Galatina e in agro di dove però non ci ha mai portati e noi non abbiamo mai Per_3 Persona_1 effettuato sopralluoghi.
A.D.R. altro sopralluogo fu effettuato il 30 settembre 2020 su tutti i terreni in agro di Copertino che ci aveva indicato e nell'occasione non trovammo nessuno, mentre sul libro unico per tale data Persona_1 risultavano in forza, quindi presenti, 79 lavoratori;
faccio presente che, mentre gli accessi durante i quali furono trovati lavoratori erano noti all'azienda, quelli durante i quali non fu trovato nessuno non erano noti all'azienda; ciò ha comportato notevoli differenze, in quanto sul libro unico per il 23 settembre risultavano presenti solo quei lavoratori che furono trovati presenti e che ho prima indicato, mentre invece il
22 settembre, giorno precedente, risultavano presenti 97 lavoratori. Il 30 settembre andammo alle 11:48 e come ho detto non trovammo nessuno, non c'erano machine parcheggiate, anzi non ne abbiamo mai trovate,
l'azienda aveva a disposizione un pulmino con 7-9 posti;
con riferimento allo stato dei terreni il 23 settembre i lavoratori extracomunitari stavano spiantando le zucchine ed erano rimaste solo un poco di cocumelle o cocumarazzi o altre piante improduttive, mentre il vigneto stava ancora lì, ma preciso che ci ha Persona_1 riferito che la raccolta non la fanno loro, la fanno i terzi compratori con le macchine;
se non sbaglio c'erano fatture di vendita di uva, non ricordo di preciso.
A.D.R. abbiamo fatto altri sopralluoghi il 29 gennaio 2021 alle 10:00 su tutti e tre i terreni e anche in tale occasione non c'era nessuno presente, i terreni erano incolti, ma sui registri risultavano presenti al lavoro
24 lavoratori;
poi il 18 febbraio ore 10:40, nell'occasione erano presenti Persona_9 Persona_8
e , i quali erano intenti a potare il vigneto con forbici elettroniche;
dal libro unico per quel Persona_7 giorno erano presenti solo 4 lavoratori, mentre il giorno presente e quello successivo erano presenti 44 lavoratori;
il 10.03.2021 alle ore 10:15, all'interno delle serre trovammo , Persona_8 CP_2
e , mentre all'esterno c'erano alcuni extracomunitari;
anche in questo caso Persona_6 Persona_7 sul libro unico per il giorno dell'accesso erano presenti 8 lavoratori, mentre nel giorno precedente 57 e in quello successivo 34; il 17.03.2021 ore 11:00 non abbiamo trovato nessuno e sul libro unico risultavano presenti 92 lavoratori;
il 25.03.2021 ore 10:00 trovammo , Persona_8 Persona_7 [...]
, , e due extracomunitari;
poi il 26.03.2021 ore 09:43 Per_6 Persona_10 CP_2 nessuno era presente, sul libro unico erano registrati 55 lavoratori;
il 31.03.2021 ore 09:03 nessuno
10 era presente, sul libro unico erano registrati 75 lavoratori;
08.04.2021, ore 10:30 nessuno era presente, sul libro unico erano registrati 75 lavoratori;
14.04.2021, ore 09:30 nessuno era presente, sul libro unico erano registrati 92 lavoratori;
il 28.04.2021 trovammo e un extracomunitario, Persona_9 oltre ad alcuni lavoratori che stavano su una parte del terreno che era stata data al fratello di Persona_1
e furono identificati in , , e Persona_8 Persona_6 Persona_7 CP_2 Per_10
, oltre a 6 cittadina extracomunitari;
l'ultimo accesso il 03.06.2021 ore 09:30 ed era presente
[...] solo nell'azienda dove ci sono le serre. Persona_8
A.D.R. Al termine, abbiamo ritenuto validi i rapporti di lavoro delle persone trovate sui terreni e di quelli per i quali abbiamo trovato dei riscontri, tipo pagamenti tracciabili a mezzo bonifico o assegno.
A.D.R. i lavoratori risultanti sul libro unico non sono stati singolarmente ascoltati.
7. Precisato quanto sopra deve farsi presente che la teste che riferisce per il 2018) Tes_3 risulta attendibile, la stessa ha ricevuto pagamenti tracciabili nel 2019 e nel 2020. Non esistono elementi che consentono di ritenere inattendibile la stessa e il mero disconoscimento non appare elemento idoneo di per sé a smentire la presenza, comunque, di pagamenti tracciati che costituiscono elemento fortemente rafforzativo rispetto alla attendibilità della stessa.
Anche il teste (che riferisce per il 2021) deve ritenersi attendibile. Infatti, Testimone_5 lo stesso – al pari della ricorrente per il citato anno – ha ricevuto un riconoscimento ancorché parziale di giornate. Ma non si deduce dagli atti quale sia il motivo del riconoscimento solo parziale mentre la testimonianza resa prova per il 2021 un numero di giornate lavorate (in parte invero riconosciuto anche da pari a quelle chieste in CP_1 ricorso.
La teste ha lavorato nel 2020 e in un periodo successivo a quello della Testimone_4 ricorrente (sovrapponibile in minima parte) e quindi non viene presa in considerazione ai fini probatori così come il teste che appare impreciso. Tuttavia, per gli anni 2019 e Per_6
2020 la teste ha affermato di avere lavorato con la ricorrente. Non esistono Testimone_1 in tal senso elementi che consentano di smentire le dichiarazioni della stessa (né è dirimente che la stessa sia stata cancellata dagli elenchi).
Va anche rilevato che la presenza di due testi “forti” come e e il parziale Tes_3 Tes_5 riconoscimento di giornate per il 2021 sono indici di un rapporto concretamente esistente e che le dichiarazioni della comprovano anche per i restanti periodi di cui al ricorso. Tes_1
11 Le testimonianze positivamente valorizzate sono idonee a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta per le giornate indicate in ricorso. Persona_1
8. Quanto precede determina necessariamente anche il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da data la dipendenza dalle risultanze sopra ricavate. CP_1
9. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10858/2022 (cui
è riunito il giudizio 1531/22 rg), così provvede: rigetta l'opposizione a d.i. di cui al giudizio rg. 1531/22; accoglie il ricorso 10858/22 rg e per l'effetto accerta il diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 per 52 giornate per ciascun anno;
condanna al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 2000,00 oltre spese CP_1 forfettarie (15%), iva e cpa con distrazione all'avv. Inguscio.
Lecce, 24/01/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
12