TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1910
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Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
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Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    La giurisdizione in materia è stata ritenuta difettosa per il giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario. Inoltre, la sopravvenuta normativa ha determinato la cessazione della materia del contendere o l'improcedibilità per carenza d'interesse.

  • Inammissibile
    Illegittimità dell'accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019

    La giurisdizione in materia è stata ritenuta difettosa per il giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario. Inoltre, la sopravvenuta normativa ha determinato la cessazione della materia del contendere o l'improcedibilità per carenza d'interesse.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e dell’art. 9 ter del d.l. n. 78/2015

    La giurisdizione in materia è stata ritenuta difettosa per il giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario. Inoltre, la sopravvenuta normativa ha determinato la cessazione della materia del contendere o l'improcedibilità per carenza d'interesse.

  • Inammissibile
    Violazione dei principi sulla trasparenza amministrativa

    La giurisdizione in materia è stata ritenuta difettosa per il giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario. Inoltre, la sopravvenuta normativa ha determinato la cessazione della materia del contendere o l'improcedibilità per carenza d'interesse.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e del principio di partecipazione

    Il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione per tali atti, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Violazione dei principi sulla trasparenza e conoscibilità dei dati

    Il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione per tali atti, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 7

    Il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione per tali atti, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    Il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione per tali atti, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Contrasto della normativa sul pay back con il principio di neutralità IVA

    Il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione per tali atti, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Illegittimità dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019

    Il giudice amministrativo ha dichiarato il difetto di giurisdizione per tali atti, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario.

  • Improcedibile
    Illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1, 2 e 3 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34

    La sopravvenuta normativa (art. 7, comma 1-bis, d.l. 95/2025) ha ricondotto tali versamenti al nuovo regime, rendendo irrilevanti le doglianze sollevate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1910
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1910
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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