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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
ZI ON, Relatore
POZZO ELVIRA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 114/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Novara elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 45/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NOVARA sez. 1 e pubblicata il 10/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20163T0052740000012019004 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20163T0052740000012020005 REGISTRO 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20163T0052740000012021006 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 710/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha proposto l'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
Appellato: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha resistito all'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda può essere così sintetizzata. Tutto ha origine da un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato nel 2016 tra il sig. Nominativo_1 (locatore) e la società sportiva dilettantistica Associazione_1 (conduttore) per un immobile sito in Novara. Nel 2019, il locatore optava per il regime della cedolare secca, ma l'Agenzia delle Entrate contestava tale scelta notificando avvisi di liquidazione per le annualità 2019, 2020 e 2021, sostenendo l'inapplicabilità del regime agevolato quando il conduttore sia una società.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con sentenza n. 45/2024, accoglieva parzialmente i ricorsi annullando le sole sanzioni ma confermando la pretesa tributaria principale e condannando il contribuente alle spese processuali.
Proponevano appello gli eredi del sig. Nominativo_1 (nelle more deceduto) censurando la sentenza come illegittima, ingiusta ed iniqua, articolando tre motivi principali:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 6, DL 23/2011;
2) Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione della sentenza e degli atti impugnati, posto che gli avvisi di liquidazione non sono di per sé correttamente motivati;
con violazione dell'art. 7 della L.
212/2000 e dell'art. 3 della L. 241/1990;
3) Illegittima condanna alle spese nonostante l'accoglimento parziale del ricorso.
Resiste l'Amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento. Meritano accoglimento in particolare il primo e il secondo motivo (strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente); errano i giudici di prime cure nel confermare la pretesa impositiva, mal interpretando il dato normativo di riferimento. Sul punto si è espressa la Corte di legittimità: "In tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale, atteso che l'esclusione di cui all'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni. (Nella specie, la locazione era destinata a soddisfare esigenze abitative dell'amministratore della società conduttrice)" (così, da ultimo, Cassazione civile sez. trib., 07/05/2025, n.12079). Ne discende che gli atti impositivi sono non correttamente motivati, poggiando su presupposti erronei.
La valutazione del terzo motivo resta assorbita nella piana applicazione del criterio della soccombenza per la liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
in riforma della decisione di primo grado;
annulla gli avvisi di liquidazione impugnati;
condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi € 500,00, oltre accessori, e, quanto al presente grado, in complessivi € 700,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
ZI ON, Relatore
POZZO ELVIRA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 114/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Novara elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 45/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NOVARA sez. 1 e pubblicata il 10/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20163T0052740000012019004 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20163T0052740000012020005 REGISTRO 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20163T0052740000012021006 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 710/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha proposto l'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
Appellato: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha resistito all'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda può essere così sintetizzata. Tutto ha origine da un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato nel 2016 tra il sig. Nominativo_1 (locatore) e la società sportiva dilettantistica Associazione_1 (conduttore) per un immobile sito in Novara. Nel 2019, il locatore optava per il regime della cedolare secca, ma l'Agenzia delle Entrate contestava tale scelta notificando avvisi di liquidazione per le annualità 2019, 2020 e 2021, sostenendo l'inapplicabilità del regime agevolato quando il conduttore sia una società.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con sentenza n. 45/2024, accoglieva parzialmente i ricorsi annullando le sole sanzioni ma confermando la pretesa tributaria principale e condannando il contribuente alle spese processuali.
Proponevano appello gli eredi del sig. Nominativo_1 (nelle more deceduto) censurando la sentenza come illegittima, ingiusta ed iniqua, articolando tre motivi principali:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 6, DL 23/2011;
2) Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione della sentenza e degli atti impugnati, posto che gli avvisi di liquidazione non sono di per sé correttamente motivati;
con violazione dell'art. 7 della L.
212/2000 e dell'art. 3 della L. 241/1990;
3) Illegittima condanna alle spese nonostante l'accoglimento parziale del ricorso.
Resiste l'Amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento. Meritano accoglimento in particolare il primo e il secondo motivo (strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente); errano i giudici di prime cure nel confermare la pretesa impositiva, mal interpretando il dato normativo di riferimento. Sul punto si è espressa la Corte di legittimità: "In tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale, atteso che l'esclusione di cui all'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni. (Nella specie, la locazione era destinata a soddisfare esigenze abitative dell'amministratore della società conduttrice)" (così, da ultimo, Cassazione civile sez. trib., 07/05/2025, n.12079). Ne discende che gli atti impositivi sono non correttamente motivati, poggiando su presupposti erronei.
La valutazione del terzo motivo resta assorbita nella piana applicazione del criterio della soccombenza per la liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
in riforma della decisione di primo grado;
annulla gli avvisi di liquidazione impugnati;
condanna l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi € 500,00, oltre accessori, e, quanto al presente grado, in complessivi € 700,00, oltre accessori di legge.