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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/09/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi
D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 2789 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente tra:
(CF ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carmine Monaco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
Taurasi (AV), Via Calore
Attrice
E
(CF ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
(CF e (CF
[...] C.F._3 CP_3
), rappresentate e difese dall'avv. Maria Rosaria C.F._4
Guarino ed elettivamente domiciliate presso lo studio di Mirabella Eclano, via
Roma,113
Convenute
Controparte_4
Convenuta non costituita
NONCHE'
(CF in persona del legale rappresentante p.t., CP_5 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Menditto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Caserta, Corso Trieste 41
Terzo Chiamato
Avente ad oggetto: Risarcimento danni ex art. 2051 cc.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132
c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L.
69/2009. 2
Conclusioni delle parti :
Per l'attrice: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Per i convenuti ed il terzo chiamato: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite ed accoglimento delle domande riconvenzionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 10 marzo 2019 conveniva in Parte_1
giudizio, davanti a questo Tribunale, Controparte_4 Controparte_1
e al fine di sentirne pronunciare la condanna Controparte_2 CP_3
al risarcimento in proprio favore del danno riportato dalla propria vettura
BMW targata GA 227 PP in occasione di sinistro stradale;
l'attrice esponeva che, il giorno 5 agosto 2020, alle ore 02.00 circa, mentre EL si trovava alla guida della predetta vettura, percorrendo la Strada Statale 90 in direzione di
Mirabella Eclano, “mentre stava transitando a velocità moderata sulla strada in questione, si spostava verso la destra della propria carreggiata. Orbene con tale manovra la IG.ra usciva leggermente dalla carreggiata e Parte_1
stava per rientrarvi senza nessun danno. Tuttavia durante tale manovra andava ad impattare con un muretto ivi presente costruito a pochi centimetri dalla linea longitudinale che delimita la carreggiata della SS. 90… il muretto de quo è alto diversi centimetri e pertanto lo stesso costituiva un “trampolino” per la vettura che, a seguito dell'urto, si ribaltava.” (così in atto introduttivo).
L'attrice proseguiva sostenendo che il muretto in questione fosse stato realizzato senza le autorizzazioni di legge e che esso costituisse un'ipotesi di insidia o trabocchetto;
pertanto, ritenendo responsabile ex art. 2051 cc nella causazione dell'accaduto le proprietarie dello stabile di cui il manufatto costituiva pertinenza, concludeva per l'emissione di sentenza di condanna di dette convenute al ristoro del danno patrimoniale subito, quantificato in €
23.616,40.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio le convenute e ( Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
restava contumace), invocando il rigetto della domanda attorea.
[...]
All'udienza per la comparizione delle parti l'attrice, esaminate le difese delle convenute, chiedeva ed otteneva autorizzazione alla chiamata in causa dell' la quale provvedeva alla costituzione in giudizio invocando CP_5
il rigetto di ogni domanda formulata nei propri confronti.
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Il Tribunale concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e, senza ritenere necessaria l'assunzione di mezzi istruttori, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e riservava la causa a sentenza, assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc.
La domanda attorea risulta infondata per i seguenti
MOTIVI
L'attrice ha agito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., invocando la responsabilità custodiale delle proprietarie dello stabile cui afferisce il muretto, a suo dire, responsabile del sinistro o dell' quale custode del CP_5
tratto stradale in questione;
è necessario, pertanto, richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la ratio legis della norma di cui all'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta
(Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. Cass. 19.02.2008
n. 4279).
Il disposto normativo dell'art. 2051 c.c., tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, dovendo quindi dimostrare che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ. 11 marzo 2011, n.
5910).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il
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custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale escludendo, così, la responsabilità del custode (Cass. civ., Sez.
III, 5 maggio 2013, n. 2660).
Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, ha affermato che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. civ. Ordinanza n. 11526 del
11.05.2017).
Solo una volta che l'attore abbia rigorosamente assolto a tale onere probatorio, potrà riconoscersi la peculiare responsabilità del custode, che potrà essere superata solo mediante la prova del caso fortuito inteso quale causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso e, dunque, idonea ad interrompere il nesso eziologico fra la res custodita ed il pregiudizio subito. (Cass. n.5658/2010).
Il caso fortuito è quindi un fattore incidente non sull'elemento psicologico dell'illecito, ma sul profilo causale dell'evento, e riconducibile non alla cosa
(che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (ex multis cfr. altresì Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15383 del 06/07/2006).
Su tale responsabilità può, quindi, certamente influire la condotta della stessa vittima, la quale può assumere un rilievo causale esclusivo (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), ove possa qualificarsi abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto e all'utilizzo normale della res (Cass.,
22.3.2011, n. 6550).
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Conseguentemente, il nesso di causalità và quindi escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia riferibile al caso fortuito, da ritenere sussistente anche ove lo stesso evento dannoso sia ascrivibile esclusivamente alla condotta imprudente del danneggiato, che intervenga ad interrompere il nesso causale tra la res custodita e il danno nelle ipotesi in cui il comportamento del privato non si sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di autoresponsabilità necessario per l'utilizzo di beni (cfr. ex pluribus Cass. n.
5578/2003, Cass. n.4476/11).
Orbene, nei casi, come quello in esame, in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante alla luce di vari fattori, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, nonché ogni altra (ulteriore) circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode
(v. ad es. Cass. 6306/13, Cass. 11526/17, Cass. 2480/18, Cass. 27724/18, Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa;
sicché, tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra
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la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode (cfr.
Cass. 24.02.2011 n. 4476; Cass. 19.02.2008 n. 4279).
In conclusione, i soggetti che invochino la responsabilità custodiale, sono gravati, coerentemente al c.d. principio di auto-responsabilità codificato dall'art. 1227 comma 1 c.c., di un dovere generale di attenzione e diligenza in base al quale il comportamento del soggetto danneggiato contrario alla c.d. ordinaria diligenza, attraverso la mancata adozione della cautela e della prudenza atte a prevenire o a ridurre le possibilità di avveramento del danno, può incidere sul nesso causale, essendo idoneo, a seconda della gravità a limitare o addirittura ad escludere la responsabilità del custode.
Sul tema la giurisprudenza precisa che, ai sensi dell'art. 2051 cc, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta a rango di mera occasione dell'evento (cfr. Cass. 23584/2013; 12895/2016).
Attagliando tali principi alla fattispecie in esame, l'attrice, nella sua esposizione dei fatti, non integrata o modificata in sede di prima memoria ex art. 183 VI comma cpc (previgente formulazione), non ha fornito alcuna indicazione in ordine alla relazione tra gli ingenti danni presentati dalla vettura ed una collisione tra il muretto e la vettura BMW, atteso che la perizia di parte allegata dalla stessa parte attrice riferisce che il manufatto in questione è posizionato a 1.10 m dalla linea di delimitazione della carreggiata e a 90 cm dalla superfice asfaltata. Tale rilievo evidenzia che quanto asserito in atto introduttivo, ovvero che l'attrice sarebbe uscita dalla carreggiata leggermente, non corrisponda alla realtà dell'effettivo svolgersi degli eventi, perché è stata certamente superata la linea di delimitazione della carreggiata di oltre un metro;
non solo, ma appare evidente, dal semplice esame della dinamica dei fatti, che la velocità tenuta dalla vettura al momento dell'impatto non era certamente adeguata al tratto stradale percorso, sito in luogo urbanizzato e, perciò, necessariamente sottoposto a limite massimo di velocità di 50 Kmh.
Se fosse stato osservato tale limite, appare improbabile (se non impossibile) che la vettura dell'attrice, dopo la collisione con il manufatto, abbia potuto ribaltarsi, ruotare di 360 gradi e ricadere in posizione ordinaria.
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In definitiva, i fatti, così come esposti, non appaiono sufficienti a provare la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso occorso all'attrice alla mera esistenza in loco del muretto, ragion per cui alcuna responsabilità può essere individuata se non nella incauta condotta di guida della stessa attrice.
Pur volendo accedere ad una interpretazione delle norme in materia più estensiva possibile, come in Corte di Cassazione, Sezione III, Ordinanza dell'8 luglio 2024 n. 18518, ovvero che “in materia di responsabilità ex articolo
2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa”, nel caso concreto è carente proprio la dimostrazione o l'evidenza che il danno sia derivato direttamente ed inevitabilmente dalla semplice presenza del muretto.
Conseguentemente la domanda attorea deve essere integralmente respinta in quanto rivelatasi infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e dell'
[...] CP_5
2) Condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
di , , , liquidate in Controparte_1 Controparte_2 CP_3
€ 2.800,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e Contributo
CNF se dovuti, con attribuzione al difensore.
3) Condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell liquidate in € 2.800,00, oltre rimborso spese CP_5
generali 15%, IVA e Contributo CNF se dovuti.
Benevento, li 12 settembre 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi
D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 2789 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente tra:
(CF ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Carmine Monaco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
Taurasi (AV), Via Calore
Attrice
E
(CF ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
(CF e (CF
[...] C.F._3 CP_3
), rappresentate e difese dall'avv. Maria Rosaria C.F._4
Guarino ed elettivamente domiciliate presso lo studio di Mirabella Eclano, via
Roma,113
Convenute
Controparte_4
Convenuta non costituita
NONCHE'
(CF in persona del legale rappresentante p.t., CP_5 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Menditto ed elettivamente domiciliata presso lo studio di Caserta, Corso Trieste 41
Terzo Chiamato
Avente ad oggetto: Risarcimento danni ex art. 2051 cc.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132
c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L.
69/2009. 2
Conclusioni delle parti :
Per l'attrice: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Per i convenuti ed il terzo chiamato: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite ed accoglimento delle domande riconvenzionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 10 marzo 2019 conveniva in Parte_1
giudizio, davanti a questo Tribunale, Controparte_4 Controparte_1
e al fine di sentirne pronunciare la condanna Controparte_2 CP_3
al risarcimento in proprio favore del danno riportato dalla propria vettura
BMW targata GA 227 PP in occasione di sinistro stradale;
l'attrice esponeva che, il giorno 5 agosto 2020, alle ore 02.00 circa, mentre EL si trovava alla guida della predetta vettura, percorrendo la Strada Statale 90 in direzione di
Mirabella Eclano, “mentre stava transitando a velocità moderata sulla strada in questione, si spostava verso la destra della propria carreggiata. Orbene con tale manovra la IG.ra usciva leggermente dalla carreggiata e Parte_1
stava per rientrarvi senza nessun danno. Tuttavia durante tale manovra andava ad impattare con un muretto ivi presente costruito a pochi centimetri dalla linea longitudinale che delimita la carreggiata della SS. 90… il muretto de quo è alto diversi centimetri e pertanto lo stesso costituiva un “trampolino” per la vettura che, a seguito dell'urto, si ribaltava.” (così in atto introduttivo).
L'attrice proseguiva sostenendo che il muretto in questione fosse stato realizzato senza le autorizzazioni di legge e che esso costituisse un'ipotesi di insidia o trabocchetto;
pertanto, ritenendo responsabile ex art. 2051 cc nella causazione dell'accaduto le proprietarie dello stabile di cui il manufatto costituiva pertinenza, concludeva per l'emissione di sentenza di condanna di dette convenute al ristoro del danno patrimoniale subito, quantificato in €
23.616,40.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio le convenute e ( Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
restava contumace), invocando il rigetto della domanda attorea.
[...]
All'udienza per la comparizione delle parti l'attrice, esaminate le difese delle convenute, chiedeva ed otteneva autorizzazione alla chiamata in causa dell' la quale provvedeva alla costituzione in giudizio invocando CP_5
il rigetto di ogni domanda formulata nei propri confronti.
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Il Tribunale concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e, senza ritenere necessaria l'assunzione di mezzi istruttori, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e riservava la causa a sentenza, assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc.
La domanda attorea risulta infondata per i seguenti
MOTIVI
L'attrice ha agito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., invocando la responsabilità custodiale delle proprietarie dello stabile cui afferisce il muretto, a suo dire, responsabile del sinistro o dell' quale custode del CP_5
tratto stradale in questione;
è necessario, pertanto, richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità da cose in custodia.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la ratio legis della norma di cui all'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta
(Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. Cass. 19.02.2008
n. 4279).
Il disposto normativo dell'art. 2051 c.c., tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, dovendo quindi dimostrare che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ. 11 marzo 2011, n.
5910).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il
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custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale escludendo, così, la responsabilità del custode (Cass. civ., Sez.
III, 5 maggio 2013, n. 2660).
Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, ha affermato che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. civ. Ordinanza n. 11526 del
11.05.2017).
Solo una volta che l'attore abbia rigorosamente assolto a tale onere probatorio, potrà riconoscersi la peculiare responsabilità del custode, che potrà essere superata solo mediante la prova del caso fortuito inteso quale causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso e, dunque, idonea ad interrompere il nesso eziologico fra la res custodita ed il pregiudizio subito. (Cass. n.5658/2010).
Il caso fortuito è quindi un fattore incidente non sull'elemento psicologico dell'illecito, ma sul profilo causale dell'evento, e riconducibile non alla cosa
(che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (ex multis cfr. altresì Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15383 del 06/07/2006).
Su tale responsabilità può, quindi, certamente influire la condotta della stessa vittima, la quale può assumere un rilievo causale esclusivo (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), ove possa qualificarsi abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto e all'utilizzo normale della res (Cass.,
22.3.2011, n. 6550).
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Conseguentemente, il nesso di causalità và quindi escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia riferibile al caso fortuito, da ritenere sussistente anche ove lo stesso evento dannoso sia ascrivibile esclusivamente alla condotta imprudente del danneggiato, che intervenga ad interrompere il nesso causale tra la res custodita e il danno nelle ipotesi in cui il comportamento del privato non si sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di autoresponsabilità necessario per l'utilizzo di beni (cfr. ex pluribus Cass. n.
5578/2003, Cass. n.4476/11).
Orbene, nei casi, come quello in esame, in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante alla luce di vari fattori, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, nonché ogni altra (ulteriore) circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode
(v. ad es. Cass. 6306/13, Cass. 11526/17, Cass. 2480/18, Cass. 27724/18, Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa;
sicché, tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra
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la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode (cfr.
Cass. 24.02.2011 n. 4476; Cass. 19.02.2008 n. 4279).
In conclusione, i soggetti che invochino la responsabilità custodiale, sono gravati, coerentemente al c.d. principio di auto-responsabilità codificato dall'art. 1227 comma 1 c.c., di un dovere generale di attenzione e diligenza in base al quale il comportamento del soggetto danneggiato contrario alla c.d. ordinaria diligenza, attraverso la mancata adozione della cautela e della prudenza atte a prevenire o a ridurre le possibilità di avveramento del danno, può incidere sul nesso causale, essendo idoneo, a seconda della gravità a limitare o addirittura ad escludere la responsabilità del custode.
Sul tema la giurisprudenza precisa che, ai sensi dell'art. 2051 cc, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta a rango di mera occasione dell'evento (cfr. Cass. 23584/2013; 12895/2016).
Attagliando tali principi alla fattispecie in esame, l'attrice, nella sua esposizione dei fatti, non integrata o modificata in sede di prima memoria ex art. 183 VI comma cpc (previgente formulazione), non ha fornito alcuna indicazione in ordine alla relazione tra gli ingenti danni presentati dalla vettura ed una collisione tra il muretto e la vettura BMW, atteso che la perizia di parte allegata dalla stessa parte attrice riferisce che il manufatto in questione è posizionato a 1.10 m dalla linea di delimitazione della carreggiata e a 90 cm dalla superfice asfaltata. Tale rilievo evidenzia che quanto asserito in atto introduttivo, ovvero che l'attrice sarebbe uscita dalla carreggiata leggermente, non corrisponda alla realtà dell'effettivo svolgersi degli eventi, perché è stata certamente superata la linea di delimitazione della carreggiata di oltre un metro;
non solo, ma appare evidente, dal semplice esame della dinamica dei fatti, che la velocità tenuta dalla vettura al momento dell'impatto non era certamente adeguata al tratto stradale percorso, sito in luogo urbanizzato e, perciò, necessariamente sottoposto a limite massimo di velocità di 50 Kmh.
Se fosse stato osservato tale limite, appare improbabile (se non impossibile) che la vettura dell'attrice, dopo la collisione con il manufatto, abbia potuto ribaltarsi, ruotare di 360 gradi e ricadere in posizione ordinaria.
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In definitiva, i fatti, così come esposti, non appaiono sufficienti a provare la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso occorso all'attrice alla mera esistenza in loco del muretto, ragion per cui alcuna responsabilità può essere individuata se non nella incauta condotta di guida della stessa attrice.
Pur volendo accedere ad una interpretazione delle norme in materia più estensiva possibile, come in Corte di Cassazione, Sezione III, Ordinanza dell'8 luglio 2024 n. 18518, ovvero che “in materia di responsabilità ex articolo
2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa”, nel caso concreto è carente proprio la dimostrazione o l'evidenza che il danno sia derivato direttamente ed inevitabilmente dalla semplice presenza del muretto.
Conseguentemente la domanda attorea deve essere integralmente respinta in quanto rivelatasi infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e dell'
[...] CP_5
2) Condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
di , , , liquidate in Controparte_1 Controparte_2 CP_3
€ 2.800,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e Contributo
CNF se dovuti, con attribuzione al difensore.
3) Condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell liquidate in € 2.800,00, oltre rimborso spese CP_5
generali 15%, IVA e Contributo CNF se dovuti.
Benevento, li 12 settembre 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio
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