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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/07/2025, n. 11151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11151 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 34887/2022
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34887/2022 promossa da:
, n. il a (C.F. ), + altri rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. CATTANEO ANTONIO ACHILLE e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE/I contro
(C.F. rappresentato e difeso dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
RESISTENTE CONVENUTO/I
OGGETTO: cittadinanza iure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno agito nei confronti della parte resistente affinché sia dichiarato lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo in fatto la comune discendenza dall'avo italiano, successivamente emigrato in Brasile e ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si è costituito il , non contestato i fatti e chiedendo la compensazione delle CP_1 spese.
In diritto il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
La documentazione presentata non contiene la prova della cittadinanza dell'avo. È stato fornito un estratto di nascita relativo a un comune italiano, nel quale tuttavia non è specificata la cittadinanza o nazionalità italiana. Lo stesso vale per i genitori dell'avo, per i quali non viene riportata alcuna informazione sulla cittadinanza. Si precisa inoltre che il certificato negativo di naturalizzazione attesta solamente il mancato acquisto della cittadinanza brasiliana e non costituisce prova della cittadinanza italiana;
inoltre,
1 la cittadinanza italiana non può essere riconosciuta o dichiarata da un'autorità straniera. Infine, la presunzione basata sulla migrazione nei primi anni del Novecento non è applicabile, poiché gli uffici anagrafici possono comunque attestare la cittadinanza dell'avo. La carenza probatoria non è colmata dal principio di non contestazione, essendo notizie soggette a pubblicità notizia dei registri dell'anagrafe.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese vanno compensate in ragione della richiesta della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 34887/2022, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite
Roma 23/07/2025
Il Giudice
MA RA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 34887/2022
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA RA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34887/2022 promossa da:
, n. il a (C.F. ), + altri rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. CATTANEO ANTONIO ACHILLE e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE/ATTORE/I contro
(C.F. rappresentato e difeso dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
RESISTENTE CONVENUTO/I
OGGETTO: cittadinanza iure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno agito nei confronti della parte resistente affinché sia dichiarato lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo in fatto la comune discendenza dall'avo italiano, successivamente emigrato in Brasile e ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Si è costituito il , non contestato i fatti e chiedendo la compensazione delle CP_1 spese.
In diritto il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
La documentazione presentata non contiene la prova della cittadinanza dell'avo. È stato fornito un estratto di nascita relativo a un comune italiano, nel quale tuttavia non è specificata la cittadinanza o nazionalità italiana. Lo stesso vale per i genitori dell'avo, per i quali non viene riportata alcuna informazione sulla cittadinanza. Si precisa inoltre che il certificato negativo di naturalizzazione attesta solamente il mancato acquisto della cittadinanza brasiliana e non costituisce prova della cittadinanza italiana;
inoltre,
1 la cittadinanza italiana non può essere riconosciuta o dichiarata da un'autorità straniera. Infine, la presunzione basata sulla migrazione nei primi anni del Novecento non è applicabile, poiché gli uffici anagrafici possono comunque attestare la cittadinanza dell'avo. La carenza probatoria non è colmata dal principio di non contestazione, essendo notizie soggette a pubblicità notizia dei registri dell'anagrafe.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese vanno compensate in ragione della richiesta della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 34887/2022, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite
Roma 23/07/2025
Il Giudice
MA RA
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