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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 03/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2016 262
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CALTAGIRONE
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giulia Ferratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 262/2016 promossa da:
, in persona dell'Arch. , legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Grammichele, Via Gardenia n. 13, CF.
, elettivamente domiciliata a Grammichele (CT), in Corso Vittorio P.IVA_1
Emanuele n. 49 presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Morello che la rappresenta e difende, giusta procura agli atti.
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, ed ivi residente in [...] rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Domenico Malaspina
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Le parti rassegnavano le rispettive conclusioni all'udienza del 13.11.2024, sostituita con note per trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, pertanto, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c per le memorie conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 Pt_1
in persona del legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la sentenza n.
271/2015, emessa in data 07/08/2015, con cui il Giudice di Pace di Caltagirone, rigettando l'opposizione proposta dalla , in persona del legale rapp.te Pt_1 Pt_1
p.t., confermava il decreto ingiuntivo n. 01/2014, con il quale era stato ingiunto a quest'ultima il pagamento di € 3.495,30, oltre interessi legali e spese della fase monitoria, in favore di quale corrispettivo dovuto, giusta fattura Controparte_1
nr. 3 del 21/11/2013, in relazione a lavori di sbancamento eseguiti per conto della
Pt_1 Pt_1
In particolare la società . con l'opposizione sosteneva il proprio difetto Pt_1 Pt_1
di legittimazione passiva, sostenendo di non aver avuto nessun rapporto con CP_1
e di non aver commissionato alcun lavoro.
[...]
Si costituiva nel giudizio di primo grado il sig. il quale a conferma Controparte_1
del credito portato dalla fattura produceva buoni di consegna sottoscritti e chiedeva ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della e Pt_1 Pt_1
prova per testi.
Alla prima udienza ( 30/06/2014), la C.IM.A . insisteva solo nel difetto di Pt_1
legittimazione passiva ed il Giudice di Pace, con ordinanza del 28/07/2014, rigettava la richiesta di difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 10/10/2014, la C.IM.A . riservava appello, ai sensi dell'art.340 Pt_1
c.p.c, dell'ordinanza del 28/07/2014 e ai sensi dell'art. 269 c.p.c chiedeva la chiamata in causa dei coniugi e . Parte_3 CP_2
Con ordinanza del 05/11/2014 , il Giudice di pace ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalle parti, rigettava la chiamata in causa dei terzi, perché tardiva .
2 All'esito dell'istruttoria, Il giudice di primo grado rigettava l'opposizione dell'odierna appellante, confermava il decreto ingiuntivo de quo e condannava la Parte_1
alle spese del relativo giudizio.
La , con il presente atto di appello, ha censurato Parte_1 Pt_1
la decisione del primo Giudice sulla scorta di sette motivi d'appello :
“Nullità della sentenza per difetto di legittimazione e/o titolarità passiva della
Pt_1
Nullità della sentenza per omessa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo;
Nullità della sentenza per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;
Nullità della sentenza per travisamento della prova;
Nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio;
Nullità e/o illegittimità della sentenza per mancanza di prova della domanda;
Condanna alle spese di 1° grado”.
Costituitosi nel presente giudizio di gravame, ha contestato Controparte_1
l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado, con condanna di parte appellante alle spese del doppio grado di giudizio.
Istruita documentalmente la causa, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 13/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata dunque trattenuta per la decisione, con assegnazione del termine per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
§
Nel merito, l'appello proposto è infondato e deve pertanto essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza resa dal Giudice di pace in data
07/08/2015, per le seguenti motivazioni.
La sentenza gravata deve infatti ritenersi immune dai vizi lamentati dall'appellante, avendo il primo Giudice fatto corretta applicazione dei principi che regolano l'onere della prova in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
3 Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase monitoria, bensì una ulteriore fase a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti e che da ciò discendono due corollari: sotto il profilo sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, grava su di lui l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr. Cass. 4/12/1997, n. 12311; Cass. 14/04/1999, n.
3671; Cass. 25/05/1999, n. 5055), mentre spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero modificativi o impeditivi del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SS.UU.
n.13533/2001); in secondo luogo, sotto il profilo processuale, il giudice dell'opposizione non sarà chiamato a valutare solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma dovrà procedere, altresì, all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sia sulla base della documentazione allegata al ricorso monitorio, che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio (cfr. Tribunale Nola, sez. I, 19/05/2022, n.
1089).
Ne consegue che il controllo cui il Giudice di primo grado era tenuto atteneva non alla idoneità o meno della documentazione allegata al ricorso monitorio ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, quanto piuttosto alla sussistenza del credito azionato in quella sede alla luce sia della documentazione allegata al monitorio sia di quella integrata nel corso dell'istruzione, nonché delle eccezioni e difese del debitore.
La vicenda oggetto di causa aveva tratto origine dalla ingiunzione di pagamento emessa nei confronti della a favore del sig. per Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 3.495,30, per lavori di sbancamento eseguiti in Grammichele, presso la , su incarico della stessa . CP_3 Parte_1
La società aveva tuttavia proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Pt_1
lamentando in buona sostanza la propria estraneità al rapporto contrattuale citato, non
4 avendo mai affidato alcun incarico alla ditta del sig. per i lavori Controparte_1
oggetto della fattura azionata in sede monitoria, avendo commissionato tali lavori solo e unicamente alla ditta del sig. , titolare della omonima ditta appaltatrice Parte_3
dei lavori di lottizzazione.
Le medesime argomentazioni sono state proposte anche nella presente sede di appello, stante il rigetto della opposizione da parte del Giudice di Pace.
Deve tuttavia rilevarsi che la istruttoria svolta in primo grado aveva in verità confermato la fondatezza della pretesa creditoria del sig. , valorizzandosi sia CP_1
il compendio documentale sia le dichiarazioni rese dai testimoni che, complessivamente, sono idonei a contrastare le deduzioni della odierna appellante, che invero scontano scarsa aderenza alle circostanze di fatto.
In primo luogo, possono valorizzarsi le dichiarazioni rese dai testimoni Testimone_1
e , escussi alle udienze del 30.3.2015 e del 4.5.2015. Segnatamente, il Parte_3
teste anche lui incaricato per conto della di effettuare alcuni Testimone_1 Pt_1
lavori come elettricista sui terreni in CO Giandritto, ha confermato la circostanza che nel luglio del 2013, era presente anche la ditta del , confermando altresì CP_1
la circostanza di essere stato pagato direttamente dall'Arch. , per conto della Pt_2
, ciò a riprova del fatto che la Cooperativa aveva affidato incarichi a ditte diverse, Pt_1
non solo quindi alla ditta del sig. . Parte_3
Ancor più importante, allora, la testimonianza resa dallo stesso , il quale Parte_3
ha dichiarato di aver personalmente “detto al sig. di farmi preventivo CP_1
dettagliato e sottoporlo all'Architetto , quale legale rappresentante della Coop. Pt_2
CIMA e farselo approvare”.
Occorre rilevare che la circostanza della errata indicazione della strada sui cui sono stati effettuati i lavori, ossia non CO AN (come indicato da parte resistente anche nella documentazione prodotta) bensì CO Giandritto, non può dirsi di per sé sufficiente a sostenere la estraneità della , come invece sostenuto Parte_1
da quest'ultima, di fronte alla conferma della effettuazione dei lavori da parte del
5 , non potendosi trascurare le firme apposte dall'Arch. per accettazione, CP_1 Pt_2
sui buoni di consegna trasmessi dalla ditta . CP_1
Questo profilo è stato oggetto di doglianze da parte della , anche in sede di Pt_1
appello, lamentando la non riferibilità di dette firme alla persona dell'Arch. . Pt_2
Si deve tuttavia rammentare che il disconoscimento delle scritture private è soggetto a rigidi termini decadenziali, fissati dall'art. 215 c.p.c. a mente del quale “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta (..) 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”.
Tali formali e specifiche contestazioni in ordine ai documenti prodotti da parte avversa, non sono state avanzate in sede di prima udienza del 30.6.2014, come può ricavarsi dal verbale in atti. Parte attrice ha proposto solo successivamente tale contestazione, quando ormai doveva ritenersi decaduta dalla proposizione.
Le medesime preclusioni decadenziali consentono parimenti di ritenere infondata la doglianza, pure sollevata da parte appellante, in ordine alla mancata autorizzazione da parte del Giudice di Pace alla chiamata in causa dei terzi;
sul punto basta richiamare l'art. 269, comma 3 c.p.c ( ratione temporis vigente) a norma del quale: “Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne
l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis.” . Nel caso di specie la suddetta richiesta era stata avanzata dalla . solo all'udienza del 10/10/2014 e Pt_1 Pt_1
non alla prima udienza, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado.
Questo Giudice ritiene in conclusione di poter condividere l'iter logico-argomentativo e le conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure, il quale, nell'interpretazione e valutazione delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo alla luce delle oggettive e condivisibili conclusioni cui la stessa giungeva.
6 L'appello, pertanto, non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo ai sensi del
D.M. 147/2022, secondo i parametri minimi, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche affrontate e delle attività effettivamente espletate. Vista la ammissione del convenuto vittorioso al P.S.S., l'importo delle predette spese andrà versato a favore dell'Erario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., ogni diversa ed ulteriore eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'appello;
2. CONFERMA integralmente la sentenza n.271/15 del 7.08.2015 emessa dal
Giudice di Pace di Caltagirone;
3. CONDANNA l'appellante alla rifusione a favore dell'Erario delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano complessivamente in: euro 1.276,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali sulla somma che precede;
Iva e Cpa come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Giudice, a cura dell'Avv. Donatella
Fanciullo, Giudice di Pace in Tirocinio.
Caltagirone,2.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
7 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CALTAGIRONE
Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giulia Ferratini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 262/2016 promossa da:
, in persona dell'Arch. , legale Parte_1 Parte_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Grammichele, Via Gardenia n. 13, CF.
, elettivamente domiciliata a Grammichele (CT), in Corso Vittorio P.IVA_1
Emanuele n. 49 presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Morello che la rappresenta e difende, giusta procura agli atti.
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, ed ivi residente in [...] rappresentato e difeso C.F._1
dall'Avv. Domenico Malaspina
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Le parti rassegnavano le rispettive conclusioni all'udienza del 13.11.2024, sostituita con note per trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, pertanto, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c per le memorie conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 Pt_1
in persona del legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la sentenza n.
271/2015, emessa in data 07/08/2015, con cui il Giudice di Pace di Caltagirone, rigettando l'opposizione proposta dalla , in persona del legale rapp.te Pt_1 Pt_1
p.t., confermava il decreto ingiuntivo n. 01/2014, con il quale era stato ingiunto a quest'ultima il pagamento di € 3.495,30, oltre interessi legali e spese della fase monitoria, in favore di quale corrispettivo dovuto, giusta fattura Controparte_1
nr. 3 del 21/11/2013, in relazione a lavori di sbancamento eseguiti per conto della
Pt_1 Pt_1
In particolare la società . con l'opposizione sosteneva il proprio difetto Pt_1 Pt_1
di legittimazione passiva, sostenendo di non aver avuto nessun rapporto con CP_1
e di non aver commissionato alcun lavoro.
[...]
Si costituiva nel giudizio di primo grado il sig. il quale a conferma Controparte_1
del credito portato dalla fattura produceva buoni di consegna sottoscritti e chiedeva ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante della e Pt_1 Pt_1
prova per testi.
Alla prima udienza ( 30/06/2014), la C.IM.A . insisteva solo nel difetto di Pt_1
legittimazione passiva ed il Giudice di Pace, con ordinanza del 28/07/2014, rigettava la richiesta di difetto di legittimazione passiva.
All'udienza del 10/10/2014, la C.IM.A . riservava appello, ai sensi dell'art.340 Pt_1
c.p.c, dell'ordinanza del 28/07/2014 e ai sensi dell'art. 269 c.p.c chiedeva la chiamata in causa dei coniugi e . Parte_3 CP_2
Con ordinanza del 05/11/2014 , il Giudice di pace ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalle parti, rigettava la chiamata in causa dei terzi, perché tardiva .
2 All'esito dell'istruttoria, Il giudice di primo grado rigettava l'opposizione dell'odierna appellante, confermava il decreto ingiuntivo de quo e condannava la Parte_1
alle spese del relativo giudizio.
La , con il presente atto di appello, ha censurato Parte_1 Pt_1
la decisione del primo Giudice sulla scorta di sette motivi d'appello :
“Nullità della sentenza per difetto di legittimazione e/o titolarità passiva della
Pt_1
Nullità della sentenza per omessa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo;
Nullità della sentenza per mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;
Nullità della sentenza per travisamento della prova;
Nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio;
Nullità e/o illegittimità della sentenza per mancanza di prova della domanda;
Condanna alle spese di 1° grado”.
Costituitosi nel presente giudizio di gravame, ha contestato Controparte_1
l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado, con condanna di parte appellante alle spese del doppio grado di giudizio.
Istruita documentalmente la causa, dopo una serie di rinvii, all'udienza del 13/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata dunque trattenuta per la decisione, con assegnazione del termine per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
§
Nel merito, l'appello proposto è infondato e deve pertanto essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza resa dal Giudice di pace in data
07/08/2015, per le seguenti motivazioni.
La sentenza gravata deve infatti ritenersi immune dai vizi lamentati dall'appellante, avendo il primo Giudice fatto corretta applicazione dei principi che regolano l'onere della prova in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
3 Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase monitoria, bensì una ulteriore fase a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti e che da ciò discendono due corollari: sotto il profilo sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, grava su di lui l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr. Cass. 4/12/1997, n. 12311; Cass. 14/04/1999, n.
3671; Cass. 25/05/1999, n. 5055), mentre spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero modificativi o impeditivi del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SS.UU.
n.13533/2001); in secondo luogo, sotto il profilo processuale, il giudice dell'opposizione non sarà chiamato a valutare solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma dovrà procedere, altresì, all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sia sulla base della documentazione allegata al ricorso monitorio, che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio (cfr. Tribunale Nola, sez. I, 19/05/2022, n.
1089).
Ne consegue che il controllo cui il Giudice di primo grado era tenuto atteneva non alla idoneità o meno della documentazione allegata al ricorso monitorio ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, quanto piuttosto alla sussistenza del credito azionato in quella sede alla luce sia della documentazione allegata al monitorio sia di quella integrata nel corso dell'istruzione, nonché delle eccezioni e difese del debitore.
La vicenda oggetto di causa aveva tratto origine dalla ingiunzione di pagamento emessa nei confronti della a favore del sig. per Parte_1 Controparte_1
l'importo di euro 3.495,30, per lavori di sbancamento eseguiti in Grammichele, presso la , su incarico della stessa . CP_3 Parte_1
La società aveva tuttavia proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Pt_1
lamentando in buona sostanza la propria estraneità al rapporto contrattuale citato, non
4 avendo mai affidato alcun incarico alla ditta del sig. per i lavori Controparte_1
oggetto della fattura azionata in sede monitoria, avendo commissionato tali lavori solo e unicamente alla ditta del sig. , titolare della omonima ditta appaltatrice Parte_3
dei lavori di lottizzazione.
Le medesime argomentazioni sono state proposte anche nella presente sede di appello, stante il rigetto della opposizione da parte del Giudice di Pace.
Deve tuttavia rilevarsi che la istruttoria svolta in primo grado aveva in verità confermato la fondatezza della pretesa creditoria del sig. , valorizzandosi sia CP_1
il compendio documentale sia le dichiarazioni rese dai testimoni che, complessivamente, sono idonei a contrastare le deduzioni della odierna appellante, che invero scontano scarsa aderenza alle circostanze di fatto.
In primo luogo, possono valorizzarsi le dichiarazioni rese dai testimoni Testimone_1
e , escussi alle udienze del 30.3.2015 e del 4.5.2015. Segnatamente, il Parte_3
teste anche lui incaricato per conto della di effettuare alcuni Testimone_1 Pt_1
lavori come elettricista sui terreni in CO Giandritto, ha confermato la circostanza che nel luglio del 2013, era presente anche la ditta del , confermando altresì CP_1
la circostanza di essere stato pagato direttamente dall'Arch. , per conto della Pt_2
, ciò a riprova del fatto che la Cooperativa aveva affidato incarichi a ditte diverse, Pt_1
non solo quindi alla ditta del sig. . Parte_3
Ancor più importante, allora, la testimonianza resa dallo stesso , il quale Parte_3
ha dichiarato di aver personalmente “detto al sig. di farmi preventivo CP_1
dettagliato e sottoporlo all'Architetto , quale legale rappresentante della Coop. Pt_2
CIMA e farselo approvare”.
Occorre rilevare che la circostanza della errata indicazione della strada sui cui sono stati effettuati i lavori, ossia non CO AN (come indicato da parte resistente anche nella documentazione prodotta) bensì CO Giandritto, non può dirsi di per sé sufficiente a sostenere la estraneità della , come invece sostenuto Parte_1
da quest'ultima, di fronte alla conferma della effettuazione dei lavori da parte del
5 , non potendosi trascurare le firme apposte dall'Arch. per accettazione, CP_1 Pt_2
sui buoni di consegna trasmessi dalla ditta . CP_1
Questo profilo è stato oggetto di doglianze da parte della , anche in sede di Pt_1
appello, lamentando la non riferibilità di dette firme alla persona dell'Arch. . Pt_2
Si deve tuttavia rammentare che il disconoscimento delle scritture private è soggetto a rigidi termini decadenziali, fissati dall'art. 215 c.p.c. a mente del quale “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta (..) 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”.
Tali formali e specifiche contestazioni in ordine ai documenti prodotti da parte avversa, non sono state avanzate in sede di prima udienza del 30.6.2014, come può ricavarsi dal verbale in atti. Parte attrice ha proposto solo successivamente tale contestazione, quando ormai doveva ritenersi decaduta dalla proposizione.
Le medesime preclusioni decadenziali consentono parimenti di ritenere infondata la doglianza, pure sollevata da parte appellante, in ordine alla mancata autorizzazione da parte del Giudice di Pace alla chiamata in causa dei terzi;
sul punto basta richiamare l'art. 269, comma 3 c.p.c ( ratione temporis vigente) a norma del quale: “Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, chiederne
l'autorizzazione al giudice istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis.” . Nel caso di specie la suddetta richiesta era stata avanzata dalla . solo all'udienza del 10/10/2014 e Pt_1 Pt_1
non alla prima udienza, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado.
Questo Giudice ritiene in conclusione di poter condividere l'iter logico-argomentativo e le conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure, il quale, nell'interpretazione e valutazione delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo alla luce delle oggettive e condivisibili conclusioni cui la stessa giungeva.
6 L'appello, pertanto, non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo ai sensi del
D.M. 147/2022, secondo i parametri minimi, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche affrontate e delle attività effettivamente espletate. Vista la ammissione del convenuto vittorioso al P.S.S., l'importo delle predette spese andrà versato a favore dell'Erario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., ogni diversa ed ulteriore eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'appello;
2. CONFERMA integralmente la sentenza n.271/15 del 7.08.2015 emessa dal
Giudice di Pace di Caltagirone;
3. CONDANNA l'appellante alla rifusione a favore dell'Erario delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano complessivamente in: euro 1.276,00 per compensi;
oltre al 15% per spese generali sulla somma che precede;
Iva e Cpa come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Giudice, a cura dell'Avv. Donatella
Fanciullo, Giudice di Pace in Tirocinio.
Caltagirone,2.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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