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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.7751/2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCHINI AGNESE per Parte_1 procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCHINI AGNESE per CP_1 procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO
EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in data 20.7.2018, che dall'unione coniugale non erano nati figli e che la moglie si era già allontanata dalla casa familiare di proprietà del marito - hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, così come ribadito nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 3.4.2025, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto. 2) Il IG.
[...]
in forza di concorde volontà delle parti, continuerà a vivere presso l'immobile CP_1 precedentemente adibito a casa coniugale, sito in Via Fezzan, 22 Roma (RM), sopra meglio specificato, del quale è proprietario. 3) La IG.ra vivrà nell'appartamento Pt_1 di sua proprietà sito in Via Pian di Sco' 66/A, Roma (RM), come sopra specificato, presso cui ha già provveduto a trasferirsi. 4) I coniugi hanno già provveduto alla divisione e spartizione dei beni mobili di arredo della casa coniugale. 5) Le parti dichiarano di non avere proprietà comuni e di aver definito precedentemente tutti gli aspetti economici e patrimoniali tra essi intercorsi, compresa la divisione e il passaggio delle quote di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Via Fezzan, 22 Roma (RM), sopra meglio specificato, con trasferimento delle quote di proprietà della sig.ra in favore Pt_1 del sig. 6) Le parti dichiarano di essere in possesso di adeguati redditi propri e CP_1 che pertanto ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento personale nel periodo successivo all'omologa del presente accordo di separazione consensuale. 7) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio e al rilascio e/o rinnovo del passaporto.”;
Stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, vivendo i coniugi già separati di fatto, in assenza di figli, nulla osta alla pronuncia della separazione personale delle parti alle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui alla separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
non definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale di e , Parte_1 CP_1
coniugati in Roma il 20.07.2018, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 694,
Parte 2, Serie A03 , Anno 2018 );
- spese alla sentenza definitiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g.7751/2024 , proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCHINI AGNESE per Parte_1 procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCHINI AGNESE per CP_1 procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO
EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di aver contratto matrimonio in data 20.7.2018, che dall'unione coniugale non erano nati figli e che la moglie si era già allontanata dalla casa familiare di proprietà del marito - hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, così come ribadito nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 3.4.2025, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto. 2) Il IG.
[...]
in forza di concorde volontà delle parti, continuerà a vivere presso l'immobile CP_1 precedentemente adibito a casa coniugale, sito in Via Fezzan, 22 Roma (RM), sopra meglio specificato, del quale è proprietario. 3) La IG.ra vivrà nell'appartamento Pt_1 di sua proprietà sito in Via Pian di Sco' 66/A, Roma (RM), come sopra specificato, presso cui ha già provveduto a trasferirsi. 4) I coniugi hanno già provveduto alla divisione e spartizione dei beni mobili di arredo della casa coniugale. 5) Le parti dichiarano di non avere proprietà comuni e di aver definito precedentemente tutti gli aspetti economici e patrimoniali tra essi intercorsi, compresa la divisione e il passaggio delle quote di proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Via Fezzan, 22 Roma (RM), sopra meglio specificato, con trasferimento delle quote di proprietà della sig.ra in favore Pt_1 del sig. 6) Le parti dichiarano di essere in possesso di adeguati redditi propri e CP_1 che pertanto ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento personale nel periodo successivo all'omologa del presente accordo di separazione consensuale. 7) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio e al rilascio e/o rinnovo del passaporto.”;
Stante la dedotta intollerabilità della prosecuzione della convivenza, vivendo i coniugi già separati di fatto, in assenza di figli, nulla osta alla pronuncia della separazione personale delle parti alle condizioni concordate, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto.
La causa va rimessa sul ruolo per gli incombenti di cui alla separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
non definitivamente decidendo:
- pronuncia la separazione personale di e , Parte_1 CP_1
coniugati in Roma il 20.07.2018, alle condizioni congiunte riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 694,
Parte 2, Serie A03 , Anno 2018 );
- spese alla sentenza definitiva;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi