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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/07/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1745/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Rel. Est. Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1745/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) Email_1 CodiceFiscale_1 e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e Parte_1 CodiceFiscale_2 difesi dall'Avvocato MARINO CASERTA
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 29 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.06.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di modificare le condizioni di divorzio, stabilite con sentenza in data 17.01.2023 dalla Prima Sezione della Camera Civile e Commerciale del Tribunale di Prima Istanza del distretto giudiziario di La Vega, n. 208-2022-SSEN-01298 di accettazione di divorzio per Mutuo Consenso, in conformità all'atto di convenzione stipulato di fronte al Notaio pubblico e trascritto nella medesima sentenza, e tradotta ed asseverata mediante giuramento innanzi al Notaio
[...]
, alle seguenti condizioni: Persona_1
“Omologare le seguenti nuove condizioni in modifica della Sentenza di Divorzio n. 208-2022-SSEN- 01298 emessa dalla Prima Sezione della Camera Civile e Commerciale del Tribunale di Prima Istanza del distretto giudiziario di La Vega:
1) i figli continueranno a vivere presso la nuova residenza della madre;
2) la casa familiare è sita in Melegnano (MI), alla via San Francesco n. 7;
3) il signor verserà alla signora , a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Pt_1 Pt_2 somma mensile di € 400 (€ 200 per ciascuno) entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da giugno 2025, annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei beneficiari;
4) entrambi i genitori contribuiranno in egual misura alle spese extra assegno relative ai figli secondo pagina 1 di 3 tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- Compensare integralmente le spese di lite”. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a parziale modifica della sentenza n. 208- 2022-SSEN-01298 emessa in data 17.01.2023 dalla Prima Sezione della Camera Civile e Commerciale del Tribunale di Prima Istanza del distretto giudiziario di La Vega:
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Lodi, il 22.07.2025
Il Presidente Rel. Est. Dott.ssa Ada Cappello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Rel. Est. Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1745/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) Email_1 CodiceFiscale_1 e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e Parte_1 CodiceFiscale_2 difesi dall'Avvocato MARINO CASERTA
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 29 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.06.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di modificare le condizioni di divorzio, stabilite con sentenza in data 17.01.2023 dalla Prima Sezione della Camera Civile e Commerciale del Tribunale di Prima Istanza del distretto giudiziario di La Vega, n. 208-2022-SSEN-01298 di accettazione di divorzio per Mutuo Consenso, in conformità all'atto di convenzione stipulato di fronte al Notaio pubblico e trascritto nella medesima sentenza, e tradotta ed asseverata mediante giuramento innanzi al Notaio
[...]
, alle seguenti condizioni: Persona_1
“Omologare le seguenti nuove condizioni in modifica della Sentenza di Divorzio n. 208-2022-SSEN- 01298 emessa dalla Prima Sezione della Camera Civile e Commerciale del Tribunale di Prima Istanza del distretto giudiziario di La Vega:
1) i figli continueranno a vivere presso la nuova residenza della madre;
2) la casa familiare è sita in Melegnano (MI), alla via San Francesco n. 7;
3) il signor verserà alla signora , a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Pt_1 Pt_2 somma mensile di € 400 (€ 200 per ciascuno) entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da giugno 2025, annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei beneficiari;
4) entrambi i genitori contribuiranno in egual misura alle spese extra assegno relative ai figli secondo pagina 1 di 3 tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- Compensare integralmente le spese di lite”. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a parziale modifica della sentenza n. 208- 2022-SSEN-01298 emessa in data 17.01.2023 dalla Prima Sezione della Camera Civile e Commerciale del Tribunale di Prima Istanza del distretto giudiziario di La Vega:
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Lodi, il 22.07.2025
Il Presidente Rel. Est. Dott.ssa Ada Cappello
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