Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 38
CGT2
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 6, DL 23/2011

    La Corte ha accolto il motivo, ritenendo che il locatore possa optare per la cedolare secca anche se il conduttore è una società che conclude il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività, poiché l'esclusione si riferisce esclusivamente alle locazioni effettuate dal locatore nell'esercizio di un'attività d'impresa o professionale. La locazione era destinata a soddisfare esigenze abitative dell'amministratore della società conduttrice.

  • Accolto
    Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione degli avvisi di liquidazione

    La Corte ha ritenuto che gli avvisi di liquidazione non fossero correttamente motivati, poiché basati su presupposti erronei in merito all'applicabilità del regime della cedolare secca.

  • Accolto
    Illegittima condanna alle spese nonostante l'accoglimento parziale del ricorso

    La valutazione del terzo motivo resta assorbita nella piana applicazione del criterio della soccombenza per la liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 38
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 38
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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