Art. 1.
Tutti gli alloggi costruiti a Trieste nel periodo del Governo militare alleato con i fondi dello Stato italiano e successivamente assegnati a varie categorie di dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato sono soggetti al riscatto secondo la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231 ; tali alloggi non rientrano nella esclusione prevista dall' articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 .
Nota all' art. 1:
Il D.P.R. n. 2/1959 reca norme concernenti la disciplina della cessione in proprieta' degli alloggi di tipo popolare ed economico. La lettera b) dell'art. 2 prevede la esclusione dalla cessione in proprieta' degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni.
Tutti gli alloggi costruiti a Trieste nel periodo del Governo militare alleato con i fondi dello Stato italiano e successivamente assegnati a varie categorie di dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato sono soggetti al riscatto secondo la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231 ; tali alloggi non rientrano nella esclusione prevista dall' articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 .
Nota all' art. 1:
Il D.P.R. n. 2/1959 reca norme concernenti la disciplina della cessione in proprieta' degli alloggi di tipo popolare ed economico. La lettera b) dell'art. 2 prevede la esclusione dalla cessione in proprieta' degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni.