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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 2839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2839 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 44397/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 marzo
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 44397/2024 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
- Avv. M. Maccarrone Parte_1
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo
resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il nominato in epigrafe ha premesso di essersi visto riconoscere il diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza febbraio
2023 giusta decreto di omologa emesso dal Tribunale di Roma in data 28/6/2024; ciononostante l' non ha ancora provveduto al pagamento di suddetta CP_2 provvidenza;
ha adito dunque il giudice del lavoro di Roma a tal fine.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
La causa, superflua qualsiasi attività istruttoria orale, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha dimostrato di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per beneficiare della prestazione riconosciuta, ad eccezione del periodo che va dal
06.05.2023 al 09.07.2023, in cui ha percepito l'indennità NASpI, come da documentazione allegata al ricorso, documentazione che risulta essere stata ritualmente inoltrata in via amministrativa all' resistente (all.ti 1, 3, 4 e 5 al CP_1 ricorso).
Le spese devono essere compensate tra le parti in quanto, come correttamente osservato dall' nella propria memoria, il ritardo nella liquidazione della CP_2 prestazione non è imputabile all' , bensì al ricorrente, che non ha formulato CP_1 la necessaria opzione di scelta tra NASpI e assegno ordinario di invalidità quando ha chiesto la liquidazione dei ratei dell'assegno in data 3 luglio 2024 (all. 3 al ricorso), così cagionando il ritardo suddetto.
DISPOSITIVO condanna l' al versamento in favore di parte ricorrente dei ratei dell'assegno CP_2 ordinario di invalidità maturati da febbraio 2023 in poi ad eccezione del periodo che va dal 06.05.2023 al 09.07.2023, oltre accessori di legge;
compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 10 marzo 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 marzo
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 marzo 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 44397/2024 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
- Avv. M. Maccarrone Parte_1
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo
resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il nominato in epigrafe ha premesso di essersi visto riconoscere il diritto all'assegno ordinario di invalidità con decorrenza febbraio
2023 giusta decreto di omologa emesso dal Tribunale di Roma in data 28/6/2024; ciononostante l' non ha ancora provveduto al pagamento di suddetta CP_2 provvidenza;
ha adito dunque il giudice del lavoro di Roma a tal fine.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
La causa, superflua qualsiasi attività istruttoria orale, è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha dimostrato di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per beneficiare della prestazione riconosciuta, ad eccezione del periodo che va dal
06.05.2023 al 09.07.2023, in cui ha percepito l'indennità NASpI, come da documentazione allegata al ricorso, documentazione che risulta essere stata ritualmente inoltrata in via amministrativa all' resistente (all.ti 1, 3, 4 e 5 al CP_1 ricorso).
Le spese devono essere compensate tra le parti in quanto, come correttamente osservato dall' nella propria memoria, il ritardo nella liquidazione della CP_2 prestazione non è imputabile all' , bensì al ricorrente, che non ha formulato CP_1 la necessaria opzione di scelta tra NASpI e assegno ordinario di invalidità quando ha chiesto la liquidazione dei ratei dell'assegno in data 3 luglio 2024 (all. 3 al ricorso), così cagionando il ritardo suddetto.
DISPOSITIVO condanna l' al versamento in favore di parte ricorrente dei ratei dell'assegno CP_2 ordinario di invalidità maturati da febbraio 2023 in poi ad eccezione del periodo che va dal 06.05.2023 al 09.07.2023, oltre accessori di legge;
compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 10 marzo 2025
IL GIUDICE