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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 12/09/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1865/2024
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 1865/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 12/09/2025 ad ore 11:09 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per l'avv. CAPUZZO ETTORE;
Parte_1
Per 'avv. FACCENDA MAURIZIO ROBERTO;
Controparte_1
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte ricorrente precisa come da ricorso introduttivo ex art. 281-decies c.p.c.;
Parte resistente precisa come da note del 29 luglio 2025, richiamando altresì la nota spese del
11 settembre 2025;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 10 N. R.G. 1865/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1865/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 28 giugno 2024 deduceva di aver stipulato con la Parte_1 [...]
la polizza assicurativa n. 350379310 comprendente la responsabilità civile verso terzi per i CP_1
danni derivanti dalla proprietà dell'animale domestico (cane) e che in data 16 luglio 2017 presso la di lui abitazione, (compagna non convivente dell'odierno attore) era caduta a causa del Persona_1 comportamento dell'animale che le era passato tra le gambe mentre ella scendeva le scale della Villa con conseguente frattura dell'omero destro. La compagnia assicurativa formulava un'offerta risarcitoria di €.3.000,00 rifiutata dalla danneggiata a fronte dei maggiori danni subiti. Avverso l'odierno attore veniva iscritta dalla danneggiata la controversia R.G. 3855/2019 del Tribunale di Ivrea che si concludeva con la sentenza n. 1204/2023 del 13 dicembre 2023 con cui il danneggiante – Pt_1
– veniva condannato al pagamento della somma capitale di €.17.730,15, oltre interessi al
[...]
tasso legale, oltre alla refusione delle spese di lite liquidate per €.4.000,00 a titolo di compensi ed
€.264,00 a titolo di esposti documentati, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA,
pagina 2 di 10 nonché al pagamento delle spese di CTU liquidate dal Giudicante in €.598,77, oltre IVA e oneri di legge. Le parti successivamente si accordavano per ridurre la debenza capitale alla minor somma di
€.10.800,15, scomputando da quanto riconosciuto in sentenza la somma di €.6.930,00 per 70 giorni di invalidità temporanea totale che il giudicante aveva riconosciuto a favore della danneggiata in contrasto con gli esiti della CTU espletata nel corso del giudizio. Domandava, quindi, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale della controparte, condannarsi la compagnia assicurativa a tenere manlevato l'attore di quanto condannato a pagare a favore del danneggiato, con refusione delle spese di assistenza stragiudiziale e di mediazione.
Con comparsa del 17 gennaio 2025 si costituiva in giudizio la rilevando che il Controparte_1
cane era di razza LA , elemento che escludeva la copertura assicurativa, che la controparte Per_2
aveva prodotto il danno omettendo di costituirsi in giudizio per evitare la sentenza di condanna eccependo il caso fortuito essendo il cane detenuto al guinzaglio e l'azione posta in essere dall'animale di carattere non violento ovvero ridurne il petitum. Domandava la reiezione delle domande attoree, esperendo, altresì, domanda riconvenzionale volta a far accertare e dichiarare l'assenza di copertura assicurativa per il sinistro, nonché un non meglio determinato concorso di responsabilità in capo a persona a ignota.
***
Le domande attoree sono parzialmente fondate nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
In primo luogo la sussistenza e l'estensione del contratto assicurativo è stata comprovata per tabulas
(docc. 2 e 3 attorei), così come la sussistenza della copertura nel periodo oggetto dell'avvenuto sinistro
– 16 luglio 2017 (doc. 3). La polizza assicurativa prodotta contempla il codice RC51 ovvero la copertura per la “proprietà e/o uso di cani (in deroga dell'art.
2.2 lettera j) e ad integrazione della garanzia prestata a norma della condizione particolare di cui all'art. 3.3), con esclusione di alcune razze, tra cui non figura il AN DO.
La dinamica del sinistro avvenuto è già stata oggetto di deposizione testimoniale, ben riportata nella sentenza n. 1204/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea in data 13 dicembre 2023 (doc. 22 attoreo) che così si esprime: La dinamica del sinistro, ai fini di cui è causa, è stata sufficientemente acclarata dalle testimonianze rese in giudizio da alcuni ospiti della Villa che hanno assistito alla rovinosa caduta dell'attrice. La sig.ra ha così testimoniato l'accaduto: “ricordo che in occasione Testimone_1
di un evento del 16.07.2017 organizzato dalla , come wedding planner, era quasi finito tutto e Per_1 verso l'una di notte – io stavo uscendo dalla Orangerie verso la villa e la si stava dirigendo Per_1
pagina 3 di 10 verso la orangerie – un cane AN DO ha ostacolato il passaggio della facendola cadere. Per_1
Mi sono accorta subito che le lesioni erano gravi e sono andata a soccorrerla. Io non ricordo esattamente cosa stesse facendo il cane. Ho visto solo il cane vicino a lei e lei probabilmente è inciampata con il cane in mezzo. La villa è di proprietà del sig. ” (cfr. verbale del 26.11.2021). Pt_1
Di analogo tenore è la deposizione della sig.ra , collaboratrice della “la notte tra il Tes_2 Per_1
15 ed il 16 luglio 2017 stavo assistendo la sig. , dopo aver seguito i corsi organizzati dalla stessa Per_1 come wedding planner, ed era circa l'una. Stavamo smontando le attrezzature. Ero con la sig.ra Per_1 stavamo uscendo dalla Villa per dirigerci verso l'Orangerie. Ho visto un cane AN DO andarle incontro, facendola cadere. Ho visto che stava male e sono subito intervenuta per soccorrerla. Penso che il cane le sia andato addosso ma non avevo un'ottima visuale perché ero ancora all'interno della
Villa. Stavo uscendo in quel momento. Ero dietro la sig.ra .”. (cfr. verbale del 26.11.2021). Per_1
La compagnia assicurativa costituitasi ha eccepito che non trattavasi di AN DO bensì di cane di razza ma tale eccezione è contraria alle descrizioni fattuali dei testi oculari di cui si è Persona_3
detto sopra, che hanno univocamente fatto riferimento alla razza AN DO dell'animale.
Il fatto come sopra ricostruito rientra certamente nell'alveo dei rischi coperti dalla polizza assicurativa vertendosi in ipotesi di sinistro provocato dall'animale domestico che ha determinato la caduta della danneggiata, la quale si è recata nell'immediatezza del fatto presso il pronto soccorso (doc. 1 attoreo).
Comprovato è, altresì, il danno che ha subito, quantomeno per la minor somma oggetto Persona_1 della domanda attorea nella presente sede. Infatti, nell'alveo del giudizio R.G. 3855/2019 del Tribunale di Ivrea è stata espletata CTU medica e l'ausiliario del giudice ha riscontrato l'esistenza del danno non patrimoniale (doc. 24 attoreo). Ne consegue che la domanda di manleva per la somma capitale per
€.10.800,15 va certamente accolta così come gli accessori riconosciuti in sentenza. Infatti, vertasi in ipotesi di obbligazione di valore, ovvero di liquidazione di danno risarcitorio derivante da fatto illecito altrui, con conseguente devalutazione della somma liquidata in sentenza dalla data del 13 dicembre
2023 alla data del sinistro (16 luglio 2017) e così per €.9.176,00, somma sulla quale va riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi al saggio legale sulla somma rivaluta di anno in anno fino alla data della sentenza (Cassazione civile, sez. I, 19/03/2020, n. 7466; Cassazione civile, sez. II,
24/01/2019, n. 2037; Cassazione civile, sez. III, 13/07/2018, n. 18564; Cassazione civile, sez. III,
08/11/2016, n. 22607; Cassazione civile, sez. III, 15/06/2016, n. 12288), sì che gli interessi correttamente calcolati sarebbero pari ad €.771,01, superiori alla minor somma oggetto di manleva da parte attorea per €.478,16.
pagina 4 di 10 Parte resistente ha eccepito l'onere di controparte di costituirsi in giudizio al fine di evitare la sentenza di condanna ovvero al fine di ridurne il petitum. Infatti, parte resistente rileva che il cane era detenuto al guinzaglio, di talchè eccependo tale elemento in seno al giudizio in cui il danneggiante era stato convenuto, si sarebbe esclusa la responsabilità del proprietario per riconduzione del fatto al caso fortuito, in quanto null'altro poteva fare il proprietario per evitare il sinistro. Tale eccezione mossa dalla compagnia assicurativa è infondata e ove sollevata dal nell'alveo del giudizio Parte_1 in cui era stato convenuto, lungi dall'ottenere una sentenza a sé favorevole, avrebbe ottenuto un aggravio di spese, risultando necessario che le spese siano liquidate a favore della parte vittoriosa, tenendo in debito conto l'aggravio di difesa provocato dalle eccezioni infondate che la controparte solleva. Più nel dettaglio l'utilizzo del guinzaglio non è elemento che consente al proprietario di lasciar che il cane passi in mezzo alle gambe altrui ovvero ostacoli la discesa di altre persone dalle scalinate provocandone la caduta. La presenza del guinzaglio non esclude in alcun modo il caso fortuito nel sinistro accaduto e il danneggiante per escludere la propria responsabilità avrebbe dovuto rammostrare che il cane era detenuto al guinzaglio ad una distanza tale che non poteva provocare l'ostacolo alla discesa della danneggiata, elemento che si contesta dalla stessa esistenza del sinistro accaduto. In mancanza non si ha alcun caso fortuito ma, piuttosto, un proprietario che con negligenza e imprudenza, anche solo di carattere lievissimo, non ha condotto il proprio animale in modo da evitare di creare intralcio alla persona che scendeva la scalinata, sì che egli risponde pienamente del sinistro verificatosi.
La compagnia assicurativa rileva, poi, la presenza di un caso fortuito in quanto è carente l'elemento della violenza dell'animale sulla danneggiata, così rammostrando di errare nella delimitazione della responsabilità giuridica di cui all'art. 2052 c.c.. Non è necessaria alcuna violenza dell'animale affinchè si configura la responsabilità del proprietario, risultando del sufficiente che egli intralci il passaggio della persona nella discesa della scalinata, di talchè il carattere non repentino nel movimento del cane e l'azione non violenta sono elementi del tutto irrilevanti, risultando evidente dalle deposizioni testimoniali, che è l'intralcio del cane di grossa taglia al normale movimento di cammino in discesa sulla scalinata a provocare la caduta della danneggiata.
Con riguardo alle spese di lite (e correlative spese CTU) di cui alla condanna posta in capo a Pt_1
deve evidenziarsi come egli erroneamente si duole di assunti doveri difensivi della
[...]
compagnia assicurativa, essendo univoca la polizza legale stipulata (doc. 2) in punto di esclusione della protezione legale. Ne consegue che in capo al danneggiato restano gli oneri difensionali attinenti alla resistenza stragiudiziale e giudiziale avverso infondate richieste di risarcimento. Tuttavia, tale tema è
pagina 5 di 10 erroneamente posto dalla parte attrice con riguardo alle spese di cui alla condanna avvenuta con la sentenza n. 1204/2023 del Tribunale di Ivrea in quanto esse non sono certo le spese subite dal danneggiante -convenuto per resistere all'azione infondata altrui;
a contrario, esse sono le spese che la danneggiata ha subito a causa del mancato ristoro stragiudiziale ed immediato del danno. Infatti,
[...]
lungi dal ricevere spontaneo pagamento del danno subito è stata costretta ad intentare avverso Per_1
il danneggiante una controversia giudiziaria, le cui spese hanno seguito la soccombenza ex art. 91
c.p.c.. Orbene, tale lite è certo sorta per effetto dell'inadempimento della compagnia assicurativa che ricevuta la denuncia del sinistro da parte dell'assicurato, lungi dall'adempiere alla propria obbligazione indennitaria, provvedendo a liquidare il corretto ristoro dell'indennizzo al danneggiato per effetto della denuncia del sinistro operata dall'assicurato, ha offerto l'irrisoria (e del tutto erronea) somma di
€.3.000,00. Tale inadempimento agli obblighi discendenti dal contratto assicurativo ha determinato la controversia tra danneggiato e danneggiante e le conseguenti spese di lite in danno dell'assicurato, da cui discende che esse gravano sulla parte che ha provocato il danno per effetto del proprio inadempimento contrattuale e così per complessivi €.6.100,00 (onorari, accessori di legge ed esborsi) liquidati nella sentenza già sopra citata. Alle medesime conclusioni di accoglimento della domanda di manleva si perviene, poi, con riguardo alle spese di CTU per €.730,50 (doc. 22 bis attoreo) essendo esse resesi necessarie per effetto del giudizio che il danneggiato avrebbe evitato in caso di regolare adempimento della compagnia assicurativa alla propria prestazione indennitaria avverso l'assicurato, di talchè quest'ultimo è oggi legittimato a domandarne il risarcimento quale danno provocato dall'altrui inadempimento, ovvero il mantenimento in manleva avverso la parte danneggiata, a cui favore è stato egli stesso condannato. Infine, alla soccombenza nel suddetto giudizio seguono, altresì, le spese di
€.571,00 per tassa di registro, quale imposta ex lege, con conseguente fondatezza della domanda attorea anche su tale ultimo punto.
Ne consegue che le prime due domande avanzate da parte attrice in via principale vanno accolte dovendosi accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della compagnia assicurativa e la condanna della stessa a mantenere manlevato parte attrice di quanto egli sarà chiamato a pagare in forza della sentenza n. 1204/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea in data 13 dicembre 2023.
In terzo luogo parte attrice domanda la refusione delle spese sostenute per l'avvio del procedimento di mediazione, obbligatorio per la presente controversia vertendosi in ipotesi di contratto assicurativo.
Tale domanda rientra nell'alveo della liquidazione delle spese di lite che seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., di talchè essa va accolta in punto esborsi per €.190,32 in forza di quanto documentato pagina 6 di 10 sub. doc. 29 da parte attorea mentre i compensi vanno riconosciuti unitamente alle spese di lite del presente giudizio.
In quanto luogo parte attrice domanda la refusione delle spese di assistenza legale con domanda infondata per difetto di allegazione, prima ancora che di prova. Gli accordi tra parte attrice e il proprio difensore non riguardano la presente sede e il costo dell'assistenza stragiudiziale, pattuibile in libero mercato tra cliente e professionista, non grava sulla controparte, che può solo essere chiamata a rispondere delle spese di lite, anche stragiudiziali, ai sensi del D.M. 55/2014, al di là degli accordi inter partes. Ne consegue che invocare la sussistenza di generiche ed indeterminate spese stragiudiziali in forza di una parcella proforma emessa dal difensore è erroneo giuridicamente ed equivale a mancata allegazione dei fatti costitutivi che possono fondare, invece, una richiesta di liquidazione di spese stragiudiziali da liquidarsi secondo i parametri di legge, elemento già di per sé solo sufficiente alla reiezione della domanda attorea per difetto di allegazione.
Non solo, con riguardo alle spese stragiudiziali è necessario che si sia svolta un'attività difensiva effettiva e tale da essere appunto riconducibile nell'assistenza stragiudiziale di cui al D.M. 55/2014.
Nel caso di specie nulla è meglio allegato dall'attore, prima ancora che comprovato. L'attività di assistenza stragiudiziale deve estrinsecarsi in un serio impiego di risorse e competenze in attività di assistenza alla parte che non siano riconducibili al mero studio e approfondimento delle questioni giuridico-fattuali sottese al caso concreto, attività già remunerate nelle spese di lite per la fase di studio.
Sul punto deve condividersi il principio di diritto, recentemente espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo cui “Ai sensi dell'art. 2 della tariffa degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale civile, di cui al d.m. n. 127 del 2004 - applicabile ratione temporis - i rimborsi e i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse
e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento. Tale connessione deriva dallo stesso tenore della tariffa, allorquando le prestazioni concretamente svolte siano esplicitamente catalogate tra le attività giudiziali: in tal caso, compete unicamente il compenso per
l'assistenza giudiziale, con le eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta” (Cassazione civile sez. II, 07/10/2020, n.21565). Ne consegue che nulla può essere riconosciuto a favore di parte attrice per le spese di assistenza stragiudiziale che risulta del tutto inesistente nel caso di specie.
pagina 7 di 10 La resistente ha, poi, dedotto imprecisati importi di spettanza della danneggiata da
[...]
L'eccezione è infondata e totalmente priva di minima allegazione, sì che risulta Controparte_2
financo incomprensibile il riferimento ad altra compagnia assicurativa così menzionata con conseguente reiezione della incomprensibile eccezione sollevata in punto quantum dalla resistente.
***
Passando all'analisi delle domande riconvenzionali avanzate da parte resistente, essa domanda l'accertamento e dichiarazione di non operatività della polizza. La domanda è infondata risultando che la compagnia assicurativa abbia individuato erroneamente la razza della animale nel sinistro occorso, in contrasto financo con la prova fornita per tabulas nel presente giudizio in forza dei verbali di escussione dei testimoni di altro giudizio, già sopra analizzati. E d'altro canto è la stessa compagnia che a base della propria domanda riconvenzionale non offre nemmeno un principio di prova in punto di quanto accaduto, eppure era sufficiente una minima attività di verifica post-sinistro affinchè la compagnia assicurativa acquisisse la visione e documentazione fotografica dell'animale, sì da ricondurlo alla razza assunta. Ne consegue che la domanda riconvenzionale di accertamento di non operatività della polizza va reietta.
In secondo luogo la compagnia assicurativa dichiara accertarsi e dichiararsi la quota di responsabilità dell'assicurato nel sinistro. La domanda è da respingersi già solo per carenza di allegazione in quanto non è compito del Giudice accertare un'indeterminata quota di responsabilità del tutto esplorativa che la stessa parte non è in grado di quantificare e meglio determinare nei propri atti. A ciò si aggiunga che, per quanto già sopra detto, non si rinviene alcun elemento concorrente in capo a chicchessia che abbia concorso nella determinazione del sinistro, risultando la caduta integralmente ascrivibile alla condotta dell'animale.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.5.201,00 - a €.26.000,00, in considerazione del valore della controversia (€.18.680,59), determinato in base alla somma riconosciuta a base della domanda di manleva accolta di parte attrice (art. 5), e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio e introduttiva e dei parametri minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della controversia e l'assenza di nuove pagina 8 di 10 questioni giuridiche trattate nella fase decisoria. Devono, inoltre, aggiungersi i compensi per la mediazione obbligatoria, liquidati secondo la tabella n. 25-bis dell'allegato B del D.M. 37/2018, prendendo in riferimento il solo valore medio della fase di attivazione stante l'esito negativo per mancata adesione della controparte. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.454,32 per esborsi e in
€.3.828,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
Infine, preso atto che la controversia verte in materia di contratto assicurativo e che la
[...] non ha aderito all'invito alla mediazione obbligatoria attivata da controparte, deve Controparte_3 trovare applicazione il disposto di cui all'art. 12-bis comma 2 del D. Lgs. 28/2010 con condanna della convenuta al pagamento del doppio del contributo unificato, con conseguente trasmissione all'autorità di vigilanza (IVASS) ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.
Va, invece, reietta l'ulteriore richiesta di condanna di un indennizzo avanzata da parte attrice in suo favore in quanto tale condanna è volta a dissuadere la parte convenuta dall'astensione al procedimento di composizione bonaria che può andare in danno della parte che ha ragione e che è onerata di attendere i tempi di definizione processuali. Orbene, nel caso di specie, la parte attorea ha dato luogo ai maggiori tempi di ragione in quanto essa poteva essere manlevata dalla compagnia nello stesso giudizio in cui ha omesso di costituirsi errando la propria posizione giuridica che invocava una spontanea costituzione e difesa in giudizio della compagnia in assenza di alcuna copertura assicurativa “protezione legale” financo dando una lettura erronea alla clausola che riconosce la facoltà di gestione della lite alla compagnia assicurativa nel suo interesse. Ne consegue che la mancata adesione alla mediazione obbligatoria non determina alcuna meritevolezza di un indennizzo in capo alla controparte, che ha determinato per propria volontà un giudizio autonomo di manleva omettendo la chiamata in causa nel processo in cui essa era stata chiamata come danneggiante, a cui conseguono tempi particolarmente rapidi della definizione processuale del presente giudizio alla luce della natura cartolare e del rito prescelto dalla parte, sì che non sussistono i presupposti per alcun riconoscimento dell'indennizzo invocato da ex art. 12-bis comma 3 del D. Lgs. 28/2010. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna la (P. IV ) a tenere manlevato (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1
pagina 9 di 10 ) di quanto sarà chiamato a pagare in forza della sentenza n. 1204/2023 C.F._1
emessa dal Tribunale di Ivrea in data 13 dicembre 2023;
- rigetta tutte le altre domande avanzate da (C.F. ); Parte_1 C.F._1
- condanna la (P. IV ) alla refusione delle spese di lite del presente Controparte_1 P.IVA_1
giudizio in favore di (C.F. ) che liquida nella somma di Parte_1 C.F._1
€.454,32 per esborsi e di €.3.828,00 per compensi per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario, avv. Ettore Capuzzo del Foro di Torino (C.F. ); C.F._2
- condanna la (P. IV ) al versamento di una somma pari al doppio Controparte_1 P.IVA_1
del contributo unificato ex art. 12-bis del D. Lgs. 28/2010 e per l'effetto dispone, altresì, che la cancelleria comunichi la presente sentenza all'IVASS.
Ivrea, 12 settembre 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 10 di 10
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 1865/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 12/09/2025 ad ore 11:09 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per l'avv. CAPUZZO ETTORE;
Parte_1
Per 'avv. FACCENDA MAURIZIO ROBERTO;
Controparte_1
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte ricorrente precisa come da ricorso introduttivo ex art. 281-decies c.p.c.;
Parte resistente precisa come da note del 29 luglio 2025, richiamando altresì la nota spese del
11 settembre 2025;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 10 N. R.G. 1865/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1865/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 28 giugno 2024 deduceva di aver stipulato con la Parte_1 [...]
la polizza assicurativa n. 350379310 comprendente la responsabilità civile verso terzi per i CP_1
danni derivanti dalla proprietà dell'animale domestico (cane) e che in data 16 luglio 2017 presso la di lui abitazione, (compagna non convivente dell'odierno attore) era caduta a causa del Persona_1 comportamento dell'animale che le era passato tra le gambe mentre ella scendeva le scale della Villa con conseguente frattura dell'omero destro. La compagnia assicurativa formulava un'offerta risarcitoria di €.3.000,00 rifiutata dalla danneggiata a fronte dei maggiori danni subiti. Avverso l'odierno attore veniva iscritta dalla danneggiata la controversia R.G. 3855/2019 del Tribunale di Ivrea che si concludeva con la sentenza n. 1204/2023 del 13 dicembre 2023 con cui il danneggiante – Pt_1
– veniva condannato al pagamento della somma capitale di €.17.730,15, oltre interessi al
[...]
tasso legale, oltre alla refusione delle spese di lite liquidate per €.4.000,00 a titolo di compensi ed
€.264,00 a titolo di esposti documentati, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA,
pagina 2 di 10 nonché al pagamento delle spese di CTU liquidate dal Giudicante in €.598,77, oltre IVA e oneri di legge. Le parti successivamente si accordavano per ridurre la debenza capitale alla minor somma di
€.10.800,15, scomputando da quanto riconosciuto in sentenza la somma di €.6.930,00 per 70 giorni di invalidità temporanea totale che il giudicante aveva riconosciuto a favore della danneggiata in contrasto con gli esiti della CTU espletata nel corso del giudizio. Domandava, quindi, accertarsi e dichiararsi l'inadempimento contrattuale della controparte, condannarsi la compagnia assicurativa a tenere manlevato l'attore di quanto condannato a pagare a favore del danneggiato, con refusione delle spese di assistenza stragiudiziale e di mediazione.
Con comparsa del 17 gennaio 2025 si costituiva in giudizio la rilevando che il Controparte_1
cane era di razza LA , elemento che escludeva la copertura assicurativa, che la controparte Per_2
aveva prodotto il danno omettendo di costituirsi in giudizio per evitare la sentenza di condanna eccependo il caso fortuito essendo il cane detenuto al guinzaglio e l'azione posta in essere dall'animale di carattere non violento ovvero ridurne il petitum. Domandava la reiezione delle domande attoree, esperendo, altresì, domanda riconvenzionale volta a far accertare e dichiarare l'assenza di copertura assicurativa per il sinistro, nonché un non meglio determinato concorso di responsabilità in capo a persona a ignota.
***
Le domande attoree sono parzialmente fondate nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
In primo luogo la sussistenza e l'estensione del contratto assicurativo è stata comprovata per tabulas
(docc. 2 e 3 attorei), così come la sussistenza della copertura nel periodo oggetto dell'avvenuto sinistro
– 16 luglio 2017 (doc. 3). La polizza assicurativa prodotta contempla il codice RC51 ovvero la copertura per la “proprietà e/o uso di cani (in deroga dell'art.
2.2 lettera j) e ad integrazione della garanzia prestata a norma della condizione particolare di cui all'art. 3.3), con esclusione di alcune razze, tra cui non figura il AN DO.
La dinamica del sinistro avvenuto è già stata oggetto di deposizione testimoniale, ben riportata nella sentenza n. 1204/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea in data 13 dicembre 2023 (doc. 22 attoreo) che così si esprime: La dinamica del sinistro, ai fini di cui è causa, è stata sufficientemente acclarata dalle testimonianze rese in giudizio da alcuni ospiti della Villa che hanno assistito alla rovinosa caduta dell'attrice. La sig.ra ha così testimoniato l'accaduto: “ricordo che in occasione Testimone_1
di un evento del 16.07.2017 organizzato dalla , come wedding planner, era quasi finito tutto e Per_1 verso l'una di notte – io stavo uscendo dalla Orangerie verso la villa e la si stava dirigendo Per_1
pagina 3 di 10 verso la orangerie – un cane AN DO ha ostacolato il passaggio della facendola cadere. Per_1
Mi sono accorta subito che le lesioni erano gravi e sono andata a soccorrerla. Io non ricordo esattamente cosa stesse facendo il cane. Ho visto solo il cane vicino a lei e lei probabilmente è inciampata con il cane in mezzo. La villa è di proprietà del sig. ” (cfr. verbale del 26.11.2021). Pt_1
Di analogo tenore è la deposizione della sig.ra , collaboratrice della “la notte tra il Tes_2 Per_1
15 ed il 16 luglio 2017 stavo assistendo la sig. , dopo aver seguito i corsi organizzati dalla stessa Per_1 come wedding planner, ed era circa l'una. Stavamo smontando le attrezzature. Ero con la sig.ra Per_1 stavamo uscendo dalla Villa per dirigerci verso l'Orangerie. Ho visto un cane AN DO andarle incontro, facendola cadere. Ho visto che stava male e sono subito intervenuta per soccorrerla. Penso che il cane le sia andato addosso ma non avevo un'ottima visuale perché ero ancora all'interno della
Villa. Stavo uscendo in quel momento. Ero dietro la sig.ra .”. (cfr. verbale del 26.11.2021). Per_1
La compagnia assicurativa costituitasi ha eccepito che non trattavasi di AN DO bensì di cane di razza ma tale eccezione è contraria alle descrizioni fattuali dei testi oculari di cui si è Persona_3
detto sopra, che hanno univocamente fatto riferimento alla razza AN DO dell'animale.
Il fatto come sopra ricostruito rientra certamente nell'alveo dei rischi coperti dalla polizza assicurativa vertendosi in ipotesi di sinistro provocato dall'animale domestico che ha determinato la caduta della danneggiata, la quale si è recata nell'immediatezza del fatto presso il pronto soccorso (doc. 1 attoreo).
Comprovato è, altresì, il danno che ha subito, quantomeno per la minor somma oggetto Persona_1 della domanda attorea nella presente sede. Infatti, nell'alveo del giudizio R.G. 3855/2019 del Tribunale di Ivrea è stata espletata CTU medica e l'ausiliario del giudice ha riscontrato l'esistenza del danno non patrimoniale (doc. 24 attoreo). Ne consegue che la domanda di manleva per la somma capitale per
€.10.800,15 va certamente accolta così come gli accessori riconosciuti in sentenza. Infatti, vertasi in ipotesi di obbligazione di valore, ovvero di liquidazione di danno risarcitorio derivante da fatto illecito altrui, con conseguente devalutazione della somma liquidata in sentenza dalla data del 13 dicembre
2023 alla data del sinistro (16 luglio 2017) e così per €.9.176,00, somma sulla quale va riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi al saggio legale sulla somma rivaluta di anno in anno fino alla data della sentenza (Cassazione civile, sez. I, 19/03/2020, n. 7466; Cassazione civile, sez. II,
24/01/2019, n. 2037; Cassazione civile, sez. III, 13/07/2018, n. 18564; Cassazione civile, sez. III,
08/11/2016, n. 22607; Cassazione civile, sez. III, 15/06/2016, n. 12288), sì che gli interessi correttamente calcolati sarebbero pari ad €.771,01, superiori alla minor somma oggetto di manleva da parte attorea per €.478,16.
pagina 4 di 10 Parte resistente ha eccepito l'onere di controparte di costituirsi in giudizio al fine di evitare la sentenza di condanna ovvero al fine di ridurne il petitum. Infatti, parte resistente rileva che il cane era detenuto al guinzaglio, di talchè eccependo tale elemento in seno al giudizio in cui il danneggiante era stato convenuto, si sarebbe esclusa la responsabilità del proprietario per riconduzione del fatto al caso fortuito, in quanto null'altro poteva fare il proprietario per evitare il sinistro. Tale eccezione mossa dalla compagnia assicurativa è infondata e ove sollevata dal nell'alveo del giudizio Parte_1 in cui era stato convenuto, lungi dall'ottenere una sentenza a sé favorevole, avrebbe ottenuto un aggravio di spese, risultando necessario che le spese siano liquidate a favore della parte vittoriosa, tenendo in debito conto l'aggravio di difesa provocato dalle eccezioni infondate che la controparte solleva. Più nel dettaglio l'utilizzo del guinzaglio non è elemento che consente al proprietario di lasciar che il cane passi in mezzo alle gambe altrui ovvero ostacoli la discesa di altre persone dalle scalinate provocandone la caduta. La presenza del guinzaglio non esclude in alcun modo il caso fortuito nel sinistro accaduto e il danneggiante per escludere la propria responsabilità avrebbe dovuto rammostrare che il cane era detenuto al guinzaglio ad una distanza tale che non poteva provocare l'ostacolo alla discesa della danneggiata, elemento che si contesta dalla stessa esistenza del sinistro accaduto. In mancanza non si ha alcun caso fortuito ma, piuttosto, un proprietario che con negligenza e imprudenza, anche solo di carattere lievissimo, non ha condotto il proprio animale in modo da evitare di creare intralcio alla persona che scendeva la scalinata, sì che egli risponde pienamente del sinistro verificatosi.
La compagnia assicurativa rileva, poi, la presenza di un caso fortuito in quanto è carente l'elemento della violenza dell'animale sulla danneggiata, così rammostrando di errare nella delimitazione della responsabilità giuridica di cui all'art. 2052 c.c.. Non è necessaria alcuna violenza dell'animale affinchè si configura la responsabilità del proprietario, risultando del sufficiente che egli intralci il passaggio della persona nella discesa della scalinata, di talchè il carattere non repentino nel movimento del cane e l'azione non violenta sono elementi del tutto irrilevanti, risultando evidente dalle deposizioni testimoniali, che è l'intralcio del cane di grossa taglia al normale movimento di cammino in discesa sulla scalinata a provocare la caduta della danneggiata.
Con riguardo alle spese di lite (e correlative spese CTU) di cui alla condanna posta in capo a Pt_1
deve evidenziarsi come egli erroneamente si duole di assunti doveri difensivi della
[...]
compagnia assicurativa, essendo univoca la polizza legale stipulata (doc. 2) in punto di esclusione della protezione legale. Ne consegue che in capo al danneggiato restano gli oneri difensionali attinenti alla resistenza stragiudiziale e giudiziale avverso infondate richieste di risarcimento. Tuttavia, tale tema è
pagina 5 di 10 erroneamente posto dalla parte attrice con riguardo alle spese di cui alla condanna avvenuta con la sentenza n. 1204/2023 del Tribunale di Ivrea in quanto esse non sono certo le spese subite dal danneggiante -convenuto per resistere all'azione infondata altrui;
a contrario, esse sono le spese che la danneggiata ha subito a causa del mancato ristoro stragiudiziale ed immediato del danno. Infatti,
[...]
lungi dal ricevere spontaneo pagamento del danno subito è stata costretta ad intentare avverso Per_1
il danneggiante una controversia giudiziaria, le cui spese hanno seguito la soccombenza ex art. 91
c.p.c.. Orbene, tale lite è certo sorta per effetto dell'inadempimento della compagnia assicurativa che ricevuta la denuncia del sinistro da parte dell'assicurato, lungi dall'adempiere alla propria obbligazione indennitaria, provvedendo a liquidare il corretto ristoro dell'indennizzo al danneggiato per effetto della denuncia del sinistro operata dall'assicurato, ha offerto l'irrisoria (e del tutto erronea) somma di
€.3.000,00. Tale inadempimento agli obblighi discendenti dal contratto assicurativo ha determinato la controversia tra danneggiato e danneggiante e le conseguenti spese di lite in danno dell'assicurato, da cui discende che esse gravano sulla parte che ha provocato il danno per effetto del proprio inadempimento contrattuale e così per complessivi €.6.100,00 (onorari, accessori di legge ed esborsi) liquidati nella sentenza già sopra citata. Alle medesime conclusioni di accoglimento della domanda di manleva si perviene, poi, con riguardo alle spese di CTU per €.730,50 (doc. 22 bis attoreo) essendo esse resesi necessarie per effetto del giudizio che il danneggiato avrebbe evitato in caso di regolare adempimento della compagnia assicurativa alla propria prestazione indennitaria avverso l'assicurato, di talchè quest'ultimo è oggi legittimato a domandarne il risarcimento quale danno provocato dall'altrui inadempimento, ovvero il mantenimento in manleva avverso la parte danneggiata, a cui favore è stato egli stesso condannato. Infine, alla soccombenza nel suddetto giudizio seguono, altresì, le spese di
€.571,00 per tassa di registro, quale imposta ex lege, con conseguente fondatezza della domanda attorea anche su tale ultimo punto.
Ne consegue che le prime due domande avanzate da parte attrice in via principale vanno accolte dovendosi accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della compagnia assicurativa e la condanna della stessa a mantenere manlevato parte attrice di quanto egli sarà chiamato a pagare in forza della sentenza n. 1204/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea in data 13 dicembre 2023.
In terzo luogo parte attrice domanda la refusione delle spese sostenute per l'avvio del procedimento di mediazione, obbligatorio per la presente controversia vertendosi in ipotesi di contratto assicurativo.
Tale domanda rientra nell'alveo della liquidazione delle spese di lite che seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., di talchè essa va accolta in punto esborsi per €.190,32 in forza di quanto documentato pagina 6 di 10 sub. doc. 29 da parte attorea mentre i compensi vanno riconosciuti unitamente alle spese di lite del presente giudizio.
In quanto luogo parte attrice domanda la refusione delle spese di assistenza legale con domanda infondata per difetto di allegazione, prima ancora che di prova. Gli accordi tra parte attrice e il proprio difensore non riguardano la presente sede e il costo dell'assistenza stragiudiziale, pattuibile in libero mercato tra cliente e professionista, non grava sulla controparte, che può solo essere chiamata a rispondere delle spese di lite, anche stragiudiziali, ai sensi del D.M. 55/2014, al di là degli accordi inter partes. Ne consegue che invocare la sussistenza di generiche ed indeterminate spese stragiudiziali in forza di una parcella proforma emessa dal difensore è erroneo giuridicamente ed equivale a mancata allegazione dei fatti costitutivi che possono fondare, invece, una richiesta di liquidazione di spese stragiudiziali da liquidarsi secondo i parametri di legge, elemento già di per sé solo sufficiente alla reiezione della domanda attorea per difetto di allegazione.
Non solo, con riguardo alle spese stragiudiziali è necessario che si sia svolta un'attività difensiva effettiva e tale da essere appunto riconducibile nell'assistenza stragiudiziale di cui al D.M. 55/2014.
Nel caso di specie nulla è meglio allegato dall'attore, prima ancora che comprovato. L'attività di assistenza stragiudiziale deve estrinsecarsi in un serio impiego di risorse e competenze in attività di assistenza alla parte che non siano riconducibili al mero studio e approfondimento delle questioni giuridico-fattuali sottese al caso concreto, attività già remunerate nelle spese di lite per la fase di studio.
Sul punto deve condividersi il principio di diritto, recentemente espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo cui “Ai sensi dell'art. 2 della tariffa degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale civile, di cui al d.m. n. 127 del 2004 - applicabile ratione temporis - i rimborsi e i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse
e complementari con quelle giudiziali, sì da costituirne il naturale completamento. Tale connessione deriva dallo stesso tenore della tariffa, allorquando le prestazioni concretamente svolte siano esplicitamente catalogate tra le attività giudiziali: in tal caso, compete unicamente il compenso per
l'assistenza giudiziale, con le eventuali maggiorazioni previste per la complessità delle questioni giuridiche trattate e per l'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio e dell'urgenza richiesta” (Cassazione civile sez. II, 07/10/2020, n.21565). Ne consegue che nulla può essere riconosciuto a favore di parte attrice per le spese di assistenza stragiudiziale che risulta del tutto inesistente nel caso di specie.
pagina 7 di 10 La resistente ha, poi, dedotto imprecisati importi di spettanza della danneggiata da
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L'eccezione è infondata e totalmente priva di minima allegazione, sì che risulta Controparte_2
financo incomprensibile il riferimento ad altra compagnia assicurativa così menzionata con conseguente reiezione della incomprensibile eccezione sollevata in punto quantum dalla resistente.
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Passando all'analisi delle domande riconvenzionali avanzate da parte resistente, essa domanda l'accertamento e dichiarazione di non operatività della polizza. La domanda è infondata risultando che la compagnia assicurativa abbia individuato erroneamente la razza della animale nel sinistro occorso, in contrasto financo con la prova fornita per tabulas nel presente giudizio in forza dei verbali di escussione dei testimoni di altro giudizio, già sopra analizzati. E d'altro canto è la stessa compagnia che a base della propria domanda riconvenzionale non offre nemmeno un principio di prova in punto di quanto accaduto, eppure era sufficiente una minima attività di verifica post-sinistro affinchè la compagnia assicurativa acquisisse la visione e documentazione fotografica dell'animale, sì da ricondurlo alla razza assunta. Ne consegue che la domanda riconvenzionale di accertamento di non operatività della polizza va reietta.
In secondo luogo la compagnia assicurativa dichiara accertarsi e dichiararsi la quota di responsabilità dell'assicurato nel sinistro. La domanda è da respingersi già solo per carenza di allegazione in quanto non è compito del Giudice accertare un'indeterminata quota di responsabilità del tutto esplorativa che la stessa parte non è in grado di quantificare e meglio determinare nei propri atti. A ciò si aggiunga che, per quanto già sopra detto, non si rinviene alcun elemento concorrente in capo a chicchessia che abbia concorso nella determinazione del sinistro, risultando la caduta integralmente ascrivibile alla condotta dell'animale.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.5.201,00 - a €.26.000,00, in considerazione del valore della controversia (€.18.680,59), determinato in base alla somma riconosciuta a base della domanda di manleva accolta di parte attrice (art. 5), e con applicazione dei compensi medi previsti per le fasi di studio e introduttiva e dei parametri minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della controversia e l'assenza di nuove pagina 8 di 10 questioni giuridiche trattate nella fase decisoria. Devono, inoltre, aggiungersi i compensi per la mediazione obbligatoria, liquidati secondo la tabella n. 25-bis dell'allegato B del D.M. 37/2018, prendendo in riferimento il solo valore medio della fase di attivazione stante l'esito negativo per mancata adesione della controparte. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.454,32 per esborsi e in
€.3.828,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
Infine, preso atto che la controversia verte in materia di contratto assicurativo e che la
[...] non ha aderito all'invito alla mediazione obbligatoria attivata da controparte, deve Controparte_3 trovare applicazione il disposto di cui all'art. 12-bis comma 2 del D. Lgs. 28/2010 con condanna della convenuta al pagamento del doppio del contributo unificato, con conseguente trasmissione all'autorità di vigilanza (IVASS) ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.
Va, invece, reietta l'ulteriore richiesta di condanna di un indennizzo avanzata da parte attrice in suo favore in quanto tale condanna è volta a dissuadere la parte convenuta dall'astensione al procedimento di composizione bonaria che può andare in danno della parte che ha ragione e che è onerata di attendere i tempi di definizione processuali. Orbene, nel caso di specie, la parte attorea ha dato luogo ai maggiori tempi di ragione in quanto essa poteva essere manlevata dalla compagnia nello stesso giudizio in cui ha omesso di costituirsi errando la propria posizione giuridica che invocava una spontanea costituzione e difesa in giudizio della compagnia in assenza di alcuna copertura assicurativa “protezione legale” financo dando una lettura erronea alla clausola che riconosce la facoltà di gestione della lite alla compagnia assicurativa nel suo interesse. Ne consegue che la mancata adesione alla mediazione obbligatoria non determina alcuna meritevolezza di un indennizzo in capo alla controparte, che ha determinato per propria volontà un giudizio autonomo di manleva omettendo la chiamata in causa nel processo in cui essa era stata chiamata come danneggiante, a cui conseguono tempi particolarmente rapidi della definizione processuale del presente giudizio alla luce della natura cartolare e del rito prescelto dalla parte, sì che non sussistono i presupposti per alcun riconoscimento dell'indennizzo invocato da ex art. 12-bis comma 3 del D. Lgs. 28/2010. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna la (P. IV ) a tenere manlevato (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1
pagina 9 di 10 ) di quanto sarà chiamato a pagare in forza della sentenza n. 1204/2023 C.F._1
emessa dal Tribunale di Ivrea in data 13 dicembre 2023;
- rigetta tutte le altre domande avanzate da (C.F. ); Parte_1 C.F._1
- condanna la (P. IV ) alla refusione delle spese di lite del presente Controparte_1 P.IVA_1
giudizio in favore di (C.F. ) che liquida nella somma di Parte_1 C.F._1
€.454,32 per esborsi e di €.3.828,00 per compensi per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario, avv. Ettore Capuzzo del Foro di Torino (C.F. ); C.F._2
- condanna la (P. IV ) al versamento di una somma pari al doppio Controparte_1 P.IVA_1
del contributo unificato ex art. 12-bis del D. Lgs. 28/2010 e per l'effetto dispone, altresì, che la cancelleria comunichi la presente sentenza all'IVASS.
Ivrea, 12 settembre 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
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