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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 22/12/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 256/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR HE, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 256/2023 r.g. promossa da:
C.F. ), in persona del Consigliere Delegato e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante dott. rappresentato e difeso dall'avv. FERRARI Parte_2
IS ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione CP_1 P.IVA_2
e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PERROTTA DAVIDE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di VERBANIA, disattesa ogni contraria istanza: NEL MERITO Accertare e dichiarare, per i motivi ed i titoli di cui in narrativa, che in Parte_1 persona del legale rappresentante protempore ha diritto ad attenere da le CP_1 rappresentante protempore il pagamento dei seguenti importi:
pagina 1 di 11 Euro 28.232,23= oltre IVA (ovvero la diversa, maggiore o minor somma che dovesse risultare in corso di causa) a fronte del ricalcolo delle voci di costo del dispacciamento imputate nelle fatture emesse per l'anno 2020 in maniera superiore a quanto previsto dalla vigente normativa. Euro 112.270,28= oltre IVA a fronte del contributo energivori incassato da ma mai CP_1 corrisposto all'avente diritto a fronte di una in ntestata Parte_1 compensazione con crediti pregressi. e così per complessivi Euro 140.502,54= ovvero quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta dovuta, anche in via equitativa dal Giudice. Con condanna di in persona al legale rappresentante protempore al pagamento del relativo importo in CP_1 favore della ricorrente maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con rifusione di spese e compensi di lite ex DM 55/14 e ss. mm”.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, anche in via di eccezione e/o domanda riconvenzionale, rigettata la domanda avversaria ed ogni contraria istanza ed eccezione, a) accertare e dichiarare la legittimità della compensazione affermata da e, per l'effetto, CP_1 dichiarare la compensazione giudiziale del credito di € 123.497,31, vantato da Parte_1
per la componente “agevolazione energivori” 2018 e 2019, con un corris
[...] maggiore credito vantato da a titolo di corrispettivi di fornitura (sempre inerenti il CP_1 periodo di competenza anterio ione della domanda di concordato): b) rigettare ogni domanda, eccezione, contestazione ed istanza formulata nei confronti di CP_1 perché infondate in fatto ed in diritto;
Con ogni più ampia riserva istruttoria. Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito anche P&P) Parte_1
ha convenuto in giudizio chiedendo che quest'ultima fosse condannata a CP_1 corrispondere la somma di euro 140.502,54 o la diversa somma risultante all'esito del giudizio. In particolare ha esposto:
- che l'attrice era specializzata nella stampa e laccatura di fogli in alluminio sottile per i settori del dolciario, alimentare, enologico e industriale ed era un'impresa c.d. “energivora”;
- che negli anni 2019 e 2020 P&P aveva in essere contratti di fornitura sia per l'energia elettrica che per il gas con;
CP_1
pagina 2 di 11 - che l'esponente in data 27 dicembre 2019 aveva presentato domanda di concordato preventivo e al momento della presentazione del ricorso risultava creditrice di P&P CP_1
per fatture insolute;
- che in data 10 febbraio 2020 aveva emesso una nota di credito per un totale di euro CP_1
123.497,31, che la società ritenne di poter compensare con fatture insolute inerenti il periodo oggetto della procedura;
- che l'importo per cui aveva emesso la nota di credito era il c.d. “contributo CP_1
energivori” dalla stessa riscossa quale mandataria all'incasso senza rappresentanza di P&P;
- che con comunicazione del 25 febbraio 2020 P&P aveva contestato, quindi, la facoltà di compensazione dei crediti compiuta da , evidenziando, altresì che ogni successivo CP_1
pagamento svolto sarebbe avvenuto con espressa riserva di ripetizione di quanto oggetto di illegittima compensazione, mentre aveva ribadito la propria posizione in risposta alla CP_1
suddetta e-mail;
- che in data 16 dicembre 2021 era stato omologato il concordato preventivo presentato da
P&P e la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari, quali , era stata CP_1
indicata nella misura del 15%;
- che in data 26 aprile 2022 il Commissario Giudiziale della procedura, Dott. , Persona_1 aveva depositato, in uno ad apposita relazione, l'elenco dei creditori aggiornato al 26 aprile
2022;
- che nell'elenco dei creditori figurava iscritta tra i creditori per i crediti vantati, ma CP_1 anche quale soggetto debitore della procedura in relazione all'indebita trattenuta del contributo energivori;
- che non aveva eccepito alcunché in relazione a tale prospetto che era divenuto, CP_1
quindi, definitivo;
- che dall'analisi della fatturazione, svolta confrontando i corrispettivi applicati in fattura con quelli simulati secondo la normativa e le condizioni contrattuali negoziate dall'azienda, era pagina 3 di 11 stato riscontrato un maggiore addebito per un importo pari ad € 32.454,00, dovuto all'errata applicazione della voce di costo del dispacciamento;
- che la normativa applicata per la corretta determinazione degli oneri trovava fondamento negli articoli 44, 44 bis, 45, 46, 48 e 73 della deliberazione ARERA n. 111/06 nonché nell'articolo 25 bis dell'allegato Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009 – ARG/elt 107/09
(TIS);
- che la convenuta nel mese di febbraio 2020, nella sua qualità di mandatario all'incasso senza rappresentanza di P&P, aveva ricevuto il contributo energivori richiesto da P&P e, anziché provvedere al suo versamento in favore di P&P, aveva ritenuto di compensarlo con i propri crediti pregressi, oggetto della procedura concorsuale;
- che la controparte non era titolare di alcun credito nei confronti di Parte_1
avendo unicamente incassato il contributo quale mandataria senza rappresentanza;
- che, in ogni caso, contrariamente a quanto dedotto da controparte, il credito non era afferente a fatti genetici anteriori al deposito della domanda di concordato;
- che, nel caso di specie, il diritto era divenuto certo solamente dopo l'apertura della procedura concordataria con l'effettivo incasso del contributo, posto che la mera presentazione della domanda non era, di per sé, idonea a garantire il diritto alla percezione delle somme;
- che, pertanto, la convenuta doveva essere condannata a restituire all'odierna ricorrente la somma di euro 112.270,28.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita chiedendo il rigetto della CP_1
domanda attorea. In particolare, ha dedotto:
- che P&P aveva sottoscritto due contratti per la fornitura di energia elettrica con CP_1
presso l'utenza dell'immobile sito in Marano Ticino, alla Via Sempione n. 9, contratti rispetto ai quali era risultata morosa;
- che l'esponente, avendo effettivamente reso le forniture in favore della attrice, aveva inviato le relative fatture recanti i crediti maturati a titolo di corrispettivi di somministrazione;
pagina 4 di 11 - che, nel periodo da gennaio 2018 a dicembre 2019, P&P aveva accumulato una serie di fatture insolute per corrispettivi di fornitura di energia elettrica, maturati e non versati, per un importo di € 123.497,31;
- che, in data 10 ottobre 2019, P&P aveva presentato domanda al fine di beneficiare delle agevolazioni previste per le società energivore per gli anni 2018 e 2019 e che in data 27 dicembre 2019 aveva presentato domanda di concordato preventivo;
- che, in data 10 febbraio 2020, aveva emesso una nota di credito, la numero CP_1
20201000007236, per un totale di euro 123.497,31, contestualmente eseguendo una scrittura contabile di compensazione con un corrispondente importo delle fatture insolute;
- che, in particolare, la scrittura contabile di compensazione eseguita da aveva estinto CP_1
per compensazione l'importo a debito (recato dalla suindicata nota di credito per €
123.497,31) con il corrispondente importo a credito recato nelle seguenti fatture insolute: n.
20191000036943, n. 20191000043320, n. 20191000049017; n. 20191000055682 e n.
20201000000230;
- che la controparte aveva contestato la facoltà di compensazione dei crediti esercitata da
; CP_1
- che la contabilizzazione nelle fatture del corrispettivo di dispacciamento era stata effettuata correttamente, in conformità con le normative vigenti e con le condizioni contrattuali;
- che sussisteva il diritto di ad ottenere declaratoria di compensazione fra tutte le CP_1 partite a credito vantate ante concordato, con tutte le partite a debito di competenza ante concordataria, in attuazione del principio previsto e disciplinato dal combinato disposto dei previgenti artt. 56 e 169 Legge Fallimentare (applicabili ratione temporis alla fattispecie);
- che l'art. 169 in materia di concordato preventivo estendeva alla procedura concordataria l'applicabilità dell'art. 56, il quale così disponeva: “I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento”;
pagina 5 di 11 - che i crediti vantati da verso P&P, a titolo di corrispettivi di fornitura, erano di CP_1 competenza ante concordato e i crediti vantati da P&P verso , a titolo di rimborso CP_1
contributo energivori, erano analogamente di competenza ante concordato;
- che il fatto costitutivo del debito, dedotto in compensazione con il credito da corrispettivi di fornitura, era antecedente all'apertura della procedura concordataria, avendo ad oggetto il rimborso dei contributi energivori per gli anni 2018 e 2019, anteriori alla data di presentazione del concordato;
- nel caso di specie, considerata la natura del titolo di credito, doveva essere negata la ascrivibilità della fattispecie a quella del mandato all'incasso;
- che il debito a carico di era solo divenuto esigibile in data successiva alla CP_1
presentazione della domanda di concordato;
- che, pertanto, era legittima la compensazione operata dall'esponente.
All'udienza del 13.9.2023 è stato disposto il mutamento del rito in quello ordinario di cognizione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e fissando l'udienza per la decisione sulle istanze istruttorie in data 21.3.2024.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata disposta CTU contabile volta a verificare la correttezza del conteggio degli oneri di dispacciamento nelle fatture di energia elettrica emesse da nel 2020. CP_1
All'esito dell'udienza del 30.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 16.7.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
Con l'ordinanza del 28.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
pagina 6 di 11 Giova premettere che, in data 16 maggio 2019, le parti hanno sottoscritto un contratto per la somministrazione di energia elettrica, in base al quale si era impegnata a CP_1
soddisfare il fabbisogno di energia elettrica della per il periodo dal Parte_1
1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, alle condizioni in esso stabilite. In data 8 giugno 2020, in prossimità della scadenza di tale contratto, le parti avevano sottoscritto un nuovo accordo negoziale, sempre per la somministrazione di energia elettrica, per il periodo dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2020.
Con riferimento alle fatture emesse per l'anno 2020, l'attrice ha lamentato l'addebito di maggiori e non dovuti importi pari complessivamente ad euro 28.232,23, oltre IVA, per un'erronea contabilizzazione del corrispettivo di dispacciamento riferito a tale periodo.
A fronte della contestazione attorea, è stata disposta CTU, nominando il dott. Per_2
al fine di verificare l'esattezza del conteggio svolto dalla parte convenuta. Si reputa
[...]
che la consulenza tecnica, in quanto chiara, logica e congruamente motiva debba essere posta a fondamento della presente decisione, anche tenuto conto dell'assenza di contestazione da parte dei consulenti tecnici di parte nelle relative osservazioni.
Il ricalcolo è stato elaborato dal consulente all'esito di una puntuale ricostruzione della normativa vigente in materia. In particolare, il contratto prevede l'applicazione degli oneri di dispacciamento previsti dalla deliberazione dell'AEEGSI n. 111/06 agli articoli 44, 48, 73, 46,
45 e 44 bis e dalla deliberazione dell'AEEGSI n. 107/09 agli articoli 15.2 e 25 bis. Il CTU ha, quindi, esposto analiticamente le tariffe che sono state pubblicate da per l'anno CP_2
2020, sulla base delle indicazioni contenute nella normativa di riferimento.
I consumi effettivi di energia sono stati ricavati dal CTU dal prospetto prodotto da parte attrice e dalla fattura n. 20211000013938 del 28 gennaio 2021, dove sono riportati i consumi effettivi di tutto l'anno 2020 (cfr. doc. 32 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c.). Inoltre, ha correttamente assunto gli imponibili degli oneri di dispacciamento fatturati così come esposti nel prospetto predetto, posto che gli stessi non sono stati oggetto di contestazione da parte della convenuta.
pagina 7 di 11 Sulla base del ricalcolo operato dal CTU, è stato, quindi, accertato che la ha CP_1 fatturato a un maggiore importo per oneri di dispacciamento nella Parte_1
misura di euro 31.127,68 (euro 59.831,70 – euro 28.704,02).
L'attrice ha, inoltre, contestato l'illegittimità della compensazione operata dalla controparte tra il credito da quest'ultima vantato per fatture insolute e il contributo energivori pervenuto all'azienda pari a euro 112.270,28. Pa Tale contributo rientra tra le agevolazioni previste dal D.M. 21/12/2017 del Mi. , tramite il quale è stata data attuazione all'art. 19 della legge n. 167/2017, in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, cc.dd. “imprese energivore”, come l'attrice Parte_1
[...]
In merito alla compensazione, occorre osservare che la fattispecie è disciplinata dall'art. 56 della Legge Fallimentare secondo cui “i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento”, ovvero, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 169 della stessa Legge, “alla data di presentazione della domanda di concordato”. La norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che “in caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti da lui vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell'art. 56 l.fall. (richiamato dall'art. 169 l.fall.), che i rispettivi crediti siano preesistenti all'apertura della procedura concorsuale” (Cfr. Cass. sent. n. 22277 del 2017). È stato, inoltre, chiarito che “la compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che è sufficiente che i requisiti di cui all'art. 1243 c.c., ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia (cfr. Cass. civile, sez. un., 16 novembre
1999, n, 775)”.
Posto ciò, nel caso di specie, occorre in primo luogo precisare che la convenuta non ha dimostrato di essere titolare di un mandato con rappresentanza stipulato nell'interesse di quest'ultima, ovvero tale da consentirle di incamerare le somme ricevute per il contributo pagina 8 di 11 concesso all'impresa energivora P&P. A fronte della prospettazione attorea circa il conferimento di un mandato senza rappresentanza, e, in assenza della produzione del relativo contratto in merito alla riscossione del contributo, incombeva, infatti, su CP_1
dimostrare l'attribuzione ad opera della controparte del potere d'incassare e trattenere le somme ricevute a titolo di contributo per le imprese energivore. Difatti, soltanto la ricorrenza di un mandato in rem propriam, quindi strutturalmente rivolto al soddisfacimento di un interesse proprio del mandatario, può derogare al contenuto tipico del contratto, ovvero la gestione nell'altrui interesse, e legittimare l'appropriazione delle somme. Il difetto di prova circa la sussistenza del diritto in capo a d'incamerare le predette somme esclude, CP_1 quindi, l'operatività della compensazione.
Nella specie, deve, infatti, essere applicato in via analogica il principio affermato dalla giurisprudenza nel caso di conferimento alla banca di un mandato all'incasso, secondo cui “in caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell'articolo 56 della legge fallimentare, richiamato dall'articolo 169 della stessa legge, che i rispettivi crediti siano preesistenti all'apertura della procedura concorsuale. Detta compensazione, pertanto, non può operare nell'ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad una banca un mandato all'incasso di un proprio credito, e la banca abbia ritenuto di compensare il relativo importo con crediti da essa vantati. A differenza della cessione di credito, infatti, il mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, bensì
l'obbligo di quest'ultimo di restituire al mandante la somma riscossa. Tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all'atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest'ultima abbia avuto luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione” (Cass. sez.
I, 23/02/2022, n. 6060).
Non risulta neanche dimostrato che tra le parti fosse stato stipulato alcun patto di compensazione, sicché, a seguito dell'incasso del contributo, la convenuta avrebbe dovuto pagina 9 di 11 trasferire la somma alla parte attrice, unica titolare del contributo energivori, senza operare alcuna compensazione.
Inoltre, non si ritiene che il credito relativo a tale contributo fosse sorto antecedentemente all'apertura della procedura concorsuale. Difatti, lo stesso è stato riconosciuto soltanto a seguito della presentazione della domanda e della verifica da parte degli organi competenti della sussistenza delle condizioni per poter concedere l'agevolazione, sicché al momento dell'omologazione del concordato preventivo presentato da P&P, quest'ultima non era titolare del relativo diritto di credito.
Sebbene, quindi, il contributo fosse riferito al periodo antecedente all'apertura della procedura concorsuale, a tale data la fattispecie costitutiva del diritto di credito non risultava ancora perfezionata.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve essere condannata a corrispondere a CP_1
la somma di euro 143.397,96, oltre I.V.A. (31.127,68 + 112.270,28) e Parte_1
interessi al tasso legale dalla domanda sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata a CP_1
rifondere in favore di le spese di lite, che sono liquidate applicando Parte_1
i parametri ministeriali, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, applicando i parametri medi per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, tenuto conto del valore della controversia, in euro 406,50 per anticipazioni non imponibili e in euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Si reputa, infine, di porre definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- condanna a corrispondere in favore di la somma di CP_1 Parte_1
euro 143.397,96, oltre IVA e interessi come specificati in parte motiva;
pagina 10 di 11 - condanna a rifondere in favore di le spese di lite CP_1 Parte_1 liquidate in euro 406,50 per anticipazioni non imponibili e in euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, così come liquidate in corso di CP_1
causa.
Verbania, 19.12.2025
Il Giudice
AR HE
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR HE, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 256/2023 r.g. promossa da:
C.F. ), in persona del Consigliere Delegato e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante dott. rappresentato e difeso dall'avv. FERRARI Parte_2
IS ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione CP_1 P.IVA_2
e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PERROTTA DAVIDE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di VERBANIA, disattesa ogni contraria istanza: NEL MERITO Accertare e dichiarare, per i motivi ed i titoli di cui in narrativa, che in Parte_1 persona del legale rappresentante protempore ha diritto ad attenere da le CP_1 rappresentante protempore il pagamento dei seguenti importi:
pagina 1 di 11 Euro 28.232,23= oltre IVA (ovvero la diversa, maggiore o minor somma che dovesse risultare in corso di causa) a fronte del ricalcolo delle voci di costo del dispacciamento imputate nelle fatture emesse per l'anno 2020 in maniera superiore a quanto previsto dalla vigente normativa. Euro 112.270,28= oltre IVA a fronte del contributo energivori incassato da ma mai CP_1 corrisposto all'avente diritto a fronte di una in ntestata Parte_1 compensazione con crediti pregressi. e così per complessivi Euro 140.502,54= ovvero quella diversa, maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa o che sarà ritenuta dovuta, anche in via equitativa dal Giudice. Con condanna di in persona al legale rappresentante protempore al pagamento del relativo importo in CP_1 favore della ricorrente maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con rifusione di spese e compensi di lite ex DM 55/14 e ss. mm”.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, anche in via di eccezione e/o domanda riconvenzionale, rigettata la domanda avversaria ed ogni contraria istanza ed eccezione, a) accertare e dichiarare la legittimità della compensazione affermata da e, per l'effetto, CP_1 dichiarare la compensazione giudiziale del credito di € 123.497,31, vantato da Parte_1
per la componente “agevolazione energivori” 2018 e 2019, con un corris
[...] maggiore credito vantato da a titolo di corrispettivi di fornitura (sempre inerenti il CP_1 periodo di competenza anterio ione della domanda di concordato): b) rigettare ogni domanda, eccezione, contestazione ed istanza formulata nei confronti di CP_1 perché infondate in fatto ed in diritto;
Con ogni più ampia riserva istruttoria. Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito anche P&P) Parte_1
ha convenuto in giudizio chiedendo che quest'ultima fosse condannata a CP_1 corrispondere la somma di euro 140.502,54 o la diversa somma risultante all'esito del giudizio. In particolare ha esposto:
- che l'attrice era specializzata nella stampa e laccatura di fogli in alluminio sottile per i settori del dolciario, alimentare, enologico e industriale ed era un'impresa c.d. “energivora”;
- che negli anni 2019 e 2020 P&P aveva in essere contratti di fornitura sia per l'energia elettrica che per il gas con;
CP_1
pagina 2 di 11 - che l'esponente in data 27 dicembre 2019 aveva presentato domanda di concordato preventivo e al momento della presentazione del ricorso risultava creditrice di P&P CP_1
per fatture insolute;
- che in data 10 febbraio 2020 aveva emesso una nota di credito per un totale di euro CP_1
123.497,31, che la società ritenne di poter compensare con fatture insolute inerenti il periodo oggetto della procedura;
- che l'importo per cui aveva emesso la nota di credito era il c.d. “contributo CP_1
energivori” dalla stessa riscossa quale mandataria all'incasso senza rappresentanza di P&P;
- che con comunicazione del 25 febbraio 2020 P&P aveva contestato, quindi, la facoltà di compensazione dei crediti compiuta da , evidenziando, altresì che ogni successivo CP_1
pagamento svolto sarebbe avvenuto con espressa riserva di ripetizione di quanto oggetto di illegittima compensazione, mentre aveva ribadito la propria posizione in risposta alla CP_1
suddetta e-mail;
- che in data 16 dicembre 2021 era stato omologato il concordato preventivo presentato da
P&P e la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari, quali , era stata CP_1
indicata nella misura del 15%;
- che in data 26 aprile 2022 il Commissario Giudiziale della procedura, Dott. , Persona_1 aveva depositato, in uno ad apposita relazione, l'elenco dei creditori aggiornato al 26 aprile
2022;
- che nell'elenco dei creditori figurava iscritta tra i creditori per i crediti vantati, ma CP_1 anche quale soggetto debitore della procedura in relazione all'indebita trattenuta del contributo energivori;
- che non aveva eccepito alcunché in relazione a tale prospetto che era divenuto, CP_1
quindi, definitivo;
- che dall'analisi della fatturazione, svolta confrontando i corrispettivi applicati in fattura con quelli simulati secondo la normativa e le condizioni contrattuali negoziate dall'azienda, era pagina 3 di 11 stato riscontrato un maggiore addebito per un importo pari ad € 32.454,00, dovuto all'errata applicazione della voce di costo del dispacciamento;
- che la normativa applicata per la corretta determinazione degli oneri trovava fondamento negli articoli 44, 44 bis, 45, 46, 48 e 73 della deliberazione ARERA n. 111/06 nonché nell'articolo 25 bis dell'allegato Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009 – ARG/elt 107/09
(TIS);
- che la convenuta nel mese di febbraio 2020, nella sua qualità di mandatario all'incasso senza rappresentanza di P&P, aveva ricevuto il contributo energivori richiesto da P&P e, anziché provvedere al suo versamento in favore di P&P, aveva ritenuto di compensarlo con i propri crediti pregressi, oggetto della procedura concorsuale;
- che la controparte non era titolare di alcun credito nei confronti di Parte_1
avendo unicamente incassato il contributo quale mandataria senza rappresentanza;
- che, in ogni caso, contrariamente a quanto dedotto da controparte, il credito non era afferente a fatti genetici anteriori al deposito della domanda di concordato;
- che, nel caso di specie, il diritto era divenuto certo solamente dopo l'apertura della procedura concordataria con l'effettivo incasso del contributo, posto che la mera presentazione della domanda non era, di per sé, idonea a garantire il diritto alla percezione delle somme;
- che, pertanto, la convenuta doveva essere condannata a restituire all'odierna ricorrente la somma di euro 112.270,28.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita chiedendo il rigetto della CP_1
domanda attorea. In particolare, ha dedotto:
- che P&P aveva sottoscritto due contratti per la fornitura di energia elettrica con CP_1
presso l'utenza dell'immobile sito in Marano Ticino, alla Via Sempione n. 9, contratti rispetto ai quali era risultata morosa;
- che l'esponente, avendo effettivamente reso le forniture in favore della attrice, aveva inviato le relative fatture recanti i crediti maturati a titolo di corrispettivi di somministrazione;
pagina 4 di 11 - che, nel periodo da gennaio 2018 a dicembre 2019, P&P aveva accumulato una serie di fatture insolute per corrispettivi di fornitura di energia elettrica, maturati e non versati, per un importo di € 123.497,31;
- che, in data 10 ottobre 2019, P&P aveva presentato domanda al fine di beneficiare delle agevolazioni previste per le società energivore per gli anni 2018 e 2019 e che in data 27 dicembre 2019 aveva presentato domanda di concordato preventivo;
- che, in data 10 febbraio 2020, aveva emesso una nota di credito, la numero CP_1
20201000007236, per un totale di euro 123.497,31, contestualmente eseguendo una scrittura contabile di compensazione con un corrispondente importo delle fatture insolute;
- che, in particolare, la scrittura contabile di compensazione eseguita da aveva estinto CP_1
per compensazione l'importo a debito (recato dalla suindicata nota di credito per €
123.497,31) con il corrispondente importo a credito recato nelle seguenti fatture insolute: n.
20191000036943, n. 20191000043320, n. 20191000049017; n. 20191000055682 e n.
20201000000230;
- che la controparte aveva contestato la facoltà di compensazione dei crediti esercitata da
; CP_1
- che la contabilizzazione nelle fatture del corrispettivo di dispacciamento era stata effettuata correttamente, in conformità con le normative vigenti e con le condizioni contrattuali;
- che sussisteva il diritto di ad ottenere declaratoria di compensazione fra tutte le CP_1 partite a credito vantate ante concordato, con tutte le partite a debito di competenza ante concordataria, in attuazione del principio previsto e disciplinato dal combinato disposto dei previgenti artt. 56 e 169 Legge Fallimentare (applicabili ratione temporis alla fattispecie);
- che l'art. 169 in materia di concordato preventivo estendeva alla procedura concordataria l'applicabilità dell'art. 56, il quale così disponeva: “I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento”;
pagina 5 di 11 - che i crediti vantati da verso P&P, a titolo di corrispettivi di fornitura, erano di CP_1 competenza ante concordato e i crediti vantati da P&P verso , a titolo di rimborso CP_1
contributo energivori, erano analogamente di competenza ante concordato;
- che il fatto costitutivo del debito, dedotto in compensazione con il credito da corrispettivi di fornitura, era antecedente all'apertura della procedura concordataria, avendo ad oggetto il rimborso dei contributi energivori per gli anni 2018 e 2019, anteriori alla data di presentazione del concordato;
- nel caso di specie, considerata la natura del titolo di credito, doveva essere negata la ascrivibilità della fattispecie a quella del mandato all'incasso;
- che il debito a carico di era solo divenuto esigibile in data successiva alla CP_1
presentazione della domanda di concordato;
- che, pertanto, era legittima la compensazione operata dall'esponente.
All'udienza del 13.9.2023 è stato disposto il mutamento del rito in quello ordinario di cognizione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e fissando l'udienza per la decisione sulle istanze istruttorie in data 21.3.2024.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata disposta CTU contabile volta a verificare la correttezza del conteggio degli oneri di dispacciamento nelle fatture di energia elettrica emesse da nel 2020. CP_1
All'esito dell'udienza del 30.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 16.7.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
Con l'ordinanza del 28.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
pagina 6 di 11 Giova premettere che, in data 16 maggio 2019, le parti hanno sottoscritto un contratto per la somministrazione di energia elettrica, in base al quale si era impegnata a CP_1
soddisfare il fabbisogno di energia elettrica della per il periodo dal Parte_1
1° luglio 2019 al 30 giugno 2020, alle condizioni in esso stabilite. In data 8 giugno 2020, in prossimità della scadenza di tale contratto, le parti avevano sottoscritto un nuovo accordo negoziale, sempre per la somministrazione di energia elettrica, per il periodo dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2020.
Con riferimento alle fatture emesse per l'anno 2020, l'attrice ha lamentato l'addebito di maggiori e non dovuti importi pari complessivamente ad euro 28.232,23, oltre IVA, per un'erronea contabilizzazione del corrispettivo di dispacciamento riferito a tale periodo.
A fronte della contestazione attorea, è stata disposta CTU, nominando il dott. Per_2
al fine di verificare l'esattezza del conteggio svolto dalla parte convenuta. Si reputa
[...]
che la consulenza tecnica, in quanto chiara, logica e congruamente motiva debba essere posta a fondamento della presente decisione, anche tenuto conto dell'assenza di contestazione da parte dei consulenti tecnici di parte nelle relative osservazioni.
Il ricalcolo è stato elaborato dal consulente all'esito di una puntuale ricostruzione della normativa vigente in materia. In particolare, il contratto prevede l'applicazione degli oneri di dispacciamento previsti dalla deliberazione dell'AEEGSI n. 111/06 agli articoli 44, 48, 73, 46,
45 e 44 bis e dalla deliberazione dell'AEEGSI n. 107/09 agli articoli 15.2 e 25 bis. Il CTU ha, quindi, esposto analiticamente le tariffe che sono state pubblicate da per l'anno CP_2
2020, sulla base delle indicazioni contenute nella normativa di riferimento.
I consumi effettivi di energia sono stati ricavati dal CTU dal prospetto prodotto da parte attrice e dalla fattura n. 20211000013938 del 28 gennaio 2021, dove sono riportati i consumi effettivi di tutto l'anno 2020 (cfr. doc. 32 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c.). Inoltre, ha correttamente assunto gli imponibili degli oneri di dispacciamento fatturati così come esposti nel prospetto predetto, posto che gli stessi non sono stati oggetto di contestazione da parte della convenuta.
pagina 7 di 11 Sulla base del ricalcolo operato dal CTU, è stato, quindi, accertato che la ha CP_1 fatturato a un maggiore importo per oneri di dispacciamento nella Parte_1
misura di euro 31.127,68 (euro 59.831,70 – euro 28.704,02).
L'attrice ha, inoltre, contestato l'illegittimità della compensazione operata dalla controparte tra il credito da quest'ultima vantato per fatture insolute e il contributo energivori pervenuto all'azienda pari a euro 112.270,28. Pa Tale contributo rientra tra le agevolazioni previste dal D.M. 21/12/2017 del Mi. , tramite il quale è stata data attuazione all'art. 19 della legge n. 167/2017, in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, cc.dd. “imprese energivore”, come l'attrice Parte_1
[...]
In merito alla compensazione, occorre osservare che la fattispecie è disciplinata dall'art. 56 della Legge Fallimentare secondo cui “i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento”, ovvero, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 169 della stessa Legge, “alla data di presentazione della domanda di concordato”. La norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che “in caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti da lui vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell'art. 56 l.fall. (richiamato dall'art. 169 l.fall.), che i rispettivi crediti siano preesistenti all'apertura della procedura concorsuale” (Cfr. Cass. sent. n. 22277 del 2017). È stato, inoltre, chiarito che “la compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del fallito divenga liquido od esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che è sufficiente che i requisiti di cui all'art. 1243 c.c., ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia (cfr. Cass. civile, sez. un., 16 novembre
1999, n, 775)”.
Posto ciò, nel caso di specie, occorre in primo luogo precisare che la convenuta non ha dimostrato di essere titolare di un mandato con rappresentanza stipulato nell'interesse di quest'ultima, ovvero tale da consentirle di incamerare le somme ricevute per il contributo pagina 8 di 11 concesso all'impresa energivora P&P. A fronte della prospettazione attorea circa il conferimento di un mandato senza rappresentanza, e, in assenza della produzione del relativo contratto in merito alla riscossione del contributo, incombeva, infatti, su CP_1
dimostrare l'attribuzione ad opera della controparte del potere d'incassare e trattenere le somme ricevute a titolo di contributo per le imprese energivore. Difatti, soltanto la ricorrenza di un mandato in rem propriam, quindi strutturalmente rivolto al soddisfacimento di un interesse proprio del mandatario, può derogare al contenuto tipico del contratto, ovvero la gestione nell'altrui interesse, e legittimare l'appropriazione delle somme. Il difetto di prova circa la sussistenza del diritto in capo a d'incamerare le predette somme esclude, CP_1 quindi, l'operatività della compensazione.
Nella specie, deve, infatti, essere applicato in via analogica il principio affermato dalla giurisprudenza nel caso di conferimento alla banca di un mandato all'incasso, secondo cui “in caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell'articolo 56 della legge fallimentare, richiamato dall'articolo 169 della stessa legge, che i rispettivi crediti siano preesistenti all'apertura della procedura concorsuale. Detta compensazione, pertanto, non può operare nell'ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad una banca un mandato all'incasso di un proprio credito, e la banca abbia ritenuto di compensare il relativo importo con crediti da essa vantati. A differenza della cessione di credito, infatti, il mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, bensì
l'obbligo di quest'ultimo di restituire al mandante la somma riscossa. Tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all'atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest'ultima abbia avuto luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione” (Cass. sez.
I, 23/02/2022, n. 6060).
Non risulta neanche dimostrato che tra le parti fosse stato stipulato alcun patto di compensazione, sicché, a seguito dell'incasso del contributo, la convenuta avrebbe dovuto pagina 9 di 11 trasferire la somma alla parte attrice, unica titolare del contributo energivori, senza operare alcuna compensazione.
Inoltre, non si ritiene che il credito relativo a tale contributo fosse sorto antecedentemente all'apertura della procedura concorsuale. Difatti, lo stesso è stato riconosciuto soltanto a seguito della presentazione della domanda e della verifica da parte degli organi competenti della sussistenza delle condizioni per poter concedere l'agevolazione, sicché al momento dell'omologazione del concordato preventivo presentato da P&P, quest'ultima non era titolare del relativo diritto di credito.
Sebbene, quindi, il contributo fosse riferito al periodo antecedente all'apertura della procedura concorsuale, a tale data la fattispecie costitutiva del diritto di credito non risultava ancora perfezionata.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve essere condannata a corrispondere a CP_1
la somma di euro 143.397,96, oltre I.V.A. (31.127,68 + 112.270,28) e Parte_1
interessi al tasso legale dalla domanda sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata a CP_1
rifondere in favore di le spese di lite, che sono liquidate applicando Parte_1
i parametri ministeriali, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, applicando i parametri medi per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, tenuto conto del valore della controversia, in euro 406,50 per anticipazioni non imponibili e in euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Si reputa, infine, di porre definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- condanna a corrispondere in favore di la somma di CP_1 Parte_1
euro 143.397,96, oltre IVA e interessi come specificati in parte motiva;
pagina 10 di 11 - condanna a rifondere in favore di le spese di lite CP_1 Parte_1 liquidate in euro 406,50 per anticipazioni non imponibili e in euro 9.142,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, così come liquidate in corso di CP_1
causa.
Verbania, 19.12.2025
Il Giudice
AR HE
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