Articolo 1 della Legge 15 marzo 1986, n. 74
Articolo 2
Versione
10 aprile 1986
Art. 1.
Tutti gli alloggi costruiti a Trieste nel periodo del Governo militare alleato con i fondi dello Stato italiano e successivamente assegnati a varie categorie di dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato sono soggetti al riscatto secondo la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231 ; tali alloggi non rientrano nella esclusione prevista dall' articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 .
Nota all' art. 1:
Il D.P.R. n. 2/1959 reca norme concernenti la disciplina della cessione in proprieta' degli alloggi di tipo popolare ed economico. La lettera b) dell'art. 2 prevede la esclusione dalla cessione in proprieta' degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni.
Entrata in vigore il 10 aprile 1986
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