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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 3972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3972 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 4/03/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.28761 /2024 Tra
in persona del legale rapp.te p.t. ( Parte_1 avv.CARROCCIA MONIA )
E
in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t. ( avv.NICOLINI MARIA )
FATTO E DIRITTO
La società in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. .
5495/2023 con cui le è stato intimato il pagamento di euro 3693,00 a titolo di contributi in favore della Controparte_1
per il periodo giugno- dicembre 2022 A fondamento dell'opposizione ha
[...] dedotto l'erroneità dei conteggi utilizzati per la determinazione delle somme.
L'ente si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendo la conferma del decreto opposto nonché la condanna dell'opponente al risarcimento ex art 96 cpc.
L'eccezione di inammissibilità è fondata . Il ricorso è totalmente privo di specificità, in violazione dei requisiti previsti dall'art. 414 c.p.c. secondo cui l'atto introduttivo deve contenere, tra gli altri elementi, l'esposizione dei fatti e l'indicazione specifica delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda. Tale principio vale anche per l'opposizione a decreto ingiuntivo, che deve contenere una contestazione chiara, specifica e dettagliata delle ragioni per cui il credito azionato sarebbe infondato o errato.Nel caso di specie, l'opponente si è limitata ad affermare, in maniera del tutto generica e apodittica, che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe “parzialmente illegittimo” a causa della “erroneità dei conteggi”, senza tuttavia fornire alcuna indicazione specifica in merito agli errori riscontrati, né sviluppare adeguate ragioni di diritto a sostegno della propria contestazione. Tali carenze impediscono di individuare in modo puntuale il thema decidendum e rendono l'atto inidoneo a introdurre validamente il giudizio, determinandone l'inammissibilità e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza.
Non può invece essere accolta la richiesta risarcitoria ex articolo 96 c.p.c.. Al riguardo si osserva che secondo la suprema corte : “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur",o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”. Nel caso in esame nessuna deduzione specifica è stata effettuata in ricorso sicchè non è possibile procedere ad una liquidazione.
Pqm
Dichiara inammissibile il ricorso in opposizione e conferma l'opposto decreto.
Condanna l'opponente al pagamento di euro 1500 a titolo di compensi professionali oltre oneri di legge.
Rigetta la richiesta di condanna al risarcimento ex art 96 cpc
Il Giudice