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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 258/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 258/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to PASCARELLA Parte_1
VINCENZO
RICORRENTE contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note a trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 20.12.2024.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta il 30/09/2002 con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli
(il 13.02.2003) e (il 21.10.2005); Per_1 Per_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con omologa n. 18954/2017 del 14.12.2017, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermare la disciplina della separazione relativa ai rapporti tra il padre e i figli;
disporre a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli la somma mensile di euro 400,00 in quanto il figlio non frequentava più il Per_2
doposcuola e in sede di separazione era stato stabilito che la quota dovuta a titolo di mantenimento ricomprendeva anche la spesa del doposcuola;
oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza presidenziale del 18.09.2019 compariva personalmente il ricorrente che si riportava al ricorso chiedendone l'accoglimento; il difensore, per parte ricorrente, chiedeva una diminuzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli da euro 600,00 ad euro 500,00 in quanto il figlio Per_2
non frequentava più il doposcuola e nella quota per il mantenimento era ricompresa anche la spesa per il doposcuola;
il Presidente si riservava e con successiva ordinanza, rilevato che non era stato possibile esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione della resistente, confermava la disciplina della separazione e rinviava per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 2.03.2021 il difensore, per parte ricorrente, chiedeva emettersi sentenza sullo status e il giudice riservava la causa in decisione.
Con sentenza non definitiva dell'8.03.2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 30.09.2002 in Caserta tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...]; con separata ordinanza la Controparte_1
causa era rimessa sul ruolo del g.i. per il prosieguo.
pagina 2 di 5 Con memoria ex art.183 VI co. I termine c.p.c. il difensore, per parte ricorrente, rappresentava che il figlio aveva raggiunto l'autosufficienza economica, pertanto, chiedeva la revoca Per_1
dell'assegno di mantenimento in suo favore;
di disporre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore del figlio di euro 200,00 mensili tenuto conto che lo stesso non frequentava più il Per_2
doposcuola oltre al 50% delle spese straordinarie;
il tutto con vittoria di spese da distrarre in favore dell'avvocato antistatario.
All'udienza dell'1.02.2022 era espletata l'istruttoria con l'escussione di due testi di parte ricorrente;
il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni del
20.12.2024 il difensore, per parte ricorrente, si riportava agli atti e ai verbali di causa chiedendone l'integrale accoglimento ed il giudice, lette le note, riservava la causa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della sig.ra , regolarmente convenuta in Controparte_1
giudizio e non costituitasi.
Orbene, in ragione della sentenza non definitiva di divorzio emessa nel corso del presente giudizio, il
Collegio è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulle statuizioni accessorie.
Quanto all'affido e al diritto di visita padre-figli nulla si dispone considerato che entrambi i figli hanno raggiunto la maggiore età nelle more del giudizio.
Quanto al mantenimento del figlio (nato il [...]) parte ricorrente ha chiesto revocarsi Per_1
l'assegno di mantenimento a suo carico in favore del primogenito in quanto economicamente autosufficiente;
circostanza, peraltro, provata nel corso dell'istruttoria del presente giudizio dalle dichiarazioni dei testi escussi ( teste : sulla circostanza n. 1) “vero è che il figlio Testimone_1
maggiorenne è autonomo già da inizio 2020 in quanto lavora presso un'officina meccanica Per_1
sita a Caserta alla Via Jenco?” “si è vero, così mi ha raccontato il ragazzo”; teste sulla Testimone_2
circostanza n.1): “che io sappia si, qualche volta l'ho incontrato con il padre e mi ha detto di lavorare presso questa officina meccanica”). Pertanto, ad avviso di questo Collegio, nulla è dovuto a titolo di mantenimento in favore del figlio . Per_1
Per quanto concerne il mantenimento del figlio (nato il [...]), parte ricorrente ha chiesto Per_2
ridursi l'assegno di mantenimento da euro 300,00 ad euro 200,00 atteso che in sede di separazione era stato stabilito che la quota dovuta a titolo di mantenimento ricomprendeva anche la spesa del doposcuola oramai non più frequentato dal figlio . Con ordinanza presidenziale del 21.10.2019, il Per_2
pagina 3 di 5 Presidente confermava la disciplina della separazione rilevando che parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova documentale circa le spese sostenute per il doposcuola.
Parte ricorrente a sostegno della propria richiesta ha riferito che le spese non potevano essere documentate in quanto le lezioni erano eseguite informalmente da terzi insegnanti, ragione per cui furono forfettizzate con quelle ordinarie nell'accordo di separazione. Orbene, questo Collegio atteso che la situazione reddituale di parte ricorrente è rimasta pressocché invariata e che il figlio in ragione dell'età deve ritenersi in procinto di inserirsi nel mondo del lavoro, dispone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, Per_2
l'assegno mensile di euro 200,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
La contumacia di parte resistente e la natura costitutiva del giudizio determinano la non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Dichiara la contumacia della resistente;
• Revoca l'assegno di mantenimento a carico del padre in favore del figlio;
Per_1
• Pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad euro 200,00 mensili da versare alla resistente, entro e non oltre il giorno 5 di Per_2
ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• Pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio (si richiama il Protocollo del Tribunale di Santa Maria Per_2
Capua Vetere);
• Spese di lite non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 22/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
pagina 4 di 5
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 258/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to PASCARELLA Parte_1
VINCENZO
RICORRENTE contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note a trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 20.12.2024.
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta il 30/09/2002 con parte resistente, dalla cui unione sono nati i figli
(il 13.02.2003) e (il 21.10.2005); Per_1 Per_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con omologa n. 18954/2017 del 14.12.2017, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermare la disciplina della separazione relativa ai rapporti tra il padre e i figli;
disporre a carico del padre l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli la somma mensile di euro 400,00 in quanto il figlio non frequentava più il Per_2
doposcuola e in sede di separazione era stato stabilito che la quota dovuta a titolo di mantenimento ricomprendeva anche la spesa del doposcuola;
oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza presidenziale del 18.09.2019 compariva personalmente il ricorrente che si riportava al ricorso chiedendone l'accoglimento; il difensore, per parte ricorrente, chiedeva una diminuzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli da euro 600,00 ad euro 500,00 in quanto il figlio Per_2
non frequentava più il doposcuola e nella quota per il mantenimento era ricompresa anche la spesa per il doposcuola;
il Presidente si riservava e con successiva ordinanza, rilevato che non era stato possibile esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione della resistente, confermava la disciplina della separazione e rinviava per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 2.03.2021 il difensore, per parte ricorrente, chiedeva emettersi sentenza sullo status e il giudice riservava la causa in decisione.
Con sentenza non definitiva dell'8.03.2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 30.09.2002 in Caserta tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...]; con separata ordinanza la Controparte_1
causa era rimessa sul ruolo del g.i. per il prosieguo.
pagina 2 di 5 Con memoria ex art.183 VI co. I termine c.p.c. il difensore, per parte ricorrente, rappresentava che il figlio aveva raggiunto l'autosufficienza economica, pertanto, chiedeva la revoca Per_1
dell'assegno di mantenimento in suo favore;
di disporre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore del figlio di euro 200,00 mensili tenuto conto che lo stesso non frequentava più il Per_2
doposcuola oltre al 50% delle spese straordinarie;
il tutto con vittoria di spese da distrarre in favore dell'avvocato antistatario.
All'udienza dell'1.02.2022 era espletata l'istruttoria con l'escussione di due testi di parte ricorrente;
il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni del
20.12.2024 il difensore, per parte ricorrente, si riportava agli atti e ai verbali di causa chiedendone l'integrale accoglimento ed il giudice, lette le note, riservava la causa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della sig.ra , regolarmente convenuta in Controparte_1
giudizio e non costituitasi.
Orbene, in ragione della sentenza non definitiva di divorzio emessa nel corso del presente giudizio, il
Collegio è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulle statuizioni accessorie.
Quanto all'affido e al diritto di visita padre-figli nulla si dispone considerato che entrambi i figli hanno raggiunto la maggiore età nelle more del giudizio.
Quanto al mantenimento del figlio (nato il [...]) parte ricorrente ha chiesto revocarsi Per_1
l'assegno di mantenimento a suo carico in favore del primogenito in quanto economicamente autosufficiente;
circostanza, peraltro, provata nel corso dell'istruttoria del presente giudizio dalle dichiarazioni dei testi escussi ( teste : sulla circostanza n. 1) “vero è che il figlio Testimone_1
maggiorenne è autonomo già da inizio 2020 in quanto lavora presso un'officina meccanica Per_1
sita a Caserta alla Via Jenco?” “si è vero, così mi ha raccontato il ragazzo”; teste sulla Testimone_2
circostanza n.1): “che io sappia si, qualche volta l'ho incontrato con il padre e mi ha detto di lavorare presso questa officina meccanica”). Pertanto, ad avviso di questo Collegio, nulla è dovuto a titolo di mantenimento in favore del figlio . Per_1
Per quanto concerne il mantenimento del figlio (nato il [...]), parte ricorrente ha chiesto Per_2
ridursi l'assegno di mantenimento da euro 300,00 ad euro 200,00 atteso che in sede di separazione era stato stabilito che la quota dovuta a titolo di mantenimento ricomprendeva anche la spesa del doposcuola oramai non più frequentato dal figlio . Con ordinanza presidenziale del 21.10.2019, il Per_2
pagina 3 di 5 Presidente confermava la disciplina della separazione rilevando che parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova documentale circa le spese sostenute per il doposcuola.
Parte ricorrente a sostegno della propria richiesta ha riferito che le spese non potevano essere documentate in quanto le lezioni erano eseguite informalmente da terzi insegnanti, ragione per cui furono forfettizzate con quelle ordinarie nell'accordo di separazione. Orbene, questo Collegio atteso che la situazione reddituale di parte ricorrente è rimasta pressocché invariata e che il figlio in ragione dell'età deve ritenersi in procinto di inserirsi nel mondo del lavoro, dispone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, Per_2
l'assegno mensile di euro 200,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
La contumacia di parte resistente e la natura costitutiva del giudizio determinano la non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Dichiara la contumacia della resistente;
• Revoca l'assegno di mantenimento a carico del padre in favore del figlio;
Per_1
• Pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad euro 200,00 mensili da versare alla resistente, entro e non oltre il giorno 5 di Per_2
ogni mese;
somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• Pone a carico di entrambe le parti l'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio (si richiama il Protocollo del Tribunale di Santa Maria Per_2
Capua Vetere);
• Spese di lite non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 22/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
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