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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/10/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 4084/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.9.2024 da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ); Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. FERRARI PAOLA MADDALENA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Cassina De Pecchi (Mi), via G. Carducci, n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Novate Milanese, in data 20/12/1999,
(atto n. 37, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999);
separati consensualmente con sentenza n. 57/2025 pubbl. il 15/01/2025, R.G. n.
4084/2024, emessa dal Tribunale di Pavia, passata in giudicato il 16/07/2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e il cui matrimonio è stato contratto in data
[...] Controparte_1
20/12/1999 a Novate Milanese con atto scritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Novate
pag. 1 di 3 Milanese, al n. 37 parte II, serie A, dell'ufficio 1 optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, nonché trascritto nel registro di Stato Civile di Rescaldina.
2) La figlia continuerà ad avere la residenza presso il Signor Persona_1
alternandosi tra le abitazioni dei genitori mantenendo con entrambi un CP_1 continuativo rapporto parentale e genitoriale ed in ragione di quanto sopra, dandosi atto che entrambi i genitori si fanno carico delle normali spese quotidiane.
3) Disporre il versamento sul conto corrente, che le parti dichiarano di avere prima d'ora aperto in conformità agli accordi di separazione, la somma di 200,00 euro mensili che verranno utilizzati per piccole spese generali nonché spese inerenti al materiale scolastico, abbonamento dei mezzi pubblici, costo delle attività sportive e abbigliamento.
4) Disporre che entrambi i genitori provvedano al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche/universitarie, libri scolastici e spese sportive, così come stabilito dal Protocollo del Tribunale di Pavia che le parti dichiarano di conoscere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.9.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 57/2025 pubbl. il 15/01/2025, R.G. n. 4084/2024, emessa dal Tribunale di Pavia è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno precisato le condizioni di divorzio, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pag. 2 di 3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla viene pronunciato in ordine alle spese di lite, trattandosi di ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Novate Milanese, in data
[...] Controparte_1
20/12/1999, (atto n. 37, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 4084/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.9.2024 da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ); Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. FERRARI PAOLA MADDALENA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Cassina De Pecchi (Mi), via G. Carducci, n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Novate Milanese, in data 20/12/1999,
(atto n. 37, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999);
separati consensualmente con sentenza n. 57/2025 pubbl. il 15/01/2025, R.G. n.
4084/2024, emessa dal Tribunale di Pavia, passata in giudicato il 16/07/2025;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e il cui matrimonio è stato contratto in data
[...] Controparte_1
20/12/1999 a Novate Milanese con atto scritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Novate
pag. 1 di 3 Milanese, al n. 37 parte II, serie A, dell'ufficio 1 optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, nonché trascritto nel registro di Stato Civile di Rescaldina.
2) La figlia continuerà ad avere la residenza presso il Signor Persona_1
alternandosi tra le abitazioni dei genitori mantenendo con entrambi un CP_1 continuativo rapporto parentale e genitoriale ed in ragione di quanto sopra, dandosi atto che entrambi i genitori si fanno carico delle normali spese quotidiane.
3) Disporre il versamento sul conto corrente, che le parti dichiarano di avere prima d'ora aperto in conformità agli accordi di separazione, la somma di 200,00 euro mensili che verranno utilizzati per piccole spese generali nonché spese inerenti al materiale scolastico, abbonamento dei mezzi pubblici, costo delle attività sportive e abbigliamento.
4) Disporre che entrambi i genitori provvedano al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche/universitarie, libri scolastici e spese sportive, così come stabilito dal Protocollo del Tribunale di Pavia che le parti dichiarano di conoscere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.9.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 57/2025 pubbl. il 15/01/2025, R.G. n. 4084/2024, emessa dal Tribunale di Pavia è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno precisato le condizioni di divorzio, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pag. 2 di 3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla viene pronunciato in ordine alle spese di lite, trattandosi di ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in Novate Milanese, in data
[...] Controparte_1
20/12/1999, (atto n. 37, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3