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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/12/2024, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 2587/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2587/2024 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti dagli avv.ti Patrizia Gallucci e Mariannina Donnarumma, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
E
(C.F. , rapp.ta e difesa come in atti Parte_2 C.F._2 dall'avv. Gianfranco Mobilio, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 03.12.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.V.G. n. 2587/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2024 i coniugi , Parte_1
[nato a [...] in data [...] (C.F.
)] e [nata a [...] in data [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. , premesso di aver contratto matrimonio in data C.F._2
17.01.2000 in Salerno, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di
Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 2000, al n. 8 Parte II Serie A e che dall'unione erano nati due figli, (17.05.2004), Persona_1 maggiorenne ma non autosufficiente, e (27.03.2007), ed Persona_2 evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto n. 1168 del 29.07.2021, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 03.12.2024 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
28.11.2024 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi
2 Proc. R.V.G. n. 2587/2024
definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1) La figlia minore al fine di consentire la piena realizzazione del diritto Per_2 di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, istruzione ed educazione da questi ultimi, sarà affidata congiuntamente ad entrambi. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da ambedue i genitori, con esercizio separato riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore, fermo restando quanto stabilito, per il caso di disaccordo, dall'art. 337 ter
c.c.;
2) La minore sarà collocata in modo prevalente presso la residenza materna sita in
Salerno alla via Alfonso Grassi n.1; il padre, attesa l'età della stessa, potrà vederla
e tenerla con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la prefata. Qualora, comunque, insorgessero incomprensioni e/o difficoltà nel regolamentare le frequentazioni de quibus, sarà osservato il seguente calendario: il padre potrà prelevare e tenere con sé le diletta minore a settimane alterne, dal sabato a partire dalle ore 17,00, fino alle ore 21,00 della domenica, prelevandola dalla casa materna
e riaccompagnandola all'esito del periodo. Potrà, altresì, avere con sé la figlia per 7 (sette) giorni consecutivi durante le vacanze estive. Nel periodo Per_2 natalizio la figlia trascorrerà con ciascun genitore il periodo dal 24 al 30 Per_2 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con alternanza. Nel periodo pasquale, sarà con il padre ad anni alterni dal Venerdì Santo, dopo l'orario scolastico, Per_2 fino al lunedì in Albis.
3) Il Sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo Parte_1 Pt_2 al mantenimento per i figli € 2.292,72 (1 .146,31 € per ogni figlio).
4) L'ammontare relativo al contributo al mantenimento per i figli sarà corrisposto
3 Proc. R.V.G. n. 2587/2024
alla percipiente a mezzo di bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo sarà annualmente aggiornato, secondo gli indici ISTAT, sul costo della vita a decorrere dal mese di novembre dell'anno 2025.
5) Le spese straordinarie relative alla prole saranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50%, così come definite, individuate e regolamentate dal protocollo CNF anno 2017.
6) Il sig. si obbliga, fin d'ora, ove il figlio Parte_1 Per_1 volesse tornare a Palma Campania, alla formale assunzione di quest'ultimo presso la propria azienda, entro 20 giorni dal trasferimento anagrafico dello stesso, al fine di renderlo del tutto autosufficiente economicamente, con la conseguente cessazione dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori (anche in termini di spese straordinarie). Ove il sig. non dovesse assumere, nel termine Parte_1 sopra indicato, il figlio presso la indicata Azienda, a suo carico, resteranno tutti gli oneri di mantenimento e quelli inerenti al 50% delle spese straordinarie relative al suddetto. Inoltre, qualora il figlio dovesse trasferirsi, per periodi non Per_3 inferiori al mese, presso la residenza paterna, il per le relative Parte_1 mensilità, non sarà tenuto a corrispondere il mantenimento per lo stesso alla sig.ra
(fermo il 50% delle spese straordinarie). Pt_2
7) Le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere vicendevolmente per qualsiasi titolo o causa legati al precedente procedimento di separazione personale
e al presente, ad eccezione di quanto sopra precisato, avendo le parti diversamente definito le questioni anche di natura economica tra loro pendenti in ordine ai figli”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
4 Proc. R.V.G. n. 2587/2024
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi , [nato a [...] Parte_1 in data 08/03/1972 (C.F. )] e [nata a C.F._1 Parte_2
Salerno in data 01/11/1974 (C.F. ], trascritto nel Registro C.F._2 degli atti di Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 2000, al n. 8 Parte II
Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 03.12.2024
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
5
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2587/2024 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso come in atti dagli avv.ti Patrizia Gallucci e Mariannina Donnarumma, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
E
(C.F. , rapp.ta e difesa come in atti Parte_2 C.F._2 dall'avv. Gianfranco Mobilio, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 03.12.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.V.G. n. 2587/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2024 i coniugi , Parte_1
[nato a [...] in data [...] (C.F.
)] e [nata a [...] in data [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. , premesso di aver contratto matrimonio in data C.F._2
17.01.2000 in Salerno, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di
Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 2000, al n. 8 Parte II Serie A e che dall'unione erano nati due figli, (17.05.2004), Persona_1 maggiorenne ma non autosufficiente, e (27.03.2007), ed Persona_2 evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con decreto n. 1168 del 29.07.2021, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 03.12.2024 le parti, tramite i loro difensori, depositavano in data
28.11.2024 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi
2 Proc. R.V.G. n. 2587/2024
definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1) La figlia minore al fine di consentire la piena realizzazione del diritto Per_2 di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, istruzione ed educazione da questi ultimi, sarà affidata congiuntamente ad entrambi. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da ambedue i genitori, con esercizio separato riguardo alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore, fermo restando quanto stabilito, per il caso di disaccordo, dall'art. 337 ter
c.c.;
2) La minore sarà collocata in modo prevalente presso la residenza materna sita in
Salerno alla via Alfonso Grassi n.1; il padre, attesa l'età della stessa, potrà vederla
e tenerla con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la prefata. Qualora, comunque, insorgessero incomprensioni e/o difficoltà nel regolamentare le frequentazioni de quibus, sarà osservato il seguente calendario: il padre potrà prelevare e tenere con sé le diletta minore a settimane alterne, dal sabato a partire dalle ore 17,00, fino alle ore 21,00 della domenica, prelevandola dalla casa materna
e riaccompagnandola all'esito del periodo. Potrà, altresì, avere con sé la figlia per 7 (sette) giorni consecutivi durante le vacanze estive. Nel periodo Per_2 natalizio la figlia trascorrerà con ciascun genitore il periodo dal 24 al 30 Per_2 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con alternanza. Nel periodo pasquale, sarà con il padre ad anni alterni dal Venerdì Santo, dopo l'orario scolastico, Per_2 fino al lunedì in Albis.
3) Il Sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo Parte_1 Pt_2 al mantenimento per i figli € 2.292,72 (1 .146,31 € per ogni figlio).
4) L'ammontare relativo al contributo al mantenimento per i figli sarà corrisposto
3 Proc. R.V.G. n. 2587/2024
alla percipiente a mezzo di bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo sarà annualmente aggiornato, secondo gli indici ISTAT, sul costo della vita a decorrere dal mese di novembre dell'anno 2025.
5) Le spese straordinarie relative alla prole saranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50%, così come definite, individuate e regolamentate dal protocollo CNF anno 2017.
6) Il sig. si obbliga, fin d'ora, ove il figlio Parte_1 Per_1 volesse tornare a Palma Campania, alla formale assunzione di quest'ultimo presso la propria azienda, entro 20 giorni dal trasferimento anagrafico dello stesso, al fine di renderlo del tutto autosufficiente economicamente, con la conseguente cessazione dell'obbligo di mantenimento in capo ai genitori (anche in termini di spese straordinarie). Ove il sig. non dovesse assumere, nel termine Parte_1 sopra indicato, il figlio presso la indicata Azienda, a suo carico, resteranno tutti gli oneri di mantenimento e quelli inerenti al 50% delle spese straordinarie relative al suddetto. Inoltre, qualora il figlio dovesse trasferirsi, per periodi non Per_3 inferiori al mese, presso la residenza paterna, il per le relative Parte_1 mensilità, non sarà tenuto a corrispondere il mantenimento per lo stesso alla sig.ra
(fermo il 50% delle spese straordinarie). Pt_2
7) Le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere vicendevolmente per qualsiasi titolo o causa legati al precedente procedimento di separazione personale
e al presente, ad eccezione di quanto sopra precisato, avendo le parti diversamente definito le questioni anche di natura economica tra loro pendenti in ordine ai figli”.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
4 Proc. R.V.G. n. 2587/2024
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi , [nato a [...] Parte_1 in data 08/03/1972 (C.F. )] e [nata a C.F._1 Parte_2
Salerno in data 01/11/1974 (C.F. ], trascritto nel Registro C.F._2 degli atti di Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 2000, al n. 8 Parte II
Serie A;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 03.12.2024
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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