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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/11/2025, n. 5745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5745 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 904/2021 R.G., avente ad oggetto: separazione personale
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela SAITTA, presso il cui studio è C.F._1
elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Riccardo ABATE, presso il cui C.F._2
studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, senza che ne sia pervenuta opposizione.
1 Rimessa al collegio per la decisione in esito al deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127
ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25/11/2024 sulle conclusioni ivi precisate, previa assegnazione del termine di giorni 60 (sessanta) per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni 20 (venti) per le memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 25/01/2021, Parte_1
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale dalla moglie
[...]
con cui aveva contratto matrimonio il 05/06/1982 e dalla cui unione erano Controparte_1
nati, a Catania, i figli (il 21/11/1982) e (il 06/11/1990), oggi Persona_1 Persona_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Ha esposto il ricorrente che il rapporto matrimoniale, nato sotto i migliori auspici, dopo un iniziale periodo di serenità ha cominciato a deteriorarsi, incrinandosi a causa di reciproche incomprensioni determinate da insanabili incompatibilità di carattere;
ha aggiunto che, tuttavia, nel tentativo di assicurare maggiore serenità ai figli, all'epoca minorenni, pur nella crisi, i coniugi hanno continuato a convivere, impegnandosi reciprocamente, ma che, divenuti i figli maggiorenni, la situazione di estrema e prolungata tensione, protrattasi nel corso degli anni, ha determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il ricorrente si è dichiarato pronto ad adempiere ogni eventuale obbligo di mantenimento nei confronti della moglie, riconoscendo a quest'ultima il diritto di abitazione nella casa coniugale ed un contributo al relativo mantenimento mediante versamento di un assegno di € 150,00 mensili ed accollandosi, infine, in via esclusiva e per intero, il rimborso dei ratei del mutuo cointestato.
Con memoria depositata l'11/10/2021, si è costituita chiedendo Controparte_1
quantificarsi in € 600,00 mensili l'assegno di mantenimento in proprio favore, oltre al diritto di abitare nella casa coniugale, fermo il diritto del quale comproprietario, di farne anch'egli Parte_1
uso.
All'udienza presidenziale del 19/10/2021, sentiti i coniugi ed esperito con esito negativo il
2 tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 21/10/2021, denegata l'assegnazione della casa coniugale alla CP_1
ha posto a carico del l'obbligo di versarle, per il relativo mantenimento, la somma Parte_1
mensile di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dalla data della domanda (11/10/2021).
Nel corso del giudizio, il ricorrente ha più volte chiesto ridursi - da ultimo ad € 300,00 mensili
- l'importo dell'assegno di mantenimento per la moglie, adducendo sopravvenuti mutamenti della propria condizione reddituale.
Dichiarate inammissibili le istanze istruttorie della resistente, sulla base della documentazione acquisita agli atti, la causa è stata posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Va subito chiarito che la domanda di assegnazione della casa coniugale, di proprietà comune,
avanzata dalla nella propria memoria di costituzione, non essendo stata specificatamente CP_1
reiterata nei successivi scritti difensivi, deve ritenersi implicitamente rinunciata, e per l'effetto nulla deve disporsi sul punto, fermo restando che tale domanda non avrebbe, comunque, potuto trovare accoglimento, in difetto del presupposto della convivenza con prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente, per come già rilevato in seno all'ordinanza presidenziale.
Merita, invece, accoglimento la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente per sé
stessa.
Premesso che la si è sempre opposta alla riduzione dell'importo di tale assegno CP_1
provvisoriamente riconosciutole in tale entità in sede presidenziale - senza che risulti esser stato
3 proposto reclamo dal - alla stregua delle allegazioni in atti, non sussistono ragioni per Parte_1
disattendere quanto disposto sul punto, sia nell'an che nel quantum, con l'ordinanza ex art. 708,
c.p.c.
Al riguardo va considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità assolutamente pacifica e costante, le condizioni per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la mancanza di adeguati redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
L'art. 156 c.c. nello stabilire il diritto del coniuge separato senza addebito al mantenimento,
invero, subordina sì tale diritto alla mancanza di “adeguati redditi propri” senza aggiungere la locuzione (che si legge invece nel comma 6 dell'art. 5 della legge div.) “o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”: tale omessa previsione induce ad escludere il carattere assistenziale dell'assegno in questione, posto che la separazione tende a conservare gli effetti del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e quindi anche il tenore di vita pregresso.
E' noto, peraltro, che la valutazione delle condizioni economiche delle parti ai fini dell'attribuzione dell'assegno di mantenimento non comporta la necessità di determinare l'esatto importo dei redditi posseduti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, nel rapporto delle quali risulti consentita l'erogazione a quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze.
Tanto chiarito, va considerata la situazione economica dei coniugi, come emersa dalle rispettive deduzioni, a cominciare dalle dichiarazioni rese all'udienza presidenziale del 19/10/2021,
da cui risulta, in particolare, la percezione di un reddito mensile di € 1.900,00 in capo al ricorrente,
il quale, pur gravato - già allora - da svariati debiti assunti durante la convivenza matrimoniale, come in atti documentati (tra cui, il rimborso del mutuo gravante sulla casa coniugale, di importo pari ad
€ 780 circa, l'obbligo di pagare le rate di un finanziamento contratto con la BAPR di importo pari
4 ad € 124,84 al mese, l'obbligo di saldare un finanziamento con cessione del quinto con la banca per il residuo debito di € 20.000,00, ed altro un debito di € 10.000,00), ha, d'altro canto, CP_2
omesso di riferire - come asserito dalla resistente e mai contestato dal ricorrente - di avere (in prossimità dell'udienza di prima comparizione) venduto l'abitazione sita in Catania Via Costanza
D'Aragona n.12 (ereditata dai propri genitori) e ricevuto l'ulteriore introito costituito dal trattamento di fine rapporto, mentre la resistente - che, per come è pacifico, non ha mai lavorato in costanza di matrimonio, essendosi dedicata alla famiglia - oggi si trova nell'impossibilità di trovare una occupazione lavorativa produttiva di adeguati redditi, sia in ragione della sua età anagrafica che in considerazione della mancanza di esperienze professionali pregresse, per cui è certo che, ove dovesse escludersi detto contributo, non potrebbe condurre un tenore Controparte_1
di vita tendenzialmente rapportabile a quello goduto in regime di convivenza e ciò in conseguenza della disparità reddituale e finanziaria dei due coniugi.
Né, vi sono i presupposti per una revisione del quantum dell'assegno, non essendo intervenuto alcun elemento di novità atto ad incidere significativamente sulla originaria disparità economica,
atteso che identico è l'ammontare della situazione debitoria gravante sul ricorrente, che in definitiva si sovrappone a quella dal medesimo già riferita all'udienza presidenziale del 19/10/2021, e quindi,
già valutata in tale occasione, sicché, in difetto di significativi elementi di novità, va confermato l'importo quantificato in seno all'ordinanza ex art. 708 c.p.c., da ritenersi congruo alla luce delle rispettive condizioni economiche dei coniugi.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, considerata la natura della causa e la reciproca parziale soccombenza in ordine alle questioni economiche, per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 904/2021 R.G.:
pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato Parte_1
a CATANIA il 17/05/1956, e , nata a [...] il Controparte_1
5 23/07/1960, che hanno contratto matrimonio a Catania il 05/06/1982;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 (Registro degli Atti di Matrimonio dello
Stato Civile del Comune di Catania n. 828, parte 2, serie A, anno 1982);
pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno cinque di Parte_1
ogni mese, in favore di , la somma mensile di € 500,00 a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento di quest'ultima, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat con decorrenza dalla data della relativa domanda (11/10/2021);
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 17/10/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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